Normativa

19 Giugno 2020 - Normativa

Auto aziendali: ultimi giorni per evitare gli incrementi dei fringe benefit

Per gli autoveicoli aziendali di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, scattano le nuove modalità di calcolo del fringe benefit previste dalle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) all'art. 51, comma 4, lettera a) del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Le modifiche introdotte alle percentuali di calcolo si applicano però solo in presenza di due specifiche condizioni:

- l’autoveicolo da concedere in uso al dipendente deve essere di nuova immatricolazione;

- la concessione in uso al dipendente deve avvenire sulla base di un contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020.

Le novità in materia di tassazione delle auto aziendali hanno quale finalità quella di incentivare l’acquisto di autovetture ecologiche con minori emissioni di Co2. Per tali autovetture, infatti, il calcolo del fringe benefit verrà effettuato su una percentuale inferiore a quella attuale, mentre per le auto più inquinanti scatteranno aliquote di calcolo più elevate di quelle in vigore fino al 30 giugno 2020.

Nessuna modifica viene invece apportata al regime di deducibilità dal reddito d’impresa delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Resteranno infatti ancora deducibili nel limite del 70%, i costi relativi ai tali autoveicoli indipendentemente dalla data in cui si realizza la concessione ad uso promiscuo (prima o dopo il 1° luglio 2020).

Per evitare quindi gli incrementi, l’unico modo è rappresentato dalla concessione in uso dell’autovettura al dipendente tramite un contratto da stipularsi entro il prossimo 30 giugno 2020.

17 Giugno 2020 - Normativa

Cassa integrazione – reddito di emergenza e rapporti di lavoro irregolari – Ulteriori misure urgenti DL 52/2020 | Adlabor

E’ stato emanato il decreto legge 16 giugno 2020 n. 52 contenente ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. Il provvedimento entra in vigore il 17 giugno 2020.

Segnaliamo in particolare:

Cassa integrazione guadagni: la possibilità, riservata esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di CIG di quattordici settimane, di usufruire di ulteriori quattro settimane di CIG anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, ferma restando la durata massima di diciotto settimane.

Le domande dovranno, di norma, essere presentate, a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ma per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

In caso di errori nella presentazione delle domande, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento e comunque entro trenta giorni dalla data del 17 giugno 2020.

In caso di pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’Inps, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale:

  • entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  • entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (la legge dice “se posteriore” ma non chiarisce rispetto a che cosa).

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Reddito di emergenza: le domande possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.

Emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo: le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.

Per consultare il testo del decreto, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-52-2020-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-trattamento-di-integrazione-salariale-nonche-proroga-di-termini-in-materia-di-reddito-di-emergenza-e-di-emersione-di-rapporti-di-lavoro/

15 Giugno 2020 - Normativa

Dispositivi di protezione individuale – Emergenza | Adlabor

L'INAIL, con comunicato del 12 giugno 2020, ha pubblicato l'elenco dei dispositivi di protezione individuale validati per l'emergenza.

Per consultare l'elenco clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/inail-dispositivi-di-protezione-emergenza/

09 Giugno 2020 - Normativa / Senza categoria

Licenziamenti e altre modifiche dei livelli occupazionali – vincoli in caso di accesso a crediti garantiti

Con Legge 40/2020 è stato convertito il d.l. 23/2020, confermando quanto previsto dall'articolo 1 lettera l) del decreto, ribadendo che: l’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Ciò sta a significare che chi ricorre ai crediti garantiti come previsti dalla Legge 40/2020 non potrà poi operare licenziamenti se non previo accordo sindacale. Un’interpretazione estensiva della norma potrebbe far ricadere nell'obbligo dell’accordo sindacale anche le modifiche dell’organico quali acquisizioni/cessioni di ramo d’azienda, assunzioni a termine e qualunque altro provvedimento che modifichi il numero dei dipendenti.

Per consultare il testo coordinato del d.l. 23/2020, così come convertito dalla l. 40/2020 clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-23-2020-testo-coordinato-con-l-40-2020/

21 Maggio 2020 - Normativa

Misure in favore dei lavoratori – testo coordinato delle norme emanate per l’emergenza Covid-19

Trovate su Adlabor il testo coordinato delle disposizioni emanate in materia lavoristica nel periodo emergenziale.

Per consultare il testo coordinato, clicca qui:https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-in-favore-dei-lavoratori-normative-emanate-nel-periodo-di-emergenza-da-covid-19-testi-coordinati/ 

20 Maggio 2020 - Normativa

Licenziamenti – Proroga sospensione sino al 17.08.2020 | Adlabor

L’articolo 80 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha modificato la precedente norma in materia (art. 46 D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, vedi nostra news del 20 marzo 2020) stabilendo:

  • la proroga della preclusione all'avvio delle procedure di licenziamenti collettivi per ulteriori cinque mesi a decorrere dal 17 marzo 2020;
  • la proroga della sospensione delle procedure di licenziamenti collettivi avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 per ulteriori cinque mesi a decorrere dal 17 marzo 2020;
  • la proroga della preclusione all'avvio delle procedure di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo per ulteriori cinque mesi a decorrere dal 17 marzo 2020;
  • la sospensione delle procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo in corso.
  • la possibilità per i datori di lavoro che, nel periodo 23 febbraio 2020-17 marzo 2020, abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, di revocare detti licenziamenti a condizione che richieda la cassa integrazione dalla data in cui hanno efficacia i licenziamenti stessi. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità senza oneri né sanzioni per il datore.

