Normativa

10 Aprile 2012 - Normativa

Apprendistato – Accordi interconfederali Confcommercio e Confesercenti

CONFCOMMERCIO (con accordo del 24 marzo 2012) e CONFESERCENTI (con accordo del 28 marzo 2012) hanno sottoscritto con le organizzazioni sindacali di categoria gli accordi di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato nel settore terziario, distribuzione, servizi a norma del comma 30, articolo 1 della Legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011.

Queste, in estrema sintesi, le principali disposizioni:

Tipologie

a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Proporzione numerica

Il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio.

Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Limiti di età

Possono essere assunti con:

- contratto di apprendistato professionalizzante e/o contratto di alta formazione e ricerca, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs n. 226/2005,

- il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il 18° anno compiuto.

Piano formativo

In caso di contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere il piano formativo individuale deve essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto (tale termine non è invece esplicitato nell'accordo sottoscritto da Confesercenti). Per quanto attiene le altre tipologie di contratto valgono i diversi termini individuati dai soggetti competenti.

Adempimenti

Nel caso di apprendistato professionalizzante, i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbano presentare domanda, corredata dal piano formativo, alla specifica commissione dell'Ente Bilaterale, competente per territorio (o nazionale se le aziende hanno sedi in piè di due regioni).

Nel caso in cui la commissione non si esprima nel termine di 15 giorni (30 in caso di richiesta all'Ente bilaterale nazionale) dal ricevimento della richiesta, questa si intende accolta.

Periodo di prova

Il periodo di prova non può aver durata superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso (Confcommercio).

Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a 60 giorni di lavoro effettivo e di 45 giorni di lavoro effettivo per gli apprendisti di inquadramento finale al VI livello. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso (Confesercenti)

Trattamento normativo

L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal vigente CCNL Terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.

Per quanto attiene le ore di permesso viene confermato:

- il diritto alla maturazione dei permessi a titolo di ex festività (32 ore annue);

- il diritto alla maturazione delle ulteriori ore di permesso (56 ovvero 72, per le aziende oltre i 15 dipendenti) in misura pari al 50%, decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto, e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.

Contratto a tempo parziale

Il contratto di apprendistato è compatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale, purchè con orario di lavoro non inferiore al 60% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno previsto dal CCNL.

Nessuna riduzione invece per l'apprendistato professionalizzante relativamente alle ore di formazione e alle durate.

Livelli di inquadramento

­ 2 livelli inferiori per la prima metà dell'apprendistato;

­ 1 livello inferiore per la seconda metà dell'apprendistato;

­ inquadramento al 7° livello per la prima metà del periodo in caso di assunzione per mansioni comprese nel 6° livello.

Malattia

Dopo il superamento della prova, è prevista la corresponsione ridotta della retribuzione pari a:

60%, per il periodo di carenza dei primi 6 eventi nell'anno;

60% della retribuzione per tutta la durata del ricovero ospedaliero

Referente (tutor)

Possibile che sia interno ovvero esterno all'azienda. Se interno deve avere un inquadramento pari o superiore a quello dell'apprendista. Se formazione esternalizzata, la struttura deve mettere a disposizione un referente provvisto di adeguate competenze.

Apprendistato pregresso

Periodi e formazione già effettuata in virtè di analogo rapporto di apprendistato per la stessa attività sono riconosciuti se effettuati da non oltre un anno rispetto alla data di nuova assunzione

Apprendistato professionalizzante/di mestiere

­Ammesso per qualifiche comprese tra il II ed il VI livello, con esclusione di alcune mansioni;

­Possibile se l'impresa ha mantenuto in servizio almeno l'80% dei contratti di apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti (si computano anche i somministrati, non si computano dimissioni e licenziamenti per giusta causa). La limitazione non si applica se è venuto a scadere un solo contratto;

­Durata: dal II al V = 36 mesi; VI = 24 mesi;individuate in specifico allegato le mansioni per le quali la durata può raggiungere 48 mesi

­Attività formativa: prevista negli allegati all'accordo;

­Erogazione della formazione: interna/esterna/e-learning/FAD;

­Qualifica: da comunicare 30 giorni prima della scadenza; entro 5 giorni comunicazione all'ente bilaterale.

Recesso e termini di preavviso

Durante lo svolgimento dell'apprendistato le parti possono recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, è tenuta a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione. In caso di mancato preavviso, risulta applicabile la disciplina del vigente CCNL Terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso.

