24 Gennaio 2019 - Interpretazioni
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 1118 del 17 gennaio 2019, ha precisato che è possibile distaccare anche un apprendista a condizione che:
- sussista l'interesse del distaccante,
- sia stato previsto espressamente il distacco nel piano formativo individuale dell’apprendista,
- vi sia la presenza di un tutor messo a disposizione dal datore di lavoro.
In particolare, il Ministero del Lavoro ha sottolineato che, essendo l'aspetto formativo l’elemento caratterizzante dell’apprendistato, questo deve rimanere prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Perciò secondo l’interpretazione del Ministero del Lavoro anche nel contesto produttivo del distaccatario, dovrà essere prevista la presenza del tutor, così che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell'apprendista definito all'atto dell'assunzione.
Secondo Il Ministero tali elementi devono risultare dal piano formativo e potrebbero essere anche ripresi nell'accordo di distacco prevedendo:
-il distacco anche del tutor;
- l'indicazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con il tutor per consentire la piena e regolare attuazione del Piano Formativo e lo sviluppo delle capacità professionali e personali dell'apprendista.
Da ultimo la nota del Ministero evidenzia che, al fine di prevenire possibili situazioni elusive e per evitare di compromettere le finalità del rapporto di apprendistato, è necessario che il distacco abbia durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell'apprendistato.
17 Gennaio 2019 - Interpretazioni
12 Dicembre 2018 - Interpretazioni
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11 Dicembre 2018 - Interpretazioni
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05 Dicembre 2018 - Interpretazioni
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03 Dicembre 2018 - Interpretazioni
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28 Novembre 2018 - Interpretazioni
26 Novembre 2018 - Interpretazioni
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15 Novembre 2018 - Interpretazioni
L’INPS, con circolare n. 108 del 14 novembre 2018, allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, riepiloga l’assetto del regime contributivo relativo ai rapporti di apprendistato nella necessaria prospettiva di analisi integrata delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni allo scopo di promuovere l’utilizzo delle predette forme contrattuali.
In questo quadro, l’Istituto riporta taluni adeguamenti delle indicazioni fornite con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, in tema di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione, nonché con il messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017 in tema di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015.
Per consultare la circolare 108/2018, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20108%20del%2014-11-2018.pdf
Per consultare il messaggio 2499/2017, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202499%20del%2016-06-2017.pdf
Per consultare il messaggio 2243/2017, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202243%20del%2031-05-2017.pdf
13 Novembre 2018 - Interpretazioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota prot. n. 9294 del 9 novembre 2018, con la quale risponde ad un quesito inoltrato dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Bergamo in materia di sanzione per mancato versamento della retribuzione con strumenti tracciabili ai sensi dell’art. 1, e lavoro “nero”.
Per l’INL, in particolare, l’illecito si configura solo laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti; peraltro, atteso che nelle ipotesi di lavoro “nero” la periodicità della erogazione della retribuzione può non seguire l’ordinaria corresponsione mensile, in ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in “nero” sono state effettuate.
Le sanzioni previste per il datore di lavoro o committente, sarebbero pertanto:
- la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro per ciascun illecito;
- la diffida accertativa per il caso in cui, accertata la corresponsione della retribuzione, quantunque in contanti, la stessa risulti inferiore all’importo dovuto in ragione del CCNL applicato dal datore di lavoro.
Per consultare la nota, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-09112018-maxisanzione-per-mancato-versamento-retribuzione-prot-n-9294-del-09112018.pdf