Interpretazioni

14 Maggio 2021 - Interpretazioni

Rimborso spese dipendenti in smart working – trattamento fiscale | ADLABOR

All’Agenzia delle Entrate veniva presentato un interpello con il quale si chiedeva se le somme eventualmente rimborsate ai propri dipendenti che svolgono le loro mansioni in smart working, nella misura forfettaria pari al 30% dei consumi effettivi addebitati al lavoratore nelle fatture periodiche emesse a suo nome o del coniuge convivente, i costi della connessione a internet e per l'utilizzo della corrente elettrica, dell'aria condizionata o del riscaldamento, possano essere non considerate come reddito di lavoro dipendente.

Con la risposta ad interpello n. 328 dell’11 maggio 2021, l’Agenzia, sostenendo che “al fine di non far concorrere il rimborso spese alla determinazione del reddito di lavoro dipendente occorrerebbe adottare un criterio analitico che permetta di determinare per ciascuna tipologia di spesa (quali ad esempio l'energia elettrica, la connessione internet, etc.), la quota di costi risparmiati dalla Società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente, in maniera tale da poter considerare la stessa quota (in valore assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro”, ha ritenuto che i rimborsi spese forfettari oggetto dell’interpello non possano essere esclusi, in assenza di una precisa disposizione di legge al riguardo, dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_328_11.05.2021.pdf/81e12093-38fa-51f2-5911-ff2d987d8cc5

 

13 Maggio 2021 - Interpretazioni

Contratti a termine e COVID-19 | Adlabor

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 762 del 12 maggio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale.

In particolare, l’INL, sulla base di quanto previsto dall’art. 19 bis del D.L n. 18/2020, (“Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”) e di quando disciplinato dalle successive norme di legge, ha precisato che è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021.

Per consultare la nota INL, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-12-maggio-2021-art-19-bis-D-L-18-2020-ambito-di-applicazione-prot.pdf

04 Maggio 2021 - Interpretazioni

Tutela sostanziale dei lavoratori – utilizzo della “disposizione” da parte del personale ispettivo | Adlabor

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato, sul proprio sito internet, un comunicato stampa con il quale evidenzia l’utilizzo del potere di disposizione attribuito al personale ispettivo – ampliato a seguito dell’intervento normativo attuato con l’art. 12 bis del Decreto Legge n. 76/2020, che ha integralmente sostituito l’art. 14 del Decreto Legislativo n. 124/2004 – al fine di tutelare la legalità dei rapporti di lavoro.

La “disposizione” è un ordine con il quale l’organo ispettivo intima al datore di lavoro di adempiere a un obbligo previsto dalla legge o dal CCNL applicato, attribuendo un termine di ampiezza variabile a seconda della criticità evidenziata.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo, ma se il datore di lavoro ottempera a quanto contenuto nel provvedimento con il ripristino della legalità secondo le modalità indicate, l’accertamento ispettivo si conclude senza alcuna conseguenza sanzionatoria.

I casi di più frequente utilizzo dello strumento hanno riguardato ipotesi di:

  • omesse e infedeli registrazioni sul LUL (Libro Unico del Lavoro) che non determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (articolo 39 del D.L. 112/2008 conv. con L. 133/2008);
  • imposizione di un sistema di rilevazione delle presenze;
  • mancata individuazione delle fasce orarie o dei turni di lavoro o mancato rispetto della collocazione oraria nei rapporti di lavoro a tempo parziale;
  • irregolarità relative al Regolamento delle società cooperative;
  • mancato rispetto della rotazione dei lavoratori da porre in CIG o in CIG in deroga;
  • adeguamento delle tutele alla qualificazione giuridica del rapporto.

Per consultare il comunicato stampa, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/2021-05-04-Comunicato-potere-dispositivo.pdf

30 Aprile 2021 - Interpretazioni

Cassa integrazione Covid-19 – domande e rettifiche per il 2021 | Adlabor

L’INPS illustra le novità introdotte dal decreto-legge n. 41/2021 in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al sistema degli ammortizzatori sociali Covid (cassa integrazione e assegno ordinario) prorogate dal decreto Sostegni.

Con la circolare n. 72 del 29 aprile 2021, l’INPS analizza nel dettaglio le novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di ammortizzatori sociali COVID-19 con riferimento alle settimane di integrazione salariale concesse ai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.

Decorrenza: le nuove misure di intervento decorrono a partire dal 1° aprile 2021 e non si pongono in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020, le cui 12 settimane di interventi sono terminate il 25 marzo 2021. Per questa ragione, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS fa presente che il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto a decorrere dal 29 marzo 2021.

