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08 Agosto 2014 - Normativa

Ammortizzatori in deroga: rifinanziamento per il 2014 e nuovi criteri di concessione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia hanno emanato il Decreto interministeriale 1 agosto 2014 n.83473 con il quale, oltre ad essere stati rifinanziati gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014, sono stati modificati i criteri per la loro concessione e fruizione.

In particolare è stato che stabilito:

- l'incremento a non meno di 12 mesi dell'anzianità aziendale necessaria per accedere agli ammortizzatori;

- l'impossibilità di utilizzare la CIG in deroga in caso di cessazione dell'attività aziendale;

- la limitazione ad 11 mesi per il 2014 (ed a 5 mesi per il 2015) per la fruizione della CIG in deroga;

- la limitazione della durata del trattamento di mobilità in deroga;

- la necessità, prima di usufruire degli ammortizzatori in deroga, di usufruire di tutti gli strumenti di flessibilità contrattuale, a partire dalle ferie.

Per consultare il decreto clicca qui

http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/documentazione/Documents/83473.pdf

07 Agosto 2014 - Normativa

Sistema permanente di monitoraggio delle politiche del lavoro – Ammortizzatori sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in base al "Sistema permanente di monitoraggio delle politiche del lavoro", ha predisposto il documento "Gli ammortizzatori sociali: il sostegno al reddito in caso di sospensione o perdita del posto di lavoro" dedicato all'esame dei dati relativi agli ammortizzatori sociali nel periodo 2011-2013, intervallo temporale che permette non solo di confrontare gli andamenti delle diverse forme di supporto economico in un triennio particolarmente critico, ma anche di disporre di almeno un anno di osservazione delle nuove tutele introdotte dalla riforma del mercato del lavoro a partire da gennaio 2013.

Per consultare il documento clicca qui

04 Agosto 2014 - Normativa

Ripristinati gli incentivi per assunzioni di donne

L'INPS, con messaggio n. 6319 del 29 luglio 2014, ritornando su quanto comunicato con il suo predecente messaggio n. 6235 del 23 luglio scorso (vedi nostra news del 24 luglio 2014), ha reso noto che è stata ripristinata la possibilità di riconoscere l'incentivo per l'assunzione di donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi anche per le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2014.

La sospensione in via cautelare, spiega l'Istituto, si era resa necessaria in conseguenza al mancato rinnovo della Carta di aiuti a finalità regionale. L'INPS ha modificato la sua posizione dopo aver interpellato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A seguito del ripristino del riconoscimento degli incentivi a favore dell'occupazione femminile, l'INPS ha reso noto che aggiornerà la procedura di elaborazione automatica dei moduli 92-2012 così da permettere l'ammissione delle relative istanze. Nel caso in cui le aziende abbiano ricevuto precedentemente risposta di esito negativo per l'accesso all'incentivo motivata con il mancato rinnovo della Carta, tale rifiuto sarà annullato automaticamente dai sistemi informativi centrali e sostituito con un esito positivo di accoglimento e la contestuale attribuzione del Codice di Autorizzazione "2H" in favore delle matricole interessate.

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04 Agosto 2014 - Normativa

Rilascio del certificato penale antipedofilia – Istruzioni operative

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp;jsessionid=524101A6EE5012537355CC59167F97E4.ajpAL02?previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1050766Il Ministero della Giustizia, con circolare del 24 luglio 2014, informa che sono state apportate le modifiche tecniche al SIC (Sistema Informativo del Casellario) che consentono di produrre il certificato penale antipedofilia (vedi nostra news del 5 maggio 2014) secondo le disposizioni contenute nell'art. 25-bis D.P.R. 313/2002.

Gli uffici locali del Ministero potranno quindi rilasciare un certificato denominato "Certificato penale del casellario giudiziale (art. 25-bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)", contenente:

a) iscrizioni relative a condanne per uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;

b) irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori ed in particolare:

- pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies 2° comma c.p., 600-septies 2° comma c.p.);

- misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 609-nonies 3° comma c.p.).

Tali sanzioni interdittive saranno menzionate nel certificato in oggetto finché durano gli effetti delle stesse.

