Normativa

24 Giugno 2011 - Normativa

Lavori usuranti – termini per le comunicazioni on-line

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito, con circolare n. 15/2011 del 20 giugno 2011, chiarimenti in merito alle comunicazioni di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena" e dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, ai fini dell'ottenimento del beneficio del pensionamento anticipato previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 in favore degli 'addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti', stabilendo altresì che l'obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione on-line delle lavorazioni indicate nel testo del decreto.

In particolare:

- La comunicazione prevista dall'art. 5, comma 1, che riguarda il lavoro notturno effettuato nel 2010, andrà fatta (in sede di prima applicazione) entro il 30 settembre 2011, con l'utilizzo del modello "LAV-NOT" disponibile - a partire dal 20 luglio 2011 - sul sito del Ministero del Lavoro.

- La comunicazione che riguarda il lavoro notturno effettuato nel 2011 andrà fatta entro il 31 marzo 2012.

- La comunicazione prevista dall'art. 5, comma 2, che riguarda i lavori 'a catena', andrà fatta entro il 25 giugno 2011 con l'utilizzo del modello on-line "LAV-US" disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. Il modello è stato impostato sulla falsariga delle comunicazioni obbligatorie online al Centro per l'Impiego (COT); infatti, è prevista la pluriefficacia della comunicazione, in quanto con la compilazione del modello al Ministero del Lavoro si è adempiuti all'invio alla Direzione provinciale del lavoro ed agli istituti previdenziali di competenza.

Successivamente alle date indicate, le comunicazioni on-line andranno effettuate entro trenta giorni dall'inizio delle attività indicate nel decreto

La comunicazione ritardata entro il 31 luglio 2011 non prevederà sanzioni. Successivamente a tale data, ricordiamo che la mancata o ritardata comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.500

La circolare del Ministero e l'allegato sono integralmente consultabili sui siti:

http://www.dplmodena.it/ML%20Circolare%2015-2011%20Lavori%20Usuranti.pdf

http://www.dplmodena.it/Allegato%20DLgs%2067-2011.pdf

22 Giugno 2011 - Normativa

Permessi per handicap e ferie

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello del 17 giugno 2011, n. 21, ha affermato che non è possibile ridurre i permessi ex art. 33 Legge 104/1992 se, nello stesso periodo di fruizione, il lavoratore ha goduto di un periodo di ferie, trattandosi di due istituti aventi finalità del tutto diverse e specifiche.

Le ferie rappresentano infatti un diritto costituzionalmente garantito, volto al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore, mentre i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992 intendono agevolare l'opera dei lavoratori che assistono familiari con handicap (o gli stessi lavoratori disabili), al fine di garantire loro un'assistenza morale e materiale adeguata.

Il documento è integralmente consultabile sul sito:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D9468FE0-ADFC-4CF3-B74C-4DE74C739FF8/0/212011.pdf

22 Giugno 2011 - Normativa

Malattia CCNL commercio

Turismo e pubblici esercizi

A seguito dei vari rinnovi contrattuali nei settori Commercio, Turismo e Pubblici esercizi rappresentati da Confcommercio, evidenziamo alcune particolarità del trattamento in oggetto

Settore commercio e terziario

1) Trattamento economico

A seguito del rinnovo del CCNL avvenuto il 26 febbraio 2011, il trattamento economico di malattia previsto dall'art. 176[1] è il seguente:

- primi tre giorni (a carico datore di lavoro, decorrenza dal 1° aprile 2011)[2]

- 100% della retribuzione per i primi due eventi di malattia;

- 66% per il terzo evento;

- 50% per il quarto evento;

- nessun trattamento economico a partire dal quinto evento.

- dal 4° al 20° giorno:

- 75% (di cui 50% a carico Inps e 25% a carico datore di lavoro)

- dal 21° al 180° giorno:

- 100% (di cui 2/3 a carico Inps ed 1/3 a carico datore di lavoro)

2) Esonero versamento contributo obbligatorio di malattia

In attuazione dell'art. 20 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, si è convenuto che i datori di lavoro potranno avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell'INPS, il trattamento economico di malattia nelle misure e con le modalità previste dal CCNL, con conseguente esonero dal versamento del relativo contributo all'INPS.

