Normativa

12 Aprile 2011 - Normativa

Certificazione medica on-line – Nuove istruzioni operative

Il Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero del Lavoro hanno emanato congiuntamente la circolare n. 4 del 18 marzo 2011 che fornisce ulteriori indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato, dopo quelle già fornite con circolare n. 1 del 23 febbraio scorso, circa la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Tra le informazioni segnaliamo, in estrema sintesi, quelli che sono gli aspetti di maggior interesse delle nuove procedure sia per il lavoratore che per il datore di lavoro:A) per il lavoratore:- onere di fornire al medico curante la propria tessera sanitaria;- onere di fornire al medico competente l'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro;- diritto di chiedere al medico curante il numero di protocollo indentificativo del certificato inviato per via telematica, oltre a una copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica;- diritto di chiedere la certificazione in forma cartacea nei casi in cui il medico sia impossibilitato ad utilizzare la via telematica. (in tal caso, il lavoratore avrà però l'obbligo di trasmetterne copia sia all'Inps che al datore di lavoro)- possibilità di accedere al sito web dell'Inps, previa registrazione, per prendere visione di un determinato certificato tramite il proprio codice fiscale ed il numero di protocollo fornitogli dal medico, oltre a poter prendere visione di tutti i suoi certificati.- onere di informare il proprio datore di lavoro secondo le regole previste dei vari CCNL dell'assenza e dell'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro, per l'eventuale effettuazione di accertamenti sanitari di controllo.B) per il datore di lavoro:- ricezione immediata della certificazione in via telematica alla propria casella di posta elettronica certificata (PEC), come da indicato dalla circ. Inps 119/2010;- accesso diretto alle certificazioni di malattia di ogni lavoratore, tramite apposite credenziali, come indicato dalla circ. Inps 60/2010;- i datori di lavoro privati possono avvalersi di propri intermediari (art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979 n. 12);- possibilità, in via transitoria ed ancora per tre mesi (quindi fino al 18 giugno 2011) di richiedere ancora la trasmissione della copia cartacea (rilasciata dal medico all'atto di invio on line o scaricata dal lavoratore dal sito Inps) secondo le previgenti modalità;- dopo il 18 giugno 2011 il datore di lavoro non avrà altra possibilità, per ricevere la certificazione medica, che la trasmissione on line;- possibilità per i datori di lavoro dotati di PEC, di usufruire del nuovo servizio messo a disposizione dell'Inps per la richiesta di visite fiscali on line.La circolare è consultabile sul sito http://www.innovazionepa.gov.it/media/648341/circolare_4-2011.pdf

