Esonero contributivo per le aziende che non richiedono la cassa integrazione – Messaggio INPS n. 4254 del 13.11.2020 | Adlabor
L'INPS con messaggio n. 4254 del 13.11.2020 ha fornito, alle aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale, alcune indicazioni operative per usufruire entro il 31 dicembre 2020 dell'esonero contributivo di 4 mesi che era stato introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 104/2020, poi convertito nella legge n. 126/ 2020 del 13 ottobre 2020.
In primo luogo occorre rilevare che l'INPS, nel messaggio 4254, evidenzia che coloro che si avvalgono dell’esonero contributivo non possono poi richiedere altre settimane di cassa integrazione Covid, salvo che per diversa unità produttiva.
L'INPS, dopo avere preliminarmente ribadito che tale misura è stata autorizzata dalla Commissione europea, ha precisato che i datori di lavoro che vogliano usufruire dell’esonero contributivo devono inviare a INPS un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.
Detta comunicazione per l’esonero contributivo va inoltrata tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”.
Nell'istanza per accedere all’esonero contributivo occorrerà autocertificare:
- le ore d’integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l’importo dell’esonero.
L'Ente previdenziale ha poi precisato che la richiesta di attribuzione del codice “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende richiedere l’esonero. INPS, una vota verificati i dati trasmessi, attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla specifica posizione contributiva, con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.
Importo dell’esonero contributivo
INPS specifica inoltre l'ammontare dell’importo dell’esonero contributivo per i 4 mesi previsti, chiarendo che:
- questo è pari al doppio delle ore d’integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
- la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero - deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
- ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità;
- l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.
Per consultare il testo integrale del Messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204254%20del%2013-11-2020.pdf