In calce al certificato apparirà la seguente avvertenza: "Il presente certificato riporta le iscrizioni contenute nel certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 25 D.P.R. 313/2002, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk del Ministero della Giustizia, al numero telefonico 06-97996200.

Per consultare la circolare clicca qui.

04 Agosto 2014 - Normativa

Contratti a termine, apprendistato e somministrazione: istruzioni operative

Dopo aver atteso la definitiva conversione con legge 78/2014 del D.L. 34/2014 (vedi nostra news del 27 maggio 2014), contenente, tra le altre, rilevanti misure in tema di contratto a tempo determinato e apprendistato, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 18 del 30 luglio 2014, ha fornito al proprio personale ispettivo alcuni orientamenti interpretativi in materia di lavoro a tempo determinato, somministrazione di lavoro e apprendistato diramando le prime indicazioni interpretative ed operative.

In particolare segnaliamo:

a) contratti a tempo determinato

- forma scritta: è un requisito essenziale a prescindere dall'acausalità del contratto e l'apposizione del termine è nulla se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto; andrà comunque indicato nel contratto se si tratta di sostituzione di personale assente o di stagionalità per poter applicare la disciplina speciale relativa a tali ipotesi

- limiti quantitativi: in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicabile, il datore di lavoro è tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato siano vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto o, nel caso delle attività iniziate durante l'anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine. Tale base di computo è necessaria per valutare il rispetto della percentuale massima del 20% (arrotondabile all'unita superiore se il decimale è uguale o superiore a 0,5) dei contratti a termine rispetto alla forza lavoro. Dal computo dei lavoratori a tempo indeterminato sono esclusi quelli a chiamata privi di indennità di disponibilità, mentre si calcolano gli apprendisti.

- contratti esenti da limitazioni. la circolare indica quelli non soggetti alla limitazioni legali circa il numero e cioè quelli: per start-up, sostitutivi, stagionali (identificati anche con contrattazione aziendale), per specifici programmi radiotelevisivi, per lavoratori con piè di 55 anni di età, per attività di ricerca

- sanzioni: in caso di mancato rispetto del limite percentuale scatta la sanzione ammnistrativa del 20% o del 50% della retribuzione (rispettivamente se il limite è stato superato fino ad una unità percentuale o a piè di una unità). La sanzione è riducibile fino ad un terzo del massimo se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data dell'accertamento. Il Ministero, considerata la complessità del profilo interpretativo, ritiene che la sanzione per il superamento del limite massimo dei contratti a termine non trova applicazione qualora il datore di lavoro, prima della pubblicazione della circolare, abbia proceduto all'assunzione di un numero di lavoratori a termine sulla base di un arrotondamento "in eccesso".

- proroghe: la nuova disciplina delle 5 proroghe si applica ai rapporti di lavoro sorti dal 20 maggio in poi; i rapporti costituiti precedentemente al 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2014) sono soggetti alla previgente normativa che consentiva di una sola proroga; dal 21 marzo al 19 maggio 2014 le proroghe massime ammesse sono invece 8, perciò non saranno sanzionati i datori di lavoro che durante tale periodo abbiano effettuato le 8 proroghe consentite. La circolare evidenzia anche la differenza tra proroga (quando il contratto, prima della sua prevista scadenza venga prolungato) e rinnovo (quando il contratto giunge al termine prefissato e le parti ne sottoscrivono un altro).

b) apprendistato

- forma sintetica del Piano Formativo Individuale: viene specificato che la forma sintetica può contenere esclusivamente Ia formazione finalizzata alla acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche. Rispetto alla formazione trasversale, prevista per l'apprendistato professionalizzante e di competenza delle Regioni o delle Province Autonome, il personale ispettivo si asterrà dall'applicazione della sanzione per omessa formazione, nelle ipotesi in cui l'informativa regionale o provinciale non sia intervenuta entro i 45 giorni - termine da considerare obbligatorio per tali enti - successivi alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

- clausole di stabilizzazione: le possibili deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva possono riguardare solo modifiche del regime legale per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti. La loro eventuale violazione comporta il "disconoscimento" dei rapporti di apprendistato. Per datori di lavoro che occupano sino a 49 dipendenti, invece, il Ministero del lavoro, nel precisare che la violazione di eventuali clausole di stabilizzazione previste dai contratti collettivi, anche già vigenti, non potrà avere il medesimo effetto di trasformazione del rapporto di lavoro, non indica quelle che potrebbero essere le sanzioni o conseguenze.

