Normativa

19 Luglio 2012 - Normativa

Lavoratrice madre: dimissioni e risoluzione consensuale da convalidare fino ai primi 3 anni di vita del bambino

L'art. 4 c. 16 della L. 92/2012 ha modificato l'art. 55, c. 4 del D. Lgs. 151/2001 (c.d. Testo Unico sulla maternità), prevedendo che 'la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro'.

18 Luglio 2012 - Normativa

Contratti a tempo determinato – Possibilità di non indicare le ragioni di apposizione del termine

Rammentiamo che da oggi, 18 luglio 2012, è possibile instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza l'indicazione di specifiche ragioni e con le seguenti caratteristiche:

- durata non superiore a 12 mesi;

- per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione;

- soltanto per una volta per ciascun lavoratore

Restano confermate le altre condizioni di legittimità, e cioè:

- la forma scritta del contratto (non necessaria nel caso la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a dodici giorni).

- l'indicazione esatta del termine, anch'essa in forma scritta;

- la consegna di copia dell'atto scritto da parte del datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione (è preferibile che la consegna avvenga contestualmente, con sottoscrizione per ricevuta da parte del lavoratore dell'originale della lettera d'assunzione).

Per la formalizzazione della lettera d'assunzione, suggeriamo di utilizzare la seguente formulazione:

'Facciamo seguito agli accordi intercorsi, per confermarLe la Sua assunzione a tempo determinato presso la nostra Società ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis (introdotto dalla Legge 92/2012) del decreto legislativo 368/2001

- inizio rapporto:..................................

- termine rapporto:..............................(entro 12 mesi)'

(Nota bene: non è necessario in questo caso indicare le ragioni di apposizione del termine, essendo sufficiente il richiamo all'art. 1, comma 1-bis del decreto legislativo 368/2001).

Restano ferme tutte le altre consuete indicazioni contenute nella lettera d'assunzione

Rammentiamo altresì che la disciplina generale del contratto a tempo determinato richiede obbligatoriamente che siano formalmente esplicitate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che hanno indotto il datore di lavoro a scegliere questo tipo di rapporto di lavoro

In calce riportiamo il testo integrale della norma di riferimento

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368 (in Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235). - Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES

Art.1 - Apposizione del termine

01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (1).

1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro (2).

1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva (3).

2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operativita' del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo (4).

3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.

(1) Comma premesso dall'articolo 1, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

(2) Comma modificato dall'articolo 21, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera c), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

17 Luglio 2012 - Normativa

Auto aziendali – Tagli alla deducibilità dei costi

La legge n. 92/2012, con l'art. 4, co. 72-76, ridimensiona la deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto non utilizzati in via esclusiva come beni strumentali da imprese e professionisti, modificando l'art. 164 del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).

In particolare, l'attuale misura di deducibilità, fissata al 40%, sarà ridotta al 27,5%.

Inoltre, anche per i veicoli aziendali dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, la deducibilità passa dal 90% al 70%.

Tali disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta 2013.

Non subisce, invece, alcuna modifica la percentuale di deducibilità dei costi relativa ai mezzi di trasporto utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio (80%), alle auto strumentali e a quelle adibite ad uso pubblico (100%).

A decorrere dal 2012 scatterà, infine, una franchigia di euro 40 sulla deducibilità del contributo al Servizio sanitario nazionale, obbligatorio sull'assicurazione Rc auto.

16 Luglio 2012 - Normativa

Dimissioni – necessità di convalida

L'art. 4, comma 17 della L. 92/2012 (c.d. Riforma del mercato del lavoro Monti-Fornero), prevede che 'l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'Impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative a livello nazionale'.

In alternativa alla convalida, si prevede la possibilità di rendere efficaci le dimissioni o la risoluzione consensuale facendo sottoscrivere al lavoratore la ricevuta della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata al Centro per l'Impiego.

Fintanto che le dimissioni o la risoluzione consensuale non sono convalidate ovvero non si è stata sottoscritta dal lavoratore la predetta ricevuta di comunicazione al Centro per l'Impiego, le dimissioni o la risoluzione consensuale possono essere revocate.

Per evitare il permanere di una situazione di incertezza, appena ricevute le dimissioni, il datore di lavoro (se non ha la possibilità di far firmare immediatamente la ricevuta della comunicazione al Centro per l'impiego) deve invitare per iscritto il lavoratore ad effettuare la convalida ovvero a sottoscrivere la predetta ricevuta di comunicazione al Centro per l'Impiego. Da quando il lavoratore riceve questo invito, il diritto di revoca può esercitarsi solamente entro i 7 giorni successivi, trascorsi i quali le dimissioni o la risoluzione si considerano irrevocabili.

Si segnala che il datore di lavoro deve invitare il lavoratore alla convalida (o alla sottoscrizione della ricevuta della comunicazione al Centro per l'Impiego) entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione.

Si suggerisce, quindi, laddove non si possa far firmare al lavoratore contestualmente alla ricezione delle dimissioni la ricevuta della comunicazione di cessazione al Centro per l'Impiego, di consegnare e far sottoscrivere per ricevuta dal lavoratore una comunicazione come quella sotto riportata,contestualmente alla ricezione delle dimissioni consegnate a mani dal lavoratore.

Se ciò non fosse possibile si dovrà spedire una raccomandata a.r. (contenente lo stesso testo) al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro.

Testo della comunicazione:

Lì, ..(luogo e data)

Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra

Via .....

Città ......

