Normativa

17 Giugno 2010 - Normativa

Manovra correttiva – profili fiscali e previdenziali connessi al rapporto di lavoro

Il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (c.d. manovra correttiva, in questi giorni oggetto di dibattito parlamentare per la sua conversione in legge) prevede anche una serie di disposizioni fiscali e previdenziali che interessano il mondo del lavoro.In particolare si segnala la conferma degli sgravi fiscali per i premi di produttività che saranno erogati nel 2011: entro il limite di 6.000 euro annui lordi e per i soli lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, i suddetti premi saranno assoggettati all'aliquota sostitutiva del 10%.Altra rilevante novità, con riflessi anche al di fuori del lavoro subordinato, concerne il contrasto all'evasione fiscale e contributiva: a partire dal luglio 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA divengono esecutivi all'atto della notifica. In caso di mancato pagamento, l'agente della riscossione potrà procedere ad esecuzione forzata senza previa iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento.

21 Maggio 2010 - Normativa

Abrogato il ruolo degli agenti

L'articolo 74 del D. Lgs. 59/2010, in vigore dall'8 maggio 2010, ha disposto l'abrogazione del ruolo previsto per gli agenti di commercio presso le Camere di Commercio (già regolamentato dalla L. 204/85), così come anche il ruolo di mediatore marittimo (art. 75) e di spedizioniere (art. 76).Pertanto, la nuova modalità di accesso alla professione è costituita unicamente da una dichiarazione di inizio attività; l'attività potrà essere esercitata dopo 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione alla Camera di Commercio territorialmente competente.Restano in vigori i requisiti personali necessari per l'esercizio dell'attività.

15 Gennaio 2010 - Normativa

Legge Finanziaria 2010: prime novità in materia di lavoro

La Legge Finanziaria 2010 ( 23.12.09, n.191), entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, e composta da due articoli, ha apportato alcune significative modifiche in materia di lavoro. In particolare, si segnalano, indicando i commi dell'art.2:

- indennità disoccupazione, comma 131: in via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.

- contribuzione figurativa, commi 132-133: in via sperimentale (al momento, solo per l'anno 2010) viene corrisposto un incentivo ai soggetti disoccupati che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni. In tal caso, se il lavoratore accetta un lavoro con una retribuzione inferiore di almeno il 20% rispetto a quella percepita in precedenza, viene riconosciuta una contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento (che, per il momento, deve avvenire entro il 31.12.2010). La contribuzione figurativa integrativa e' pari alla differenza tra la contribuzione contributo accreditata nelle mansioni di provenienza e il contributo dovuto in relazione al lavoro svolto.

- incentivi per l'assunzione degli "over" 50, commi 134-135: è prevista, in via sperimentale e per il solo anno 2010, una riduzione del carico contributivo (in misura pari a quella prevista per gli apprendisti) per il datore di lavoro che assume un lavoratore che abbia compiuto 50 anni e che risulti disoccupato. La durata dell'incentivo è prolungata in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali ,che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

- ammortizzatori sociali, comma 138: vengono prorogati al 31 dicembre 2010: l'indennità equivalente a quella di mobilità spettante ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità (art. 19, comma 10 bis l. 2/09); la Cigs e la mobilità per i dipendenti - delle imprese esercenti attività commerciali con piè di 50 dipendenti - delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piè di 50 dipendenti, - delle imprese di vigilanza con piè di 15 dipendenti; - la stipulazione dei contratti di solidarietà per le imprese escluse dal campo di applicazione della Cigs; - la cigs fino a 24 mesi nel caso di cessazione dell'attività; - il diritto alla iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti.L'art. 2 comma 138, poi, concede al Ministero del Lavoro la potestà di concedere o prorogare nel corso del 2010, per periodi non superiori a 12 mesi, i trattamenti di Cigs e mobilità in deroga, nonché di disoccupazione speciale (con riduzione del trattamento pari al 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive). Le condizioni di accesso agli ammortizzatori in deroga non cambiano (12 mesi di lavoro effettivo per la mobilità e un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni per la cassa integrazione).

