Normativa

05 Dicembre 2012 - Normativa

Contratti a tempo determinato: intervalli temporali

Il Ministero del lavoro ha fornito alcune precisazioni circa il rispetto degli intervalli in caso di successione di contratti a tempo determinato.

- Sostituzione lavoratrice assente per maternità: con un parere del 4 ottobre 2012, il Ministero ha chiarito che tra due contratti a termine stipulati con lo stesso soggetto in sostituzione di due dipendenti assenti per maternità, non devono essere rispettati i termini minimi previsti dall'articolo 5, comma 3 del D.Lgs n. 368/2001 (come modificato dalla Legge n. 92/2012), cioè 60 giorni nel caso di primo contratto inferiore a 6 mesi ovvero 90 giorni se superiore tale durata. Ricordiamo anche che, in base all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 151/2001, l'assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo per maternità, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

- Riduzione degli intervalli in caso di accordi sindacali: con circolare n. 27 del 7.11.2012 e con risposta ad interpello n. 37 del 22.11.2012 il Ministero ha precisato che le pause obbligatorie fra contratti a termine possono sempre essere ridotte a 20 e 30 giorni:

a) nel caso di avvio di una nuova attività, lancio di un prodotti e servizi innovativi, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o proroga di una commessa consistente, in base ad accordi interconfederali o di categoria ovvero, in via delegata, a livello decentrato;

b) per le attività stagionali, così come definite dal DPR n. 1525/1963 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piè rappresentative;

c) in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale.

La circolare n. 27/2012 è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BEB09D7E-AFEB-435F-B805-36DA211BE34A/0/20121107_Circ_27.pdf

La risposta ad interpello n. 37/2012 è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C79B6C97-0F13-403E-8091-3B3F1D51E57E/0/372012.pdf

04 Dicembre 2012 - Normativa

Pensione anticipata per lavoratrici

Rammentiamo che l'art. 24, comma 14 del Decreto legge 201/2011 (che qui di seguito riportiamo: Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011), ha confermato la possibilità per le lavoratrici di usufruire della pensione anticipata (nuova denominazione della pensione di anzianità) fino a tutto 31 dicembre 2015, a queste condizioni:

- che abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni;

- che abbiano un'età pari o superiore a 57 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 58 anni (per le lavoratrici autonome)

- che optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Si veda anche la Circolare INPS n. 35/2012, consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%2035%20del%2014-03-2012.htm&iIDDalPortale=7661

22 Novembre 2012 - Normativa

Accordo per la crescita della produttività e competitività

E' stato sottoscritto nella serata di ieri, 21 novembre, un accordo tra le parti sociali -eccetto la CGIL- ed il Governo circa le misure da adottare per migliorare la produttività e competitività delle imprese italiane.

Prima che le misure diventino operative, l'accordo dovrà essere recepito in un apposito provvedimento legislativo e, successivamente, da accordi sindacali interconfederali o di categoria.

In estrema sintesi, le linee generali dell'accordo stesso prevedono che il baricentro delle relazioni sindacali si sposti dal livello nazionale a quello aziendale, con la possibilità di definire piè compiutamente in quest'ultima sede interventi in materia di:

- politiche retributive collettive contrattate legate ad obiettivi di miglioramento delle performances aziendali. Per favorire gli accordi su questo specifico tema, il Governo si è impegnato a mettere a disposizione adeguate risorse per finanziare la decontribuzione e la tassazione agevolata delle somme eventualmente erogate a fronte dei risultati conseguenti gli accordi suddetti;

- utilizzazione di una quota parte degli eventuali incrementi retributivi concordati a livello nazionale all'interno degli accordi aziendali sull'incremento della produttività;

- politiche partecipative azionarie od obbligazionarie rivolte ai lavoratori;

- inquadramento e mansioni, con possibilità di definire il concetto di 'mansioni equivalenti', in modo tale da poter superare, forse, taluni vincoli di legge legati al divieto di adibizione a mansioni inferiori;

- orario di lavoro;

Il testo dell'accordo è consultabile su:

http://www.pmi.it/economia/lavoro/articolo/59693/riforma-contratti-nuovo-accordo-sulla-produttivita.html

