Interpretazioni

21 Settembre 2018 - Interpretazioni

Malattia – Esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità nel settore privato

L’INPS ha pubblicato un vademecum su “Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per lavoratori privati e pubblici” in cui vengono precisate, richiamando la circolare INPS n. 95/2016, le cause di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità e le modalità che il lavoratore deve seguire per ottenere l’esonero.

Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato (ricordando che per essi le fasce di reperibilità, durante le quali non possono assentarsi dall'indirizzo di abituale dimora per consentire le eventuali visite di controllo domiciliare, vanno dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di ogni giorno della settimana, anche festivo, compreso nel periodo di prognosi indicato nella certificazione medica), le cause di esonero sono le seguenti:

  • necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
  • gravi motivi personali o familiari;
  • cause di forza maggiore;
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria (tali patologie debbono risultare da idonea documentazione,   rilasciata   dalle   competenti   strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. L’allegato 2 alla citata circolare INPS 95/2016 precisa quelle che sono considerate situazioni patologiche che danno diritto all’esonero della fasce di reperibilità.
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%. Anche in questo caso, l’allegato 2 alla citata circolare INPS 95/2016 precisa quelle che sono considerate situazioni di invalidità riconosciuta che danno diritto all’esonero della fasce di reperibilità.

In ogni caso, è onere del lavoratore produrre idonea documentazione atta a comprovare le cause di esonero.

I medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una delle situazioni patologiche sopra indicate, dovranno compilare i campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita”/“invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012) e, nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini dell’esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità. Al riguardo, l’INPS ricorda che i medici del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionati) che redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia agiscono in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali.

L’esonero dalla possibilità di essere visitati nelle fasce orarie canoniche non preclude da eventuali controlli INPS sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica espressa nella documentazione medica.

Per consultare il documento dell'INPS, clicca qui:

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Certificazione_malattia_visite_mediche_controllo_lavoratori_privati_pubblici.pd

Per consultare il documento dell'INPS 95/2016, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2095%20del%2007-06-2016.pdf

Per consultare il Decreto Interministeriale 11 gennaio 2016, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2095%20del%2007-06-2016_Allegato%20n%201.pdf

17 Settembre 2018 - Interpretazioni

Appalti: contrattazione collettiva e responsabilità solidale

Appalti: la contrattazione collettiva non ha più la possibilità di inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà

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02 Agosto 2018 - Interpretazioni

Sistemi GPS per auto aziendali

Sistemi GPS per auto aziendali

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento 396/2018, reso noto nella newsletter n. 443 del 31 luglio 2018, ha analizzato i sistemi GPS delle autovetture facenti parte della flotta aziendale, ingiungendo a un fornitore di servizi di geolocalizzazione, di incorporare il “diritto alla privacy” direttamente nelle funzionalità del prodotto, attenendosi al principio di minimizzazione dei dati e a quello di privacy by design e privacy by default.

Dagli accertamenti, svolti dall’Autorità anche con la collaborazione ispettiva della Guardia di Finanza, è emerso, infatti, che il sistema, delle cui caratteristiche peraltro i dipendenti non erano stati informati, consentiva il monitoraggio continuo dell’attività del dipendente, in violazione dei principi di necessità e proporzionalità. Per di più, visto che le autovetture potevano essere utilizzate anche al di fuori dell’orario di lavoro e pure da congiunti dei dipendenti, tale sproporzionata attività di raccolta e conservazione dei dati tratti dalla geolocalizzazione del veicolo consentiva di fornire informazioni sul lavoratore non rilevanti rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa (in violazione di legge, in particolare dell’art. 8 dello Statuto dei lavoratori) nonché su terzi estranei.

In particolare, per il Garante:

  • il servizio “standard” dovrà essere rimodulato con particolare riguardo agli intervalli temporali di rilevazione della posizione geografica dei veicoli (allo stato fissati, rispettivamente, tra i 30 e i 120 secondi) ed ai tempi di conservazione dei dati (ora stabiliti in 365 giorni) nonché alla memorizzazione e messa a disposizione delle mappe di tutti i percorsi effettuati.
  • la società dovrà, inoltre, informare chiaramente i propri clienti circa la possibilità di adattare le caratteristiche del servizio alle concrete finalità perseguite.
  • la funzione che consente la disattivazione del GPS dovrà essere resa disponibile per tutti i tipi di abbonamento al servizio senza eccessivi costi aggiuntivi.
  • il fornitore dovrà adeguare il sistema alla disciplina europea sulla protezione dei dati.

Per consultare il provvedimento, clicca qui

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9023246

26 Luglio 2018 - Interpretazioni

Premio di risultato e Welfare – Circolare Confindustria

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 5/E/2018, ha illustrato il contenuto delle disposizioni introdotte nel 2017 e nel 2018 sulla detassazione e sul welfare aziendale per i premi di risultato, confermando in gran parte quanto già illustrato con sua precedente circolare n. 28/E/2016 ed evidenziando in particolare che la tassazione agevolata è limitata ai premi di risultato corrisposti ai lavoratori del settore privato che nell’anno precedente a quello di percezione del premio siano stati titolari di redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore ad euro 50.000.

