12 Luglio 2021 - Interpretazioni
L’INPS, con circolare n. 99 dell’8 luglio 2021, illustra le novità introdotte dalla legge n. 69/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 41/2021, in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Segnaliamo in particolare:
- Trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”: possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti previsti dalla legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), consentendo così ai datori di lavoro che hanno sospeso l’attività lavorativa senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio 2021, di proseguire a utilizzare i trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza epidemiologica;
- Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO): i datori di lavoro cui siano stati integralmente autorizzati i periodi (12 settimane) e che, in relazione alle indicazioni fornite con la circolare n. 72/2021, hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 -DL 41/2021” per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021. Le domande integrative devono riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza, anche se non presenti nella medesima domanda, purché risultanti in forza all’azienda alla data del 23 marzo 2021. In relazione alle domande integrative di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata. Le domande integrative dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare (e cioè entro il 7 agosto 2021).
- Differimento dei termini decadenziali: sono differiti al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e cioè tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo di integrazione salariale, nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
Inoltre, la circolare riepiloga le relative istruzioni operative e fornisce indicazioni in ordine alla particolare indennità introdotta in favore dei lavoratori portuali dipendenti da imprese operanti in alcuni porti.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11794
06 Luglio 2021 - Interpretazioni
L’INPS, con la circolare n. 96 del 5 luglio 2021, fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, in modalità oraria.
Segnaliamo in particolare che la fruizione del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria è fruibile solo a decorrere dal 13 maggio 2021, presentando la relativa richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la medesima inoltrando l’apposita domanda telematica all’INPS, non appena questa sarà resa disponibile sul sito. La circolare precisa inoltre che il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria:
- è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
- è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano; con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore; con i riposi giornalieri della madre o del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano; con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi per assistenza a familiare handicappato, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario;
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2096%20del%2005-07-2021.htm
05 Luglio 2021 - Interpretazioni
Il Garante per la protezione dei dati personali con un provvedimento adottato nei confronti del Comune di Bolzano, ha dichiarato illegittimo il monitoraggio della navigazione internet dei lavoratori effettuato in modo indiscriminato. Indipendentemente da specifici accordi sindacali, le eventuali attività di controllo devono comunque essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy.
Dagli accertamenti del Garante è emerso che il Comune impiegava, da circa dieci anni, un sistema di controllo e filtraggio della navigazione internet dei dipendenti, con la conservazione dei dati per un mese e la creazione di apposita reportistica, per finalità di sicurezza della rete. Sebbene il datore di lavoro avesse stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, come richiesto dalla disciplina di settore, il Garante ha evidenziato che tale trattamento di dati deve comunque rispettare anche i principi di protezione dei dati previsti dal Gdpr. Il sistema, implementato dal Comune, senza aver adeguatamente informato i dipendenti, consentiva invece operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione e sicurezza della rete interna, effettuando una raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle connessioni ai siti web visitati dai singoli dipendenti. Il sistema raccoglieva inoltre anche informazioni estranee all’attività professionale e comunque riconducibili alla vita privata dell’interessato.
Nel provvedimento l’Autorità ha rimarcato che l’esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell’interessato sul luogo di lavoro, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro.
Le sanzioni adottate nei confronti del Comune sono state:
- sanzione pecuniaria di euro 84.000 (ottantaquattromila);
- obbligo di adottare misure tecniche e organizzative per anonimizzare il dato relativo alla postazione di lavoro dei dipendenti;
- cancellazione di tutti i dati personali presenti nei log di navigazione web registrati;
- obbligo di aggiornare le procedure interne individuate e inserite nell’accordo sindacale;
- pubblicazione del provvedimento
Per consultare il provvedimento del Garante, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9669974
22 Giugno 2021 - Interpretazioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 966 del 17 giugno 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della diffida obbligatoria in relazione alla sanzione per mancata copertura della quota d’obbligo ex art. 3 della Legge n. 68/1999.