30 Marzo 2011 - Normativa

CCNL Terziario – Ipotesi d’accordo di rinnovo 26 febbraio 2011

Il 26 febbraio scorso è stato sottoscritto da Confcommercio, Fisascat-CISL e Uiltucs-UILl'ipotesi di accordo per il rinnovo triennale del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (conosciuto anche come CCNL commercio) che regolerà la parte economica e normativa dei rapporti di lavoro per i dipendenti del settore dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013.L'ipotesi di accordo diventerà pienamente operativa soltanto dopo la consultazione ed approvazione dei lavoratoriTra le principali novità segnaliamo:- Regolamentazioni specifiche: sono state previste, all'interno dei Settori "Commercio" e "Servizi", specifiche regolamentazioni per le aree dettaglio e ingrosso tradizionale, distribuzione moderna ed organizzata, importazione, commercializzazione e assistenza veicoli, ausiliari del commercio e commercio con l'estero (Commercio) e ICT, servizi alle imprese, servizi di rete, servizi alle persone, ausiliari dei servizi (Servizi);- Contrattazione di secondo livello: è confermata l'impossibilità di sovrapposizione tra contrattazione territoriale e contrattazione aziendale, che restano alternative. Sarà possibile derogare a talune norme derivanti dalla contrattazione nazionale in caso di nuovi insediamenti, nonché nel caso di sviluppo, ristrutturazioni e crisi aziendali di quelli esistenti;- Erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello: tali erogazioni debbono avere caratteristiche tali (variabilità e non predeterminabilità) da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dalla vigente legislazione; inoltre, dette erogazioni non saranno utili ai fini della maturazione di alcun istituto contrattuale nonché ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto; in caso di assenza di accordi di secondo livello, è stata prevista l'erogazione, nella retribuzione del mese di novembre 2013, di un elemento economico di garanzia. Viene ribadito che non è consentito dal secondo livello di contrattazione definire od incrementare indennità o emolumenti o premi in misura fissa.- Erogazioni legate ad incrementi di produttività: ai fini del trattamento fiscale ridotto è stato precisato che vi rientrano i compensi per lavoro straordinario e supplementare, per le clausole di elasticità e flessibilità, per il lavoro notturno, festivo ed a turni, i premi variabili di rendimento ed ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa aziendali;- Incrementi economici dei mininimi tabellari: sono previsti aumenti per complessivi 86 Euro di incremento lordo medio nel triennio, con una prima tranche di 10 Euro a partire da gennaio 2011. L'indennità di funzione per i Quadri sarà incrementata di 10 Euro mensili lordi, ma solo a partire dal gennaio 2013;- Periodo di prova: il periodo di prova è stato prolungato a 60 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori inquadrati nei livelli IV e V ed a 45 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori inquadrati nei livelli VI e VII;- Malattia: l'integrazione del trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro, da corrispondere al lavoratore nei primi tre giorni di malattia («carenza»), nel corso di ciascun anno, è riconosciuta in misura pari al 100% per i primi due eventi morbosi e al 50% per il terzo ed il quarto evento morboso; a partire dal quinto evento tale integrazione del trattamento economico cesserà di essere corrisposta. Tale modifica della normativa previgente, che decorrerà dal mese di marzo 2011, non si applicherà nei casidi malattia con ricovero ospedaliero e day hospital, di trattamenti di emodialisi, di malattie regolarmente certificate con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni, di patologie certificate di sclerosi multipla od altre particolarmente gravi ;- Permessi retribuiti per riduzione d'orario: per i lavoratori assunti dopo la sottoscrizione dell'accordo di rinnovo i permessi non matureranno per i primi due anni, quindi saranno di 8 ore annue dopo due anni dall'assunzione e di 16 ore annue decorsi quattro anni dall'assunzione;- Reperibilità: viene precisato che l'istituto della reperibilità è un aspetto complementare della normale prestazione lavorativa del personale dell'area ICT;- Dimissioni: è stato ridotto il periodo di preavviso in caso di dimissioni- Provvedimenti disciplinari: per la comunicazione al lavoratore dei provvedimenti disciplinari eventualmente adottati nei suoi confronti, sarà possibile ricorrere sia alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia a qualsiasi altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.- Contenzioso individuale del lavoro: sono state recepite le modifiche apportate dalla legge in materia di conciliazione, arbitrato e certificazione dei rapporti di lavoro, valorizzando il ruolo degli enti bilaterali. È stata espressamente prevista la possibilità di inserire nei contratti di lavoro individuali la c.d. "clausola compromissoria", purchè certificata.

03 Marzo 2011 - Normativa

Contratti a tempo determinato cessati prima del 24 novembre 2010 – proroga del termine di decadenza per l’impugnazione

Il termine di decadenza per l'impugnazione dei contratti a tempo determinato cessati prima del 24 novembre 2010, inizialmente fissato al 23 gennaio, è stato prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 2, comma 54 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

02 Marzo 2011 - Normativa

17 marzo 2011 – Festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia

Con Decreto-legge 22 febbraio 2011 n.5 (in Gazz. Uff., 23 febbraio 2011, n. 44), di cui riportiamo in calce il testo dell'articolo 1, sono state fornite disposizioni circala festa per l'Unità d'Italia, fissata per il 17 marzo 2011. In sintesi:

- il 17 marzo 2011 sarà considerato come festività solo per l'anno 2011, sia per i lavoratori del pubblico impiego sia per quelli privati;

- tale giorno sarà non lavorativo (salvo per le imprese che operano a turno continuo o per i servizi pubblici essenziali);

