Normativa

04 Febbraio 2013 - Normativa

Procedura per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Casi particolari

Indichiamo in estrema sintesi la procedura in oggetto, evidenziando alcune peculiarità relative alla mancata conciliazione ed alla mancata comparizione del lavoratore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 15 (o 60 complessivi), deve:

a) essere preceduto da una comunicazione in forma scritta effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera (e trasmessa per conoscenza al lavoratore stesso) contenente: l'intenzione di voler procedere al licenziamento; la specificazione del motivo oggettivo; l'indicazione delle eventuali misure di assistenza alla ricollocazione; la richiesta di fissazione di un incontro per l'effettuazione di un tentativo di conciliazione;

b) entro 7 giorni (di calendario) dalla comunicazione, la DTL convoca un incontro dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione;

c) entro 20 giorni (di calendario) dalla data di trasmissione della convocazione l'incontro si deve tenere e concludere(salvo che le parti non si accordino per proseguire la discussione);

d) in caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro, la procedura può essere sospesa per un massimo di 15 giorni;

e) se la conciliazione riesce si formalizza il relativo verbale;

f) se il tentativo di conciliazione fallisce, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, con regolare comunicazione scritta al lavoratore, ma è indispensabile acquisire copia del verbale di mancata conciliazione redatto dalla Commissione provinciale di conciliazione;

g) decorsi i termini di cui sopra (20 giorni dalla data di trasmissione della convocazione o il termine maggiore causato dal legittimo impedimento del lavoratore, termine comunque non superiore a 35 giorni) senza che siano stati formalizzati o un accordo o il verbale di mancata conciliazione, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, con regolare comunicazione scritta al lavoratore;

h) la mancata ed ingiustificata comparizione del lavoratore all'incontro fissato dalla Commissione provinciale di conciliazione determina, secondo il Ministero del lavoro, (circolare 16 gennaio 2013 n. 3), la possibilità per il datore di lavoro di procedere al licenziamento.

La circolare è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130116_Circ_3.htm

25 Gennaio 2013 - Normativa

‘Detassazione’ premi di risultato 2013

E' stato firmato il 22 gennaio 2013 il decreto del Governo relativo alle agevolazioni fiscali previste per il 2013 per i premi di risultato, previsto dall'art.1, comma 481 della legge 228/2012 (c.d. 'Legge di stabilità 2013') che recepisce sostanzialmente l'accordo interconfederale 21 novembre 2012

Le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale saranno soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%

L'imposta sostitutiva del 10% sui salari di produttività trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad euro 40.000.

La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva non può comunque essere, nel corso dell'anno 2013 complessivamente superiore ad euro 2.500 lordi.

Per far scattare il bonus fiscale, il premio dovrà essere legato:

- a precisi indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza, innovazione, previsti dai contratti;

Oppure

- a contratti collettivi che attivino almeno una misura in almeno tre diverse aree di intervento fra le quattro indicate:

a) orari di lavoro: applicando modelli flessibili che assicurino un efficiente utilizzo degli impianti per raggiungere obiettivi fissati nella programmazione mensile.

b) ferie: distribuendole con flessibilità, attraverso una programmazione aziendale (anche non continuativa per quelle eccedenti le due settimane);

c) nuove tecnologie: adottando misure che rendano compatibile l'utilizzo delle tecnologie con la tutela dei diritti dei lavoratori.

d) mansioni: attivando interventi in materia di fungibilità/equivalenza delle mansioni e integrazione delle competenze.

- al deposito degli accordi, da parte dei datori di lavoro, presso la Direzione territoriale del lavoro entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.

Per monitorare lo sviluppo delle misure di agevolazione dei salari di produttività e verificare la conformità degli accordi entro il 30 novembre 2013 è previsto un confronto tra Governo e parti sociali per valutare i risultati.

Si attendono circolari applicative da parte dell'agenzia delle Entrate

14 Gennaio 2013 - Normativa

Congedo di paternità e contributo per ‘baby sitting’

Con decreto del 22 dicembre 2012, che ad oggi non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni operative sulle nuove agevolazioni introdotte dall'art. 4, comma 24, lett. a) della legge 92/2012 ai lavoratori dipendenti per i figli nati a partire dal 1 gennaio 2013.