- sanzioni: non sono possibili sanzioni nel caso in cui le Regioni non abbiano provveduto ad indicare ai datori di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione di rapporti di apprendistato professionalizzante, le attività diformazione di loro competenza.

c) somministrazione

- contratti a termine acausali: possibili anche nel caso di somministrazione, ma sempre nel limite complessivo di 36 mesi;

- limiti quantitativi di contratti a termine: l'individuazione è demandata alla contrattazione collettiva

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24 Luglio 2014 - Normativa

Assunzioni agevolate di lavoratrici – Stop ai benefici

L'Inps, con il messaggio n. 6235 del 23 luglio 2014 comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2014, non è piè possibile riconoscere i benefici previsti per l'assunzione di donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in quanto la normativa che li prevedeva, originariamente valida fino al 31 dicembre 2013 e poi prorogata fino al 30 giugno 2014, non è stata rinnovata.

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17 Luglio 2014 - Normativa

Lavoratori dello spettacolo: incentivo al pensionamento anticipato

L'INPS, con circolare 11 luglio 2014 n. 90 (che fa seguito e riferimento ad altra sua circolare n. 119/2013), fornisce le modalità attuative delle norme, contenute nell'art. 4, co. da 1 a 7-ter della Legge 92/2012, sull'incentivo al pensionamento anticipato dei lavoratori dello spettacolo, ovvero degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex Enpals), norme che prevedono la possibilità, nei casi di eccedenza di personale nelle aziende che occupino piè di 15 dipendenti, di stipulare accordi sindacali al fine di incentivare la risoluzione consensuale dei lavoratori piè vicini alla pensione.

In particolare, la circolare precisa che:

- i lavoratori interessati sono soltanto coloro che possono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato), nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro;

- compete all'ENPALS accertare la sussistenza dei requisiti contributivi;

- il datore di lavoro deve però accettare di pagare gli oneri previdenziali (contributi figurativi) e la retribuzione del dipendente per tutto il periodo di attesa alla pensione;

- contribuzione figurativa: il calcolo della contribuzione figurativa avviene sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Nella circolare l'Istituto precisa che per l'anno 2014, l'aliquota contributiva e i massimali di riferimento sono i seguenti:

- per i lavoratori iscritti al 31 dicembre 1995: aliquota del 33% calcolata sull'imponibile di riferimento giornaliero fino al massimale di 729,90 euro, con applicazione del sistema di calcolo dei contributi per fasce di retribuzione giornaliera, senza applicazione della contribuzione di solidarietà;

- per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995: aliquota pari al 33% calcolata sull'imponibile di riferimento fino al massimale annuo di 100.123 euro, senza l'applicazione della contribuzione di solidarietà.

Per consultare la circolare 90/2014 clicca qui

Per consultare la circolare 119/2013 clicca qui

15 Luglio 2014 - Normativa

Riduzione cuneo fiscale – Istruzioni operative

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 11 luglio 2014, n. 22/E, facendo seguito alle sue precedenti circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014, ha fornito ulteriori istruzioni e chiarimenti sull'applicazione del credito previsto per il 2014 dall'art. 1 del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con particolare riguardo alle modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d'imposta, compresi gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato.

In particolare, viene precisato che le somme erogate ai lavoratori saranno recuperate dal sostituto d'imposta mediante compensazione con le somme a debito ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando il modello di pagamento F24 ed indicando nella sezione "Erario" il codice tributo "1655" senza che si applichi il limite di 700.000 euro previsto dall'art. 34 della legge n. 388/2000.

