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20 Maggio 2020 - Normativa

Licenziamenti – Proroga sospensione sino al 17.08.2020 | Adlabor

L’articolo 80 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha modificato la precedente norma in materia (art. 46 D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, vedi nostra news del 20 marzo 2020) stabilendo:

  • la proroga della preclusione all'avvio delle procedure di licenziamenti collettivi per ulteriori cinque mesi a decorrere dal 17 marzo 2020;
  • la proroga della sospensione delle procedure di licenziamenti collettivi avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 per ulteriori cinque mesi a decorrere dal 17 marzo 2020;
  • la proroga della preclusione all'avvio delle procedure di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo per ulteriori cinque mesi a decorrere dal 17 marzo 2020;
  • la sospensione delle procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo in corso.
  • la possibilità per i datori di lavoro che, nel periodo 23 febbraio 2020-17 marzo 2020, abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, di revocare detti licenziamenti a condizione che richieda la cassa integrazione dalla data in cui hanno efficacia i licenziamenti stessi. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità senza oneri né sanzioni per il datore.

Nell’evidenziare che, nelle more della pubblicazione del DL 34/2020 (avvenuta in data 19 maggio 2020) si è creato un vuoto normativo per i giorni 17 e 18 maggio, durante i quali sarebbe stato possibile avviare le procedure di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, riteniamo possibile che dette procedure debbano comunque ritenersi sospese. Su tale aspetto, restiamo in attesa di chiarimenti da parte del Ministero del lavoro.

Come comunicato con nostra news del 20 marzo 2020 continuano a non essere interessati al blocco i licenziamenti individuali:

  • per giusta causa e quelli per giustificato motivo soggettivo di natura disciplinare (per i quali ricordiamo andrebbero comunque rispettate le procedure di legge ex art 7 Legge 300/1970 e di CCNL. Il condizionale è d’obbligo, alla luce delle problematiche legate agli effetti delle misure restrittive della mobilità adottare dal DL 18/2020 e dei reali rallentamenti dei servizi postali e giudiziari);
  • per giustificato motivo soggettivo diversi da quelli di natura disciplinare, come ad esempio quelli di inidoneità;
  • dovuti al superamento del periodo di comporto. N.B. l’articolo 26 c.1 del D. L. 18//2020 (convertito con legge 27/2020) esclude dal computo del comporto i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • dei lavoratori domestici;
  • degli apprendisti al termine al termine del periodo formativo;
  • per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia, atteso che per la eventuale prosecuzione fino al limite dei settanta anni è necessario il consenso del datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. Unite n. 17589/2015);

Per consultare il testo del decreto legge 34/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/decreto-rilancio-d-l-34-2020-titolo-iii-misure-in-favore-dei-lavoratori/

18 Maggio 2020 - Normativa

Decreto Legge 33/2020 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 | Adlabor

Decreto Legge 33/2020 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

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18 Maggio 2020 - Normativa

D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Misure tecniche e comportamentali urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 | Adlabor

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020, è stato pubblicato il D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

Il provvedimento ha numerosi allegati. Segnaliamo in particolare i seguenti allegati:

 

 

 

 

 

18 Maggio 2020 - Interpretazioni

Test sierologici sul posto di lavoro – COVID-19 |Adlabor

Il Garante della Privacy ha specificato che, nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposti dal medico competente (o da altro professionista sanitario) in base alle norme relative all'emergenza epidemiologica.

La risposta arriva dal Garante Privacy che, con due apposite FAQ, pubblicate sul sito istituzionale, fornisce indicazioni per il corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private e indica i presupposti per l’effettuazione dei test sierologici per il COVID-19 sul posto di lavoro.

Facciamo seguito e riferimento alle nostre precedente news sull’argomento del 6 e del 14 maggio 2020 per segnalare in particolare le seguenti FAQ e relative risposte:

D: È possibile diffondere i dati identificativi delle persone positive al Covid-19 o che sono state poste in isolamento?