Raccomandata A.R.*

(* in caso di impossibilità di consegna amani e ricezione di copia per ricevuta)

Oggetto: invito a convalidare le dimissioni ai sensi dell'art. 4, comma 17 L. 92/2012

In conseguenza della Sua lettera di dimissioni consegnataci / pervenutaci in data ..., Le facciamo presente che, ai sensi dell'art. 4, comma 17 L. 92/2012, è necessaria la convalida delle Sue dimissioni presso la Direzione Territoriale del Lavoro ovvero presso il Centro per l'Impiego competenti.

La invitiamo pertanto ad effettuare la convalida delle dimissioni presso una di tali sedi, facendocene poi pervenire copia.

Con i migliori saluti.

Nome Società

Per ricevuta

(Il Lavoratore) ____________________

10 Luglio 2012 - Normativa

Aggiornamenti alla voce ‘Normativa’ del sito www.adlabor.it

Sul www.adlabor.it, in 'NORMATIVA' sono state aggiornate tutte le norme in materia di licenziamenti, dimissioni e risoluzioni consensuali modificate dalla Legge 92/2012 sulla riforma del mercato del lavoro.

In particolare, evidenziamo le modifiche apportate in materia di licenziamenti individuali all'art. 18 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 ed agli articoli 2, 6 e 7 della Legge 15 luglio 1966 n. 604. In materia di licenziamenti collettivi e mobilità, agli articoli 4 e 5 della Legge 23 luglio 1991 n. 223. In materia di dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e lavoratori padri, all'art. 55 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

Segnaliamo inoltre che sul sito è stata anche inserita la nuova disciplina generale in materia di convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali, introdotta dall' art. 4, commi 17-23 della Legge 28 giugno 2012 , n. 92

09 Luglio 2012 - Normativa

Entrata in vigore della Riforma del Lavoro

Come noto il Parlamento ha definitivamente approvato la Riforma del mercato del Lavoro (Legge 92/2012), che è stata pubblicata sul supplemento ordinario 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012. Pertanto, la nuova legge entrerà in vigore a tutti gli effetti mercoledì 18 luglio 2012.

Per ciascun istituto sono dettate delle regole transitorie ad hoc, ma in linea di principio dal 18 luglio 2012 dovranno applicarsi le nuove regole; in particolare, ciò vale per la disciplina sui licenziamenti e per le nuove collaborazioni a progetto.

04 Luglio 2012 - Normativa

Lavoratori somministrati: obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 37/0012187/MA007.A001 del 3 luglio 2012, ha fornito alcune interpretazioni in merito alla comunicazione periodica sul lavoro tramite agenzia interinale, prevista dall'art. 24, comma 4, lett. b), D.Lgs n. 276/2003 e dall'art. 3, D.Lgs. n. 24/2012.

La disposizione stabilisce l'obbligo dell'utilizzatore di comunicare "il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati" alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in loro mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale.

L'obbligo deve essere adempiuto ogni 12 mesi, anche mediante l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'utilizzatore aderisce.

In caso di mancato o non corretto assolvimento dello stesso, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 a 1.250,00 euro.

Nella fase transitoria relativa all'anno 2012 il termine per l'adempimento dell'obbligo sarà il 31 gennaio 2013.

Per gli anni successivi, salvo future diverse istruzioni operative, l'adempimento andrà effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di utilizzo del personale somministrato

La nota è integralmente consultabile su: http://www.dplmodena.it/nota%203-7-12%20comunicazione%20periodica%20somministrazione.pdf

28 Giugno 2012 - Normativa

Agevolazioni per le assunzioni

Il Governo ha presentato nuove misure per la crescita del Paese che dovrebbero portare anche nuova occupazione.

Proprio in tema di occupazione il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), in vigore dal 26 giugno 2012, all'art. 24 introduce un nuovo credito di imposta a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. L'agevolazione spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

21 Giugno 2012 - Normativa

Misure per lo sviluppo

Il Governo, in attesa di veder approvato il Decreto Legge "Misure urgenti per la crescita del Paese", ha pubblicato sul proprio sito internet due interessanti documenti che illustrano, il primo, le misure previste dal 'pacchetto sviluppo' e, il secondo, le principali misure già adottate sul tema della crescita e sviluppo.

I due documenti sono consultabili rispettivamente su:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/consiglio_ministri_35/allegato2_misure_crescita_sostenibile.pdf

e su: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/consiglio_ministri_35/allegato1_misure_finora_adottate.pdf

21 Giugno 2012 - Normativa

Detassazione salario di produttività per l’anno 2012

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 2012 n. 60881, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 30 maggio 2012, in attesa di definire in modo stabile e coordinato il sistema di detassazione (rectius: tassazione agevolata) e di decontribuzione delle erogazioni legate ad incrementi di produttività, il Governo ha prorogato per il 2012 le misure sperimentali previste dal D.L. 93/2008, con alcune modifiche.

La detassazione per le erogazioni relative al salario di produttività avrà pertanto le seguenti caratteristiche:

- Applicabilità: solo al settore privato, solo per i lavoratori dipendenti e solo per le erogazioni legate ad incrementi di produttività, qualità, competitività o redditività, in applicazione di accordi sindacali di secondo livello, effettuate o da effettuare dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;

- Tassazione: 10%, comprensiva di Irpef ed addizionali regionali e comunali;

- Ammontare massimo delle erogazioni: 2.500 euro pro-capite;

- Limite di reddito: non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate, nel medesimo anno 2011, all'imposta sostitutiva agevolata per il salario di produttività.

Continua a valere la possibilità dei lavoratori di rinunciare al beneficio.

In attesa di istruzioni operative da parte dell'Agenzia delle Entrate, riportiamo qui di sotto il testo del provvedimento:

'Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 2012 (in Gazz. Uff., 30 maggio 2012, n. 125). - Individuazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonche' del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non puo' usufruire della tassazione sostitutiva.

Art.1 - Limiti di applicabilita' della detassazione del salario di produttivita'

1. Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.'

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