23 Luglio 2020 - Interpretazioni
L’INPS ha emanato il Messaggio n. 2856 del 17 luglio 2020, con il quale fornisce ulteriori informazioni circa le modalità di presentazione delle domande per trattamento di cassa integrazione in deroga in caso di richiesta di ulteriori settimane di CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate.
Segnaliamo in particolare che, ad integrazione di quanto disposto dal messaggio INPS n. 2489/2020, si precisa che anche le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione per il periodo richiesto (22/13/9 settimane) con decreto del Ministero del Lavoro e che intendono richiedere una proroga della prestazione di cassa integrazione in deroga, devono inviare la domanda di proroga dell’integrazione salariale direttamente all’INPS.
Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202856%20del%2017-07-2020.pdf
20 Luglio 2020 - Normativa
L’emergenza da Covid-19 ha prodotto una serie di normative in materia di lavoro. Da ultimo con la conversione del decreto rilancio nella L. 77/2020 del 18 luglio 2020, in vigore dal 19 luglio 2020, sono state modificate o confermate disposizioni emanate in precedenti decreti e conversioni.
In particolare:
- Cassa integrazione (cassa ordinaria artt. 68 - 69, cassa in deroga artt. 70 - 71): confermata la durata complessiva di 18 settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 cui si aggiungono ulteriori 4 settimane di cassa in deroga per le unità produttive e per i lavoratori residenti nelle cosiddette “zone gialle” (Lombardia – Veneto – Emilia-Romagna). Per le unità produttive e per i lavoratori collocati nelle cosiddette “zone rosse” (comuni di: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundio, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’) alle 18 settimane possono essere aggiunti ulteriori tre mesi di cassa ordinaria o in deroga.
Link: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/aggiornamento-misure-lavoristiche-per-emergenza-da-covid-19-testi-coordinati/.
- Congedi e permessi (artt. 72- 73): il congedo ordinario, con trattamento indennitario al 50% della retribuzione, per i lavoratori con figli di età inferiore a 12 anni, usufruibile nel periodo 5 marzo 2020 / 31 agosto 2020, è stato incrementato da 15 a 30 giorni.
Link: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/aggiornamenti-misure-lavoristiche-per-emergenza-da-covid-19-testi-coordinati/.
- Licenziamenti (art.80): è confermato che il divieto di licenziamento per motivi economici e per licenziamenti collettivi dura sino al 17 agosto 2020.
Link: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/aggiornamenti-misure-lavoristiche-per-emergenza-da-covid-19-testi-coordinati-2/.
- Lavoro agile (art. 90): per tutta la durata dello stato di emergenza (attualmente sino al 31 luglio 2020) è confermato il diritto al lavoro agile per i genitori con figli di età inferiore ai 14 anni. È stato aggiunto che lo stesso diritto spetta ai lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio sulla base delle valutazioni dei medici competenti.
Link: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/lavoro-agile-aggiornamenti-in-materia-lavoristica-per-emergenza-da-covid-19-testi-coordinati/.
- Contratti a termine (art. 93): confermata la possibilità di proroga e di rinnovo fino al 30 agosto 2020 dei contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche senza causale. È stato aggiunto che per i contratti a termine, anche in somministrazione, la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello di sospensione dell’attività lavorativa per l’emergenza.
Link: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/contratti-a-termine-aggiornamento-misure-lavoristiche-per-emergenza-da-covid-19-testi-coordinati/.
- Apprendisti (art. 93) la durata dell’apprendistato viene prorogata per un periodo pari a quello di sospensione dell’attività lavorativa per l’emergenza.
Link: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/contratti-a-termine-aggiornamento-misure-lavoristiche-per-emergenza-da-covid-19-testi-coordinati/.
16 Luglio 2020 - Interpretazioni
L’INPS, con circolare n. 86 del 15 luglio 2020, illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 all'impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD), e alle successive modifiche recate dal D.L n. 52/2020, n. 52.