R: La disciplina vigente vieta la diffusione dei dati relativi alla salute. Tale divieto non è stato derogato dalla normativa d’urgenza sull’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pertanto, le aziende sanitarie, le prefetture, i comuni e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento per finalità di contenimento della diffusione dell’epidemia o per il contrasto di “fake news”.

D: È possibile diffondere i dati identificativi delle persone positive al COVID 19 o che sono state poste in isolamento domiciliare?

R: La disciplina vigente vieta la diffusione dei dati relativi alla salute. Tale divieto non è stato derogato dalla normativa d’urgenza sull’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pertanto, le aziende sanitarie e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento per finalità di contenimento della diffusione dell’epidemia.

Solo il medico del lavoro infatti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici. Il datore di lavoro deve, invece, «trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire».

Per consultare il documento del Garante Privacy, clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9340513;

Per consultare le FAQ “amministrazioni pubbliche e imprese private”, clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq;

Per consultare le FAQ “salute” clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#salute.

18 Maggio 2020 - Interpretazioni

Covid-19 e infortunio | Adlabor

L’INAIL, con comunicato stampa in data 15 maggio 2020 ha chiarito che la qualificazione dell’affezione da Covid-19 come infortunio sul lavoro non costituisce, di per sé, responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa.

* * *

L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro

Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa

ROMA - In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

 

14 Maggio 2020 - Normativa

Obbligo di misurazione della temperatura ai lavoratori da parte del datore di lavoro – Ordinanza 546/2020 Regione Lombardia – Emergenza Coronavirus/COVID-19

In data 13.05.2020 è stata emanata l’Ordinanza n. 546/2020 della Regione Lombardia, nella quale sono previsti, tra gli altri:

  • L’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre tutti i lavoratori al controllo della temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro. I lavoratori ai quali sarà riscontrata una temperatura superiore ai 37,5° saranno momentaneamente isolati ed il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza al medico competente, il quale comunicherà al lavoratore le indicazioni da seguire (art. 1 lett. a).
  • La raccomandazione per il datore di lavoro di sottoporre clienti/utenti al controllo della temperatura corporea prima dell’accesso ai locali aziendali. Ai clienti/utenti ai quali sarà riscontrata una temperatura superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai locali aziendali (art. 1 lett. b).

Per consultare il testo dell’ordinanza, clicca qui: https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/242f8d10-eebf-48d0-826b-f27cfc68a52e/ordinanza+546+del+13_05_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-242f8d10-eebf-48d0-826b-f27cfc68a52e-n8iwdOi

13 Maggio 2020 - Interpretazioni

Buoni pasto e lavoro agile – smart working | Adlabor

È stata pubblicata sul sito, nella sezione Interpretazioni, una nota sull’attribuibilità dei buoni pasto in caso di smart working.

Per consultare la nota, clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/smartworking/buoni-pasto-e-smart-working/

 

13 Maggio 2020 - Interpretazioni

Licenziamento per comporto e Covid-19 | Adlabor

E' stata pubblicata sul sito, alla sezione Interpretazioni, una nota sulla possibilità di licenziare per superamento del periodo di comporto nel periodo emergenziale da Covid-19, durante il quale è previsto un temporaneo divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Per consultare la nota, clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/comporto/licenziamento-per-superamento-periodo-di-comporto-e-covid-19/

06 Maggio 2020 - Interpretazioni

Privacy – Emergenza Coronavirus/COVID-19 – FAQ Garante -Trattamento dei dati nel contesto lavorativo

Sul sito del Garante privacy è stato pubblicato un documento sulle FAQ concernenti il trattamento dei dati personali legati all’emergenza Coronavirus/COVID-19.

Per quanto riguarda espressamente il contesto lavorativo, queste le domande e, in estrema sintesi, le relative risposte:

 

D: Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della propria sede?