- somministrazione, comma 142: alla lett.a), modifica il comma 5, lett.b) dell'art.20 d.lgs. 276/03, al fine di temperare il divieto ivi previsto (salva diversa disposizione degli accordi contrattuali) di "concludere contratti di somministrazione in unità produttive soggette nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi a seguito di procedura di mobilità, di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione". La novella pone un limite a tale divieto, consentendo ugualmente in quelle circostanze, la stipula di un contratto di somministrazione, quando esso sia finalizzato alla sostituzione di lavoratori assenti oppure preveda la somministrazione di lavoratori in mobilità con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi, o, ancora, abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Inoltre, sempre al comma 142, lett.b), è prevista l'aggiunta di un comma 5-bis all'art.20 della l. Biagi. Tale nuovo comma specifica che, in caso di assunzione di lavoratori in mobilità, ai loro contratti di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'art.8, comma 2, della legge n.223/91. Ciò consente alle agenzie di somministrazione di godere delle agevolazioni contributive, abbattendo in tal modo il costo del lavoro. Inoltre, per favorire quest'ultimo tipo di assunzioni, il comma 5-bis stabilisce che nei loro riguardi non operino le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Pertanto, la somministrazione a tempo indeterminato (reintrodotta al comma 143) è ora possibile per ogni tipo di attività anche non tipizzata, e quella a tempo determinato anche in assenza di ragioni giustificatrici. Infine, come anticipato, il comma 143 reintroduce l'istituto dello Staff leasing, ossia la somministrazione a tempo indeterminato, cancellato dalla l.n. 247/2007 e ne amplia l'ambito di applicazione rispetto alle ipotesi del d.lgs. 276/03 prevedendone l'utilizzo" in tutti i settori produttivi pubblici e privati per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia".

- lavoro accessorio, comma 148: ha ampliato l'ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio. Una novità rilevante è quella che consente ai giovani universitari con meno di 25 anni di svolgere lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo per 365 giorni all'anno (e non piè soltanto nei periodi di vacanza), nel limite di 5.000 euro di reddito annui. Prorogata anche per il 2010 la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di rendere prestazioni di lavoro in ogni settore produttivo, nel limite massimo di 3.000 euro annui. Altra importante innovazione è quella relativa ai lavoratori part-time, che, in via sperimentale per il 2010, potranno prestare lavoro accessorio , in tutti i settori produttivi, ma solo a favore di un datore di lavoro diverso da quello titolare del contratto a tempo parziale. Confermata la possibilità per i pensionati di svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi.

- proroga dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, commi 156 e 157:prorogano per tutto il 2010 l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% (in luogo dell'Irpef e delle addizionali) sugli emolumenti legati alla produttività. Confermate anche le condizioni necessarie per beneficiare delle agevolazioni : il lavoratore non deve avere percepito nell'anno solare precedente un reddito imponibile superiore ad euro 35.000 e l'imposta sostitutiva non si applica oltre 6.000 euro.

18 Dicembre 2009 - Normativa

Partecipazione dei lavoratori ai risultati dell’impresa

In data 9 dicembre 2009 le organizzazioni sindacali e imprenditoriali hanno siglato presso il Ministero del lavoro un avviso comune in cui, riconoscendo l'opportunità della partecipazione dei lavoratori ai risultati dell'impresa hanno concordato di avviare un monitoraggio della durata di dodici mesi sulle forme partecipative in atto onde individuare le iniziative normative necessarie per sviluppare la partecipazione invitando il potere legislativo ad astenersi da ogni iniziativa legislativa in materia.

06 Agosto 2009 - Normativa

Correttivi al Testo Unico sulla Sicurezza: possibili le visite preassuntive

Con il Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, il Governo ha introdotto alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le modifiche piè rilevanti c'è l'abrogazione dell'art. 41, comma 3, lett. a) che vietava le visite preassuntive. Il nuovo art. 41 del T.U. sulla Sicurezza prevede che "le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle Asl".