Decorrenza

Gli accordi prevedono che le nuove norme trovino applicazione a partire dal 26 aprile 2012

Il testo dell'accordo interconfederale 24 marzo 2012 Confcommercio è consultabile su:

http://www.uiltucs.it/uiltucs/home/2012/03/28/accordo%20apprendistato.pdf ,

Il testo dell'accordo interconfederale 28 marzo 2012 Confesercenti è consultabile su:

http://www.confesercenti.li.it/_new/index.php?page=default&id=363

02 Aprile 2012 - Normativa

Contribuzioni a carico dei datori di lavoro

L'Inps, con circolare 29 marzo 2012 n. 49, ha riepilogato le principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro, tra le quali quelle sui contributi Cigs e mobilità, la misura compensativa alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l'erogazione del TFR, le disposizioni a favore dell'occupazione, le misure incentivanti previste dalla legge di stabilità 2012, lo sgravio contributivo sulle somme previste dalla contrattazione di secondo livello, gli interventi in materia di ammortizzatori sociali in genere, il Fondo di Tesoreria e, infine, il contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La circolare è integralmente disponibile su:

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%2049%20del%2029-03-2012.htm

15 Marzo 2012 - Normativa

Collocamento obbligatorio: sospensione degli obblighi occupazionali

La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la nota prot. 0003615 del 13 marzo 2012, con la quale fornisce alcuni indirizzi operativi in materia di sospensione degli obblighi di assunzione di personale disabile di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012.

Nel confermare che i casi si riferiscono esclusivamente a situazioni di Cig straordinaria, contratti di solidarietà e procedure di mobilità, la nota evidenzia come il DL 5/2012 consenta alle aziende plurilocalizzate di presentare la domanda di sospensione degli obblighi direttamente al Ministero del lavoro in alternativa ai competenti servizi provinciali.

Da subito la domanda potrà essere inoltrata in via telematica alla casella di posta elettronica [email protected], mentre dal 15 maggio 2012 occorrerà seguire le nuove procedure che saranno indicate sul sito www.cliclavoro.gov.it

La nota è consultabile sul sito:http://www.dplmodena.it/Sospensione%20obblighi%20di%20assunzione%20di%20cui%20all´art.%203,%20comma5,%20della%20Legge%2012%20marzo%2019%20(1).pdf

15 Marzo 2012 - Normativa

INPS: precisazioni sull’attivazione telematica per la richiesta di visite mediche di controllo

L''INPS, con messaggio n. 4344 del 12 marzo 2012, ha fornito alcune precisazioni in merito all''attivazione del canale telematico per la richiesta all''Istituto delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale da parte dei datori di lavoro e alle relative indicazioni fornite in precedenza con circolare 118/2011 (vedi news del 16 settembre 2011). In particolare, l''Istituto precisa che:

- la modalità di richiesta telematica è offerta ai datori di lavoro anche nel caso in cui si tratti di soggetti non tenuti al versamento all''INPS della contribuzione per malattia;

- è unicamente del lavoratore la responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate sul certificato medico. Il lavoratore ha il diritto e l''onere di controllare i suddetti dati al momento dell''inserimento da parte del medico o, successivamente, visualizzando la copia stampata del certificato stesso, anche verificando che il medico certificatore abbia correttamente compilato lo specifico campo della reperibilità;

- le richieste di visite mediche di controllo inviate via fax non possono piè essere accolte, salvo nel caso di interruzione del servizio telematico connesso a problematiche di tipo tecnico;

- sono abolite tutte le pregresse modalità informative circa l''esito delle Visite domiciliari (invio per lettera della copia per il datore di lavoro) poiché di tale esito i datori di lavoro ne saranno informati sempre per via telematica, utilizzando l''apposita sezione a loro disposizione sul Portale.

La circolare è consultabile su: http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fmessaggi%2fmessaggio%20numero%204344%20del%2012-03-2012.htm

12 Marzo 2012 - Normativa

Proroga incentivi assunzioni per l’anno 2011

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 il Decreto del Ministero del lavoro 31 ottobre 2011 con il quale sono stati prorogati anche nell'anno 2011 i benefici previsti in particolare per le assunzioni effettuate ex art. 2, commi 131, 132, 134 e 151 della legge n. 191/2009.