Segnaliamo in particolare:
- la conferma della necessità del preventivo accordo, che può essere concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello Sono però esonerati dalle intese esclusivamente i datori di lavoro fino ai 5 dipendenti;
- la durata massima della CIGD di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane e solo su presentazione specifica domanda in via telematica;
- la possibilità per tutti i datori di lavoro di ottenere un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamenti di cassa integrazione in deroga da collocarsi all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020, o fruibili anche antecedentemente al 1° settembre qualora siano già state usufruite le 18 settimane;
- Per le aziende che hanno unità produttive situate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelli con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle, le ulteriori quattro settimane potranno essere richieste (ex art. 22 commi 8-bis e 8-quater d.l. 18/2020 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione) esclusivamente dai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti settimane di CIGD;
- la conferma che per il trattamento in deroga, non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro e non sono dovuti né il contributo addizionale nè la riduzione in percentuale del trattamento economico in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga;
- i datori di lavoro che possono utilizzare la CIGD sono soltanto quelli privati;
- i lavoratori beneficiari sono tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ad eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25 marzo 2020. Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. Inoltre, la circolare precisa che la CIGD può essere riconosciuta agli apprendisti di tutte e tre le tipologie; i lavoratori a domicilio anche se occupati presso imprese artigiane; i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, iscritti all’INPGI; i lavoratori intermittenti; i lavoratori sportivi dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro nell’anno 2019 (ma limitatamente ad un periodo massimo di nove settimane).
Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.pdf.
15 Luglio 2020 - Senza categoria
14 Luglio 2020 - Interpretazioni
Con gli articoli 120 e 125 del D.L. 34/2020 (cd. decreto Rilancio), sono stati introdotti crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro finalizzati a:
- interventi e investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (art. 120);
- sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125).
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo ai propri uffici, in merito ai crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
In estrema sintesi, segnaliamo in particolare:
a. soggetti interessati: tutti quelli esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché associazioni e fondazioni (per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus); tutti quelli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale).
b. spese per quali spetta il credito d'imposta: tutte quelle sostenute per:
- il rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus;
- gli investimenti connessi ad attività innovative, allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa (comprese quelle per gli acquisti di programmi software, di sistemi di videoconferenza, per la sicurezza della connessione e per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working) e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti;
- per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- per l’acquisto e le eventuali spese di installazione di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) purché omologati; di prodotti detergenti e disinfettanti; di dispositivi vari di sicurezza (ad esempio: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti); di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli;
c. ammontare del beneficio fiscale: per tutte le spese sostenute nell'anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020):
- 48.000 euro (per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19);
- 60.000 euro (per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale)
Per ottenere il credito d’imposta è essenziale che la documentazione delle spese attesti la conformità dei prodotti alla normativa europea.
Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+20++Crediti+adeguamento+Covid+e+Sanificazioni+DLRilancio.pdf/4bccf5ba-32d5-6cd9-4aca-92129eb70ec5
09 Luglio 2020 - Interpretazioni
L’INPS, con circolare n. 81 dell’8 luglio 2020, fornisce le istruzioni circa il diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 18/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, n. 27, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal decreto-legge 34/2020.
Segnaliamo in particolare che:
- il periodo di fruizione viene esteso al 31 luglio 2020;
- il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo è aumentato da 15 a 30, ma alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio;
- i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età;
- vi è la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti dai genitori durante l’arco temporale dal 5 marzo al 31 luglio 2020 fino ad un massimo di 30 giorni. Tuttavia la conversione interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato.
La circolare fornisce inoltre informazioni sull'estensione dei permessi retribuiti ex art. 33 legge n.104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato e sulla compatibilità del congedo COVID -19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia.
Per consultare la circolare clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2081%20del%2008-07-2020.pdf
03 Luglio 2020 - Interpretazioni
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 11 del 01/07/2020, a seguito dell’emanazione del Decreto Interministeriale n. 9 del 20.06.2020, ha chiarito la normativa vigente in materia di CIGD, coordinando le numerose norme [1] che sono intervenute in questo periodo emergenziale e rendendo un quadro unitario e definitivo della disciplina. La normativa vigente prevede:
- Soggetti beneficiari
Lavoratori subordinati dipendenti di datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro e già in forza alla data del 25 marzo 2020. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
- Durata massima
a) 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dall’articolo 70 del d.l. 34/2020);
b) + 5 settimane per chi ha già ottenuto e fruito delle precedenti 9 (articolo 22 comma 1 primo periodo del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, modificato dall’articolo 70 del decreto-legge n. 34 del 2020);
c) + 4 settimane per il periodo decorrente dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Possibilità di usufruirne anche prima del 1° settembre per chi ha già esaurito le precedenti 14 settimane (articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2020);
d) + 4 settimane per le imprese che hanno sede legale o unità produttive in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (articolo 8 quater decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020).