14 Novembre 2012 - Normativa

Apprendistato: certificazione delle competenze acquisite

Il Ministero del lavoro, con decreto 26 settembre 2012 (in G.U. 10 novembre 2012, n. 263) ha recepito l'accordo per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in apprendistato, accordo concluso lo scorso 19 aprile 2012, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Contenuti principali della norma sono:

- il sistema delle definizioni (per esempio la competenza, identificata quale la 'comprovata capacità di utilizzare i risultati dell'apprendimento (conoscenze, abilità/capacità) in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale');

- l'oggetto della certificazione, che vede un elenco unico di descrittori così identificati: descrizione/denominazione (oggetto, ambito, descrizione figura/profilo); livello (EQF); referenziazioni (ATECO, NUP); processo lavorativo/aree di attività; competenze (elementi minimi di competenza, anche articolati in abilità/capacità e conoscenze).

- i processi di certificazioni e le fasi che li contraddistinguono, nonché le procedure e gli elementi minimi presenti nel certificato/attestato rilasciato nell'ambito del processo di certificazione (registrabile sul Libretto formativo del cittadino secondo il modello adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005).

Ciascuna Regione e Provincia autonoma potrà integrare lo standard formativo con ulteriori elementi conoscitivi, anche su apprendimenti acquisiti e non ancora certificati.

Il testo dell'Accordo è disponibile su:

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035970_96%20csr%20punto%2017.pdf

07 Novembre 2012 - Normativa

Apprendistato: indicazioni dell’Inps e del Ministero del Lavoro

L'Inps, con circolare n. 128 del 2 novembre c.a. ha fornito una serie di indicazioni ed istruzioni operative sia di carattere normativo che contributivo. Il documento, alquanto articolato, è integralmente consultabile su:

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20128%20del%2002-11-2012.pdf

In tema di apprendistato, ricordiamo anche che il Ministero dl lavoro, con una serie di documenti, ha fornito indicazioni circa:

- la durata dell'attività formativa nell'apprendistato professionalizzante, precisando che non è possibile prevedere, neppure con accordi sindacali, una riduzione della durata basandosi esclusivamente su elementi del tutto estranei all'età dell'apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale, unici due elementi, questi ultimi, ai quali le parti sociali possono riferirsi per determinare la durata della formazione (risposta ad interpello n. 34 del 19 ottobre 2012)

- i limiti di età per l'assunzione di apprendisti dalle liste di mobilità, precisando che in tale ipotesi si può prescindere dai limiti di età previsti per tutti gli altri tipi di apprendistato(risposta ad interpello n. 21 del 1° agosto 2012);

- gli obblighi di stabilizzazione degli apprendisti (circolare n. 18 del 18 luglio 2012)

- la tipologia del contratto di apprendistato -confermando che si tratta di un contratto a tempo indeterminato- e l'obbligatorietà dell'offerta formativa dell'apprendistato professionalizzante (nota n. 40/25014 del 13 luglio 2012)

La risposta ad interpello n. 34/2012 è consultabile su:

http://www.adapt.it/fareapprendistato/docs/interpello_34_2012.pdf

La risposta ad interpello n. 21/2012 è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/7CB7817A-5BB7-4293-818C-3B9CAE8417EF/0/212012.pdf

La circolare n. 18/2012 è consultabile su:

http://www.adapt.it/fareapprendistato/docs/ML18_RML.pdf

La nota n. 40/2012 è consultabile su:

http://www.adapt.it/fareapprendistato/docs/25014.pdf

30 Ottobre 2012 - Normativa

Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello (premi di produttività): istruzioni operative Inps

L'Inps, con messaggio n. 17017 del 19 ottobre 2012 ha fornito alcune indicazioni operative per la fruizione del beneficio contributivo. In particolare:

a) la fruizione del beneficio è condizionata al rispetto degli adempimenti previsti dalla legge 296/2006, art. 1 comma 1175 e cioè:

- al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale;

b) nel caso di coesistenza di erogazioni dovute ad accordi di produttività raggiunti sia in sede aziendale sia in sede territoriale, ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.