Si è altresì convenuto di affidare ad un'apposita Commissione il compito di valutare, in un'ottica di ottimizzazione dei costi, ulteriori facoltà connesse all'esonero dal pagamento del contributo all'INPS. Detta Commissione dovrà esaurire il compito ad essa assegnato entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo.

Settore Turismo

1) Trattamento economico

L'art. 227 del CCNL 19.7.2003, non modificato dai rinnovi contrattuali, prevede che il trattamento economico di malattia sia il seguente:

- primi tre giorni (a carico datore di lavoro)

- nessun trattamento economico per il primo giorno (per malattie fino a 3 gg)

- 100% per il 2° e 3° giorno

- 100% per tutti e tre i giorni (per malattie superiori a 3gg)

- dal 4° al 20° giorno:

- 75% (di cui 50% a carico Inps e 25% a carico datore di lavoro)

- dal 21° al 180° giorno:

- 100% (di cui 2/3 a carico Inps ed 1/3 a carico datore di lavoro)

Settore pubblici esercizi

1) Trattamento economico

L'art. 334 del CCNL 19.7.2003, non modificato dai rinnovi contrattuali, prevede che il trattamento economico di malattia sia il seguente:

- primi tre giorni (a carico datore di lavoro)

- nessun trattamento economico (per malattie fino a 5 gg)

- 100% (per malattie oltre i 5 gg)

- dal 4° al 180° giorno: 80% (a carico Inps)



[1] Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di malattia; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istituto; se il lavoratore è ricoverato per TBC

[2] Non sono computabili, ai soli fini di tale punto, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:

- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;

- evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;

- sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all'art. 181, terzo comma, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale;

- gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.

Per il computo degli eventi morbosi utili ai fini dell'applicazione del regime in oggetto, le ipotesi di continuazione di malattia e di ricaduta nella stessa malattia sono considerate un unico evento morboso, secondo i criteri amministrativi indicati dall'INPS per l'erogazione dell'indennità a suo carico.

20 Giugno 2011 - Normativa

Stress lavoro-correlato – Linee guida INAIL

L'INAIL ha pubblicato un suo nuovo manuale con le linee guida sulla valutazione e la gestione degli interventi organizzativi concernenti il rischio da stress lavoro-correlato. In precedenza ne aveva pubblicato un altro sullo stesso argomento, ma con specifico riferimento alle differenze di genere. Entrambi i manuali sono consultabili e scaricabili rispettivamente dai siti:

http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/documenti/manuale.pdf

http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/P523189757/GenereeStress.pdf

E' possibile ottenere chiarimenti ed informazioni indirizzando i quesiti aziendali alla casella di posta elettronica: [email protected].

14 Giugno 2011 - Normativa

Lavori usuranti

L'INPS, dopo l'emanazione del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio 2011, con messaggio del 10 giugno 2011, n. 12693 ha fornito prime indicazioni circa i requisiti che i lavoratori debbono possedere per presentare domanda di pensionamento anticipato, il cui diritto matura a partire dal 1° gennaio 2013.
Requisiti soggettivi:
1) sotto il profilo delle mansioni svolte, interessati sono esclusivamente:
a) i lavoratori impegnati in attività particolarmente usuranti (ossia in mansioni riguardanti lavori in cave, miniere, gallerie, cassoni ad aria compressa nonché le attività svolte dai palombari e i lavori ad alte temperature);
b) i lavoratori notturni, cioè coloro che hanno prestato attività lavorativa per almeno sei ore e per almeno 78 giorni all'anno (64 per chi ha maturato i 35 anni di contributi dopo il 1° luglio 2009), o per almeno tre ore nell'orario di lavoro dell'intero anno;
c) i lavoratori addetti alla linea catena, impegnati in un processo produttivo in serie con ritmo determinato da misurazione dei tempi e sequenze di postazioni e lavorazioni;
d) i conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo con capienza complessiva non inferiore a 9 posti.
2) sotto il profilo dell'anzianità è necessario che vi siano:
a) anzianità contributiva di almeno 35 anni;
b) anzianità anagrafica ridotta di 3 anni (58 anni anziché 61) rispetto ai normali requisiti
c) somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai normali requisiti (somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 94 anziché a 97).
Requisiti oggettivi: è necessario che le predette attività siano state svolte:
a) per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017: per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
b) per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018: per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Sotto il profilo della documentazione da presentare, facendo riferimento alla news pubblicata il 17 maggio scorso, ricordiamo che i lavoratori interessati dovranno fare apposita domanda corredata di idonea documentazione (tra cui: prospetto di paga; copia registrazione su libro matricola, registro di impresa o libro unico del lavoro; libretto di lavoro; contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; documentazione medico-sanitaria; carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneita' alla guida; documento di valutazione del rischio; comunicazioni di assunzione).
Si attendono peraltro ulteriori istruzioni operative che saranno fornite con apposito decreto ministeriale.

