Normativa

20 Marzo 2009 - Normativa

Contratti a tempo determinato:

Diventa operativo il termine di durata massima di 36 mesi

La L. 247/07 ha modificato la disciplina sulla successione dei contratti a termine, stabilendo che qualora il rapporto di lavoro tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (cfr. art. 5, comma 4 bis D. Lgs. 368/01). La legge dettava una disciplina transitoria, prevedendo:

  • per i contratti stipulati prima del 1 gennaio 2008 ed in corso a tale data, la possibilità di proseguire fino alla loro naturale scadenza, anche in deroga al suddetto termine di 36 mesi;
  • per i contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2008, la possibilità di derogare al termine di 36 mesi a condizione che i contratti cessino entro il 31 marzo 2009.

Pertanto, dal 1 aprile 2009 entra effettivamente in vigore il limite di 36 mesi, quale durata massima (considerando proroghe e rinnovi) dei contratti a termine. Ne consegue che, in caso di prosecuzione dei rapporti a tempo determinato che abbiano già superato la soglia dei 36 mesi, si verificherebbe la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato dal 1 aprile 2009, non operando il periodo di tolleranza di 20 giorni di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 368/01, come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro 13/2008.

Occorre ribadire che il conteggio delle prestazioni rese dai lavoratori a termine deve considerare sia i contratti precedenti il 1 gennaio 2008 (data di entrata in vigore della L. 247/08) sia quelli successivi, a condizione che le mansioni svolte siano equivalenti (con riferimento al contenuto delle mansioni espletate, indipendentemente dalla mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale, come affermato sempre dalla circolare 13/08 che ha recepito Cass. SS.UU. 25033/06).La L. 133/08 consente alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) di derogare al limite dei 36 mesi; vi è, inoltre, la possbilità di stipulare un contratto a termine, in deroga al suddetto limite, avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro competente e con l'assistenza sindacale.

Altre deroghe al limite dei 36 mesi sono consentite per i lavoratori stagionali, per i dirigenti (per i quali vale il termine di 5 anni), per lavoratori fornite dalle agenzie di somministrazione, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per gli apprendisti e per i collaboratori autonomi.

27 Febbraio 2009 - Normativa

Approvato in via definitiva il c.d. decreto “mille proroghe”

Il 24 febbraio 2009 il Parlamento ha approvato in via definitiva il Decreto Legge n. 207/2008 (c.d. decreto "mille proroghe"), con alcune importanti novità che riguardano il mondo del lavoro.Sono prorogati al 16 maggio 2009 alcuni termini in materia di sicurezza sul lavoro; in particolare:a) le comunicazioni all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, concernenti i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r, del D.L.vo n. 81/2008);b) il divieto delle visite mediche preassuntive da parte del medico competente (art. 41, comma 3, lettera a, del D.L.vo n. 81/2008);c) la valutazione dei rischi sullo stress lavoro - correlato e la data certa del documento di valutazione dei rischi (art. 306, comma 2, del D.L.vo n. 81/2008, con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 28, commi 1 e 2).Sempre in tema di sicurezza, slitta, invece, al 15 maggio 2010 il termine per emanare i c.d. "decreti attuativi nei settori speciali", di cui all'art. 3, comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 81/2000.

In materia previdenziale, poi, ai fini della liquidazione delle prestazioni previdenziali collegate ad un reddito, è previsto l'obbligo della comunicazione agli Istituti previdenziali interessati dei dati reddituali entro il 30 giugno di ogni anno, pena la sospensione del trattamento.

27 Febbraio 2009 - Normativa

Agenti e rappresentanti del settore commercio:

Rinnovo dell'accordo economico collettivo

In data 16 febbraio 2009 è stato rinnovato l'AEC Agenti Commercio con decorrenza 1 marzo 2009 e scadenza al 29 febbraio 2012.Le novità di maggiore interesse sono la regolamentazione del contratto a tempo determinato ed una ridefinizione dell'indennità di risoluzione del rapporto, che viene ancora articolata in FIR suppletiva e meritocratica. Ciò nonostante la giurisprudenza si è sempre piè orientata a riconoscere prevalenza alla regolamentazione "europea" recepita dall'art. 1751 c.c., rispetto a quella contrattuale.

23 Gennaio 2009 - Normativa

Accordo interconfederale di riforma degli assetti contrattuali

Il 22 gennaio 2009, il Governo e le parti sociali, con l'esclusione della CGIL, hanno sottoscritto un accordo quadro, che delinea un nuovo modello contrattuale comune al settore pubblico e privato. L'accordo ha natura programmatica e rinvia a future intese per la definizione di specifiche discipline. Le principali novità introdotte dall'accordo sono due:i contratti collettivi nazionali di categoria avranno durata triennale, tanto per la parte economica che per quella normativa; inoltre, scompare l'inflazione programmata, che verrà sostituita dall'Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L'elaborazione della previsione sarà affidata ad un soggetto terzo. L'accordo avrà un carattere sperimentale per la durata di quattro anni.
Nel testo dell'accordo si intravede l'intenzione di intervenire in materia di rappresentanza sindacale e di titolarità dell'esercizio delle prerogative sindacali, ivi compreso il diritto di sciopero.
Altra indicazione programmatica riguarda la semplificazione e la riduzione del numero dei contratti collettivi.

