Normativa

08 Gennaio 2015 - Normativa

Appalti: abrogata la responsabilità solidale fiscale

Appalti: abrogata responsabilità solidale fiscale

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 31/E del 30 dicembre 2014, ha fornito, al punto 19/1, alcuni chiarimenti circa l'applicabilità dell'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014, che, modificando l'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (di cui riportiamo in calce il nuovo testo), ha abrogato la responsabilità solidale in materia tributaria sugli appalti relativamente alla posizione dei committenti.

Resta invece confermata la responsabilità solidale dei committenti entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto e relativamente al suo periodo di esecuzione, circa:

- i trattamenti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto);

- i relativi contributi previdenziali;

- i premi assicurativi.

Secondo l'Agenzia delle Entrate l'effetto abrogativo sulle sanzioni per il passato vale soltanto per i committenti, mentre gli appaltatori ed il subappaltatori continuano a risponderne anche per il passato.

Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, Art. 29 - Appalto

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali (1) (2).

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell' articolo 27 , comma 2 (3).

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19 , le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale (4).

(1) Comma sostituito dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, dall'articolo 1, comma 911, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente dall'articolo 21, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012, n. 35 e successivamente modificato dall'articolo 4, comma 31, lettere a) e b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dall' articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

(2) A norma dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99, le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

Per consultare la circolare, clicca qui

29 Dicembre 2014 - Normativa

Auto aziendali: tariffe ACI per il 2015

Sul Supplemento Ordinario n. 95 della Gazzetta Ufficiale n.294 del 19.12.2014 sono state pubblicate le Tabelle ACI, valide dal 1° gennaio 2015 ed utilizzabili per il calcolo dei rimborsi riconosciuti dai datori di lavoro a dipendenti e amministratori in caso di concessione dei veicoli aziendali ad uso promiscuo per esigenze di lavoro (trasferte) o private (fringe benefits).

Per la quantificazione della base imponibile del valore della retribuzione in natura per l'uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi al lavoratore, deve essere considerato il 30% del costo chilometrico di esercizio moltiplicato per una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri. A questo calcolo va sottratto l'eventuale riaddebito dei costi, considerato al lordo dell'IVA.

Sul sito ACI è possibile effettuare il calcolo online.

Per consultare il testo integrale del supplemento ordinario 95/2014 clicca qui

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-19&atto.codiceRedazionale=14A09601&elenco30giorni=true

29 Dicembre 2014 - Normativa

Licenziamenti – nuovo regime

Con la legge 10 dicembre 2014 n.183 il Governo è stato delegato ad emanare decreti attuativi in materia di lavoro.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il decreto, che è in attesa di formalizzazione e pubblicazione, modifica gli effetti della declaratoria di illegittimità dei licenziamenti dei lavoratori, operai, impiegati e quadri assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, ed esclude, per tali licenziamenti, anche, ove prevista, l'onere della procedura preventiva di tentativo obbligatorio di conciliazione in sede di Direzione Territoriale del Lavoro.

L'articolo due del decreto prevede la reintegrazione del lavoratore nel caso in cui il giudice accerti la nullità del licenziamento perché discriminatorio ovvero riconducibile altri casi di nullità od ancora in caso di licenziamento inefficace perché intimato in forma orale. Oltre alla reintegrazione, la pronunzia del giudice stabilisce un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a cinque mensilità.

Lo stesso articolo prevede la facoltà, per il lavoratore, di optare per un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione in luogo della reintegrazione, purché la richiesta venga effettuata entro 30 giorni dal deposito della sentenza o dall'invito del datore di lavoro riprendere servizio.

L'articolo tre (che rappresenta la vera novità estendendo i casi di esclusione della reintegrazione) prevede che, nel caso in cui venga accertato che non sussistono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa, il giudice dichiari comunque estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanni il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.

Il comma due dell'articolo tre mantiene ancora la reintegrazione, nel caso in cui, in un licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore ed il risarcimento, calcolato sulla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, però in misura non superiore alle 12 mensilità.