- i lavoratori che non presteranno attività saranno retribuiti con le medesime modalità previste per le altre festività infrasettimanali: coloro che ricevono la retribuzione in misura fissa, percepiranno a marzo la normale retribuzione mensile; per quelli retribuiti ad ore, nella busta paga di marzo dovrà essere riportato un emolumento pari ad 1/6 dell'orario settimanale di lavoro, calcolato sulla retribuzione globale di fatto con gli eventuali elementi accessori;

- ailavoratori che, invece, presteranno attività andrà riconosciuto, in aggiunta alla normale retribuzione, il compenso previsto dai vari CCNL per le prestazioni lavorative in giornata festiva (solo per inciso, qualora vi fossero prestazioni di lavoro straordinario o in turno notturno, queste saranno retribuite come "straordinario festivo" e come "notturno festivo");

- per il mese di novembre 2011, non avranno invece luogo le erogazioni aggiuntive alla normale retribuzione mensile previste in sostituzione della festività soppressa del 4 novembre. Se, in sostituzione della retribuzione, i CCNL avevano previsto un permesso retribuito, questo non maturerà.

-se il 17 marzo non sarà stato lavorato, la sezione presenze del Libro Unico del Lavoro, dovrà riportare che l'assenza è stata goduta per festività.

Decreto-legge 22 febbraio 2011 n.5 - Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 - Art. 11. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16 Febbraio 2011 - Normativa

Detassazione erogazioni per incrementi di produttività per il 2011

L'Agenzia delle Entrate, con circolare congiunta con il Ministero del lavoro n. 3/E del 14 febbraio 2011, ha emanato una serie di indicazioni operative circa l'agevolazione fiscale dell'imposta sostitutiva del 10% sulle erogazioni corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività, prevista dall'art. 53 del D.L. 78/2010 per il periodo d'imposta 2011.Le indicazioni riguardano:- la conferma della facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva;- la conferma dell'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente (percepito nel 2010) non superiore all'importo di 40.000 euro. In tale limite di 40.000 euro devono essere comprese anche le somme assoggettate nel 2010 all'imposta sostitutiva del 10%;- la precisazione che le somme che possono godere della tassazione agevolata sono soltanto quelle erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, Sono pertanto esclusi dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.- la precisazione che gli accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali:a) possono essere anche preesistenti alla entrata in vigore del D.L. 78/2010;b) debbono essere in corso di efficacia;c) possono essere anche verbali, con l'unico onere per il datore di lavoro di attestare nel CUD che le somme sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale e che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale (della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà però fornire prova);d) possono essere anche accordi quadro (cioè validi per una pluralità di settori) o aziendali (anche di rilevanza nazionale, come in caso di imprese con pluralità di impianti e siti produttivi)- la precisazione che sono riconducibili al concetto di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa:a) modalità di organizzazione del lavoro che siano, in base a una valutazione del datore di lavoro, tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale (come, a titolo meramente esemplificativo, in attuazione di una certa turnazione stabilita in un contratto aziendale, o della regolamentazione, sempre in tali sedi, del lavoro notturno o di lavoro straordinario), senza che sia necessario che l'accordo o il contratto collettivo espressamente e formalmente dichiari che le somme corrisposte siano finalizzate a incrementi di produttività.b) prestazioni di lavoro straordinario: è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie), nonché il compenso forfettario;c) lavoro a tempo parziale: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);d) lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno.e) lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;f) indennità di turno e maggiorazioni retributive per lavoro a turni: sono detassabili, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.La Circolare è consultabile sul sito: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F21C3D91-7741-4B17-BE8A-9101BEC88468/0/20110214_CC_3.pdf