07 Giugno 2011 - Normativa

Nuova modulistica per permessi ex L. 104/1992 per l’assistenza a familiari disabili

Le recenti modifiche apportate dal Collegato lavoro alla disciplina in materia di godimento dei permessi legati alla legge 104/1992 ed alla fruizione del congedo straordinario previsto dal D.lgs. 151/2001, hanno comportato la necessità di operare una revisione dell'intera modulistica in uso. L'INPS, con il messaggio n. 12000 del 1° giugno 2011, ha diffuso i nuovi modelli di domanda relativi ai permessi per assistenza alle persone con disabilità, che hanno tenuto conto delle variazioni normative intervenute negli ultimi mesi. In particolare, i precedenti modelli SR07- Hand1(Domanda di permessi per l'assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità grave) e SR08-Hand2 (Domanda di permessi per l'assistenza a familiari in condizione di disabilità grave) sono stati accorpati nell'unico modello SR08 Hand 2 (domanda di permessi per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità). Hanno formato oggetto di revisione, inoltre, i modelli: SR09, Hand 3 (Domanda di permessi per lavoratore disabile in situazione di gravità); SR10, Hand 4 (Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati disabili in situazione di gravità); SR11, Hand 5 (Domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella disabile in situazione di gravità); SR64 Hand 6 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge disabile in situazione di gravità); SR86. Hand 7 (Domanda di congedo straordinario per assistere il genitore disabile in situazione di gravità). Il messaggio Inps è consultabile sul sito: http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fmessaggi%2Fmessaggio%20numero%2012000%20del%2001-06-2011.htm

31 Maggio 2011 - Normativa

Detassazione della retribuzione variabile legata ad incrementi di produttività per l’anno 2011

Il Ministero del lavoro, congiuntamente con l'Agenzia per le entrate ha fornito con Circolare n.19/E/2011 ulteriori chiarimenti circa la detassazione della retribuzione variabile legata ad incrementi di produttività per l'anno 2011.

In base a tali chiarimenti evidenziamo come, per poter applicare legittimamente il regime di tassazione agevolata, è indispensabile che siano rispettate le seguenti condizioni:

- che gli incrementi di produttività siano stati previsti e regolamentati soltanto in accordi sindacali di 2° livello (territoriale ed aziendale). A tal proposito, il datore di lavoro dovrà poi attestare espressamente nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale;

- che gli accordi siano stati stipulati entro il 31 dicembre 2010;

- che gli accordi siano stati comunque formalizzati per iscritto;

- che le somme erogate nel 2011 a fronte di incrementi di produttività realizzati possono usufruire del regime di tassazione agevolata soltanto dopo la data di stipula dell'accordo sindacale, anche quando l¿accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011

Alle imprese che hanno applicato il regime di tassazione agevolata senza il rispetto delle condizioni di cui sopra, viene concesso di poter regolarizzare la loro posizione soltanto per i mesi di gennaio e febbraio 2011, versando la differenza d'imposta, maggiorata degli interessi, ma senza sanzioni, entro il 1° agosto 2011.

