Contratto di solidarietà, chiarimenti sul pagamento del contributo
Il Ministero del lavoro, facendo seguito a quanto contenuto nella circolare n. 20/2004, ha fornito con la nuova circolare 7 novembre 2014 n. 26, ulteriori indicazioni operative per quanto concerne la procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà per le aziende che, al fine di evitare licenziamenti, stipulino un contratto di solidarietà ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge, n. 148, convertito dalla legge n. 236/1993.
In particolare, la circolare precisa che il contributo di solidarietà può spettare, a particolari condizioni, anche ad:
- imprese con piè di 15 dipendenti non rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione straordinaria che abbiano avviato una procedura di mobilità ex art 4 L. 223/1991;
- imprese da 2 a 15 dipendenti non rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione straordinaria;
- imprese alberghiere e termali che abbiano avviato una procedura di licenziamenti collettivi ex art 24 L. 223/1991;
- imprese artigiane da 2 a 15 dipendenti
È previsto che durante le ore di mancata attività lavorativa coperte dal contributo di solidarietà, i dipendenti possano svolgere attività addestrative e formative, purchè collegate alla necessità di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali.
Durante il regime di solidarietà è fatto divieto all'impresa di effettuare licenziamenti collettivi od individuali per giustificato motivo oggettivo, pena la perdita della parte di contributo di solidarietà ad essa spettante.
La circolare illustra infine la procedura per l'erogazione del contributo di solidarietà e le modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa.
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