Congedo di paternità

Il lavoratore dipendente, in caso di paternità, ha il diritto di usufruire di uno specifico congedo. Il citato decreto 22 dicembre 2012 ne ha disciplinato le modalità operative per la fruizione, sia per il congedo obbligatorio sia per quello facoltativo, precisando in particolare che:

- il congedo obbligatorio, della durata di un giorno, è fruibile dal padre entro 5 mesi dalla nascita del figlio, anche durante il congedo di maternità della lavoratrice madre ed in aggiunta ad esso;

- la fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo, della durata di uno o due giorni, anche continuativi, ma sempre entro 5 mesi dalla nascita del figlio, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità.

Entrambi i congedi sopra indicati non possono essere frazionati ad ore.

- il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un trattamento economico a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.

- per poter usufruire dei congedi, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con anticipo non minore di 15 giorni, eventualmente sulla base della data presunta del parto. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali informatici messi a disposizione dall'istituto. Nel caso di congedo facoltativo, il padre deve allegare una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre. La predetta documentazione deve essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

Contributo per 'baby sitting'

Oltre alla disciplina dei congedi per il padre lavoratore, gli art. 4, 5 e 6 del decreto regolamentano la possibilità, per la madre di chiedere, in sostituzione del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica di servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il contributo è pari a 300 euro mensili, per un periodo massimo di 6 mesi.

Per accedere al contributo la lavoratrice deve presentare domanda per via telematica all'INPS, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e per quale periodo, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le domande dovranno essere presentate entro i termini che saranno stabiliti dall'INPS con specifica comunicazione. Potranno richiedere il contributo le lavoratrici i cui figli siano già nati e quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro 4 mesi dalla scadenza del bando con cui vengono assegnate le risorse.

Decreto del Ministro del Lavoro 22 dicembre 2012

Articolo 1 - Ambito di applicazione del congedo del padre

1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio.

2. Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.

3. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell'articolo 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del propriocongedo dimaternità,conconseguente anticipazione del termine finale del congedo postpartumdella madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

4. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.

5. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano anche al padre adottivo o affidatario.

6. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

7. La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi di cui ai commi 2 e 3 si applica alle nascite avvenute a partire dal1° gennaio 2013.

Articolo 2 - Trattamento economico, normativa e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativodel padre

1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, ad un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.

Articolo 3 - Modalità di fruizione

1. Inrelazione al congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile inrelazioneall'eventonascita,sullabasedelladatapresuntadel parto.Laformascrittadella comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo.

2. Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

3. I congedi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 non possono essere frazionati ad ore.

Articolo 4 - Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

1. La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sittingo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'articolo 4, comma 24, lettera b) della· legge n. 92 del 2012.

2. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.

Articolo 5 - Misura del beneficio e modalità di erogazione

1. Il beneficio di cui all'articolo 4 consiste in un contributo, pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.

2. Il contributo per il servizio di baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla strutturaprescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.

Articolo 6 - Modalità di ammissione

1. Per accedere all'uno o all'altro dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, la madre lavoratrice presenta domanda tramiteicanali telematici e secondo le modalitàtecnico operative stabilite intempo utile dall'I.N.P.S., indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni di cui all'articolo 4 intende accedere ediquantemensilità intendausufruire,con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.

2. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 le domandedovrannoessere presentate nelcorso dello spazio temporale, unico a livello nazionale, i cui termini iniziale e finale saranno fissati dall''INPS, che provvederà a darne adeguata, preventiva comunicazione attraverso i diversi canali informativi disponibili. All'esito del monitoraggio di cui in premessa, I'INPS potrà valutare, per gli anni 2014 e 2015, un eventuale frazionamentodelleproceduredi ammissioneaibenefici,con consequenziale correlatofrazionamento delle risorse disponibili nell'anno considerato.

3. Possono partecipareai bandi, oltre alle lavoratricii cui figli siano già nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattromesi dalla scadenza del bando medesimo.

4. Il beneficio di cui agli articoli 4 e 5è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate all'articolo10, comma 1, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatorianazionale che terràconto dell'indicatoredellasituazioneeconomicaequivalentedel nucleofamiliarediappartenenza(ISEE) con ordine di prioritàper i nuclei familiari con ISEE di valore inferioree, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione.

5. Le graduatoriesono pubblicate dall'INPS entro 15 giorni dalla scadenza del bando.

6. Entro i successivi 15 giorni le lavoratrici utilmentecollocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributoal serviziodibabysitting,potrannorecarsipresso le sedi dell'INPSperriceverei voucher richiesti.

