Coronavirus: nuovi provvedimenti del Governo
Coronavirus (COVID-19): Decreto 1° marzo 2020
Coronavirus (COVID-19): Decreto 1° marzo 2020
Misure preventive: l’azienda dovrà:
Smart-working: nelle aree a rischio definite dal DPCM 25 febbraio 2020 (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria) per le attività lavorative che possono essere svolte in remoto, l’azienda:
Trasferte e Distacchi: il datore di lavoro dovrà:
CIGO:qualora l’azienda sia impossibilitata a continuare la propria attività in quanto si trova in uno dei Comuni oggetto di restrizione ovvero siano i propri dipendenti ad essere obbligati a soggiornare in questi Comuni e a non poter andare a lavoro;
Malattia: in tutti i casi in cui il lavoratore sia obbligato dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria a misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, così come prevista dal D.P.C.M. 23 febbraio 2020, il datore di lavoro dovrà
Quarantena volontaria: qualora il lavoratore ritenga di porsi in quarantena volontaria cautelativa, in quanto ha sostato in uno dei Comuni indicati nel Decreto Legge n. 6/2020, ovvero ha avuto rapporti con persone contagiate dal coronavirus, e si trova in attesa del responso da parte del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, il datore di lavoro riteniamo che debba:
Assunzione con contratto a tempo determinato in sostituzione: nel caso in cui vi siano dei lavoratori che, per motivi sanitari, sono stati sottoposti a quarantena, l’azienda potrà:
Sospensione adempimenti tributari: il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato un decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che prevede. la sospensione dei versamenti delle imposte, delle ritenute e degli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.
Per consultare il decreto ministeriale, clicca qui:
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/DM-Proroga-Termini-Zone-Rosse.pdf
Assenza del lavoratore per asseriti e non comprovati motivi connessi alle disposizioni relative all’emergenza coronavirus: il datore di lavoro, potrà:
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 1436 del 17 febbraio 2020, ha risposto ad un quesito dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Milano-Lodi, concernente i casi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare.
In estrema sintesi, dalla risposta dell’INL si evince che:
Per consultare la risposta dell’INL, clicca qui:
Per consultare la circolare INPS, clicca qui:
https://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2051%20del%2018-4-2008.htm
Facciamo seguito alla nostra news del 14 gennaio 2020 per informare che l’ANPAL, con il decreto direttoriale n. 44 del 6 febbraio 2020, ha istituito un nuovo incentivo occupazionale, denominato “Incentivolavoro” (IO Lavoro), destinato ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche di somministrazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
Procedimento di ammissione all’incentivo: i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico che sarà definito dall’INPS, dopo di che l’INPS determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto e verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo, comunicando poi al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
L’operatività del provvedimento è subordinata all'emanazione di apposita circolare dell’INPS.