Inoltre, si prevede la possibilità di sottoporre a visita medica anche i lavoratori che siano stati assenti per motivi di salute oltre 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Altre importanti novità introdotte dal Decreto Legislativo 106 riguardano:

· modifica dell'art. 16 in tema di delega di funzioni: si prevede che l'adozione di un modello di organizzazione e di gestione (c.d. compliance program, ai fini del D. Lgs 231/01 in tema di responsabilità degli enti), comporta l'assolvimento dell'obbligo di vigilanza che il Testo Unico sulla sicurezza pone in capo al datore di lavoro che delega una funzione. In sostanza, se il datore delega la funzione e predispone il compliance program (il tutto secondo i canoni di legge), va esente da responsabilità penale.Inoltre, si consente al delegato di subdelegare la funzione, previo accordo con il datore di lavoro e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 T.U. sicurezza (forma scritta, requisiti di professionalità del delegato, poteri effettivi al delegato, accettazione per iscritto) e salvo l'obbligo di vigilanza del subdelegante.

· modifiche all'art. 18 in tema di obblighi per il datore di lavoro:

- la consegna al responsabile dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi e della nomina del RSPP può avvenire anche su supporto informatico; tali documenti possono essere consultatati solo in azienda;

- l'obbligo di comunicazione all'Inail degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore ai tre giorni si considera assolto per mezzo della denuncia di infortunio; per quanto concerne, invece, l'obbligo di comunicare gli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, esso entrerà in vigore dopo 6 mesi dall'adozione di un decreto ministeriale attuativo.

· modifica all'art. 28 in tema di valutazione dei rischi: la valutazione dello stress lavoro-correlato diventa obbligatoria dal 1 agosto 2010.

06 Agosto 2009 - Normativa

Convertito in legge il D.L. 78/2009 (provvedimenti anticrisi)

Con la L. 3 agosto 2009, n. 102 è stato convertito in legge il D.L. 78/2009, con l'introduzione di alcune modifiche.Il provvedimento, noto soprattutto per la possibilità di regolarizzare colf e badanti, contiene novità di carattere sperimentale in tema di ammortizzatori sociali.Viene introdotto un progetto di formazione e riqualificazione professionale durante i periodi nei quali i lavoratori sono percettori di un'integrazione del reddito (cigo, cigs, anche in deroga, contratti di solidarietà difensivi), secondo le indicazioni che verranno fornite da un decreto ministeriale ancora da emanare. Inoltre, in via sperimentale per il solo 2009, i lavoratori sospesi, percettori di indennità di sostegno al reddito, possono prestare attività di lavoro occasionale ed accessorio, per un compenso massimo di 3000 euro all'anno, senza perdere il diritto all'integrazione.Ancora, per i lavoratori di imprese industriali con piè di 15 dipendenti, l'indennità per i contratti di solidarietà difensivi è aumentata all'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.Sempre in tema di contratti di solidarietà, il Ministero del lavoro, con nota del 30.07.2009 (Prot. N°25/I/11025), ha chiarito che ai lavoratori dipendenti dalle imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, sottoposti a riduzione di orario a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, co. 5, L. 236/93, non beneficiano dell'accantonamento a carico dell'INPS della quota di TFR non maturata per effetto della riduzione d'orario.

02 Luglio 2009 - Normativa

Indennità di disoccupazione per sospensioni attività lavorativa

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto del 19 giugno 2009, detta i criteri per l'accesso all'indennità di disoccupazione per le sospensioni dell'attività lavorativa per crisi aziendali o occupazionali, di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b), c) del decreto legge n. 185 del 28 novembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Innanzi tutto, il Decreto interministeriale ripartisce le risorse disponibili per il 2009, assegnando 189 milioni per l'attuazione dell'intervento di indennità di disoccupazione per sospensione (gli altri 100 milioni stanziati sono, invece, assegnati per l'intervento a sostegno dei co.co.pro che perdono il lavoro).