Articolo 7 - Esclusioni e limitazioni

1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'articolo4 le madri lavoratrici che, relativamenteal figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta:

- risultanoesentatetotalmente dal pagamentodella retepubblica dei servizi per l'infanziao dei servizi privati convenzionati;

- usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai dirittied alle pari opportunità istituito con l'articolo 19, comma 3, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertitodalla legge 4 agosto 2006, n.248.

2. Le lavoratricipart-time usufruiscono dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 in misura riproporzionatain ragione della ridottaentità della prestazione lavorativa.

3. Le lavoratrici iscrittealla gestione separata possono fruire dei benefici fino a un massimo di tre mesi.

4. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale venga riconosciuto successivamente all' ammissioneal contributodi cuiall'articolo4, la madrelavoratricedecade dalbeneficio peril periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.

Articolo 8 - Procedura per la realizzazione dell'elenco

1. L'INPS provvedealla redazione di apposite istruzioni, pubblicatesul sito istituzionalewww.inps.it, sia per l'istituzionedi un elenco delle struttureerogantiservizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazionedi cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n.92/2012, sia per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.

Successivamente alla pubblicazione, le strutture pubbliche e private accreditate che abbiano interesse, potranno presentare on fine all'INPS domanda di iscrizione nel suddetto elenco. Quest'ultimo sarà poi pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e sarà liberamente consultabile.

3. L'elenco sarà, inoltre, aggiornato in tempo reale ed integrato con la procedura di domanda on line delle madri lavoratrici aventi dirittoal contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n.92/2012, al fine di consentire alle madri stesse di visualizzare, durante la compilazione della domanda on line, le strutture presenti in elenco.

4. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on fine per accedere al beneficio, è tenuta comunque a verificare la disponibilità dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l'infanzia o le strutture private accreditate.

Articolo 9 - Riduzione del congedo parentale

1. La fruizione dei benefici di cui agli articoli 4 e seguenti comporta, per ogni quota mensile richiesta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale, di cui all'articolo32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.Al fine della rideterminazione del congedo stesso, l'I.N.P.S. comunicherà al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.

Articolo 10 - Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria

1. I benefici di cui agli articoli 4 e 5 sono riconosciuti nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno deglianni2013,2014e2015,acaricodelFondoperilfinanziamentodiinterventiafavore dell'incrementointerminiquantitativiequalitatividell'occupazione giovanile edelledonne,dicui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. La relativa spesa, pari ad '20.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, graverà sul capitolo 2180 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Fondo per ilfinanziamento diinterventiafavore dell'incrementodell'occupazione giovanile edelle donne" per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015.

3.L'I.N.P.S. provvedealmonitoraggiodell'andamentodellaspesa comunicandone lerisultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo anno.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

07 Gennaio 2013 - Normativa

Costi chilometrici auto e motoveicoli aziendali – tabelle ACI 2013

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2013, le tabelle, elaborate dall'ACI, recanti i costi chilometrici di esercizio di autovetture, motocicli e ciclomotori ai fini dell'individuazione del reddito in natura convenzionale (art. 51 c. 4, DPR 917/86, e successive modificazioni) dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti (e collaboratori coordinati) ad uso promiscuo (vale a dire concessi sia per servizio sia per uso privato).

Il valore annuale del fringe benefit da assoggettare a tassazione e (per effetto dell'armonizzazione disposta dal D.Lgs. 314/97) a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi INAIL, per singolo veicolo, è già stato calcolato dall'ACI e riportato nelle tabelle.

Detti importi avranno valore per tutto l'anno 2013.

Un quadro riepilogativo dei costi è consultabile cliccando sulle specifiche voci relative al tipo di veicoli su:

http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/lavoro/news/SPECIALE_costi_aci_2013.html

02 Gennaio 2013 - Normativa

Partite IVA – Criteri di verifica della loro genuinità

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 32 del 27 dicembre 2012, fornisce indicazioni operative al proprio personale ispettivo circa le modalità di verifica delle c.d. 'partite IVA'.