Segnaliamo in particolare che, per l’Ispettorato del Lavoro:
- è esclusa la possibilità di adempiere alla diffida attraverso la stipula di convenzioni ai sensi del Capo IV della medesima L. n. 68/1999, ammettendo a tal fine la sola “presentazione, sia pure tardiva, della richiesta di assunzione numerica, ovvero la stipula del contratto di lavoro” (cfr. anche nota congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato del 23 marzo 2017 n. 2283). In altre parole, affinché il datore di lavoro possa essere ammesso al pagamento della sanzione in misura minima, occorre necessariamente che la violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti normativamente previsti;
- la sanzione andrà applicata a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti a norma dell’art. 9, comma 1, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego (cfr. nota INL del 18 luglio 2018 n. 6316);
- il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del termine di legge qualora il ritardo dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente;
- nell’ipotesi in cui, rispetto ad un’accertata scopertura verificatasi nel tempo, venga meno l’obbligo di assunzione per effetto di una riduzione dell’organico aziendale, si dovrà procedere a contestare la sanzione amministrativa unicamente per il numero di giornate lavorative intercorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per adempiere agli obblighi in questione, al momento in cui, per effetto della riduzione di organico aziendale, sono venuti meno gli stessi obblighi
Per consultare la nota 966/2021, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-966-17-giugno-2021-illeciti-legge-68-e-diffidabilit%C3%A0-18062021.pdf
Per consultare la nota 6316/2018, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-18luglio2018-natura-illecito-omesso-collocamento-obbligatorio.pdf
Per consultare la nota 2283/2017 clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Parere-IIL-Milano.pdf
22 Giugno 2021 - Interpretazioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 967 del 17 giugno 2021, è intervenuto a proposito dell’obbligo, per il datore di lavoro che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori di richiedere il certificato del casellario giudiziale ex art. 24 D.P.R. 313/2002 n. 313, chiarendo che:
- il datore di lavoro che non adempie all’obbligo in questione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 39/2014, del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000;
- nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere “contestualmente” più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione vada irrogata una sola volta e che la pluralità di lavoratori coinvolti potrà rilevare unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione.
Rammentiamo che, in via generale e salvo specifiche eccezioni, ai sensi dell’art. 8 della Legge 300/1970 (Divieto di indagini sulle opinioni: È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore), sussiste per il datore di lavoro il divieto di richiedere al lavoratore tanto il certificato del casellario giudiziale, quanto quello dei carichi pendenti.
Per consultare la nota, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-967-17-giugno-2021-sanzione-art-25bis-DPR-313-2002-18062021.pdf
21 Giugno 2021 - Interpretazioni
L’INPS, con la circolare n. 87 del 18 giugno 2021, fornisce chiarimenti sullo sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello) in favore dei datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a nove previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La circolare riassume la normativa del contratto di apprendistato di primo livello, il regime contributivo applicabile alle assunzioni, le condizioni per l’applicazione dello sgravio e fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS. Evidenziamo in particolare che lo sgravio trova applicazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- i datori di lavoro debbono avere alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove;
- le assunzioni con contratto di apprendistato in oggetto debbono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 (art. 1,comma 8, della legge 160/2019) o tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 15-bis, comma 12, del D.L. n. 137/2020);
- per la fruizione dello sgravio contributivo, il requisito dimensionale del datore di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello;
- il beneficio contributivo permane anche se successivamente il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.
Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006 e si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2087%20del%2018-06-2021.htm
16 Giugno 2021 - Interpretazioni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 3 del 9 giugno 2021, risponde ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, in merito alla possibile esclusione dei dipendenti in smart working dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, ai sensi della legge n. 68/1999.
Il Ministero ritiene che i lavoratori agili non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva sulla base delle seguenti considerazioni:
- i casi di esclusione contemplati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Tale tassatività è stata sancita anche dalla Corte di Cassazione con sentenza del 4 febbraio 2016 n. 2210;
- l’inserimento “a pieno titolo” dei lavoratori agili nell’organico aziendale appare suffragato da una ricostruzione sistematica della normativa vigente sui criteri di computo dell’organico aziendale in ambiti applicativi diversi da quello delle assunzioni obbligatorie, come ad esempio in materia di integrazione salariale (a titolo esemplificativo si veda l’articolo 20 del d.lgs. n. 148/2015 per l’erogazione del trattamento CIGS), che non escludono espressamente tale categoria di lavoratori ai fini della determinazione dei limiti numerici.
Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui:
https://www.adlabor.it/interpretazioni/collocamento-obbligatorio/interpello-del-ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-n-3-2021/
03 Giugno 2021 - Interpretazioni
L’ANPAL ha aggiornato, al 1° giugno 2021, le Faq riguardanti il Fondo Nuove Competenze, fondo per l’innovazione rivolto ai datori di lavoro e ai lavoratori e che favorisce il rilancio delle politiche attive. Si tratta di Faq relative alla sezione progetto formativo e soggetti erogatori, in cui sono state aggiornate la faq n. 28 sui termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, la n. 29 sui lavoratori che non possono prendere parte alle attività per motivazioni differenti e la n. 30 sull’istanza per lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Disponibile online la nuova sezione delle faq relativa alla documentazione che le aziende devono inviare per richiedere il saldo del Fondo nuove competenze.
Per consultare il documento, clicca prima qui:
https://www.anpal.gov.it/faq
e quindi sull’alinea “Fnc - Fondo nuove competenze”
Per sottoporre all’ANPAL richieste di chiarimenti, è possibile scrivere a:
[email protected]
21 Maggio 2021 - Interpretazioni
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 477 del 19 maggio 2021, ha chiarito che una società non può utilizzare i dati dei dipendenti trattati illecitamente attraverso un sistema informatico in uso.
Nel caso di specie, la società non aveva informato correttamente i lavoratori delle caratteristiche del sistema che aveva impiegato anche oltre i limiti stabiliti dall’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Per questi motivi dovrà pagare una sanzione e mettersi in regola con le misure correttive stabilite dal Garante per la privacy.
In particolare il Garante ha rilevato che:
- a differenza di quanto sostenuto dalla società, il sistema, che prevedeva l’inserimento di una password individuale sulla postazione di lavoro prima di iniziare la produzione, raccoglieva anche dati disaggregati e per finalità ulteriori rispetto a quelle dichiarate nelle informative;
- i dati sulla produzione erano riconducibili a lavoratori identificabili, attraverso l’utilizzo di ulteriori informazioni in possesso del datore di lavoro. E che i dati di un singolo dipendente fossero stati utilizzati per altre finalità, non previste dalle informative e non autorizzate dall’Ispettorato, è stato di fatto confermato, nell’ambito di un procedimento disciplinare, dalla verifica effettuata dal direttore delle risorse umane sui “fermi” della macchina alla quale il lavoratore era addetto;
- il sistema informatico coesisteva con la precedente modalità di organizzazione del lavoro, basata sulla compilazione di moduli cartacei nei quali il nominativo dei dipendenti è indicato in chiaro. Moduli che poi venivano conservati e registrati su un apposito software, ma senza alcuna separazione, tanto che i dati in essi contenuti sono stati utilizzati nel procedimento disciplinare. In questo modo la società contravveniva a quanto indicato nelle informative sul funzionamento del sistema e nell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato, che vietavano espressamente l’utilizzo dei dati raccolti a fini disciplinari;
- irregolarità sono state riscontrate anche nei tempi di conservazione dei dati dei lavoratori.
L’Autorità quindi, ritenuto illecito il trattamento effettuato, ha ordinato alla società di modificare le informative rese ai lavoratori, indicando nel dettaglio tutte le caratteristiche del sistema, e le ha ingiunto il pagamento di euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa.
Per consultare il documento, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9586936
19 Maggio 2021 - Interpretazioni
L’INPS, con il messaggio n. 1956 del 17 maggio 2021, chiarisce che, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi (settori dell’Artigianato e della Somministrazione), la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Cura Italia non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.
Pertanto, per poter riconoscere o meno l’esonero contributivo ai datori di lavoro che richiedono le integrazioni salariali a valere sui Fondi di solidarietà alternativi, è necessario individuare la precisa decorrenza temporale di questi trattamenti rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da Covid-19.
Il messaggio definisce, infine, le modalità di fruizione dell’esonero contributivo, in alternativa alle integrazioni salariali previste dal decreto-legge 104/2020, e i limiti di compatibilità con i trattamenti fruiti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge.
In materia, l’INPS aveva fornito in precedenza indicazioni operative con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020 e i messaggi n. 4254 del 13 novembre 2020 e n. 30 del 5 gennaio 2021.
Per consultare il messaggio 1956/2021, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201956%20del%2017-05-2021.htm
Per consultare la circolare 105/2020, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20105%20del%2018-09-2020.htm
Per consultare il messaggio 30/2021, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%2030%20del%2005-01-2021.pdf