Detti benefici, che riguardano anche i lavoratori disoccupati (artt. 1 e 2), consentono ai datori di lavoro di usufruire di:

- una riduzione contributiva, nel caso di assunzione di beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola che abbiano almeno cinquanta anni di eta' (art. 3)

- una riduzione contributiva prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola e che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011 (art. 4);

- un incentivo,pari all'indennita' spettante al lavoratore disoccupato (nel limite di spesa del trattamento a lui spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa), per assunzioni a tempo pieno e indeterminato di lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione. Sono escluse dal beneficio le assunzioni obbligatorie (come ad esempio quelle di disabili ex Legge 68/1999). I datori di lavoro non debbono però aver effettuato nei dodici mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e non debbono avere in corso sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni (art. 5).

Il testo del decreto è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/69F17367-556A-45A7-9647-6127BD69D3EA/0/20111031_DI.pdf

01 Marzo 2012 - Normativa

Conferenza Stato-Regioni: attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in data 22 febbraio 2012, ha approvato l''accordo concernente l''individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell''articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto riguarda le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, l''accordo ha individuato le seguenti:

- piattaforme mobili elevabili

- gru a torre

- gru mobile

- gru per autocarro

- carrelli sollevatori/elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi)

- trattori agricoli o forestali

- macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribartabile a cingoli, pompa per calcestruzzo)

L''accordo è inegralmente consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/27AEC361-83C7-4161-9210-1B7EEE9CB11E/0/AccordoConferenzaStatoRegioni_22022012.pdf

28 Febbraio 2012 - Normativa

Documentazione aziendale per ispettori del lavoro

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto, in data 15 febbraio 2012, con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, un protocollo d'intesa al fine di semplificare la metodologia di intervento ispettiva in materia di documentazione richiesta, qualora quest'ultima sia già presente in banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro.

In pratica, i seguenti documenti non potranno piè essere richiesti dagli ispettori del lavoro durante le visite ispettive:

- Comunicazioni obbligatorie telematiche (ad eccezione dei lavoratori domestici)

- Prospetti informativi collocamento obbligatorio Legge n. 68/1999

- Denunzie Inail ex art. 12 DPR n. 1124/1965

- Attribuzione matricola INPS

- Denunzie aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupati in agricoltura

- DURC

- Certificato iscrizione CCIAA

- Mod. Unico - 750 - 760 - 770/SA-SC

- Informazioni relative ai modelli Uniemens dal 2010 in poi consultabili da Net-Inps

- Importi complessivamente versati tramite mod. F24

- Informazioni relative ai modelli DM 10 concernenti il personale dipendente (ad eccezione dei dati relativi alle ultime 3 mensilità)

Il testo del protocollo è consultabile su:

http://www.dplmodena.it/PROTOCOLLO%20INTESA%20ML-Consulenti%20Documentazione.pdf

10 Febbraio 2012 - Normativa

Emanato il Decreto Legge Semplificazione e Sviluppo

Il Governo ha emanato il Decreto Legge 9 Febbraio 2012, n. 5 (pubblicato sul Supplemento n. 27 della Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012 n. 33) recante 'Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo' che ha introdotto alcune novità in materia di lavoro.

In particolar modo, la Sezione II del Decreto, dal titolo 'Semplificazioni in materia di lavoro' contiene gli articoli dal 15 al 19 che apportano alcune novità su diverse tematiche del rapporto di lavoro.

Tra le piè significative, citiamo l'art. 15 il quale reca 'misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza' ed introduce alcune modifiche al comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, attribuendo, a partire dall'1.4.2012, il potere di interdizione dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza sia alla Direzione Territoriale del lavoro che sostituisce perciò il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro sia alla ASL che potranno determinare 'uno o piè periodi di astensione' (e la relativa durata della stessa astensione) nei casi in cui la gravidanza sia a rischio ovvero nel caso in cui le condizioni di lavoro della lavoratrice 'siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino'.

Con l'art. 17 il Governo, modificando alcuni articoli del D.Lgs. 286/98 (cd. Testo Unico Turco-Napolitano) è intervenuto per la 'semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra Ue' consentendo, in pratica, di snellire il percorso burocratico per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, direttamente tra le parti, con lavoratori extra comunitari che siano in possesso del permesso di soggiorno nonché nei casi di instaurazione di rapporti di carattere stagionale.

Con l'art. 18 sono state introdotte alcune misure in materia di 'assunzioni e di collocamento obbligatorio' ed in particolare, la possibilità di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro prevista per il settore turistico entro tre giorni dall'inizio del rapporto, è stata estesa anche ai 'pubblici esercizi'. Inoltre, sempre il medesimo art. 18, prevede la soppressione del secondo periodo del comma 3 dell'art. 10 D. Lgs. 368/2001, eliminando così l'obbligo di comunicare l'instaurazione di rapporti di lavoro a termine di durata inferiore ai tre giorni nel settore turistico. Infine, per quanto riguarda le comunicazioni di sospensione dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili previste dall'art. 4 D.P.R. 333/2000, le stesse potranno essere indirizzate anche 'al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unità produttive ubicate in piè province' oltre che al 'competente servizio provinciale'.