Le precisazioni espresse dal Ministero riguardano:

a) le condizioni di legittimità del tipo di rapporto: la durata della collaborazione, laddove espressa ad anni, senza alcuna specificazione, va riferita all'anno civile (1° gennaio-31 dicembre); se espressa a mesi, questi vanno intesi in giorni standard (trenta per mese); il corrispettivo va calcolato facendo riferimento soltanto a quello derivante da prestazioni autonome; la postazione fissa di lavoro non deve necessariamente essere di uso esclusivo.

b) le conseguenze dell'illegittimità di questo tipo di rapporto: la presunzione che, in caso di mancato rispetto di almeno due delle tre condizioni di legittimità, vede il rapporto considerato come collaborazione coordinata e continuativa, va intesa nel senso che la collaborazione è "a progetto", per cui, in assenza del progetto stesso, il rapporto deve presumersi sia invece di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sarà onere del committente, in caso di contenzioso, dimostrare la genuinità del rapporto "a partita IVA".

c) deroghe alla presunzione di rapporto di collaborazione a progetto: l'art. 69-bis del D.Lgs. 276/2003 prevede che la presunzione non opera nel caso di rapporti di lavoro in cui la prestazione lavorativa sia:

- connotata da competenze teoriche di grado elevato. Queste vengono identificate nel possesso di titoli di studio almeno di 2° grado (scuola media superiore), di qualifiche conseguite dopo un rapporto di apprendistato od attribuite da un datore di lavoro dopo almeno 10 anni di svolgimento di mansioni attinenti la qualifica stessa, nonché nello svolgimento per almeno 10 anni di attività di lavoro autonomo in attività concernenti l'incarico. Certificati, diplomi e titoli debbono in ogni caso essere pertinenti l'attività svolta dal collaboratore.

- svolta nell'esercizio di attività per le quali è richiesta l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero a registri, albi ed elenchi professionali. La tassativa elencazione di tali ordini ed elenchi è contenuta nel Decreto del Ministero del Lavoro 20 dicembre 2012.

d) periodo transitorio: le nuove norme trovano applicazione solo per le "partite IVA" instaurati successivamente alla data del 18 luglio 2012. Per le prestazioni in essere prima di tale data, troveranno invece applicazione a partire dal 17 luglio 2013.

La circolare ed il decreto ministeriali sono consultabili su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20121228_Circolare_32.htm

31 Dicembre 2012 - Normativa

Legge di stabilità 2013: novità in materia di lavoro

E' stata approvata, in via definitiva, la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. 'legge di stabilità 2013'), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 e che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013. Si tratta di un provvedimento composto di un solo articolo ma con ben 560 commi. Riteniamo opportuno evidenziare i principali provvedimenti che interessano la gestione delle risorse umane.

ASpI

Con i commi da 250 a 252 sono state introdotte numerose modifiche alla disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012 che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013. Per l'operatività di tali modifiche, che vanno ad incidere anche su alcune materie come quella del contributo d'ingresso all'ASpI, l'INPS che, peraltro è già intervenuta sulla materia a piè riprese (da ultimo, con la circolare n. 140/2012, vedi news del 19 dicembre scorso), fornirà ulteriori delucidazioni. Tra le altre modifiche piè rilevanti, segnaliamo che:

- a partire dal 1° gennaio 2013, per tutte le interruzioni di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, sarebbe stata dovuta a carico del datore di lavoro una somma pari al 50% del trattamento iniziale mensile di ASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale. In base alle nuove norme, il contributo d'ingresso all'ASpI è dovuto soltanto in quelle ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto a tempo indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI (sempre a partire dal 1° gennaio 2013). Tale contributo corrisponde al 41% del massimale mensile di ASpI (che per il 2013 è pari 1.180 euro) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni e sarà pertanto di483,80 euro. La nuova formulazione, facendo salve le specifiche direttive INPS, peraltro preannunciate con la circolare n. 140/2012, sembrerebbe escludere le ipotesi legate al recesso per morte del lavoratore o anche a quelle dovute al licenziamento per il raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata.