Poi, si chiarisce che per "sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali", di cui all'art. 19 citato, si intendono "eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni o eventi naturali che comportino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commessi, di ordini o clienti".Inoltre, si precisa che l'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il Decreto passa in rassegna le tre diverse ipotesi di indennità di disoccupazione per sospensione, previste dall'art. 19, comma 1 del D.L. 185/08, che sono le seguenti:

- lettera a): indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali per i lavoratori sospesi in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, 1° comma, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (cioè assicurati all'Inps da almeno due anni e con almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente), per una durata massima di 90 giornate nell'anno solare. Per tale periodo, i lavoratori sospesi percepiranno un'indennità pari al 50% della retribuzione, verrà loro accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, saranno concessi gli assegni per il nucleo familiare. L'indennità ordinaria non potrà superare il massimale di € 858,58 (elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48).

- lettera b): indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3, D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (cioè, coloro che nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, sono assicurati da almeno due anni ed hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda), anche in questo caso per una durata massima di 90 giornate nell'anno solare. L'indennità, in questo caso, è pari al 35 della retribuzione percepita ed è previsto anche in questo caso il pagamento dei contributi figurativi. L'indennità con requisiti ridotti non potrà superare il massimale di 844,06 € (elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €).

- lettera c): trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio, all'atto della sospensione (o del licenziamento), presso l'azienda interessata dalla crisi. Tale trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità. Sarà cura della sede acquisire la data di decadenza, qualora la durata del contratto sia inferiore a 90 giorni. In caso di licenziamento il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso. Si precisa inoltre che l'apprendista deve fare la domanda entro 68 giorni dal licenziamento.

Per usufruire delle indennità sopra richiamate è necessario formulare domanda all'Inps, con il quale si dà l'immediata disponibilità al lavoro o, a seconda dei casi, ad un percorso di riqualificazione professionale, secondo le modalità che saranno fornite dall'ente previdenziale (che elaborerà un apposito modulo per la domanda). Senza questa dichiarazione non si ha diritto al trattamento.

L'indennità di disoccupazione per sospensione è in parte finanziata, nella misura di almeno il 20%, dagli Enti Bilaterali (composti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale). Pertanto, il Decreto chiarisce la necessità di un accordo sindacale, tra azienda interessata e sindacato, secondo le modalità previste dagli accordi interconfederali stipulati nell'ambito dei suddetti enti bilaterali.

Inoltre, il Decreto interministeriale invita gli Enti Bilaterali e l'INPS a stipulare accordi per disciplinare le modalità con cui gli Enti Bilaterali stessi dovranno finanziare il trattamento integrativo, nonché le modalità di comunicazione delle informazioni da parte delle aziende all'ente previdenziale.

Le aziende, infatti, dovranno trasmettere alla sede territorialmente competente dell'Inps l'accordo collettivo ed i nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa.

Infine, il Decreto disciplina ipotesi di cumulo tra l'indennità di disoccupazione per sospensione e altri trattamenti a sostegno del reddito, stabilendo che:

- il godimento del trattamento di cui all'art. 19, comma 1, D.L. 185/2008 non riduce il trattamento di disoccupazione involontaria;

- successivamente alla sospensione si potrà fruire della Cassa Integrazione in Deroga o della Mobilità in Deroga (N.B. il ricorso alla sospensione per 90 giorni è presupposto necessario per accedere alla Cigs o alla mobilità in deroga; il trattamento in deroga, inoltre, è subordinato al rispetto degli accordi stipulati ai vari livelli in relazione all'indennità di disoccupazione per sospensione).