Rammentiamo che, con Decreto del Ministero del Lavoro 24 gennaio 2012, lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, è stato stabilito per l'anno 2011 nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita.

I datori interessati e i loro intermediari autorizzati devono inoltrare apposita domanda telematica all'Inps.

Il messaggio è consultabile su:

http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%2017017%20del%2019-10-2012.pdf

Il testo de Decreto Ministeriale è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4B3B6FB7-1E2E-44B5-9723-9FB456E5DCDB/0/20120124_DI.pdf

23 Ottobre 2012 - Normativa

Termini di comunicazione per licenziamenti, dimissioni e risoluzioni consensuali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare n. 37/18273 del 12 ottobre 2012, ha fornito alcuni chiarimenti circa gli obblighi di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro dopo un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (avvenuto al termine della procedura obbligatoria di conciliazione) o dopo la procedura di convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali.

Rammentiamo in estrema sintesi che la Legge Fornero (Legge 92/2012) stabilisce come:

a) in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

- i datori di lavoro con piè di quindici dipendenti abbiano l'obbligo di comunicare preventivamente alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), l'intenzione di intimare al dipendente o ai dipendenti il recesso dal rapporto di lavoro;

- che a tale comunicazione segue obbligatoriamente un tentativo di conciliazione (che si conclude entro 20 giorni dalla data di convocazione delle parti ad opera della DTL);

- che il datore di lavoro può comunicare il licenziamento solo nel caso in cui il tentativo di conciliazione si chiuda in assenza di accordo tra le parti (o con accordo che preveda il licenziamento stesso).

b) in caso di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'efficacia di entrambe è sospesa sino alla convalida effettuata presso la DTL (o, in alternativa, tramite sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta dal lavoratore in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro).

La circolare del Ministero del Lavoro chiarisce il momento a partire dal quale decorre l'obbligo di comunicare entro i cinque giorni successivi, al Centro per l'Impiego, la cessazione del rapporto di lavoro, e cioè:

- dalla data di effettiva risoluzione del rapporto, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (effettuato al termine della procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966);

- dal giorno in cui le parti intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione del rapporto, in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni (ad esempio, se la lettera di dimissioni viene presentata il 1° novembre e precisa che l'ultimo giorno lavorativo sarà il 30 novembre, i termini decorrerano dal 1° dicembre). In tali ipotesi, la circolare precisa altresì che il termine di 30 giorni entro il quale il datore di lavoro deve trasmettere l'invito al lavoratore a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale decorre dalla cessazione giuridica del rapporto (nell'esempio precedente, dal 1° dicembre) ;

- in caso di revoca delle dimissioni, nel termine dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione al Centro per l'impiego, deve effettuarne la revoca (circa quest'ultimo adempimento, la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del lavoro fornirà le modalità operative).

Ricordiamo infine che, in caso di omissione dell'obbligo di comunicazione, è prevista a carico del datore di lavoro l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100 a 500 euro.

La Circolare è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C2D0684B-2E9C-4A30-9726-F62C6DC75E56/0/20121012_LC.pdf

22 Ottobre 2012 - Normativa

Responsabilità solidale in materia fiscale negli appalti e nei subappalti

L'articolo 13-ter del DL. 83/2012, n. 83 ha stabilito che in materia fiscale opera la responsabilità in solido nei contratti di appalto di opere e servizi tra appaltatore e subappaltatore in relazione agli adempimenti relativi ai versamenti delle ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto, dovuti dall'appaltatore e dai subappaltatori.

Per quel che concerne invece la responsabilità del committente, evidenziamo come la normativa citata (sotto riportata) prevede al comma 28-bis che, nel caso in cui il committente abbia corrisposto all'appaltatore il corrispettivo per il servizio d'appalto senza aver richiesto ed ottenuto la documentazione attestante il regolare versamento delle imposte (IRPEF ed IVA), si applichi nei suoi confronti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000.