12 Gennaio 2009 - Normativa

Sicurezza sul lavoro – prorogati alcuni termini

Con il D.L. n. 207/2008 (c.d. Decreto "mille proroghe"), il Governo ha prorogato, tra gli altri, alcuni termini in materia di sicurezza sul lavoro.In particolare, è prorogato al 16 maggio 2009 il termine previsto dall'art. 18 comma 1, lett. r) del D. Lgs 81/08 (C.d. Testo unico sulla Sicurezza), relativo all'obbligo del datore di lavoro di comunicare (anche in via telematica) all'Inail o all''Ipsema i dati relativi agli infortuni che comportino un assenza di almeno un giorno (escluso quello dell'evento), mediante il modello disponibile sul sito dell'Inail. Come chiarito dal Ministero, con nota del 26 maggio 2008, nulla è immutato rispetto agli obblighi di denuncia a fini assicurativi di cui al T.U. 1124/1965 (da effettuarsi entro due giorni) nonché a quello di annotazione dell'evento nel registro infortuni.Il decreto mille proroghe, poi, ha differito, sempre al 16 maggio 2009, il termine di decorrenza dell'obbligo di non effettuare prima dell'assunzione le visite mediche di idoneità (art. 41 D. Lgs. 81/08). Ciò significa che fino a tale data i datori di lavoro potranno continuare a comportarsi secondo le regole in vigore sotto l'abrogato Dlgs n. 626/1994, ossia effettuare i controlli sanitari tramite il medico competente prima dell'avvenuta assunzione, così come ribadito da una sentenza della Corte di Cassazione n. 26238/2005.Infine, anche il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del D.Lgs. 81/08, e' prorogato al 16 maggio 2009, in relazione alla valutazione dei rischi. Fino a tale data si applicano le norme previgenti contenute nell'abrogato D. Lgs n. 626/1994 e in particolare il datore di lavoro non dovrà ancora tenere conto nell'effettuare la valutazione né dei rischi collegati allo stress lavorativo, né alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi dei lavoratori. Infine è solo dal 30 giugno 2009 che il documento di valutazione dei rischi dovrà avere data certa. Inoltre il documento unico di valutazione dei rischi a carico del committente) che dovrà essere sempre allegato al contratto di appalto, in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, dovrà essere allegato al contratto di appalto entro il 16 maggio 2009.

05 Dicembre 2008 - Normativa

Varato il “pacchetto anticrisi”: interessanti novità per il mondo del lavoro

Con il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, il Governo ha adottato alcune misure a sostegno della famiglia, del lavoro, dell'occupazione e dell'impresa.

Le norme che interessano il diritto del lavoro sono:

  • art. 5: "Detassazione dei contratti di produttività"

Nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009 vengono prorogate le misure sperimentali previste all'art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 126/2008. In sostanza, continuano ad essere soggetti all'imposta sostitutiva del 10% le somme erogate "in relazione a incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa", entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi (non piè 3000). Il campo di applicazione della norma riguarda i lavoratori subordinati che nell'anno 2008 hanno ottenuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro lordi (l'anno precedente erano 30.000). Se il sostituto d'imposta non è lo stesso tenuto ad applicare la detassazione, è il lavoratore beneficiario che attesta per iscritto l'importo dei redditi da lavoro conseguiti nel 2008.
Le circolari n. 49 e 52 del 2008, emanate di concerto tra l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro, continuano ad essere pienamente applicabili.
La detassazione per il lavoro straordinario e per quello supplementare, non essendo stata prorogata, cesserà il 31.12.2008.

  • Art. 17: "Incentivi per il rientro dei ricercatori scientifici residenti all'estero"
    I redditi da lavoro dipendente o autonomo dei docenti o ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o di docenza all'estero per almeno due anni continuativi e che, a partire dal 29 novembre 2008 e per i 5 anni successivi, tornino a svolgere la loro attività in Italia, sono imponibili soltanto per il 10% ai fini dell'IRPEF e non concorrono ai fini dell'IRAP. Lo sgravio è per il periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due periodi di imposta successivi sempre che la propria residenza resti nel nostro Paese.

