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02 Ottobre 2023 - Normativa

Sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Rivalutazione | ADLABOR

La Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 111 del 20 settembre 2023, con la rivalutazione dell’importo delle sanzioni del decreto legislativo n. 81/2008 (TU in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro).

Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.

28 Settembre 2023 - Normativa

Posticipo del pensionamento – Incentivo | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, fornisce le istruzioni operative e contabili per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.

Segnaliamo in particolare che:

  • i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • i datori di lavoro, una volta che i lavoratori abbiano esercitato tale facoltà di rinuncia sono esonerati dall’obbligo di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
  • gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
25 Settembre 2023 - Normativa

Tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e linee guida in materia di salute e sicurezza | ADLABOR

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2023, la Legge 18 settembre 2023, n. 127, di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 28 luglio 2023, n. 98, con misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

Segnaliamo in particolare che il decreto contiene disposizioni in materia di:

  • integrazioni salariali per gli operai agricoli e per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica;
  • linee guida in materia in salute e sicurezza,
  • proroga di termini di versamento del contributo di solidarietà.
22 Settembre 2023 - Normativa

Variazione tasso di interesse BCE – Interessi e sanzioni INPS e INAIL | ADLABOR

A seguito dell'aumento deciso dalla Banca Centrale Europea per il contrasto all'inflazione, avvenuto il 14 settembre 2023, che ha innalzato di 25 punti base il tasso di sconto TUR,  portandolo al 4,50%, l’Inps ha comunicato – con Circolare n. 81 del 18 settembre 2023 – che, a partire dal 20 settembre 2023,

  • il tasso di interesse  per il differimento e la  rateizzazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione  previdenza e assistenza sale al 10,50%;
  • la misura delle sanzioni civili passa dal 9,50% al 9,75%;
  • nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al  10,00% in ragione d’anno;
  • resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. La stessa misura si applica nelle ipotesi di mancato versamento per oggettiva incertezza normativa;
  • nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali, la Circolare precisa che resta invariata l’applicazione:
  1. della riduzione massima pari al tasso legale (5%) e
  2. della riduzione minima pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).

Anche l’INAIL ha fornito chiarimenti con Circolare n. 42 del 18 settembre 2023, con la quale ha reso noti i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, anch’essi decorrenti dal 20 settembre 2023:

  • interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori: 10,5%;
  • misura delle sanzioni civili: 10,00%.

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali le sanzioni civili possono esser ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

20 Settembre 2023 - Normativa

COVID-19 – Modalità di gestione dei casi – Aggiornamento | ADLABOR

Il Ministero della Salute, con circolare n. 0025613/2023, ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti in caso COVID-19 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 105/2023, che, all’articolo 9, stabilisce l’abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Il Ministero, a fronte del fatto che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento, raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie, precauzioni che valgono anche per i lavoratori.

In particolare è consigliato:

  • indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
  • se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
  • applicare una corretta igiene delle mani;
  • evitare ambienti affollati;
  • evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio;
  • informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse;
  • contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

Per le persone venute a contatto con casi di COVID-19, non si applica nessuna misura restrittiva. La raccomandazione, comunque, è che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.

15 Settembre 2023 - Senza categoria

Incentivi all’assunzione 2023 – La Guida del Ministero del Lavoro | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, il 12 settembre 2023, una Guida degli incentivi all’assunzione ai quali possono accedere i datori di lavoro, specificando, per ciascuna tipologia di contratto incentivato, i requisiti e le condizioni necessarie.

Gli incentivi descritti nella guida sono i seguenti:

  • Giovani under 36
  • Giovani under 30
  • Donne svantaggiate
  • Over 50
  • Decontribuzione sud
  • Percettori misura di inclusione
  • NEET
  • Disabili
14 Settembre 2023 - Interpretazioni

Trattamento fiscale al lavoratore distaccato all’estero – Chiarimenti Agenzia delle Entrate | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 428 del 12 settembre 2023, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all’estero – articolo 51, comma 8 bis del DPR 917/1986 (Tuir).

In particolare segnaliamo che, per l’Agenzia delle Entrate:

  • In base a quanto previsto dall’art. 51, comma 8­ bis, del Tuir (“Il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto­ legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 39”, tali retribuzioni sono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno e sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
  • il citato criterio di determinazione del reddito, che si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Tuir, comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale fissata dal predetto decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore;
  • la disciplina fiscale di cui all’art. 51, comma 8­ bis, del Tuir trova applicazione a condizione che:
  1. il lavoratore, operante all’estero, sia tassativamente inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del citato Ministero fissa la retribuzione convenzionale;
  2. l’attività lavorativa sia svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità; è pertanto necessario che venga stipulato uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e che il dipendente venga collocato in un speciale ruolo estero (collocazione non necessaria quando il rapporto di lavoro è instaurato direttamente con una società estera);
  3. l’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero. Di conseguenza, non si applica, ad esempio, ai dipendenti in trasferta all’estero, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero, derivante da un contratto specifico;
  4. il lavoratore nell’arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni. Il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, non necessariamente deve risultare continuativo. Per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi;
  5. non fa venir meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso una Consociata estera l’effettuazione, per esigenze aziendali e nell’esclusivo interesse della Consociata, di occasionali trasferte di lavoro in Paesi diversi da quello in cui è stato trasferito, tra cui anche l’Italia.
12 Settembre 2023 - Interpretazioni