28 Aprile 2009 - Normativa

Assetti contrattuali – Accordo interconfederale di definizione

Il 15 aprile 2009 è stato siglato l'accordo interconfederale per l'attuazione dell'accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009.I principali contenuti sono i seguenti:Assetti contrattuali:Un contratto collettivo nazionale di categoria con vigenza triennale per la parte economica e per quella normativa.Un secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoriale, sempre con vigenza triennalePer gli effetti economici dei contratti collettivi nazionali verrà utilizzato un nuovo indice previsionale.È riservata alla contrattazione nazionale la regolamentazione delle relazioni industriali.Il contratto collettivo nazionale definisce i meccanismi della contrattazione di secondo livello.Per le procedure di rinnovo il contratto collettivo nazionale ne stabilisce la modalità ma viene determinato un termine di 20 giorni per la parte che riceve la proposta di rinnovo per attivarsi.Indicativamente le proposte di rinnovo dovranno essere presentate 6 mesi prima della scadenza, o 2 mesi per la contrattazione aziendale, e per tale periodo e per un ulteriore mese è prevista la tregua sindacale,La contrattazione di secondo livello si esercita sulle materie definite dal contratto nazionale.Particolare attenzione viene data al premio variabile a livello aziendale per il quale si auspicano agevolazioni fiscali e previdenziali.È previsto che le proposte di rinnovo degli accordi di secondo livello vengano presentati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle strutture territoriali sindacali stipulanti il contratto nazionali.Eventuali controversie sulle interpretazioni contrattuali sono devolute ad un collegio arbitrale.I contratti collettivi nazionali prevederanno degli elementi di garanzia retributiva per i lavoratori delle aziende prive di contrattazione di secondo livello.È prevista la possibilità di accordi territoriali che possono modificare istituti economici e normativi del contratto nazionale.La scadenza dell'accordo interconfederale è al 15 aprile 2013.Il Protocollo prevede un rinvio ad uno specifico accordo interconfederale sulle rappresentanze dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

17 Aprile 2009 - Normativa

Convertito in legge il D.L. 5/09 recante “misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”

Il Parlamento, con la L. 9 aprile 2009 n. 33 (pubblicata in G.U. l'11 aprile 2009), ha convertito il decreto legge che prevedeva alcuni interventi a sostegno delle imprese in crisi.Il decreto, noto soprattutto per gli incentivi al settore dell'auto, ha introdotto alcune novità anche in tema di ammortizzatori sociali, ritoccando specialmente l'art. 19 del D.L. 185/08, convertito dalla L. 2/09 (vale a dire il famoso pacchetto anticrisi, che aveva potenziato gli strumenti a sostegno del reddito, estendendoli anche agli apprendisti, nonché aveva introdotto disciplinato la Cigs in deroga).In particolare, il D.L. 5 del 2009 introduce il pagamento diretto da parte dell'INPS, disposto al momento della concessione dell'integrazione salariale, salva la possibilità per l'ente di revocarlo qualora emerga l'assenza dei presupposti per la concessione dell'ammortizzatore sociale.Le imprese, in caso di richiesta di cigs o cigs in deroga, con pagamento diretto, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e` autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica.Altro punto d'intervento concerne gli incentivi per le assunzioni dei lavoratori in cigs in deroga. Ai datori che non abbiano sospensioni del lavoro in atto, che assumono destinatari per il 2009 e il 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o a seguito di procedura concorsuale, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità che spetta al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto per la contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. L'incentivo viene erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

27 Marzo 2009 - Normativa

Cigs – confermata l’estensione della Cigs ai dipendenti del settore commercio

Il 13 marzo 2009 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 45081 del 16 febbraio 2009 con il quale è stata data attuazione all'art.19 co.11, del D.L. 185/08 (convertitocon modificazioni dalla L. 2/09), autorizzando, relativamenteall'anno2009,la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dimobilità aidipendenti delleimpreseesercentiattività commerciale e delle agenzie di viaggio e turismo cheoccupinopièdicinquantadipendenti,e ai dipendenti delle imprese di vigilanza con piè di quindicidipendenti,nellimitedispesa limitedispesa complessivo di euro di 45.000.000,00 di cui euro15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.

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