L'articolo quattro prevede, in caso di licenziamento in cui siano stati accertati vizi formali (difetto di motivazione o inosservanza delle procedure disciplinari) che il giudice dichiari estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanni il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, esente da contributi pari a una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità.

L'articolo sei consente al datore di lavoro, entro 60 giorni dalla data del licenziamento, di offrire al lavoratore in sede protetta (direzione territoriale del lavoro - collegi sindacali di conciliazione) un importo, esente da imposizione fiscale e contributiva, di ammontare pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità.

L'offerta deve essere formalizzata tramite messa a disposizione di un assegno circolare la cui accettazione comporta l'estinzione del rapporto e la rinuncia all'impugnazione del licenziamento.

L'articolo sette prevede, per i lavoratori operanti negli appalti, che l'anzianità di servizio ai fini della misura dell'indennità di una o due mensilità per ogni anno di servizio tenga conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

L'articolo nove prevede, per i licenziamenti nelle piccole imprese (fino a 15 dipendenti), che l'indennizzo di uno o due mensilità per ogni anno di servizio, previsto nelle ipotesi degli articoli precedenti, sia dimezzato e non possa essere in ogni caso superiore a sei mensilità.

L'articolo 10 disciplina i licenziamenti collettivi, prevedendo, in caso di inosservanza della forma scritta, la reintegrazione e l'indennizzo non inferiore a cinque mensilità, mentre in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, il solo pagamento di un'indennità di due mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a 24 mensilità.

L'articolo 12, infine, esclude, per i licenziamenti regolati dal decreto, l'applicazione della procedura processuale specifica per i licenziamenti (c.d. rito Fornero), per cui l'impugnativa giudiziale dovrà essere proposta con rito ordinario ex articolo 414 c.p.c.

23 Dicembre 2014 - Normativa

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Con l'approvazione in Senato, nella serata del 22 dicembre 2014, del maxiemendamento, interamente sostitutivo del testo della legge di Stabilità 2015 (ddl 1698), viene modificato il nuovo esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato.

In considerazione dell'interesse alla disposizione legislativa (ancora non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale), evidenziamo i punti principali della norma.

  1. L' esonero spetta:
  • esclusivamente ai datori di lavoro privati, anche agricoli (con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all'anno solare 2014). L'incentivo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Istituto previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Per il settore agricolo sono stati stanziati 2 milioni di euro per il 2015;
  • per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tutele crescenti) decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
  • per un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua;

2- L'esonero non spetta:

  • per i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico;
  • per le assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
  • per i lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
  • nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato un lavoratore che abbia avuto con l'azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell'entrata in vigore della legge di Stabilità (si conteggiano anche le società controllate o collegate).

3- L'esonero non riguarda i premi e contributi dovuti all'Inail;

4- L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;

Di seguito riteniamo utile riportare integralmente i commi 118 - 119 - 120 - 121 della Legge di Stabilità 2015 che disciplinano l'argomento in oggetto

118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

120. L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sitointernet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

121. I benefìci contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015.

16 Dicembre 2014 - Normativa

Legge delega sul Job Act in vigore dal 16 dicembre 2014

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2014 la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro".

La Legge entra in vigore oggi, 16 dicembre 2014.

Il Governo si è impegnato ad emanare i previsti e necessari decreti attuativi in tempi brevi, alcuni entro il 31 dicembre 2014. Non appena pubblicati ve ne daremo notizia.

Per consultare il testo, clicca qui

15 Dicembre 2014 - Normativa

Agevolazioni per assunzioni

Riteniamo utile indicare qui di seguito e sinteticamente le agevolazioni (sia quelle già vigenti, sia quelle introdotte, a partire dal 2015, dal Job act e dalla legge di stabilità) previste in caso di assunzioni.