- a partire dal 1° gennaio 2016, per i nuovi eventi di disoccupazione riguardanti i lavoratori 'under 55', l'ASpI sarà corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi, mentre per i lavoratori 'over 55' (o di età pari ai 55), l'indennità sarà corrisposta per un massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane contributive negli ultimi due anni, detratti i periodi eventualmente fruitinegli ultimi diciotto mesi;

- a partire dal 1° gennaio 2017 sarà abrogato l'art. 11, comma 2 della legge n. 223/1991, che concerne il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili licenziati nelle aree di crisi in presenza di grandi lavori non ultimati (anziché l'art. 10, comma 2 della stessa legge, che riguarda il trattamento ordinario di integrazione salariale per gli stessi lavoratori)

Lavoratori 'salvaguardati'

Con i commi da 231 a 235 il legislatore torna sui c.d. 'lavoratori esodati' affermando che le regole ante riforma Fornero (ferme restando le salvaguardie individuate nei decreti interministeriali del 10 giugno e del 5 ottobre 2012) si applicano anche ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e precisamente ai lavoratori:

a) che hanno cessato il rapporto entro il 30 settembre 2012, sono stati collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che hanno tutti i requisiti utili al pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o durante il 'godimento' dell'indennità di mobilità in deroga e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2014;

b) autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, sebbene abbiano svolto, dopo il 4 dicembre 2011, un'attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria (a condizione che non abbiano conseguito, dopo la predetta data, un reddito annuo complessivo per tale attività non superiore a 7.500 euro) e che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del periodo pensionistico, entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del D.L. n. 201/2012 (6 dicembre 2011);

c) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012. Sulla base di accordi individuali anche sottoscritti ex art. 410, 411 e 412 c.p.c., o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative, pur se, dopo la cessazione abbiano svolto un'attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che non abbiano conseguito per tale attività un reddito annuo lordo superiore a 7.500 euro e che perfezionino i requisiti utili al pensionamento entro i tre anni successivi al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011;

d) autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria a tale data, i quali, in quanto fruitori dell'indennità, debbono attenderne la cessazione per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino il requisito pensionistico entro i trentasei mesi successivi al 6 dicembre 2011.

Con decreto interministeriale, da emanareentro il 1° marzo 2013, saranno fissati i criteri per l'attuazione delle predette disposizioni. L'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensione.

Contratti di solidarietà

Il contributo integrativo all'80% per i contratti di solidarietà è prorogato per tutto il 2013, con un tetto di 60 milioni di euro.

Congedi parentali

Il comma 339 interviene su alcune disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di congedi parentali, in particolare l'art. 32, prevedendo che:

- la contrattazione collettiva possa stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria;

- la richiesta di congedo, che deve essere presentata al datore di lavoro con un preavviso di quindici giorni, deve indicare l'inizio e la fine del periodo;

- durante il congedo le parti possono concordare, nel rispetto della previsione collettiva, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali

Vengono dimezzate le sanzionia carico di chi non rispetta l'obbligo di erogazione dei servizi ritenuti essenziali in caso di sciopero previste dalla legge n. 146/1990. In particolare si interviene sui commi 2 (da 5.000 a 2.500 euro), 4 (da 5.000 a 2.500 euro) e 4 'bis (da 5.000 a 2.500 euro) dell'art. 4 e sul comma 1, secondo periodo (da 5.000 a 2.500 euro) dell'art. 9.

La legge è inoltre intervenuta in materia di:

- Riduzione dello stanziamento a favore del Ministero del Lavoro e riforma dei patronati;

- Trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici

- Previdenza pubblica ed Istituti previdenziali

- Rivalutazione automatica delle pensioni

- Ricongiunzione e cumulo dei periodi assicurativi

- Fondi bilaterali di solidarietà

- Incentivi all'occupazione

- Lavori socialmente utili

- Parità uomo ' donna

- Soggetti interessati dal sisma nella Pianura Padana

- Contratti a tempo determinato nelle Amministrazioni Pubbliche

- Consigli di vigilanza e di indirizzo dell'INPS e dell'INAIL

Il testo integrale (non ufficiale) della legge è consultabile su:

http://www.altalex.com/index.php?idnot=19440

19 Dicembre 2012 - Normativa

ASpI, istruzioni Inps per l’applicazione dal primo gennaio 2013

Con le circolari 140 e 142, rispettivamente del 14 e 18 dicembre 2012, l'INPS, in vista dell'entrata in vigore da gennaio 2013 dell'ASpI, la nuova assicurazione per l'impiego che sostituisce dal 1° gennaio 2013 i sussidi di disoccupazione, illustra gli aspetti legati alla sua applicazione e contribuzione, fornendo istruzioni per le imprese. Resta invece fino al 2017 l'indennità di mobilità.