Accesso del dipendente alla relazione investigativa | ADLABOR

Con Provvedimento del 6 luglio 2023, il Garante Privacy, dopo aver accertato l’illiceità del trattamento dei dati effettuato da parte di un'azienda di servizi di pubblica utilità, ha sancito il diritto del lavoratore ad avere accesso ai propri dati personali, compresi quelli contenuti nella relazione dell’agenzia investigativa incaricata dall’azienda di raccogliere informazioni sul suo conto.

Nel caso di specie il dipendente, dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare (cui era seguito il licenziamento) nella quale erano contenuti puntuali riferimenti ad attività extra lavorative, e avere richiesto, senza mai ottenere riscontro da parte della Società, di poter avere accesso ai propri dati personali, ha presentato un reclamo al Garante.

Nel provvedimento il Garante ha stabilito che l’azienda aveva l’obbligo di fornire al lavoratore tutti i dati raccolti con la relazione investigativa, anche quelli che non erano stati trasferiti nella contestazione disciplinare (fotografie, una rilevazione Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni). Si tratta di informazioni che avrebbero anche potuto essere utili per il lavoratore al fine di esercitare il diritto di difesa.

L’Autorità quindi, ricordando che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l'accesso ai dati personali dell'interessato in forma completa e aggiornata - indicando anche l'origine dei dati qualora non siano raccolti direttamente dal titolare del trattamento presso l'interessato - ha irrogato all’azienda una sanzione di 10mila euro.

04 Settembre 2023 - Interpretazioni

COVID-19 – Aggiornamento sulle modalità di gestione | ADLABOR

Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 0025613 dell’11 agosto 2023, con l’aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti in caso COVID-19.

La circolare è stata pubblicata a seguito della vigenza del Decreto Legge n. 105/2023, che, all’articolo 9 stabilisce l’abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Pertanto le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento. Il Ministero raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

Segnaliamo inoltre che è consigliato comunque:

  • Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
  • Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
  • Evitare ambienti affollati;
  • Applicare una corretta igiene delle mani;
  • Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria;
  • Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi;
  • Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

Per le persone venute a contatto con casi di COVID-19, non si applica nessuna misura restrittiva. La raccomandazione, comunque, è che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.

30 Agosto 2023 - Normativa

Piani formativi per lavoratori in cassa integrazione | ADLABOR

Fondimpresa con l’Avviso 3/2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 maggio 2023 e in data 16 giugno 2023, stanzia 65.500.000 euro a favore di interventi sperimentali a sostegno delle imprese che realizzino piani formativi che:

  • siano rivolti a lavoratori soggetti a trattamenti di integrazione salariale;
  • siano riferiti sia al livello aziendale, che a quello interaziendale, territoriale o settoriale;
  • prevedano interventi di formazione direttamente connessi all’incremento delle competenze dei lavoratori dipendenti delle aziende, compresi gli apprendisti, ed in particolare a percorsi di upskilling e/o reskilling che consistano, in particolare:
  • in percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del D.Lgs. 148/2015;
  • in percorsi che possono concorrere anche alla realizzazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie definite ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 142/2022, recante «Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie».

Il finanziamento di Fondimpresa, erogato sotto forma di contributo:

  • è finalizzato alla realizzazione di Piani formativi rivolti ad una o più aziende aderenti;
  • ogni Piano formativo deve prevedere almeno il 50% del totale delle ore corso del Piano rivolte a lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del presente Avviso. Al fine di poter garantire l’applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato anche in relazione al cofinanziamento, il finanziamento di Fondimpresa non potrà superare il 50% del totale delle ore corso del Piano rivolte a lavoratori non soggetti ad interventi di integrazione salariale;
  • le azioni formative devono avere una durata non inferiore alle 40 ore e non superiore alle 320 ore. Azioni formative di durata superiore alle 320 ore possono essere contemplate solo se rispettano tutte le seguenti condizioni: a) inserite nella progettazione di dettaglio iniziale del Piano; b) relative a percorsi di formazione riguardanti le qualifiche professionali; c) motivate nel Piano formativo; d) previste dal relativo accordo di condivisi.

Le domande di finanziamento:

  • potranno essere presentate soltanto dalle imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa prima della presentazione della domanda e dagli Enti già iscritti, alla data della presentazione della domanda di finanziamento, nell’apposito Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa;
  • dovranno essere compilate, sottoscritte ed inviate direttamente on line, tramite il sistema informatico di Fondimpresa, con le modalità specificate nell’Avviso;
  • dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 12 settembre 2023 fino alle ore 13.00 del 1° febbraio 2024.

Sul sito di Fondimpresa, oltre all’Avviso 3/2023, sono disponibili tutti gli allegati da presentare con la domanda.

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