Per consultare la circolare clicca qui

10 Luglio 2014 - Normativa

Ammortizzatori in deroga per il 2014

L'Inps, con messaggio n. 5787 del 3 luglio 2014, indirizzato alle proprie sedi territoriali e non ancora reso pubblico, riprendendo la nota n. 43332 del 16 dicembre 2013 che il Ministero del Lavoro aveva inviato agli assessori delle Regioni e delle Provincie autonome, invitandoli a non concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga per periodi superiori ad 8 mesi, ha comunicato i limiti per la fruizione della mobilità in deroga per l'anno 2014, che dovrebbero essere i seguenti:
- per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi: complessivamente a cinque mesi non prorogabili piè eventuali ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree disagiate del Mezzogiorno, identificate dal D.P.R., n. 218/1978;
- per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni: a sette mesi non prorogabili, piè ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree disagiate del Mezzogiorno, identificate dal D.P.R., n. 218/1978.
Non appena disponibile provvederemo a trasmettere il documento dell'Inps.
08 Luglio 2014 - Normativa

Incentivi per assunzioni – Procedure

Con messaggio n. 5791 del 3 luglio 2014 l'INPS, facendo seguito al precedente messaggio n.5658/2014 (di cui abbiamo dato notizia con nostra news del 3.7.2014), fornisce indicazioni amministrative, procedurali e contabili sulla richiesta e la fruizione degli incentivi per l'assunzione dei lavoratori ammessi al sussidio previsto dal Piano di intervento nazionale "Azione di Sistema WELFARE TO WORK 2012-2014", nonché sulle modalità di composizione del flusso UniEmens.

Imprese beneficiarie

L'agevolazione riguarda le aziende che assumano, anche part time (ma con orario di lavoro non inferiore alle venti ore settimanali), nel periodo di reinserimento il lavoratore destinatario del sostegno del reddito con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 12 mesi (anche proroga di un precedente rapporto a tempo determinato se la durata complessiva supera i dodici mesi o trasformazione a tempo indeterminato se avviene entro i primi sei mesi),

Tipo di incentivo

L'agevolazione consiste in un incentivo pari agli importi mensili del sussidio non ancora maturati dal lavoratore alla data di assunzione. L'incentivo è compatibile con altre eventuali agevolazioni contributive, connesse al particolare tipo di assunzione effettuata, e spetta solo in caso di:

- regolarità contributiva;

- rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro;

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.

Procedure

L'Istituto provvederà a corrispondere l'incentivo in un'unica soluzione in sede di conguaglio dei contributi dovuti dall'impresa relativamente ai propri lavoratori dipendenti. La richiesta di fruizione dell'incentivo deve essere indicata ad un ufficio indicato dalla Regione, la quale effettuerà gli accertamenti istruttori ed adotterà la decisione finale di ammissione/non ammissione all'incentivo per poi inviare mensilmente alla Direzione Regionale competente dell'INPS l'elenco delle aziende ammesse all'incentivo.

Nel caso in cui l'azienda venga ammessa al beneficio, l'INPS:

- interromperà il pagamento al lavoratore dell'indennità di sostegno al reddito a decorrere dal giorno dell'assunzione, dandogliene comunicazione;

- determinerà l'importo dell'incentivo spettante all'azienda (in misura pari al residuo sussidio che sarebbe spettato al lavoratore) dandone comunicazione all'ufficio competente a gestire la posizione contributiva dell'impresa che chiede il beneficio;

- comunicherà all'azienda (tramite Cassetto previdenziale) l'avvenuta autorizzazione.

Conguaglio dei contributi

Nel caso l'azienda voglia utilizzare il beneficio come conguaglio dei contributi dovuti, dovrà indicare nella richiesta:

- la posizione contributiva (matricola INPS) con cui denuncia i contributi dei lavoratori per i quali spetta l'incentivo;

- la Sede INPS competente a gestire tale posizione contributiva;

- la Sede INPS competente a gestire il sussidio del lavoratore;

- il codice identificativo della comunicazione telematica (UNILAV) relativa al rapporto incentivato.

Interruzione del contratto

Nel caso in cui si interrompa in anticipo il rapporto di lavoro:

- se dovuto ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'impresa dovrà restituire il 100% dell'incentivo fruito;

- se dovuto a dimissioni del lavoratore, l'impresa dovrà restituire il 50% del beneficio;

- se dovuto ad un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo l'impresa dovrà restituire i ratei limitatamente al periodo successivo al licenziamento.

Per consultare il messaggio, clicca qui

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