  • Art. 19:Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga

Attraverso il Fondo per l'occupazione ex art. 1, comma 7, della legge n. 236/1993, il Governo intende finanziare taluni istituti a sostegno di coloro che restano senza posto di lavoro, ampliandone il campo di applicazione. Le cifre destinate al fondo sono 289 milioni di euro per l'anno 2009, 304 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, 54 milioni dall'anno 2012. I destinatari del sostegno non sono soltanto i lavoratori subordinati (a tempo indeterminato e determinato), ma anche gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i lavoratori a progetto.

Nello specifico (ed in sintesi), sono previsti:

a) indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti "normali" ex art. 19, c. 1, R.D. 636/1939 (cioè almeno due anni di assicurazione obbligatoria di disoccupazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione), per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20% a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva (lo Stato "copre" la somma residua). L'indennità di disoccupazione è pari a circa il 60% della retribuzione e la durata massima è di 90 giornate di indennità nell'anno solare. L'indennità non si applica ai lavoratori di aziende destinatarie di CIG, né ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato con sospensioni programmate, né ai lavoratori con contratti a tempo parziale di tipo verticale; l'indennità non si applica neppure ai lavoratori per i quali la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione è disciplinata dalla normativa in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro (in sostanza, quando il lavoratore rifiuta un'offerta di lavoro senza giustificato motivo);b) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ex art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988 (cioè almeno settantotto giorni
di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria),
in favore dei dipendenti da imprese artigiane o da agenzie di somministrazione in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari ad almeno il 20% da parte degli Enti bilaterali sopra indicati (lo Stato "copre" la somma residua). Ai sensi del citato art. 7, comma 3 l. 86/1988, i predetti lavoratori hanno diritto alla indennità (pari al 60% della retribuzione) per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. La durata massima è di 90 giorni. Valgono le stesse limitazioni previste sub a);c) in via sperimentale per il periodo 2009 - 2011 e subordinatamente ad un intervento integrativo da parte degli Enti bilaterali pari ad almeno il 20% (lo Stato "copre" la differenza), in caso di sospensione per crisi aziendali od occupazionali o in caso di licenziamento, è prevista un'indennità pari a quella ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, in favore degli apprendisti assunti alla data del 29 novembre 2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di 90 giorni nell'intero periodo di vigenza del contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare sia a servizi per l'impiego che all'INPS, competente per territorio, sia la sospensione dell'attività lavorativa che i nominativi dei soggetti interessati: questi ultimi debbono immediatamente rendersi disponibili ad una nuova attività attraverso una dichiarazione al competente centro per l'impiego. Quest'ultimo immediatamente o, comunque, nei 5 giorni successivi, deve comunicare i nominativi a tutte le agenzie di lavoro e gli altri soggetti accreditati ex articoli 4, 5, 6 e 7 del D.L.vo n. 276/2003 dei lavoratori che devono essere disponibili sia ad una ricollocazione che ad un percorso formativo finalizzato all'occupazione.

Per quanto concerne i collaboratori a progetto, nel triennio 2009 - 2011 è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente, ai co.co.pro. ex art. 61, comma 1, del D. L.vo n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), che operino in regime di mono-committenza, che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro, ma non superiore a 13.800 euro (minimale di reddito ex art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990), con un numero di mensilità accreditate alle gestione separata non inferiore a 3, che svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi e che non risultino accreditati nell'anno di riferimento almeno 2 mesi presso la gestione separata. In concreto, si tratta di un'indennità una tantum di ammontare compreso tra 700 e 1200 euro.

Con Decreto "concertato" tra Lavoro ed Economia, entro 60 giorni, saranno definite le modalità di applicazione dell'art. 19, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del monitoraggio.
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2009 la normativa sui trattamenti integrativi e sulla mobilità per i dipendenti di imprese esercenti attività commerciali con piè di 50 dipendenti, di agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con un organico superiore alle 50 unità, di imprese di vigilanza privata con piè di 15 dipendenti: tutto questo nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2009. Si tratta della c.d. indennità di mobilità "in deroga" (pari alla cigs per i primi 12 mesi e all'80% della stessa cigs per i periodi successivi) e della cassa integrazione "in deroga" (pari all'ammontare della cigs e, dunque, all'80% della retribuzione).

21 Novembre 2008 - Normativa

Nuovo Contratto Collettivo dei lavoratori somministrati – Novità in tema sicurezza

In data 24 luglio 2008 è stato siglato il nuovo Ccnl dei lavoratori somministrati. Significative sono le novità in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione del d.lgs. 81/08 (c.d. Testo Unico sulla sicurezza).L'art. 21 del Ccnl, prevede, innanzi tutto, che i lavoratori somministrati siano informati circa il referente dell'impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le indicazioni sui rischi generali connessi all'attività di impresa, sulle procedure di emergenza, nonché sui nominativi del responsabile dei lavoratori della sicurezza (RSL), del responsabile per il servizio prevenzione e protezione (RSSP) e del medico competente.Inoltre, si prevede che, all'atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incarico (per ogni missione), i lavoratori in somministrazione ricevano, sull'apposito modulo consegnato dalle Agenzie per il lavoro, le predette informazioni (si veda allegato n. 1 al Ccnl).Si precisa, poi, che la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, è a carico dell'impresa utilizzatrice e che il medico competente dell'utilizzatrice è tenuto a consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio.La mancata osservanza da parte dell'utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge e dal contratto collettivo in tema di sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore.

