Normativa

02 Febbraio 2016 - Normativa

Decontribuzione premi di risultato – modalità operative per la fruizione del beneficio

L'Inps, con messaggio n. 162 del 15 gennaio 2016, comunica le modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello, previsto dalle leggi n.92/2012 e n.247/2007 e attuato dal Decreto interministeriale 8 aprile 2015 (vedi nostra news del 4 giugno 2015, alla quale rinviamo).

Con la doverosa premessa che la legittima fruizione del beneficio è condizionata, ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, dalla regolarità contributiva e dal rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi, in estrema sintesi evidenziamo che:

  • il messaggio si riferisce ai premi di risultato erogati nel 2015;
  • la misura dello sgravio contributivo concesso ai datori di lavoro privati sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, è del 1,60% della retribuzione contrattuale percepita;
  • ai fini della fruizione dello sgravio contributivo i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, debbono:
  1. essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Territoriale del lavoro, entro il 28 giugno 2015;
  2. prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Per consultare il messaggio, clicca qui

http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20162%20del%2015-01-2016.pdf

01 Febbraio 2016 - Normativa

Distacco in Paesi UE – Certificato di legislazione applicabile

L'INPS, con messaggio n. 218 del 20 gennaio 2016, rende disponibile la nuova modulistica necessaria ad ottenere il certificato di legislazione applicabile ai lavoratori italiani distaccati in uno o piè Stati UE.  Leggi tutto...

29 Gennaio 2016 - Normativa

Esclusa la presunzione di subordinazione ex art. 2 D.lgs. n. 81/2015 anche per i rapporti di collaborazione dei produttori e degli intermediari assicurativi

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 5/2016, ha precisato che la presunzione di subordinazione che, a partire dal 1° gennaio 2016, riguarda i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro:

- esclusivamente personali,

-continuative,

- con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro,

non si applica ai rapporti di collaborazione dei produttori e intermediari assicurativi con le imprese di assicurazione, (purché tali rapporti siano svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al D.lgs. n. 209/2005 [cd. Codice delle Assicurazioni private] e delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore), in quanto le attività delle categorie menzionate, non presentano il carattere di etero-organizzazione richiesto dalla norma per ritenere integrata la presunzione legale di subordinazione.

Il Ministero del Lavoro ha elaborato tale interpretazione partendo dal presupposto che l'attività svolta dall'intermediario assicurativo, in base all'art. 106 del D.lgs. n. 209/2005, "consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati", assumendo quindi i caratteri di un'attività prevalentemente di natura commerciale, non a caso soggetta ad una specifica disciplina che prevede, peraltro, la non applicazione del regime previdenziale della Gestione separata.

Ed anche per quanto riguarda i produttori assicurativi, il Ministero non ritiene la loro attività etero-organizzata, dato che in forza dell'art. 109 del D.lgs. n. 209/2005, i "produttori diretti" esercitano l'intermediazione assicurativa per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione ed "operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima".

Per consultare la risposta ad interpello n. 5/2016 del Ministero del Lavoro clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/5-2016.pdf

29 Gennaio 2016 - Normativa

Esclusa la presunzione di subordinazione ex art. 2 D.lgs. n. 81/2015 anche per le collaborazioni rese a favore del CONI, Federazioni Sportive Nazionali, discipline associate ed Enti di promozione sportiva

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 6/2016, ha precisato che la presunzione di subordinazione che, a partire dal 1° gennaio 2016, riguarda i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro:

- esclusivamente personali,

-continuative,

- con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Oltre, a non applicarsi alle collaborazioni rese a fini istituzionali a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, inoltre alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come espressamente previsto dall'art. 2 comma 2 del D.lgs. n. 81/2015 infine non è applicabile nemmeno alle collaborazioni sportive rese a favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.

Per consultare la risposta ad interpello n. 6/2016 del Ministero del Lavoro clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/6-2016.pdf

27 Gennaio 2016 - Normativa

Lavoro accessorio nel settore dello spettacolo. Adempimenti informativi.

Il 26 gennaio 2016, l'INPS, con Messaggio n. 311/2016, ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti informativi connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio, da parte dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Leggi tutto...

26 Gennaio 2016 - Normativa

Cassa integrazione ordinaria: precisazioni INPS

L'INPS, con circolare n.7 del 20 gennaio 2016, ha fornito chiarimenti e istruzioni operative sulla concessione delle integrazioni salariali ordinarie. In particolare, la circolare precisa che:

  • dal 1° gennaio 2016 l'esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) spetta al Direttore della Sede INPS territorialmente competente. Pertanto, secondo quanto disposto dall'art.16 del D.Lgs. 148/2015, le domande di CIGO dovranno essere inviate alle Strutture territoriali INPS competenti in base alla localizzazione dell'unità produttiva per cui il trattamento salariale è richiesto;
  • il concetto di "unità produttiva" è legato al requisito della autonomia organizzativa (nel settore dell'edilizia e affini, per la qualificazione dei cantieri come "unità produttiva", è richiesta la costituzione e il mantenimento degli stessi in esecuzione di un contratto d'appalto con durata minima di almeno sei mesi);
  • l'istanza di CIG ordinaria la struttura territorialmente competente alla concessione è individuata in base ai seguenti criteri:
  • se l'unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l'Azienda, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l'Azienda;
  • se l'unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l'Azienda, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l'unità produttiva. Nel caso in cui l'unità produttiva, oltre ad essere "fuori provincia" rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l'azienda di riferimento, è ubicata in un'Area Metropolitana o in una Provincia con almeno una Agenzia INPS complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale unità produttiva;
  • se il cantiere non è qualificabile come unità produttiva, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l'Azienda.

L'Istituto precisa che la nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015 indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina e che le domande già prese in carico da una Sede saranno definite dalla Sede stessa.

Per consultare la circolare, clicca qui

http://assolavoro.eu/uploads/2016/inps_circolare_numero_7_del_20-01-2016.pdf

26 Gennaio 2016 - Normativa

Distacco nell’ambito dei gruppi di imprese.

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 1/2016 del 20 gennaio 2016, ha precisato che, nel caso in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell'ambito di un gruppo di imprese, l'interesse della Società distaccante coincide nel comune interesse perseguito dal gruppo. Leggi tutto...

25 Gennaio 2016 - Normativa

Esonero contributivo per l’assunzione del lavoratore-pensionato

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 4/2016 del 20 gennaio 2016, ha precisato che l'esonero contributivo triennale, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, che era previsto dall'articolo 1, co. 118, della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico. Leggi tutto...
25 Gennaio 2016 - Normativa

Escluso l’esonero contributivo in caso di riqualificazione del rapporto a seguito di ispezione da parte degli enti ispettivi.

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 2/2016 del 20 gennaio 2016, ha precisato che non è possibile fruire dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni, che era previsto dall'articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato in base a una libera scelta del datore di lavoro, ma solamente quale conseguenza di un accertamento ispettivo, che abbia riqualificato un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per consultare la risposta ad interpello n. 4/2016 del Ministero del lavoro clicca qui:

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/2-2016.pdf

25 Gennaio 2016 - Normativa

Visite mediche di controllo del personale dipendente: le novità in Gazzetta Ufficiale

Il 21 gennaio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16/2016, il Decreto del Ministero del Lavoro dell'11 gennaio 2016 che, di concerto col Ministero della Salute, ha modificato la disciplina relativa alle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'INPS. Leggi tutto...
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