Normativa

17 Giugno 2013 - Normativa

Min.Lavoro: attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenuto conto anche della circolare n.12/2013, ha emanato la circolare n. 21 del 10 giugno 2013, con i chiarimenti in merito all'applicazione dell'Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

I documenti citati sono consultabili rispettivamente su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20130311_Circolare_12_11+marzo+2013.htm

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20120610_circolareN21.htm

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6734:2012accordo22212&catid=7:contratti-e-relazioni-sindacali&Itemid=59

04 Giugno 2013 - Normativa

Rappresentatività sindacale – Accordo interconfederale 31 maggio 2013

Cgil, Cisl e Uil e Confindustria hanno raggiunto l'accordo sulla rappresentanza, rappresentatività e democrazia sindacali, ai fini della partecipazione e della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

Misurazione della rappresentatività: il testo sottoscritto, che fa riferimento al precedente accordo interconfederale 28 giugno 2011, disciplina la misurazione della rappresentatività facendo riferimento:

-alle deleghe sindacali comunicate dal datore di lavoro all'Inps e certificate dall'Istituto medesimo tramite Uniemens e trasmesse al CNEL;

- ai voti raccolti da ogni singola organizzazione sindacale firmatarie dell'accordo31 maggio 2013, nell'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)

- ove fossero presenti ancora le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), si farà riferimento al solo dato degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo31 maggio 2013

La certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale, utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale, dovrà essere di almeno il 5%, dato determinato come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti).

Elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU): Circa la progressiva sostituzione delle RSA con le RSU, l'accordo conferma quanto contenuto nel precedente accordo interconfederale 20 dicembre 1993, impegnando le organizzazioni sindacali firmatarie, o che comunque successivamente aderiscano all'accordo stesso, a rinunciare formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n. 300/70 in occasione della partecipazione alla procedura di elezione delle RSU. L'accordo precisa inoltre che:

- il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie l'accordo in oggetto;

- le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell'intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi;

- le RSU saranno elette con voto proporzionale;

- il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

Presentazione delle piattaforme contrattuali nazionali di categoria: le modalità di presentazione delle piattaforme contrattuali è lasciata alla determinazione delle singole categorie, con l'auspicio affinché si determinino richieste unitarie.

Partecipazione alle trattative per la contrattazione nazionale di categoria: Per quel che riguarda invece la partecipazione alle trattative per la Contrattazione nazionale di categoria :

- sono ammesse le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo in oggetto che abbiano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%;

- nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, le Federazioni di categoria decideranno con proprio regolamento le modalità di composizione della delegazione trattante e le relative attribuzioni;

- in assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.

Validità ed dei contratti collettivi nazionali di lavoro: la validità dei CCNL è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- che siano stati sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza;

- che vi sia stata preventiva consultazione e conseguente approvazionea maggioranza semplice da parte delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, con modalità stabilite dalle categorie.

La sottoscrizione formale dell'accordo costituirà l'atto vincolante per entrambe le Parti, rendendolo applicabile all'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici ed esigibile da parte di tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa.

Clausole e/o procedure di raffreddamento: le Parti firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti. I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento, finalizzate a garantire, per tutte le parti,comprese le rispettive strutture ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale, l'esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con l'accordo in oggetto.

A loro volta, le parti firmatarie dell'accordo interconfederale 31 maggio 2013 si sono impegnate, a monitorare la puntuale attuazione dei princìpi qui concordati, nonché a concordare modalità di definizione di eventuali controversie sorte come conseguenza della loro concreta applicazione.

Il testo integrale degli accordi interconfederali 28 giugno 2011 e 31 maggio 2013 sono consultabili sul sito: http://www.adlabor.it/default.asp?act=contenuti&t=4&a=102

22 Maggio 2013 - Normativa

Incentivi lavoro: pronto il bonus assunzione

Il Ministero del Lavoro, con decreto direttoriale 19 aprile 2013 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha previsto la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l'assunzione.

Le caratteristiche dl beneficio sono:

- un incentivo pari a 190 euro al mese, erogato per 12 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e per 6 mesi per i contratti a termine. Nel caso del part-time, invece, l'incentivo sarà proporzionato all'orario.

Le condizioni per ottenere il beneficio sono:

- effettuare nel corso del 2013, assunzioni a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività da imprese sotto i 15 dipendenti nei dodici mesi precedenti l'assunzione;

- garantire l'effettuazione di interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del neo-assunto, anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale;

Le procedure previste per fruire del beneficio sono le seguenti:

- il datore di lavoro deve presentare istanza all'Inps, esclusivamente in via telematica, con modalità che l'istituto previdenziale comunicherà entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto;

- l'Inps, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti provvederà ad autorizzare il beneficio, che avverrà tramite conguaglio sulle dichiarazioni contributive, fino ad esaurimento del finanziamento stanziato (20 milioni di euro) e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il decreto è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130520_incentivioccupazione.htm

15 Maggio 2013 - Normativa

Certificati di malattia – nuova procedura per la consultazione

Con il messaggio n. 7485 del 7 maggio 2013, l'INPS informa che dal 4 giugno 2013 entra in vigore la nuova procedura per la consultazione on-line degli attestati di malattia dei dipendenti da parte di aziende e lavoratori.