Con l'art. 19 del D.L. 9 febbraio 2012 vengono apportate anche modifiche in materia di 'Libro unico del lavoro' ed in particolare vengono chiarite le disposizioni contenute nell'art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 (convertito con la L. 133/2008) ed in special modo viene fornito un chiarimento alle nozioni di 'omessa registrazione e di infedele registrazione'. Allo stesso art. 39 comma 7, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: 'Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 e diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate'.

Da ultimo, seppur sistematicamente inserita al di fuori della Sezione II del D.L. giacchè prevista dall'art. 21, segnaliamo la novella del co. 2 dell'art. 29 D.Lgs. 276/03 che estende la responsabilità solidale del committente non solo ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto nonché ai contributi previdenziali (già previsti) ma anche 'ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto' ed esclude espressamente però, dalla responsabilità del committente, 'le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento'.

06 Febbraio 2012 - Normativa

Tassazione e contribuzione agevolate per erogazioni di produttivita’

Facciamo riferimento alla news del 13 luglio 2011 per rammentare che è stato prorogato per l'anno 2012 il regime di tassazione agevolata per le erogazioni di produttività.

Tale agevolazione è però subordinata alla stipula di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, od a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale. Non è quindi piè ammesso al beneficio della tassazione agevolata il riconoscimento unilaterale da parte del datore di lavoro di somme qualificate come "corrispettivi" per la qualità, l'innovazione, l'efficienza organizzativa o la competitività aziendale.

La circolare congiunta del Ministero del lavoro n. 3/E del 14 febbraio 2011 specificava che, oltre ad i premi di produttività, rientravano tra le erogazioni agevolabili anche quelle correlate a:

- compensi per lavoro straordinario (forfait o "in senso stretto"): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);

- compensi per lavoro supplementare (nel lavoro a tempo parziale): è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);

- compensi per lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno.

- compensi per lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;

Sono altresì detassabili le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.

Qui di seguito riportiamo le principali norme di riferimento.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111. - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (Manovra economica 2) (1)

Articolo26 - Contrattazione aziendale

1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale [, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl], sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilita' ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione (1) (2) (3).

(1) Vedi, anche, l'articolo 22, comma 6, della L. 12 novembre 2011, n. 183.

(2) Articolo modificato dall'articolo 22, comma 6, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

(3) Per la concessione dello sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro di cui al presente articolo vedi l'articolo 33, comma 14, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

LEGGE 12 novembre 2011 n.183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012).

Articolo33 - Disposizioni diverse

14. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007.

06 Febbraio 2012 - Normativa

Contratti di solidarietà e prestazioni eccedenti l’orario di lavoro ridotto.

Il Ministero del lavoro, con nota 16 gennaio 2012, prot. 621, fornisce alcuni chiarimenti in merito al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti di aziende interessate dai c.d. contratti di solidarietà difensivi

In particolare, il Ministero chiarisce che:

- le prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato sono ricondotte dallo stesso legislatore alle ipotesi di 'temporanee esigenze di maggior lavoro'. In tale definizione viene dunque fatta rientrare una 'normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell'azienda, faccia sorgere l'esigenza di una maggiore prestazione di lavoro'. È infatti la sola azienda a poter valutare la tempistica secondo cui richiamare o trattenere i lavoratori per rispondere alle richieste del mercato e quindi recuperare la necessaria competitività.Le eventuali previsioni contenute nei contratti di solidarietà che stabiliscono il richiamo in servizio dei lavoratori non debbono infatti avere carattere di eccezionalità o di urgenza. Detta valutazione aziendale non può pertanto essere sindacata dall'organo ispettivo, con la conseguenza che su di essa non possono basarsi giudizi di illegittimità della procedura.

- le prestazioni eccedenti il normale orario contrattuale (prestazioni di lavoro straordinario) richiedono invece che l'azienda si trovi in presenza di'particolari ed eccezionali esigenze derivanti dalla tipologia dell'impresa o del lavoro che viene svolto'.

Il documento è consultabile sul sito: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5576D1DC-7CFD-4942-A43F-0E9BAE119A11/0/20120116_Nt.pdf

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