Beneficiari: sono i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, fermo restando che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Presentazione della domanda: le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) devono riportare le seguenti causali:

  • “COVID 19 - DL 41/21” di CIGO, ASO e CIGD;
  • “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs” per le aziende in Cassa integrazione straordinaria che richiedono la Cig Covid;
  • “CISOA DL 41/2021” per i datori di lavoro agricolo;
  • “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”;
  • “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

Le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021 e quelle integrative devono essere presentate entro il 31 maggio 2021.

Trasmissione delle domande: le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di CISOA, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La prima scadenza è fissata al 31 maggio 2021, anche per le domande che includono i giorni dal 29 al 31 marzo. In caso di trasmissione di una domanda errata, è possibile trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza.

Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio sono state estese a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, in alternativa a quello del pagamento diretto e indipendentemente dalla causale richiesta.

Modalità di esposizione a conguaglio: per la compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende devono utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2072%20del%2029-04-2021.htm

 

26 Aprile 2021 - Interpretazioni

Lavoratori fragili o in quarantena – COVID-19 – Tutele | Adlabor

L’INPS, con il messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021, ha fornito le istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS. Segnaliamo in particolare:

Tutela per i lavoratori fragili: sono estese fino a tutto il 30 giugno 2021 le precedenti disposizioni normative relative ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dagli organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di  relative terapie  salvavita,  ivi  inclusi  i  lavoratori  in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità  ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992. Pertanto, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione o con lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

Tutela della quarantena: la legge n. 178/2020 ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena (obbligo precedentemente previsto al comma 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020). Alla luce dei problemi emersi per le certificazioni relative al 2020, dovute all’eterogeneità delle disposizioni amministrative emanate dalle ASL, le strutture dell’INPS territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva (o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201667%20del%2023-04-2021.htm

19 Aprile 2021 - Interpretazioni

CIG COVID-19 dal 29 marzo al 4 aprile 2021 – periodo di copertura

CIG COVID-19 dal 29 marzo al 4 aprile 2021 – periodo di copertura

L’INPS, con un comunicato stampa, pubblicato il 16 aprile 2021, di cui riportiamo integralmente il testo più sotto, ha fornito i chiarimenti sul periodo di copertura CIG della settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021.

 

Chiarimenti sui periodi di copertura CIG - settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021

Sarà  a  breve  chiarito  in  una  circolare  Inps,  su  conforme  parere  del  Ministero  del Lavoro, che non vi sono “vuoti” di copertura di cassa integrazione per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021.

Infatti, la Legge di Bilancio riconosce 12 settimane di “Cig Covid” per il periodo 1 gennaio -31 marzo 2021 e il successivo DL Sostegni riconosce ulteriori 13 settimane nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2021.

Il primo giorno lavorativo dell’anno 2021 è stato  il  4  gennaio  e  le  12  settimane decorrenti dal 4 gennaio terminano il 28 marzo 2021.

Dunque,  nella  prossima  circolare  in  corso  di  emanazione  da  parte  di  Inps  verrà chiarito, con parere conforme del Ministero del  lavoro, che  le 13 settimane del DL sostegni comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1 aprile.

Ciò significa che sono coperti dalla “Cig Covid” del DL Sostegni anche i giorni lavorativi del 29, 30 e 31 marzo 2021.

Non  risultano  pertanto  periodi  di  scopertura  peri  lavoratori,  salvo  per  coloro  che hanno fatto ricorso alla CIG sabato 2 gennaio 2021 per i quali le settimane di “Cig Covid” terminavano il 27 marzo 2021 per tornare a decorrere dal 29 marzo 2021.

Per consultare il comunicato stampa, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/servizi/ComunicatiStampa/DownloadCS.aspx?ID_COMUNICATO=2853

 

15 Aprile 2021 - Interpretazioni

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 | Adlabor

Il Ministero della Salute, con circolare prot. n. 0015127 del 12 aprile 2021, fornisce indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Segnaliamo in particolare:

  • Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero ospedaliero: il medico competente, per questi, previa presentazione   di   certificazione   di   avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08, al fine di verificare l’idoneità alla mansione -anche per valutare profili specifici di rischiosità -indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.;
  • Lavoratori positivi sintomatici: questi lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia diversi da quelli del punto precedente, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Ai fini del reintegro, tali lavoratori inviano, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
  • Lavoratori positivi asintomatici: i lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Ai fini del reintegro, tali lavoratori inviano, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
  • Lavoratori positivi a lungo termine: i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi .Tuttavia, in  applicazione  del  principio  di  massima  precauzione, ai  fini  della  riammissione  in  servizio  dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021 e quindi ai fini del  reintegro, saranno  riammessi  al lavoro  solo  dopo  la  negativizzazione  del  tampone  molecolare  o  antigenico  effettuato  in  struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore dovrà inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/2008;
  • Lavoratori asintomatici, ma con contatto stretto di un caso positivo: debbono informare il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone molecolare o antigenico. Il relativo referto di negatività è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica (o dal laboratorio dove il test è stato effettuato) al lavoratore, che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente.