Bonus giovani (art. 1 D.L. 76/2013 convertito in L. 99/2013): sconto di un terzo della retribuzione mensile lorda, con un tetto di 650 euro mensili, per le assunzioni di giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, senza impiego da almeno sei mesi o senza diploma di scuola superiore, effettuate entro il 30 giugno 2015. L'agevolazione ha una durata massima di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per le stabilizzazioni di contratti a termine;

Donne e over 50 (art. 4, commi 8-14 L. 92/2012) contributi dimezzati per chi assume lavoratori over 50 (uomini e donne) disoccupati da oltre 12 mesi, o donne senza un impiego retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate, o donne di qualsiasi età senza lavoro da almeno 24 mesi, ovunque residenti. L'agevolazione (che non ha una scadenza) ha una durata massima di 18 mesi (12 per le assunzioni a termine);

Percettori di ASpI (art. 2, comma 10-bis L. 92/2012): a chi, senza esservi obbligato, assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Aspi spetta, per ogni mese di retribuzione versata, un contributo mensile del 50% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto. L'agevolazione non ha una scadenza.

Lavoratori in mobilità (art. 4 comma 12, lettere a) e b) L. 92/2012): contributi al 10% (esclusi i premi Inail), per una durata massima di 12 mesi in caso di assunzione a termine. Ulteriori 12 mesi in caso di stabilizzazione, in aggiunta (solo per contratti full­time) al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, per 12 mesi al massimo, elevati a 24 (36 al Sud) per gli over 50. L'agevolazione cesserà nel 2017, quando diventerà operativa l'abrogazione delle liste di mobilità (L. 92/2012);

Apprendisti (art. 22 L. 183/2011): contributi azzerati nelle aziende fino a 9 addetti nei primi tre anni (fino al 2016) e aliquota dell'11,61% per quelle con organico superiore. La retribuzione può essere piè bassa rispetto agli altri addetti: gli apprendisti si possono inquadrare fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica da conseguire. L'agevolazione non ha una scadenza. Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell'IRAP (art. 11, co. 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 446/1997);

Neoassunti (Job act e legge stabilità 2015): esonero dal versamento dei contributi per tre anni (fino a 8.060 euro all'anno) per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2015. Gli assunti non devono essere stati occupati nei 6 mesi precedenti con un contratto a tempo indeterminato presso un qualsiasi datore. Bonus non cumulabile con altre agevolazioni;

Sgravio IRAP (legge di stabilità 2015): dall'anno di imposta 2015 si applicherà la deduzione integrale dalla base imponibile Irap del costo del lavoro dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Con la nuova deducibilità è prevista però la soppressione della riduzione delle aliquote fissata dall'articolo 2 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014 (c.d. "Decreto Irpef"), già dal 2015. La deduzione integrale sarà applicabile dal 2016.

Segnaliamo inoltre che lo sgravio del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (sgravio del 100%, se ad assumere sono imprese delle zone svantaggiate del Mezzogiorno, o imprese artigiane) per una durata di 36 mesi a chi assume stabilmente lavoratori disoccupati, sospesi o in Cig da almeno 24 mesi, sarà possibile soltanto per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2014.

10 Dicembre 2014 - Normativa

False Partite IVA: dal 2015 verifica della genuinità del rapporto di collaborazione

Facendo seguito e riferimento alle nostre precedenti news del 10 settembre 2012 e 2 gennaio 2013 con le quali davamo notizia delle novità introdotte dalla Legge 92/2012 (c.d. "Legge Fornero"), che, all'art. 1, comma 26, ha disciplinato i rapporti di collaborazione con partita IVA, aggiungendo l'art. 69-bis al D.Lgs. 276/2003 (c.d. "Legge Biagi"), evidenziamo come il comma 1 del tale articolo prevede che "le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente."

Finora la verifica di presunzione era inapplicabile, poiché era necessaria l'esistenza di un arco temporale di almeno due anni, ma essendo questo periodo oramai trascorso, è assai probabile che quanto prima (probabilmente già dal 1° gennaio 2015) le strutture periferiche del Ministero del lavoro inizino ad effettuare controlli mirati su questo tipo di rapporti per verificarne la genuinità, controlli che si concentreranno soprattutto sui datori di lavoro che ricorrono a Partite IVA in regime di monocommittenza.