08 Ottobre 2008 - Normativa

Proroga per la presentazione del modello SC37 (Durc interno)

L'Inps, con messaggio dell'11 settembre 2008 n. 20067, ha ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2008 il termine per la trasmissione del "modello durc interno SC37", con il quale il datore di lavoro attesta il rispetto della parte economica e normativa dei contratti collettivi di primo e secondo livello nonché l'adempimento degli obblighi di legge nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro.

01 Agosto 2008 - Normativa

DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI – PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE

Con legge nr. 126 del 24 luglio del 2008, pubblicata il 26/07/08, è stato convertito il D. L. nr. 93/08 contenente, fra l'altro, alcune misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. Pertanto, dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sulle somme erogate a titolo di straordinario, lavoro supplementare e premi aziendali, si applicherà un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10%, entro il limite di 3.000 € lordi. Si tratta di un regime sperimentale applicabile conesclusivo riferimento al settoreprivato e a coloro che, nel 2007, abbiano percepito redditi da lavoro dipendente non superiori ad € 30.000.

28 Luglio 2008 - Normativa

Rinnovato il ccnl Commercio

Il 17 luglio 2008 si è conclusa la fase negoziale per il nuovo Ccnl dei dipendenti del settore terziario, che stato sottoscritto da Cisl e Uil, ma non dalla Cgil.Per quanto riguarda la parte economica è previsto un incremento lordo medio di 150 euro, per il quarto livello, con decorrenza graduale nel biennio 2008-2010. Sono previsti anche arretrati per un importo di euro 252,24, sempre calcolati sulla base del quarto livello, da erogarsi in due tranches di euro 126,12 da corrispondersi con le retribuzioni di luglio e novembre 2008. È, inoltre, incrementata di 70 euro mensili lordi l'indennità di funzione per i quadri.Per quanto riguarda la parte normativa, queste le principali novità:§ Contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato: in caso di successione di contratti, eliminato il periodo di prova per le riassunzioni con riferimento alle medesime mansioni (art. 61 bis).§ Apprendistato: aumentata all'80% la c.d. percentuale di conferma (art. 46). Vale a dire che, se non si mantiene in servizio almeno l'80% degli apprendisti al termine del periodo formativo, non se ne possono assumere altri.§ Part time: portato a 18 ore il monte ore settimanale minimo per le nuove assunzioni o i nuovi passaggi a part time per le imprese con piè di trenta dipendenti (art. 69). Per le aziende in cui la presenza di lavoratori part time a 16 ore risulti superiore al 15% dell'organico in forza, la norma avrà efficacia entro 12 mesi dalla firma del ccnl. § Orario di lavoro: - straordinari: portato a 250 ore il tetto massimo annuale (art. 131); ampliato a 6 mesi il periodo di riferimento per il calcolo della media delle 48 ore massime settimanali, con possibilità di arrivare a 12 mesi attraverso la contrattazione collettiva (art. 115 bis);- riposo: previste deroghe al riposo obbligatorio di 11 ore tra una giornata e l'altra di lavoro (garantito comunque un riposo minimo di 9 ore continuate e con obbligo di fruire delle 11 ore obbligatorie nell'arco delle 24 ore);- lavoro domenicale: consentito alle imprese utilizzare i lavoratori che abbiano il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica in misura non superiore al 30% delle aperture domenicali previste a livello territoriale oltre alle 8 domeniche, piè quelle del mese di dicembre, previste dalla c.d. legge Bersani (d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114). In tali casi, ferme restando le maggiorazioni ed i trattamenti economici di miglior favore frutto della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, è prevista una maggiorazione del 30% (onnicomprensiva e non cumulabile) sulla quota oraria della normale retribuzione. § Diritti e tutele:- Diritto allo studio (art. 153): la possibilità di ottenere permessi retribuiti (fino a 150 ore pro capite) ora riguarda anche i master universitari;- Congedi per formazione (art. 154): consentiti ai lavoratori con quattro anni di anzianità (e non piè cinque), per un periodo non superiore ad undici mesi; - Comporto per gravi patologie (art. 173): fermo il limite di 180 giorni e l'aspettativa non retribuita di 120 giorni, il lavoratore affetto da patologia grave e continuativa potrà fruire di un ulteriore periodo di aspettativa, comunque non superiore a 12 mesi.

error: Content is protected !!