Ricordando che il certificato medico viene inviato dal medico al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal SAC -con un numero di protocollazione univoco (PUC)- all'Inps, che li raccoglie e li mette a disposizione di lavoratori e datori di lavoro per le opportune consultazioni

La nuova procedura, che interessa sia il medico che invia i certificati sia il datore di lavoro che li consulta, prevede un diverso formato elettronico, per cui gli attestati di malattia inviati dall'INPS ai datori di lavoro tramite posta elettronica certificata o scaricabili tramite l'apposito servizio di consultazione, accessibile con PIN, potrebbero richiedere un adeguamento tecnico dei programmi informatici utilizzati dalle aziende.

In particolare, per quanto concerne la consultazione dei certificati medici, la nuova procedura

prevede che il datore di lavoro vi possa accedere in quattro diverse modalità e cioè tramite:

- sito web INPS, indicando codice fiscale e PUC;

- contact center, (803.164), indicando codice fiscale e PUC;

- sistema TS, tramite credenziali;

- PEC (posta elettronica certificata) indicata dal datore di lavoro

Il lavoratore potrà accedere in tre diverse modalità:

- sito web INPS, indicando codice fiscale e PUC;

- sistema TS, tramite credenziali;

- posta elettronica certificata o semplice indicata dal lavoratore

Messaggio ed allegati sono consultabili su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%207485%20del%2007-05-2013.htm

In materia di consultazione dei certificati medici, sono inoltre consultabili le circolari Inps n. 60 del 16/04/2010, n. 119 del 07/09/2010 e n. 117 del 9/9/2011, rispettivamente su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2016-04-2010.htm

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20119%20del%2007-09-2010.htm

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20117%20del%2009-09-2011.htm

14 Maggio 2013 - Normativa

Modello 730/2013 (redditi 2012) – Istruzioni

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 9 maggio 2013 n. 14/E definisce gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati. Il documento fornisce inoltre le istruzioni relative alla trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei modelli 730-4, nonché le modalità ed itermini per le operazioni di conguaglio.

I sostituti d'imposta dovranno effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, ovvero a partire dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 elaborati dai Caf e dai professionisti abilitati.

Come già previsto per le operazioni di conguaglio dell'anno precedente, se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato dal sostituto mediante un corrispondente riduzione delle ritenute Irpef e addizionali all'Irpef, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo di tali ritenute sui compensi corrisposti a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.

La circolare è consultabile su:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/novita/aggiornamenti+del+sito/novita+ultime

10 Maggio 2013 - Normativa

Detassazione 2013 – Accordo Interconfederale Confindustria-Associazioni sindacali 24 aprile 2013

Confindustria e le Associazioni Sindacali Cgil, Cisl e
Uil, hanno sottoscritto - in data 24 aprile 2013 - l''Accordo Interconfederale
sulla detassazione 2013. L''accordo contiene anche una bozza di accordo
territoriale
utilizzabile per avere lo sgravio del 10% sulla retribuzione
di produttività.

L''accordo è consultabile su: http://www.dplmodena.it/Accordo%20Interconfederale%20sulla%20detassazione2013.pdf

08 Maggio 2013 - Normativa

Proroga del termine per l’iscrizione/aggiornamento ai nuovi Registri per Agenti e Rappresentanti di Commercio

Il D.Lgs. 59/2010, recependo la direttiva comunitaria 2006/123/CE volta alla semplificazione delle procedure relative all'accesso all'attività di agenzia, aveva cancellato il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (RAR).

Successivamente, il D.M. 26 ottobre 2011 aveva stabilito le nuove modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese (RI) e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) dei soggetti esercenti le attività di agente e rappresentante di commercio, prevedendo che entro il 12 maggio 2013, sia gli agenti non ancora iscritti nei rispettivi ruoli, sia quelli già iscritti nell'abrogato ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, effettuassero in modo telematico l'iscrizione o semplicemente aggiornassero la propria posizione ai Registri, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività (entrambi i due registri citati hanno infatti sostituito il RAR, abolito dal D.Lgs. 59/2010)

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013, che non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si è stabilito di prorogare il termine del 12 maggio 2013 al 30 settembre 2013.

Il testo del Decreto è consultabile su:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/proroga23-04-2013.pdf

07 Maggio 2013 - Normativa

Decontribuzione premi di risultato 2012

L'Inps, con circolare n. 73 del 3 maggio 2013, ha fornito le proprie indicazioni in merito alla fruizione dello sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello, in base a quanto previsto dal Decreto interministeriale 27 dicembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2013), precisando che il beneficio riferito all'anno 2012 può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, nel limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.

Ricordiamo che essendo il decreto entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (4.4.2013) ed atteso che il 30° giorno successivo cadeva di sabato, il termine di deposito degli accordi è slittato al primo giorno utile successivo (lunedì 6 maggio 2013).

