Contratto a termine – Indicazioni operative
Contratto a tempo determinato – Indicazioni del Ministero del lavoro dopo le modifiche apportate dal Decreto-legge 87/2018
Contratto a tempo determinato – Indicazioni del Ministero del lavoro dopo le modifiche apportate dal Decreto-legge 87/2018
Lavoratori impatriati: regime fiscale speciale al fine di incentivare il trasferimento in Italia di quelli con alte qualificazioni e specializzazioni
L’INPS, con circolare n. 98 del 26 settembre 2018, ricordando che con il decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2, sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà e indicati i termini di presentazione delle istanze dall’anno 2017, fornisce le istruzioni operative e le modalità per il recupero delle riduzioni contributive in oggetto.
Segnaliamo in particolare che:
Per consultare la circolare, clicca qui
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2098%20del%2026-09-2018.pdf
Licenziamento e periodo di comporto: nessun obbligo del datore di lavoro di preavvertire il lavoratore
L’INPS ha pubblicato un vademecum su “Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per lavoratori privati e pubblici” in cui vengono precisate, richiamando la circolare INPS n. 95/2016, le cause di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità e le modalità che il lavoratore deve seguire per ottenere l’esonero.
Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato (ricordando che per essi le fasce di reperibilità, durante le quali non possono assentarsi dall'indirizzo di abituale dimora per consentire le eventuali visite di controllo domiciliare, vanno dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di ogni giorno della settimana, anche festivo, compreso nel periodo di prognosi indicato nella certificazione medica), le cause di esonero sono le seguenti:
In ogni caso, è onere del lavoratore produrre idonea documentazione atta a comprovare le cause di esonero.
I medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una delle situazioni patologiche sopra indicate, dovranno compilare i campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita”/“invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012) e, nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini dell’esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità. Al riguardo, l’INPS ricorda che i medici del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionati) che redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia agiscono in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali.
L’esonero dalla possibilità di essere visitati nelle fasce orarie canoniche non preclude da eventuali controlli INPS sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica espressa nella documentazione medica.
Per consultare il documento dell'INPS, clicca qui:
Per consultare il documento dell'INPS 95/2016, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2095%20del%2007-06-2016.pdf
Per consultare il Decreto Interministeriale 11 gennaio 2016, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2095%20del%2007-06-2016_Allegato%20n%201.pdf