Ambito di applicazione: l'ASpI si applica ai seguenti soggetti (art. 2, co. 2 Legge 92/2012):

- Lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato

- Apprendisti

- Soci lavoratori di cooperativa con contratto da subordinati;

- Soci lavoratori delle cooperative;

- Dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche

- Lavoratori subordinati dei settori artistico, teatrale e cinematografico.

Sono invece esclusi:

- Dipendenti a tempo indeterminato delle P.A. (istituti e scuole di ogni ordine e grado, aziende e amministrazioni a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, università, Istituti autonomi case popolari, Cameredicommercio, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale);

- Giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;

- Religiosi, anche se prestano attività di culto alle dipendenze di privati;

- Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

Contribuzione: Ci sono tre tipi di contributi a carico delle aziende per finanziare ASPI:

- contributo ordinario (art.2, co. 25-27 e co 36): con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende pagheranno un contributo complessivo dell'1,61% (contributo ordinario dell'1,31% dell'imponibile, cui si aggiunge lo 0,30% previsto dall'art. 25 della legge n. 845/78 per i fondi interprofessionali), anche per gli apprendisti. Sono previste una serie di riduzioni per alcune settori o categorie di impresa;

- contributo addizionale per contratti a termine (art. 2, comma 28): sempre con effetto sui periodi a partire dal primo gennaio 2013, è previsto un contributo addizionale dell'1,40% dell'imponibile per tutti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (contratti a termine). Quindi, per i lavoratori a tempo determinato le aziende pagheranno un totale del 3,01% (1,61% + 1,40%). Attenzione: il contributo si paga per tutti i contratti a termine in essere al primo gennaio 2013, non solo per quelli stipulati dopo questa data. Il contributo addizionale è escluso (comma 29 art.2) per i lavoratori assunti con contratti di sostituzione di lavoratori assenti, contratti stagionali, apprendisti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Per incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, il comma 30 dell'articolo 2 della riforma prevede che quando il datore di lavoro, alla scadenza del contratto a termine, procede alla trasformazione a tempo indeterminato, possa recuperare il contributo addizionale dell'1,40% già versatofino a un massimo di sei mensilità;

- contributo addizionale in caso di licenziamento (art.2, commi 31'35): è un contributo per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi tre anni dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (in pratica, i licenziamenti) intervenuti a decorrere dal primo gennaio 2013. Riguarda anche l'apprendistato, anche nel caso in cui il contratto non venga rinnovato al termine della formazione. Da tale contributo sono esclusi i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, della legge n. 223/91, nonché, masolo per il periodo 2013-2015, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, e le interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Sui criteri di determinazione del contributo e modalità di versamento l'Inps annuncia successive indicazioni.

La circolare 140/2012 indica anche in dettaglio i casi in cui sono possibili riduzioni sia in riferimento a taluni settori merceologici od imprese (artigianato, commercio e pubblici esercizi, imprese radiotelevisive e spettacolo, agricoltura, partiti politici ed associazioni sindacali), sia in riferimento al alcune categorie di lavoratori (soci delle cooperative, personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato).

La circolare 142/2012 fornisce invece una panoramica complessiva delle novità introdotte dall'articolo 2 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 in tema di indennità di disoccupazione (ASpI e mini-ASpI). Le due nuove prestazioni sono destinate a sostituire, con gradualità ed a tutti gli effetti le attuali prestazioni di:

- disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;

- disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;

- disoccupazione speciale edile;

- indennità di mobilità.

In particolare, la circolare tratta al punto 1 il quadro normativo di riferimento, ai successivi punti 2 e 3 la disciplina delle due nuove indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI (e cioè destinatari, requisiti, contribuzione utile ed individuazione del biennio per il diritto, base di calcolo e misura, durata e decorrenza della prestazione, modalità di presentazione della domanda, conseguenze derivanti da nuova attività lavorativa (subordinata, autonoma, accessoria) in corso di prestazione, decadenza e sospensione dell'indennità, anticipazione dell'indennità e trattamento degli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti prima del 2013) ed infine, nei successivi punti da 4 a 9 gli aspetti legati alla definizione del trattamento da porre in pagamento, alla revoca giudiziale delle prestazioni, alle prestazioni accessorie, ai ricorsi, al regime fiscale ed infine agli istituti che restano in vigore.