14 Febbraio 2011 - Normativa

Appalti: le linee guida del Ministero del lavoro

Il Ministero del Lavoro, con circolare 11 febbraio 2011 n. 5, tenuto conto del ricorso sempre piè frequente a processi di esternalizzazione e della complessità della legislazione e delle fonti di riferimento in materia, ha ritenuto opportuno fornire una serie di chiarimenti in merito alla corretta gestione degli appalti ed in particolare su:A) Genuinità degli appalti:In tutti i casi di appalto, ma specificamente in quelli che non richiedono un rilevante impiego di beni strumentali (ad esempio, servizi di facchinaggio e pulizia) oppure concernenti lavori specialistici o servizi non rientranti nell'attività normale del committente (ad esempio, servizi di ristorazione collettiva o di vigilanza privata), affinché l'appalto sia ritenuto genuino e quindi legittimo, assume sempre particolare rilevanza l'effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore,fermi restando gli altri requisiti richiesti dalla legge (organizzazione imprenditoriale, rischio d'impresa, impiego di capitali, macchine, attrezzature, ecc.).B) Sanzioni per appalti illeciti:Nel caso in cui l'appalto non soltanto sia illecito ma sia posto in essere al fine di eludere in tutto o in parte i diritti dei lavoratori, si configura anche l'ipotesi di reato di somministrazione fraudolenta, per cui si sommeranno per l'utilizzatore e per l'appaltatore le relative sanzioni:- ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giorno di occupazione;- ammenda di 20 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giorno di occupazione;L'utilizzatore sarà inoltre tenuto tenuto a:- regolarizzare alle proprie dipendenze i lavoratori impiegati;- riconoscere ai lavoratori le eventuali differenze retributive riscontrate;

- regolarizzare la posizione contributiva, anche per le differenze retributive

C) Responsabilità solidale

Viene precisato che il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione per rivendicare differenze retributive e contributive, fissato in due anni dalla cessazione dell'appalto, riguarda soltanto l'azione nei confronti del committente-utilizzatore, mentre il termine nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro è di cinque anni. Tali termini operano sia nei confronti dei lavoratori (subordinati, autonomi e persino irregolari) sia degli Enti previdenziali.Per quel che concerne la responsabilità solidale circa gli obblighi fiscali, la circolare precisa che questa opera solo per i lavoratori dipendenti.Infine, viene precisato che opera una responsabilità solidale del committente con l'appaltatore anche nel caso di danni subiti dal lavoratore per infortuni sul lavoro e malattie professionali non indennizzati dall'INAIL.D) Sicurezza del lavoroIl documento unico per la valutazione dei rischi (DUVRI) predisposto dal committente deve indicare le linee guida che devono essere seguite dalle imprese appaltatrici e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività appaltateVengono inoltre ribaditi alcuni importanti aspetti:- costi delle misure di sicurezza per le attività appaltate: nel contratto d'appalto vanno specificamente ed analiticamente indicati. La loro mancata indicazione determina la nullità dell'appalto.- tessera di riconoscimento dei lavoratori dipendenti dall'appaltatore: deve contenere la fotografia del lavoratore, le sue generalità, la data d'assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; l'indicazione del datore di lavoro;- tessera di riconoscimento dei lavoratori autonomi: deve contenere la fotografia del lavoratore, le sue generalità, la data di stipula del contratto e l'indicazione del committente.E) Regime retributivoIn materia retributiva, la determinazione dei trattamenti minimi dei lavoratori impiegati è rimessa alla normativa collettiva, con la possibilità di prevedere - diversamente da quanto accade nella somministrazione - differenziazioni salariali, all'interno del medesimo appalto, tra dipendenti del committente e quelli dell'appaltatore anche a parità di prestazioni. La circolare in oggetto è consultabile sul sito http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/ 6CAC2097-D3F5-4F7E-BF87-6375DF4ABE63/0/20110211_Circ_5.pdf

14 Gennaio 2011 - Normativa

Detassazione e decontribuzione premi ed erogazioni di produttività o di risultato

Detassazione: l'art. 1, comma 47 della Legge 220/10 (Legge di stabilità finanziaria) ha prorogato il regimedi tassazione agevolata dei premi di produttività. Di conseguenza, anche per il periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2011, si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro, la tassazione forfettaria del 10%, comprensiva delle addizionali regionali e provinciali, per tutte le somme erogate a fronte di incrementi di produttività, rendimento e competitività. Non è chiaro se tali erogazioni debbano essere o meno previste da accordi sindacali. Inoltre, evidenziamo come la stessa norma proroghi al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale il Governo, sentite le parti sociali, dovrà provvedere all'identificazione di nuove regole per la determinazione del sostegno fiscale e contributivo.Decontribuzione: ricordiamo che l'art. 53 del D.L. 78/10, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha prorogato sempre per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti e con le modalità previste dall'art. 1, commi 67 e 68 della Legge 247/07 (erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita;b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).