La circolare è consultabile integralmente sul sito: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/445EC2BF-4D07-4C94-987D-4FBB4CB97E90/0/20110510_CC_19E.pdf

18 Maggio 2011 - Normativa

Contratto di inserimento per lavoratrici donne

L'art. 8, co. 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 70/2011(c.d. "decreto per lo sviluppo", entrato in vigore il 14 maggio 2011), ha apportato duemodifiche al contratto di inserimento per le lavoratrici donne:

- la prima, rilevante ai fini della costituzione del rapporto di lavoro, riguarda le condizioni soggettive che le donne devono possedere per poter rientrare nella previsione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 276/03, (concernente la possibilità di assumere con contratto di inserimento donne di qualsiasi età, residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile): infatti, non è piè condizione sufficiente per l'assunzione con contratto di inserimento che la donna risieda in un'area geografica a bassa occupazione femminile, ma è necessario anche che essa sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

- la seconda variazione interessa l'articolo 59 del medesimo D.Lgs. 276/03, quello cioè riferito agli incentivi. Viene infatti previsto che i benefici contributivi connessi ai contratti di inserimento debbano rispettare anche le condizioni stabilite dall'art. 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008, che sostituisce il precedente n. 2204/2002. In particolare, i benefici consentiti da detto Regolamento sono collegati ad un incremento netto dei livelli occupazionali e non possono superare il 50% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi successivi all''assunzione (18 mesi per i lavoratori molto svantaggiati, cioè quelli senza lavoro da almeno 24 mesi.). Qualora il periodo d''occupazione sia piè breve di 12 mesi (o di 18 mesi), i benefici saranno di conseguenza ridotti pro rata.

Il decreto legge 70/2011 è consultabile sul sito:

http://www.dplmodena.it/leggi/Decreto%20legge%2070-2011%20-%20Sviluppo.pdf).

Il regolamento (CE) n. 800/2008 è consultabile sul sito:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF)

16 Maggio 2011 - Normativa

Lavori usuranti e pensionamento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2011 n. 108 il Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67 che prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato per quei lavoratori che hanno svolto lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. I requisiti sono: - essere lavoratori subordinati; - aver maturato un' anzianita'' contributiva non inferiore a trentacinque anni; - aver svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci, per chi matura il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2017 (metà dell'intera vita lavorativa per chi invece maturerà tale diritto a partire dal 1° gennaio 2018), le mansioni usuranti indicate dall'art. 2 del Decreto del ministero del lavoro 19 maggio 1999; oppure mansioni in turno notturno per almeno sei ore e per almeno 78 giorni all'anno (64 per chi ha maturato i 35 anni di contributi dopo il 1° luglio 2009), o per almeno tre ore nell'orario di lavoro dell'intero anno; oppure lavori ripetitivi in cicli organizzativi vincolanti; oppure mansioni di conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Sono previsti peraltro ulteriori requisiti relativi all'età anagrafica. I lavoratori interessati dovranno fare apposita domanda corredata di idonea documentazione (tra cui: prospetto di paga; copia registrazione su libro matricola, registro di impresa o libro unico del lavoro; libretto di lavoro; contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; documentazione medico-sanitaria; carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneita'' alla guida; documento di valutazione del rischio; comunicazioni di assunzione). La norma prevede l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare in via telematica all'Inps i nominativi dei lavoratori che svolgono mansioni usuranti nonché i relativi periodi di svolgimento. Sono infine previste sanzioni per i datori di lavoro che omettono di effettuare le comunicazioni di cui sopra nonché per i lavoratori che abbiano ottenuto i benefici pensionistici con documentazione non veritiera. Entro il 25 giugno 2011 il Ministero del lavoro di concerto con quello dell'economia emanerà un provvedimento con le necessarie disposizioni attuative. Il provvedimento di legge, che entrerà in vigore il 26 maggio 2011, è consultabile sul sito http://www.dplmodena.it/leggi/67-2011%20decreto%20legislativo.pdf

16 Maggio 2011 - Normativa

Apprendistato – Disegno di legge governativo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 5 maggio 2011, lo schema di decreto legislativo che attua la delega conferita al Governo dalla legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (Legge n. 247 del 2007), disciplinando l¿apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all¿occupazione e alla formazione dei giovani.

Il decreto legislativo prevede tre tipologie di contratto:

- apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età,

- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale

- apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano ad un piè alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.

Il testo del disegno di legge è consultabile sul sito:

http://www.dplmodena.it/leggi/TUApprendistato-maggio2011.pdf

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