- Modalità di presentazione
In un’ottica di semplificazione, in D.l. 52/2020 ha previsto che i trattamenti di CIGD per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le procedure già in uso, sono concessi dall'INPS a domanda del datore di lavoro. Per le prime nove settimane di trattamento la competenza rimane Regionale o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per le c.d. plurilocalizzate, mentre per i periodi successivi alle prime nove settimane, la domanda può essere inviata dal datore di lavoro alla sede Inps territorialmente competente, a far data dal 18 giugno 2020. Per Trento e Bolzano invece rimane vigente il procedimento autonomo amministrativo stabilito dalle norme locali.
- Tempi di presentazione
Le domande devono essere presentate a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, oppure entro il 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore alla prima.
Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato a pena di decadenza al 15 luglio 2020.
Per consultare la Circolare Ministeriale n. 11 del 01/07/2020 clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-11-del-20062020-CIG-deroga-per-COVID19.pdf.
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[1] Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9; Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020; Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34; Decreto legge 16 giugno 2020, n. 52
02 Luglio 2020 - Interpretazioni
L'Inail con nota del 30.6.2020 comunica che fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso, i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato dovranno garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19, come previsto dall'art.83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”).
In particolare, per i datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente, e ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza potrà essere richiesta anche ai servizi territoriali dell’Inail, che provvederanno con i propri medici del lavoro.
Nelle more dell’emanazione della legge di conversione del decreto 34/2020 e del decreto interministeriale per la definizione della tariffa per tali prestazioni l’Istituto, a partire dal 1° luglio, ha reso disponibile il nuovo servizio “ Sorveglianza Sanitaria Eccezionale” che consente ai datori di lavoro interessati e ai loro delegati di inoltrare telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale alla struttura territoriale Inail competente, individuata in base al domicilio del lavoratore.
L’applicativo informatico costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.
E' possibile prendere visione della nota INAIL del 30.6.2020 al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-sorveglianza-sanitaria-luoghi-lavoro-2020.html
30 Giugno 2020 - Senza categoria
La Regione Lombardia il 29 giugno 2020 ha emanato l’Ordinanza n° 573 che entrerà in vigore il 1° luglio 2020.
L'ordinanza regionale 573/2020 prevede:
- la prosecuzione fino al 14 luglio 2020 dell'obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni, ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani;
- il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, in ogni attività sociale esterna.
I datori di lavoro devono proseguire ad osservare le seguenti prescrizioni:
- rilevamento della temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o di un suo delegato prima dell’accesso al luogo di lavoro;
- possibilità per il datore di lavoro o suo delegato, in ogni momento, di verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscano l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
Se la temperatura rilevata dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
Per il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 400 a € 3.000 ex art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.
Si raccomanda inoltre fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria.
Per consultare l’Ordinanza clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/regione-lombardia-ordinanza-573-2020-adlabor/
30 Giugno 2020 - Interpretazioni
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2020 fornisce ulteriori chiarimenti in merito al regime fiscale dei premi di risultato erogati ai sensi dell’articolo 1, commi da 182 a 189, legge 208/2015.
In particolare, viene precisato che qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è – anche per circostanze eccezionali – effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’Agenzia ritiene che l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.
Anche in tali ipotesi resta fermo che l’agevolazione sarà applicata sull'intero importo stabilito nel contratto aziendale/territoriale, a nulla rilevando la data di sottoscrizione di quest’ultimo.
Per consultare la risoluzione, clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/Risoluzione+n.+36+del+26+giugno+2020.pdf/88344cd3-a88e-c337-45f5-2b372ea0957d