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2073%20del%2003-05-2013.htm

07 Maggio 2013 - Normativa

Detassazione premi produttività 2013

L'Agenzia delle Entrate, con circolare del 30.4.2013 n. 11, ha fornito istruzioni operative a seguito dell'emanazione del DPCM 22 gennaio 2013 (vedi nostra news del 4 aprile 2013) sugli aspetti fiscali e applicativi dell'agevolazione (rinnovata anche per il 2013) sul corrispettivo economico versato dal datore di lavoro per l'incremento della produttività.

La detassazione dei premi e delle voci salariali assimilate, resa disponibile per la prima volta dal Dl n. 93/2008, prevede anche quest'anno l'applicazione di un'imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale con aliquota al 10%.

Requisiti: per il 2013, l'importo massimo agevolabile è fissato a 2.500 euro e, per accedere a questa agevolazione,è necessario non aver dichiarato nel 2012 un reddito superiore di 40mila euro (rientrano nel computo dei 40mila euro ' calcolati al lordo delle somme assoggettate alla stessa imposta sostitutiva ' anche le pensioni, gli assegni equiparati, le somme corrisposte dai datori di lavoro entro il 12 gennaio 2013 e gli eventuali importi per attività lavorativa svolta all'estero, pure nel caso in cui gli stessi non abbiano avuto rilevanza fiscale in Italia).

Adempimenti operativi:

a) gli accordi vanno depositati alla Direzione territoriale del Lavoro entro il 13 maggio 2013;

b) l'imposta sostitutiva del 10% si può applicare anche alle erogazioni previste da accordi precedenti se questi ultimi sono conformi ai principi fissati dal DPCM: in tal caso la detassazione può retroagire al 1° gennaio 2013, legittimando le somme agevolate corrisposte ai lavoratori prima dell'entrata in vigore del DPCM 22 gennaio 2013. Se il datore di lavoro non ha applicato la tassazione agevolata (perché ne attendeva la pubblicazione), può, con l'elaborazione delle prime buste paga successive alla circolare n. 11/2013, assoggettare le somme al 10% recuperando, attraverso la compensazione, le maggiori ritenute versate. Se vi è stata, nel frattempo, una cessazione del rapporto di lavoro, non essendo possibile riconoscere la fiscalità agevolata, il datore si limiterà ad immettere le registrazioni sul Cud, seguendo le istruzioni, in modo tale che il lavoratore potrà recuperare in via autonoma la tassazione piè favorevole;

c) l'erronea applicazione della tassazione agevolata applicata su erogazioni prive dei requisiti richiesti dal DPCM comporta l'obbligo per il datore di versare la differenza tra quanto già versato e quanto dovutoa titolo di IRPEF, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi;

d) la tassazione sostitutiva sarà applicata automaticamente dal sostituto d'imposta, se egli stesso ha rilasciato il CUD 2013 per un rapporto di lavoro durato per l'intero 2012. Negli altri casi sarà il lavoratore a dover comunicare in forma scritta il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012 per consentire il corretto calcolo della tassazione e la verifica dell'importo massimo al datore di lavoro. Il lavoratore dovrà inoltre comunicare al sostituto d'imposta se vuole rinunciare al regime sostitutivo, ad esempio perché risulta piè conveniente la tassazione ordinaria per la presenza di oneri deducibili o detraibili non validi in caso di imposizione sostitutiva.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate è consultabile su:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari

17 Aprile 2013 - Normativa

Contratti di somministrazione ‘acausali’

E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, e ne ha dato notizia la stampa, il Decreto 20 marzo 2013 che, identificando con precisione i c.d. 'lavoratori svantaggiati', rende possibile e lecita la somministrazione a tempo determinato di questi lavoratori in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore richieste in via generale dalla legge. Stante la particolarità delle modalità di pubblicazione, attendiamo chiarimenti circa l'effettiva operatività della norma. Il Decreto dà così attuazione al comma 5-ter dell'art. 20 del D.Lgs. 276/2003 (c.d. 'Legge Biagi').

I lavoratori interessati sono coloro che:

- non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

- non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata negli ultimi sei mesi;

- hanno svolto negli ultimi sei mesi attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

- non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale;

- non hanno conseguito un titolo di studio d'istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione;

- sono occupati in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani e appartengono al genere sottorappresentato;

Per meglio comprendere la portata del provvedimento, si attendono le istruzioni operative da parte dello Stesso Ministero del Lavoro, in particolare per quanto riguarda la corretta formulazione dell'assenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo da indicare nel contratto stipulato tra l'agenzia di somministrazione ed il soggetto utilizzatore.

Il testo del decreto è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/strumenti/normativa/elenconorme.htm, cliccando 'DM del 20/03/2013 - Individuazione dei lavoratori svantaggiati'

Qui di seguito riportiamo le norme cui il decreto fa riferimento.

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003 n.276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Articolo20 - Condizioni di liceità

Comma 4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente piè rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368

Comma 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo:

a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;

b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.

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