21 Maggio 2025 - Normativa
Il Garante Privacy con newsletter n. 534 dell’8 maggio scorso, precisa che il datore di lavoro non può geolocalizzare i dipendenti in smart working, in assenza di una valida base giuridica e di un’adeguata informativa.
L’intervento dell’Autorità è scaturito da un reclamo presentato da una dipendente e da una segnalazione dell’Ispettorato della Funzione Pubblica. Dall’istruttoria è emerso che l’azienda verificava l’esatta corrispondenza tra il luogo fisico in cui si trovavano i lavoratori e l’indirizzo indicato nell’accordo individuale di smart working, mediante specifiche procedure di controllo che prevedevano l’attivazione della geolocalizzazione su pc o smartphone, la timbratura tramite app e l’invio immediato di una e-mail con l’indicazione del luogo in cui si trovavano. Un sistema di sorveglianza che, secondo il Garante, ha violato i principi previsti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), oltre a rappresentare un’interferenza nella vita privata dei lavoratori. “Le diverse esigenze di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in smart working – sottolinea il Garante – non possono essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell’attività del dipendente non consentito dallo Statuto dei lavoratori e dal quadro costituzionale”.
Per consultare il provvedimento del Garante, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10128005
20 Maggio 2025 - Normativa
L’INPS, con messaggio numero 1505 del 15-05-2025, informa che, per richiedere l’effettuazione delle visite mediche di controllo (VMC) nei confronti dei lavoratori assenti dal servizio per malattia, i datori di lavoro pubblici e privati o i loro delegati devono utilizzare l’apposito servizio “Richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC) – lavoratori privati e pubblici/Polo unico” disponibile sul Portale dell’INPS.
Dal menu “Servizi per la richiesta” è possibile utilizzare la funzionalità “Richiesta visita medica di controllo”, che permette di inoltrare una singola richiesta di visita medica, oppure la funzionalità “Invio richieste multiple” per il caricamento massivo di più richieste, mediante upload di file in formato XML.
Segnaliamo in particolare che, con le nuove funzionalità, i datori di lavoro dovranno seguire le seguenti indicazioni:
- una volta eseguito l’accesso alla nuova funzionalità “Richieste da attestati di malattia”, se non è stata preventivamente selezionata alcuna delega, è necessario selezionare il datore di lavoro e la posizione richiedente e, successivamente, trasmettere l’apposita dichiarazione di intenti;
- dopo avere effettuato tale adempimento, si può procedere alla selezione di uno o più attestati di malattia per i quali si intende richiedere la visita medica di controllo. Per ogni attestato vengono mostrate le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome del lavoratore; numero PUC dell’attestato; data di rilascio; data di fine prognosi;
- successivamente alla selezione degli attestati per i quali si desidera richiedere una VMC, si devono confermare le informazioni preliminari sulla natura pubblica o privata del datore di lavoro e quelle relative al diritto all’indennità di malattia del lavoratore privato;
- dopo la conferma dei dati relativi al datore di lavoro, si può proseguire con l’inserimento dei dati riferiti alle visite che si intendono richiedere (ad esempio, data della visita, fascia oraria, ecc.). Poiché la data di visita è comune a tutte le richieste, la medesima può essere valorizzata dal richiedente con quella corrispondente alla data di fine prognosi più lontana tra quelle degli attestati selezionati. Qualora la data di visita richiesta ricada al di fuori della prognosi di un certificato contenuto nell’elenco delle richieste, tale data viene sostituita in automatico con la data di fine prognosi del certificato;
- una volta valorizzati i dati precedenti, si ha accesso alla pagina che permette di visualizzare le visite in fase di richiesta. Per ogni visita vengono visualizzate le seguenti informazioni, recuperate dai relativi attestati o specificati dall’utente: numero PUC dell’attestato; nominativo del lavoratore; data di rilascio dell’attestato; data di fine prognosi; data di richiesta visita; variazione reperibilità.
Per ogni visita, in fase di richiesta, sono disponibili le seguenti azioni: “Visualizza dettaglio della visita”, per visualizzare le informazioni di dettaglio della singola richiesta di visita; “Modifica dati della visita medica”, per accedere alla sezione di modifica della singola richiesta di visita utile a cambiare i dati della visita medica di uno specifico lavoratore; “Eliminazione della visita dall’elenco”, per procedere all’eliminazione della richiesta di visita selezionata. Da questa pagina, è poi possibile confermare la richiesta di VMC e procedere, quindi, con la relativa trasmissione. Mediante la funzionalità “Verifica richieste da attestati di malattia” è possibile visualizzare gli invii effettuati dall’utente, con il relativo protocollo di acquisizione, e verificare, per ogni caricamento, l’esito dell’acquisizione
19 Maggio 2025 - Normativa
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, con la quale fornisce le istruzioni relative alla norma – prevista dall’articolo 16-ter del decreto-legge n. 131/2024 – che dispone che le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo diventano prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, al ricorrere dei presupposti ordinariamente stabiliti dalla disciplina IVA.