Nell’evidenziare che, nelle more della pubblicazione del DL 34/2020 (avvenuta in data 19 maggio 2020) si è creato un vuoto normativo per i giorni 17 e 18 maggio, durante i quali sarebbe stato possibile avviare le procedure di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, riteniamo possibile che dette procedure debbano comunque ritenersi sospese. Su tale aspetto, restiamo in attesa di chiarimenti da parte del Ministero del lavoro.

Come comunicato con nostra news del 20 marzo 2020 continuano a non essere interessati al blocco i licenziamenti individuali:

  • per giusta causa e quelli per giustificato motivo soggettivo di natura disciplinare (per i quali ricordiamo andrebbero comunque rispettate le procedure di legge ex art 7 Legge 300/1970 e di CCNL. Il condizionale è d’obbligo, alla luce delle problematiche legate agli effetti delle misure restrittive della mobilità adottare dal DL 18/2020 e dei reali rallentamenti dei servizi postali e giudiziari);
  • per giustificato motivo soggettivo diversi da quelli di natura disciplinare, come ad esempio quelli di inidoneità;
  • dovuti al superamento del periodo di comporto. N.B. l’articolo 26 c.1 del D. L. 18//2020 (convertito con legge 27/2020) esclude dal computo del comporto i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • dei lavoratori domestici;
  • degli apprendisti al termine al termine del periodo formativo;
  • per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia, atteso che per la eventuale prosecuzione fino al limite dei settanta anni è necessario il consenso del datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. Unite n. 17589/2015);

Per consultare il testo del decreto legge 34/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/decreto-rilancio-d-l-34-2020-titolo-iii-misure-in-favore-dei-lavoratori/

18 Maggio 2020 - Normativa

Decreto Legge 33/2020 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 | Adlabor

Decreto Legge 33/2020 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

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18 Maggio 2020 - Normativa

D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Misure tecniche e comportamentali urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 | Adlabor

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020, è stato pubblicato il D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

Il provvedimento ha numerosi allegati. Segnaliamo in particolare i seguenti allegati:

 

 

 

 

 

14 Maggio 2020 - Normativa

Obbligo di misurazione della temperatura ai lavoratori da parte del datore di lavoro – Ordinanza 546/2020 Regione Lombardia – Emergenza Coronavirus/COVID-19

In data 13.05.2020 è stata emanata l’Ordinanza n. 546/2020 della Regione Lombardia, nella quale sono previsti, tra gli altri:

  • L’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre tutti i lavoratori al controllo della temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro. I lavoratori ai quali sarà riscontrata una temperatura superiore ai 37,5° saranno momentaneamente isolati ed il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza al medico competente, il quale comunicherà al lavoratore le indicazioni da seguire (art. 1 lett. a).
  • La raccomandazione per il datore di lavoro di sottoporre clienti/utenti al controllo della temperatura corporea prima dell’accesso ai locali aziendali. Ai clienti/utenti ai quali sarà riscontrata una temperatura superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai locali aziendali (art. 1 lett. b).

Per consultare il testo dell’ordinanza, clicca qui: https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/242f8d10-eebf-48d0-826b-f27cfc68a52e/ordinanza+546+del+13_05_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-242f8d10-eebf-48d0-826b-f27cfc68a52e-n8iwdOi

06 Maggio 2020 - Normativa

Assunzioni di under 35 a tempo indeterminato – Esonero contributivo parziale

L’INPS con circolare n. 57 del 28 aprile 2020, rammentando che, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, la legge 160/2019, ha stabilito, per le assunzioni di giovani fino a 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e che la riduzione è valida per un massimo di 36 mesi dalla data di assunzione del lavoratore, e può essere riconosciuta, per l’eventuale periodo residuo, ad altri datori di lavoro che procedano all’assunzione dello stesso lavoratore, fornisce le informazioni su:

1.Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo o che ne sono esclusi. Circa i primi, sono stati così indicati:

  • tutti quelli privati;
  • gli enti pubblici economici, compresi: gli Istituti  autonomi  case  popolari  trasformati  in  base  alle  diverse  leggi  regionali  in  enti pubblici economici; enti  pubblici privatizzati e trasformati  in  società  di capitali; le  ex  IPAB  iscritte nel registro delle persone giuridiche;  i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali ed ecclesiastici.

2.Requisiti necessari per il datore di lavoro: sono, in particolare, il rispetto dei principi  generali  in  materia  di  incentivi all’assunzione (da  ultimo, ex art. 31 D.lgs    150/2015) e le norme in materia di sicurezza e assicurazione obbligatoria dei lavoratori. Vengono poi dettagliatamente indicate tutte le condizioni che escludono la sussistenza dei requisiti stessi.

3.Requisiti del lavoratore: il lavoratore assunto non deve avere già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

4.rapporti di lavoro incentivati: sono soltanto quelli subordinati a tempo indeterminato a tutele crescenti a tempo pieno e a tempo parziale.

5.compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione: viene precisato che l’esonero contributivo in oggetto, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, non è cumulabile con altri, ad eccezione, nel rispetto di determinate condizioni, di quelle per l’assunzione di lavoratori:

  • disabili;
  • disoccupati beneficiari del trattamento NASPI;
  • assunti nel 2019 per “Occupazione Sviluppo Sud”;
  • assunti nel 2018 e 2019 per “Occupazione NEET”;
  • assunti per ’“Incentivo Lavoro  (IO  Lavoro)”.

6.Misura dell’incentivo: è pari all’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi però una serie di contributi particolari tra i quali, in particolare: i premi e  i  contributi  dovuti  all’INAIL; il contributo per il fondo di garanzia del TFR; le  contribuzioni  che  non  hanno  natura previdenziale.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2057%20del%2028-04-2020.pdf

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