Il 18 luglio scorso La Confindustria ha pubblicato un suo documento con alcune prime osservazioni in merito alla suddetta circolare n. 5/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate.

Per consultare la circolare 5/E/2018 clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/marzo+2018/circolare+n+5+del+29+03+2018/Circolare+_5_29032018.pdf

Per consultare la circolare 28/E/2016 clicca qui:

http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/AE-circ-28-2016-Detassazione.pdf

Per consultare il documento di Confindustria, clicca qui:

http://www.adlabor.it/wp-content/uploads/2018/07/Confindustria-PDR-e-Welfare-18-7-2018.pdf

24 Luglio 2018 - Interpretazioni

Disabili – Omessa assunzione– Decorrenza delle sanzioni

Chiarimenti dell'INL sulle sanzioni per omessa assunzione di disabili

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19 Luglio 2018 - Interpretazioni

La protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro – Garante privacy – Stralcio relazione 2017

E’ stata pubblicata sul sito, nella sezione interpretazioni, uno stralcio della Relazione 2017 del Garante per la protezione dei dati personali, inerente agli interventi effettuati, con particolare riferimento  alla protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro.

Per consultare la nota clicca qui: http://www.adlabor.it/interpretazioni/privacy/garante-privacy-stralcio-relazione-2017-la-protezione-dei-dati-personali-nel-rapporto-di-lavoro/

 

13 Luglio 2018 - Interpretazioni

Appalto illecito ed inadempienze retributive e contributive: i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Con la circolare n. 10 dell’11 luglio 2018, l’INL ha fornito indicazioni operative, valide per gli accertamenti futuri e quelli non ancora definiti, condivise con il Ministero del lavoro, con l’INPS e con l’INAIL, in ordine alla ipotesi in cui, nell’ambito di un appalto non genuino, siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.

In sintesi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, rifacendosi ai principali orientamenti giurisprudenziali sul tema, precisa che:

  • per le ipotesi di appalto privo dei requisiti previsti dall’art. 29, co 1 del D.Lgs. n. 276/2003, (organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore; esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto; assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa) che integrano quindi degli illeciti amministrativi, trova applicazione la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro sia nei confronti dello pseudo appaltatore sia nei confronti del committente/utilizzatore. Il medesimo regime sanzionatorio si applica anche qualora l’appalto illecito sia stato posto in essere al fine di eludere, in tutto o in parte, i diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo.
  • nelle ipotesi di appalto illecito, la circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione non è “automatica”, ma è subordinata all’accertamento del Giudice del lavoro, adito dal lavoratore;
  • in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, per effetto del mancato esercizio dell’azione giudiziaria (e al di fuori dell’ipotesi di imputazione automatica del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, per mancanza della forma scritta del contratto di somministrazione di lavoro) il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore, in relazione alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL dallo stesso applicato.
  • per il recupero contributivo, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore (che si configura, pertanto quale datore di lavoro di fatto) questi è obbligato al versamento dei contributi. Soltanto qualora non vada a buon fine il recupero contributivo nei confronti del committente/utilizzatore, l’ammontare dei contributi può essere richiesto in capo allo pseudo appaltatore.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/Circolare-n-10-del-11072018-Appalto-illecito-e-inadempienze-retributive-e-contributive.pdf

06 Luglio 2018 - Interpretazioni

Pagamento retribuzioni in contanti: come si calcolano le sanzioni

E’ stata pubblicata sul sito, nella sezione interpretazioni, una nota sui chiarimenti dell'INL relativi alle modalità di calcolo della sanzione amministrativa per  violazione del divieto di pagamento in contanti della retribuzione.

Per consultare la nota clicca qui: http://www.adlabor.it/interpretazioni/retribuzione/come-si-calcola-la-sanzione-per-pagamento-retribuzioni-in-contanti/

25 Giugno 2018 - Interpretazioni

Contributi sindacali e organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL: modalità, limiti e prassi.

E’ stata pubblicata sul sito, nella sezione interpretazioni, una nota  sulla dibattuta questione dei contributi sindacali  a organizzazioni sindacali le quali non sono firmatarie del CCNL applicato dall'impresa, con particolare riferimento alle più rilevanti pronunce giurisprudenziali che si sono espresse sul tema.

Per consultare la nota clicca qui:

http://www.adlabor.it/interpretazioni/sindacale/contributi-sindacali-e-organizzazioni-sindacali-non-firmatarie-del-ccnl-modalita-limiti-e-prassi/

21 Giugno 2018 - Interpretazioni

Applicazione CCNL e tutela dei lavoratori

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato sul proprio sito internet la notizia dal titolo “Applicazione CCNL e tutela dei lavoratori”, con la quale evidenzia le possibili irregolarità delle aziende che non hanno applicato i contratti collettivi di lavoro c.d. “leader”. Leggi tutto...

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