R: tenendo presente che:

  • i datori di lavoro, le cui attività non sono sospese, sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica contenute, da ultimo, nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020 (come aggiornato in data 24 aprile 2020), che prevede la rilevazione della temperatura corporea per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali, del personale dipendente ed eventualmente di utenti, visitatori e fornitori, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata);
  • la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali, per cui non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione”, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge.

 

D: Il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un’autodichiarazione, in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro?

R: In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

  • il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, compresa l’informazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un’area a rischio;
  • il datore di lavoro deve invitare i propri dipendenti (ma anche i terzi) a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati, impedendo l’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio.
  • dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, astenendosi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

 

D: Quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?

R: il medico competente:

  • ha il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori;
  • deve segnalare al datore di lavoro “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti”, suggerendo l’eventuale loro impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.

il datore di lavoro, nel caso di segnalazioni effettuate dal medico competente circa simili situazioni deve:

  • trattare i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti
  • raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19;
  • astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

 

D: Il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’identità dei dipendenti contagiati?

R: I datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus.

 

D: Può essere resa nota l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro?

R: Assolutamente no. In base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d’urgenza adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale.

Restano comunque ferme le misure che il datore di lavoro deve adottare in caso di presenza di persona affetta da Covid-19, all’interno dei locali dell’azienda o dell’amministrazione, relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali stessi, da effettuarsi secondo le indicazioni impartite dal Ministero della salute (v. punto 4 del Protocollo condiviso).

 

Per consultare il documento del Garante, clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq

 

 

06 Maggio 2020 - Normativa

Assunzioni di under 35 a tempo indeterminato – Esonero contributivo parziale

L’INPS con circolare n. 57 del 28 aprile 2020, rammentando che, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, la legge 160/2019, ha stabilito, per le assunzioni di giovani fino a 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e che la riduzione è valida per un massimo di 36 mesi dalla data di assunzione del lavoratore, e può essere riconosciuta, per l’eventuale periodo residuo, ad altri datori di lavoro che procedano all’assunzione dello stesso lavoratore, fornisce le informazioni su:

1.Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo o che ne sono esclusi. Circa i primi, sono stati così indicati:

  • tutti quelli privati;
  • gli enti pubblici economici, compresi: gli Istituti  autonomi  case  popolari  trasformati  in  base  alle  diverse  leggi  regionali  in  enti pubblici economici; enti  pubblici privatizzati e trasformati  in  società  di capitali; le  ex  IPAB  iscritte nel registro delle persone giuridiche;  i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali ed ecclesiastici.

2.Requisiti necessari per il datore di lavoro: sono, in particolare, il rispetto dei principi  generali  in  materia  di  incentivi all’assunzione (da  ultimo, ex art. 31 D.lgs    150/2015) e le norme in materia di sicurezza e assicurazione obbligatoria dei lavoratori. Vengono poi dettagliatamente indicate tutte le condizioni che escludono la sussistenza dei requisiti stessi.

3.Requisiti del lavoratore: il lavoratore assunto non deve avere già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

4.rapporti di lavoro incentivati: sono soltanto quelli subordinati a tempo indeterminato a tutele crescenti a tempo pieno e a tempo parziale.

5.compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione: viene precisato che l’esonero contributivo in oggetto, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, non è cumulabile con altri, ad eccezione, nel rispetto di determinate condizioni, di quelle per l’assunzione di lavoratori:

  • disabili;
  • disoccupati beneficiari del trattamento NASPI;
  • assunti nel 2019 per “Occupazione Sviluppo Sud”;
  • assunti nel 2018 e 2019 per “Occupazione NEET”;
  • assunti per ’“Incentivo Lavoro  (IO  Lavoro)”.

6.Misura dell’incentivo: è pari all’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi però una serie di contributi particolari tra i quali, in particolare: i premi e  i  contributi  dovuti  all’INAIL; il contributo per il fondo di garanzia del TFR; le  contribuzioni  che  non  hanno  natura previdenziale.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2057%20del%2028-04-2020.pdf

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