Per consultare la circolare del Ministero della Salute, clicca qui:

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null

Per consultare il messaggio INPS 3653/2020, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%203653%20del%2009-10-2020.htm

13 Aprile 2021 - Interpretazioni

Incentivo assunzioni under 36 – prime indicazioni | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, fornisce le prime indicazioni operative circa l’esonero per l’assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 (articolo 1, commi da 10 a 15, della Legge n. 178/2020). L’operatività della norma è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Circa il tipo di lavoratori, di assunzioni e di datori di lavoro, segnaliamo in particolare:

  • l’agevolazione prevede l’esonero contributivo, per un massimo di 36 mesi, in caso di assunzione di lavoratori che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa;
  • l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
  • l’agevolazione, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (ai sensi della legge n. 142/2001) e in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato;
  • sono esclusi dall’agevolazione i seguenti rapporti di lavoro: rapporti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente, contratti di lavoro domestico, contratti con personale con qualifica dirigenziale;
  • l’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono escluse le pubbliche amministrazioni e alcune imprese del settore finanziario.

Circa la misura dell’incentivo, evidenziamo che:

  • è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui e per un massimo di 36 mesi. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo;
  • nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto 36 anni (età massima di 35 anni e 364 giorni);
  • il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • eventuali periodi di apprendistato e/o di lavoro intermittente a tempo indeterminato e/o di lavoro domestico a tempo indeterminato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione;
  • il lavoratore non deve aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
  • il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ai sensi della legge n. 223/1991), nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • il datore di lavoro non deve procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ai sensi della legge n. 223/1991).

Non si ha diritto alla fruizione dell’esonero nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2056%20del%2012-04-2021.htm

 

 

 

07 Aprile 2021 - Interpretazioni

Interdizione post partum | Adlabor

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota prot. n. 553 del 2 aprile 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri in periodo successivo al parto.

Segnaliamo in particolare:

  • sia nel caso di adibizione delle lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento pesi, sia in quello di adibizione in condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di tutela, cioè l’interdizione dal lavoro laddove non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, si ritiene sufficiente la mera constatazione da parte degli ispettori dell’adibizione della lavoratrice madre a dette mansioni, a prescindere dalla valutazione del rischio inerente all’interno del DVR;
  • nelle ipotesi di parto prematuro, si aggiungono al termine del periodo di interdizione per i motivi sopra indicati tutti i giorni compresi tra la data del parto e la data presunta del parto, come previsto dalla circolare INPS n. 69/2016;
  • per l’erogazione dell’indennità sostitutiva occorre che la lavoratrice inoltri sempre un’apposita istanza all’INPS, anche in presenza di sentenza dichiarativa del diritto, che non sostituisce l’atto provvedimentale amministrativo, presupposto necessario per l’erogazione dell’indennità.

Per consultare la nota dell’INL, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-prot-n-553-del-2-aprile-2021.pdf

Per consultare la circolare dell’INPS, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2069%20del%2028-04-2016.pdf

 

31 Marzo 2021 - Interpretazioni

Sconto applicato ai propri dipendenti – regime fiscale | Adlabor

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 221 del 29 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale dello sconto applicato ai propri dipendenti, dal datore di lavoro, con la concessione di una card.

Per l’Agenzia delle Entrate:

  • la legge (in particolare l’art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi) sancisce, quale principio base, l’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l’assoggettamento a tassazione, in generale, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro. L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei “vantaggi economici” che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa, come, ad esempio, i compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro;
  • la stessa norma citata prevede che, ai fini della determinazione del valore normale in denaro dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti, il valore è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;
  • tale principio si applica anche nel caso in cui lo sconto sia riconosciuto al dipendente attraverso la ”card sconto“, dal momento che le caratteristiche della card, ovvero l’essere nominativa, non cedibile, utilizzabile esclusivamente dal dipendente e non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato, consentono di configurarla quale un mero strumento tecnico attraverso il quale viene consentita la fruizione dello sconto.

Per consultare la risposta ad interpello 221/2021, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_221_29.03.2021.pdf/8293f1d9-a33f-4708-2168-8a103f02d8a1

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