13 Gennaio 2011 - Normativa

Proroghe dei termini

Il D.L 225 /2010 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha prorogato al 31 marzo 2011 una serie di termini che sarebbero scaduti al 31 dicembre 2010. Le proroghe riguardano alcuni aspetti di gestione del rapporto di lavoro quali: - Comunicazione telematica di retribuzioni e contributi: slitta l'obbligo da parte dei sostituti d'imposta di comunicare mensilmente per via telematica i dati relativi a retribuzioni e contribuzioni (mod. 770/m).- Lavoro accessorio. prorogata la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito e per i lavoratori con contratto a tempo parziale dioffrire prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare. - Crisi aziendali: in caso di sospensione dal lavoro per crisi aziendali, prorogato il termine entro il quale i lavoratori possono beneficiare dei fondi in deroga disposti con i decreti di concessione che possono modulare e differenziare le misure anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale

13 Gennaio 2011 - Normativa

Proroga degli ammortizzatori sociali in deroga

La Legge 220/10, all'art. 1, commi 30 e 31, ha precisato che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro di concerto con quello dell'economia, può disporre la concessione per l'anno 2011, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilita` e disoccupazione speciale, anche con riferimento a specifici settori produttivi ed aree regionali. La misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalle Regioni. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga le disposizioni relative all'anzianità lavorativa presso la stessa azienda (almeno 90 giorni) ed all'anzianità aziendale (almeno 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivamente prestato) previste rispettivamente dall'art. 8 del D.L. 86/88 e dall'art. 16 della Legge 223/91

13 Dicembre 2010 - Normativa

Detassazione e decontribuzione premi di produttività – Proroga per il 2011

La manovra finanziaria per l'anno prossimo, approvata con la c.d. Legge di stabilità (D.d.L 2464, approvato in via definitiva il 7 dicembre scorso ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), all'art. 1, comma 47 ha prorogato anche per il prossimo anno 2011 due misure di particolare interesse per le imprese del settore privato ed i loro lavoratori dipendenti. Tali misure riguardano i cosiddetti "premi di produttività" (cioè, ricordiamo, quelle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale):- Detassazione: è confermato anche per il 2011 il particolare regime di tassazione agevolata previsto dall'art. 53, comma 1, della Legge 122/10. Tali somme saranno pertanto soggette a una imposta ridotta, non ancora quantificata (in precedenza era del 10%), sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite complessivo pro-capite di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell'anno 2010.

Evidenziamo che, rispetto alla precedente normativa, sembrano essere stati esclusi dalla tassazione agevolata sia i premi "unilaterali" concessi dalle aziende, sia i compensi per lavoro notturno e festivo comprese le maggiorazioni. Le ore straordinarie erano già state escluse dal 1° gennaio 2009.

- Decontribuzione: è confermato anche per il 2011 il regime di contribuzione ridotta previsto dall'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Il regime si applica alle somme erogate previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Lo sgravio sarà concesso sulla base dei seguenti criteri, peraltro non ancora definiti:

- un definito importo annuo complessivo delle erogazioni, importo non fissato (dovrebbe esserlo con Decreto Ministeriale entro il 31 dicembre 2010). Ricordiamo che per il 2009 era stato fissato entro il limite massimo del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita, limite ritenuto valido anche per il 2010, mancando a tutt'oggi per l'anno in corso, la circolare ministeriale a cui la legge 247/2007 ne demandava la fissazione);

- uno sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro (nel 2009 era fissato nella misura di 25 punti percentuali);- uno sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori (nel 2009 era fissato nella misurapari ai contributi previdenziali a loro carico).Ci riserviamo di fornire notizie piè precise non appena saranno emanati i necessari provvedimenti applicativi.

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