Tale obbligo riguarda le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
16 Maggio 2025 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 54 del 6 maggio 2025, ha adottato il 62° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
14 Maggio 2025 - Normativa
L’INPS, con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla richiesta di esonero contributivo in caso di assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazione da TD a tempo indeterminato) che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
Si tratta del cd. bonus giovani under 35, previsto dall’articolo 22, del decreto legge n. 60/2024 (Decreto Coesione).
E’ possibile consultare le slides per l’applicazione del “Bonus giovani” approntate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cliccando su: https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/slide-bonus-giovani
13 Maggio 2025 - Normativa
L’INPS, con la circolare n. 91 del 12 maggio 2025, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla richiesta di esonero contributivo in caso di assunzione di donne con contratto a tempo indeterminato che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle Regioni dell’Area ZES per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate nelle professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, di cui al Decreto Interministeriale n. 3217/2024.
Si tratta del cd. bonus donne, previsto dall’articolo 23, del Decreto legge n. 60/2024 (Decreto Coesione).
È possibile consultare le slides per l’applicazione del “Bonus giovani” approntate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cliccando su: https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/slide-bonus-donne
06 Maggio 2025 - Normativa
Facciamo seguito alle nostre news del 31 marzo e del 24 aprile 2025, per informare che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 3984 del 29 aprile 2025, con la quale, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, aggiorna il modello di comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, riguardante l’informativa circa l’assenza ingiustificata commessa dal lavoratore, prevista dall’articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024.
28 Aprile 2025 - Normativa
24 Aprile 2025 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, datata 2 aprile 2024, fornisce alcune precisazioni in merito alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 6/2025 e relative alla procedura di dimissioni per fatti concludenti (vedi nostra precedente news del 31 marzo 2025), prevista dall’articolo 19, della Legge n. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro).
In particolare, per il Ministero del Lavoro:
- il limite legale dei quindici giorni di assenza ingiustificata, decorso il quale scatta la risoluzione di fatto del rapporto di lavoro, “opera in via residuale, in assenza di previsione contrattuale. Tuttavia, l’espressione utilizzata dal legislatore (art. 19, L. n. 203/2024) per la quale il termine deve ritenersi in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, ha fatto propendere per la considerazione, di prudenza, della non agibilità della previsione di termini inferiori da parte della contrattazione collettiva”. Nonostante l’articolo 19 non preveda espressamente l’inderogabilità del termine dei quindici giorni la norma non consente “interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore”;
- se, “superato il termine per l’assenza ingiustificata e comunicata la circostanza all’Ispettorato territorialmente competente, quest’ultimo verifichi l’insussistenza dei presupposti richiesti dal nuovo comma 7-bis dell’art. 26 D.Lgs. n. 151/2015, il rapporto di lavoro dovrà pur sempre essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro”. Se però quest’ultimo non ritiene valide le ragioni del lavoratore, il rapporto di lavoro non potrà ricostituirsi in automatico;
- se il lavoratore, dopo l’avvio della procedura di cui al nuovo comma 7-bis, “ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dismissivo, comunichi le proprie dimissioni, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento”;
- se il lavoratore, dopo l’avvio della procedura di cui al nuovo comma 7-bis, “ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dismissivo, qualifichi le proprie dimissioni come dovute a giusta causa, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento”, ma la verifica della sussistenza delle ragioni che hanno portato al recesso per presunta giusta causa del lavoratore potrà essere oggetto in un successivo contraddittorio tra le parti, anche in sede giudiziale.
23 Aprile 2025 - Normativa
La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 17 aprile 2025, ha approvato l’Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.
Con l’Accordo, il Governo, le Regioni e le province autonome, hanno concordato di procedere:
- alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
- all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
- all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
- all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Resta ferma la facoltà per le Regioni e Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’attuazione dell’accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.
Per consultare il documento clicca qui: https://www.statoregioni.it/media/2edcvmoj/report-csr-17apr2025-signed.pdf