Desideriamo far rilevare che, nel caso in cui il rapporto di collaborazione con partita IVA sia ritenuto illegittimo, questo si converte in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa solo se ne sussistano i requisiti concreti. Nel caso in cui venga rilevato che il lavoratore sia invece soggetto al potere direttivo del datore, il rischio sarà di veder convertito il rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato.

Ricordiamo infine che la presunzione di non genuinità non si applica ai rapporti di collaborazione che siano:

- connotati da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attivita';

- svolti da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali;

- svolti nell'esercizio di attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. A tal proposito si vedano la circolare n. 32 del 27 dicembre 2012 ed il Decreto 20 dicembre 2012, entrambi del Ministero del lavoro.

Per consultare la circolare n. 32/2012 clicca qui

Per consultare il decreto ministeriale clicca qui

10 Dicembre 2014 - Normativa

Esonero contributivo nelle assunzioni a tempo indeterminato per il 2015

Il comma 90 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 - di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - disciplina il nuovo sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato.

Evidenziamo gli aspetti principali della norma, in base ai quali lo sgravio:

  • è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che hanno avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso soggetto nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 (si conteggiano anche le società controllate o collegate).
  • riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tutele crescenti) decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Sono però esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico;
  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
  • riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo dello sgravio pari a 8.060 euro su base annua;
  • non riguarda i premi e contributi dovuti all'Inail;
  • non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro ed a quelli per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato.

Non appena il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale provvederemo a darne notizia.

04 Dicembre 2014 - Normativa

Approvato il Job Act

In data 3 dicembre 2014, è stata approvata dal Senato, in via definitiva, la legge delega sul Jobs Act, così come era stata modificata dalla Camera dei deputati il 25 novembre 2014, con il titolo "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro".

A breve vi sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Queste le deleghe contenute nella legge:

1. ammortizzatori sociali: riordino della normativa in materia, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;

2. tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro: predisposizione di un testo organico semplificato delle relative discipline. In particolare, i principi ed i criteri direttivi per la formulazione dei decreti legislativi in materia di tipologie contrattuali e rapporti di lavoro, sono:

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;

b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo piè conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;

c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento (secondo il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti dovrebbe essere operativo da gennaio 2015);

d) rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;

e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;

f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;

g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale;

h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) dello specifico comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;

j) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

3. maternità e forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: revisione e l'aggiornamento delle misure di tutela;

4. servizi per il lavoro e di politiche attive: riordino della normativa in materia;

5. semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

Per consultare il testo originario, quello, modificato. approvato dalla Camera dei deputati e quello, infine successivamente approvato dal Senato il 3 dicembre 2014, clicca qui: http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2014/11/JobsAct1424-b.pdf

01 Dicembre 2014 - Normativa

Riduzione premi e contributi INAIL per il 2015

L'INAIL, con determina presidenziale n. 327/2014, ha aggiornato la misura della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il 2015, portandola al 15,38%, con un incremento dell'1,21% rispetto al 2014, quando era del 14,17%.

La nuova misura del 15,38% si applica, anche nel 2015, a tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi INAIL dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Lo sconto unico, applicabile in sede di autoliquidazione a tutti i tipi di premio e per tutte le gestioni, è stato introdotto in via sperimentale per il triennio 2014/2016, in attesa della completa revisione delle tariffe. Per il 2015 le risorse stanziate ammontano a 1,1 miliardi di euro, 100 milioni euro piè del 2014, quando la dotazione era di 1 miliardo di euro. Nel 2016 le risorse disponibili aumenteranno nuovamente, fino a quota 1,2 miliardi di euro.

La determina è stata trasmessa al Ministero del Lavoro per l'emanazione del previsto decreto di attuazione dell'art. 1, comma 128, della Legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013).

Per consultare il documento, clicca qui

http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_158312.pdf

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