Le circolari sono consultabili rispettivamente su:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20140%20del%2014-12-2012.pdf

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20142%20del%2018-12-2012.pdf

18 Dicembre 2012 - Normativa

Congedi parentali fruibili anche su base oraria

Il Governo, al fine di evitare all'Italia l'applicazione di sanzioni in sede europea, ha emanato il Decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288) che, all'art. 3, introduce alcune novità in materia di fruizione del congedo parentale per i lavoratori dipendenti. In particolare:

- viene delegata alla contrattazione collettiva la possibilità di disciplinare le modalità di fruizione su baseoraria del congedo parentale previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 151/2001;

- viene precisato che il lavoratore che intende usufruire del congedo è tenuto non solo a comunicarlo con un periodo dipreavviso non inferiore a quindici giorni, ma anche ad indicare esattamente le date di inizio e fine del periodo di congedo;

- soltanto peril personale del comparto sicurezza e difesa, e di quello dei vigili del fuoco, la contrattazione collettiva potrà prevedere specifiche e diversemodalitàdi fruizioneedi differimento del congedo in funzione dellepeculiari esigenzedi funzionalità connesseall'espletamentodei relativi servizi istituzionali.

Le nuove norme sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi da martedì 11 dicembre 2012.

Il provvedimento è consultabile su: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-12-11;216!vig=

13 Dicembre 2012 - Normativa

INPS: incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati, in cigs o iscritti nelle liste di mobilità

L'INPS, con la circolare n. 137 del 12 dicembre 2012, fornisce un quadro riepilogativo delle novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92alla disciplina degli incentivi all'assunzione dei lavoratori.

In particolare, la circolare analizza le conseguenze applicative sui piè rilevanti incentivi oggi vigenti, relativi all'assunzione dei lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

La circolare, inoltre, evidenzia che, in materia di incentivi all'assunzione, la legge 92/2012:

- modifica la disciplina dello stato di disoccupazione, rilevante anche in materia di incentivi;

- abroga, a decorrere dal primo gennaio 2017, gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;

- abroga, a decorrere dal primo gennaio 2013, il contratto di inserimento, di cui agli artt. 54 e seguenti del d.l.vo 276/2003;

- introduce, a decorrere dal primo gennaio 2013, un nuovo incentivo per l'assunzione di lavoratori over 50 e donne;

- modifica l'articolo 8, co. 9, legge 407/1990, riguardante gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi;

- fissa alcuni principi generali applicabili agli incentivi per le assunzioni, compresi quelli previsti dall'articolo 8, co. 9, della legge n. 407/1990 (che riguarda l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro con intervento CIGS), e dagli articoli 8, co2 e 4 e 25, comma 9 della legge n. 223/199 (concernente le assunzioni con contratto a tempo determinato o indeterminato di lavoratori in mobilità);

- mantiene nella misura vigente (attualmente il 10%) l'aliquota agevolata applicabile a tutti quegli incentivi, la cui specifica disciplina rinvia alla contribuzione dovuta per gli apprendisti;

- prevede che l'Inps raccolga dalleregioniedalle province le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentiviall'assunzione.

La circolare citata è disponibile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20137%20del%2012-12-2012.htm

11 Dicembre 2012 - Normativa

Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento

Rammentiamo che, in base all'art. 2, commi 31-35, del D.Lgs. 92/2012 (sotto riportato) dal 1° gennaio 2013, in caso di licenziamento il datore di lavoro è tenuto a versare all'ASpI il 50% del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Tale contributo non è dovuto:

- fino al 31 dicembre 2016, per i licenziamenti conseguenti le procedure di mobilità e di licenziamenti collettivi, laddove sia versato lo specifico contributo;

- fino al 31 dicembre 2015, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e, nel settore delle costruzioni edili, per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, nel caso di completamento e chiusura del cantiere.

Il contributo è invece triplicato:

- dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale.

Non sono allo stato reperibili chiarimenti operativi da parte del Ministero del lavoro o dell'INPS.

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92 Articolo 2 - Ammortizzatori sociali

31. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.

32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223[1].

34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi:

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;

b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223[2], non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.



[1] Articolo5 - Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese.

4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale (Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 8, comma 8, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236. Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'articolo 2, comma 71, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92.)

[2] Articolo4 - Procedura per la dichiarazione di mobilità.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto [all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione] competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2 (Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, d.lg. 26 maggio 1997, n. 151, dall'articolo 1, comma 44, della legge 28 giugno 2012 , n. 92e dall'articolo 2, comma 72, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92.)

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