La norma stabilisce inoltre che il committente nei confronti dell'appaltatore e quest'ultimo nei confronti dei subappaltatori possono sospendere il pagamento dei corrispettivi pattuiti fino all'esibizione della documentazione attestante gli avvenuti adempimenti fiscali.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 40/E del 8 ottobre 2012, ha fornito chiarimenti circa la corretta applicazione della responsabilità solidale tra committente/appaltante ed appaltatore e subappaltatorein materia di appalti di opere e servizi, precisando che:

- per l'appaltatore/subappaltatore è possibile trasmettere, in alternativa alla specifica documentazione, anche una attestazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445/2000) con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione;

- gli adempimenti richiesti dall'art. 13-ter si applicano ai contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012;

- in relazione a detti contratti, la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012.

Restano confermate le norme circa la responsabilità solidale in materia retributiva e contributiva stabilite dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni.

La circolare dell' Agenzia delle Entrate è consultabile su:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8164c3004d011637a61ffe5ecc644652/circolare+40e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8164c3004d011637a61ffe5ecc644652

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 n.83 (in Suppl. ordinario n. 129 alla Gazz. Uff., 26 giugno 2012, n. 147). - Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 134. - Misure urgenti per la crescita del Paese. (DECRETO SVILUPPO) (1).

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Agenzia delle Entrate 08 ottobre 2012 n. 40/E; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 02 ottobre 2012 n. AS988.

Articolo13Ter - (Disposizioni in materia di responsabilita' solidale dell'appaltatore) (1).

1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dai seguenti:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste a carico del committente e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 134, in sede di conversione.

18 Ottobre 2012 - Normativa

Finanziamenti a favore dell’occupazione giovanile e delle donne

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012, il decreto interministeriale che istituisce il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento, in termini quantitativi e qualitativi, dell'occupazione giovanile e delle donne.

In particolare:

- viene riconosciuto un incentivo di importo pari a 12.000 euro in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ovvero per ogni stabilizzazione di rapporti di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative anche nella modalità di progetto o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Tali forme di stabilizzazione dovranno riferirsi a contratti di lavoro in essere ovvero cessati da non piè di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

- sono inoltre previsti incentivi per le assunzioni di giovani e donne a tempo determinato, la cui misura varia in relazione alla durata del rapporto di lavoro. In particolare il valore del contributo è stabilito nella misura di 3.000 euro per contratti di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi; nella misura di 4.000 euro se la durata del contratto supera i 18 mesi e, da ultimo, nella misura di 6.000 euro per i contratti aventi durata superiore a 24 mesi.

L'INPS, cui è affidata la gestione del provvedimento, corrisponderà gli incentivi in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro il limite delle risorse disponibili (come detto sopra, di oltre 230 milioni di euro), attraverso modalità telematiche che saranno attivate al piè presto e consentiranno ai datori di lavoro di avere facile accesso allo strumento appena adottato.

Il Decreto è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2705CD99-AE35-4CB4-818E-03260B8B360F/0/20121005_DI.pdf

17 Ottobre 2012 - Normativa

Comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 18273 del 12 ottobre 2012 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, ha fornito alcuni chiarimenti circa gli obblighi di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro dopo un licenziamento per giustificati motivi oggettivi (avvenuto al termine della procedura obbligatoria di conciliazione) o dopo la procedura di convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali osservando che:

a) i cinque giorni entro cui va comunicata la cessazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento per giustificati motivi oggettivi al termine della procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966 partono dalla data di effettiva risoluzione del rapporto e non dal giorno della comunicazione di inizio del procedimento cui l'art. 1, comma 41, della legge n. 92/2012 ricollega gli effetti;

b) in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni (art. 4, commi da 16 a 22 della legge n. 92/2012), i cinque giorni decorrono da quello in cui le parti intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione del rapporto; in caso di revoca delle dimissioni, nel termine dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione al Centro per l'impiego, deve effettuarne un'altra di revoca: a tal proposito, la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, fornirà le modalità operative.

La nota del Ministero del Lavoro è consultabile su: http://www.dplmodena.it/ML18273-2012-%20comunicazioni%20cessazioni.pdf

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