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13 Ottobre 2014 - Normativa

Garanzia giovani: accessibile il modulo telematico per le domande di incentivo all’assunzione.

L'Inps, con messaggio 9 ottobre 2014, n. 7598, comunica che - a scioglimento della riserva contenuta nella sua circolare n. 118/2014, relativa al beneficio per l'assunzione di giovani ammessi alla cd. Garanzia Giovani (vedi nostra news del 6 ottobre u.s.) - a decorrere dal 10 ottobre 2014, è accessibile il modulo telematico "GAGI" per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione dell'importo spettante.

Ricordiamo che per le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014 (rispettivamente, giorno di decorrenza dell'incentivo e giorno anteriore al rilascio del modulo GAGI) dovranno essere inviate entro sabato 25 ottobre 2014 e, per il loro accoglimento, in funzione delle disponibilità dei fondi, si farà riferimento all'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Per consultare il messaggio clicca qui

09 Ottobre 2014 - Normativa

Ammortizzatori sociali in deroga per il 2014 – Istruzioni INPS

L'Inps, con messaggio n. 7532 del 8 ottobre 2014, facendo riferimento alle note del Ministero del lavoro n.902 del 2 ottobre 2014 e n. 1250 del 6 ottobre 2014, informa che, nelle more della conversione in legge del decreto legge n.133 del 12 settembre 2014, ai fini dell'erogazione dei trattamenti in deroga relativi all'anno 2014, le Regioni e Province autonome sono state invitate ad inviare all'Inps - improrogabilmente entro la data del 15 novembre 2014 per il tramite del Sistema Informativa Percettori - i decreti di concessione che recepiscono gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2014 al 3 agosto 2014.

Inoltre, l'Istituto rammenta, come da messaggio n. 372 del 9 gennaio 2014, che per i suddetti provvedimenti concessori relativi all'anno 2014, che recepiscono gli accordi stipulati dal 1 gennaio 2014 al 3 agosto 2014, le Regioni e le province autonome dovranno utilizzare come decreto di finanziamento il numero fittizio di decreto "33334", e come codice di intervento per l'emissione delle relative autorizzazioni il cod. "699".

L'istituto provvederà all'erogazione dei relativi trattamenti, previa verifica delle risorse finanziarie disponibili.

Con un successivo messaggio l'Inps fornirà le istruzioni operative relative alla gestione dei decreti di concessione che recepiscono gli accordi stipulati in data successiva al 3 agosto 2014 e verrà indicato l'istituendo numero di decreto da utilizzare per le autorizzazioni di CIG in deroga ed i codici intervento per la mobilità in deroga per i periodi di competenza 2014, nel rispetto dei criteri di cui al Decreto Interministeriale. 83473 del 1 agosto 2014.

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06 Ottobre 2014 - Normativa

Bonus assunzione giovani: al via la fruizione dell’incentivo

Con la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro, in data 2 ottobre 2014, del Decreto direttoriale 8 agosto 2014, il progetto Garanzia Giovani diventa operativo.

In attesa che sia completato - in collaborazione con il Ministero del lavoro - il complessivo sistema automatizzato di gestione del beneficio, l'Inps fornisce con la circolare n. 118 del 3 ottobre 2014 alcune precisazioni normative e le prime indicazioni operative per l'inoltro dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo.

La circolare fornisce in particolare indicazioni circa:

- Datori di lavoro ai quali può essere concesso l'incentivo: l'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano o meno imprenditori;

- Lavoratori per i quali spetta l'incentivo: L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che si siano registrati al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito www.garanziagiovani.gov.it. Possono registrarsi al Programma "Garanzia Giovani" i giovani non inseriti in un percorso di studi, non occupati, né inseriti in un percorso di formazione. I minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione e formazione;

- Rapporti incentivati: l'incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi sia per le assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), nonché anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;

- Misura e fruizione dell'incentivo: l'importo dell'incentivo è determinato dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso e va da un minimo di € 1.500 ad un massimo di € 6.000. L'incentivo è riconosciuto per tutte le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul portale del Ministero del lavoro, quindi dal 3 ottobre 2014 fino al 30 giugno 2017. Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l'indicazione - all'interno del modulo dell'istanza - della misura complessiva dell'incentivo spettante, che sarà fruito mediante conguaglio/ compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli), con le modalità che verranno illustrate con separato messaggio;

- Condizioni di spettanza dell'incentivo: l'incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente l'adempimento degli obblighi contributivi; l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale;

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

- Procedimento di ammissione all'incentivo: Il datore di lavoro dovrà inoltrare all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, nonchè la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.

La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "GAGI", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it.

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29 Settembre 2014 - Interpretazioni

Sospensione degli obblighi di assunzione disabili in caso di esodo di lavoratori anziani

Il Ministero del lavoro, con circolare 24 settembre 2014, n. 22, ha ritenuto applicabile in via analogica la regola prevista dall'art. 3, comma 5 della Legge 68/1999 (che sancisce la sospensione degli obblighi occupazionali per la copertura dei posti destinati ai disabili per aziende in crisi con ricorso alla CIGS, ai contratti di solidarietà o a procedure di licenziamenti collettivi), nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, nei casi di eccedenza di personale, abbia sottoscritto accordi e attivato le procedure ex art. 4 della Legge 92/2012, in base ai quali, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piè anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento

Per consultare la circolare clicca qui

22 Settembre 2014 - Normativa

Malattia e rientro anticipato in servizio

In risposta ad alcuni quesiti relativi alla possibilità che il lavoratore, assente per malattia, faccia rientro anticipato in azienda, l'Inps, con messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, ricordando che l'art. 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro e che l'art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute, ha precisato che, per mettere in grado il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi.

Rammentiamo inoltre che, in base all'art. 41, comma e-ter) del D.Lgs. 81/2008, in caso di rientro al lavoro dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, il medico competente, opportunamente informato dal datore di lavoro, è tenuto a sottoporre il lavoratore a specifica visita medica prima della riammissione al lavoro.

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18 Settembre 2014 - Normativa

Nuova procedura di negoziazione assistita in materia di contenzioso del lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, con le misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

Tra le altre cose, è stato modificato l'articolo 2113 Cod.civ., prevedendo, per la soluzione delle liti aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, una procedura di negoziazione assistita da un avvocato, che si affiancherà ai piè conosciuti tentativi di concilizione previsti presso la Direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.) e presso la sede sindacale (art. 411 c.p.c.).

La procedura di negoziazione assistita da un avvocato viene descritta nell'articolo 2 dello stesso Decreto Legge 132/2014, che precisa come essa tenda a raggiungere un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

In particolare, la convenzione di negoziazione:

- è redatta, a pena di nullità, in forma scritta;

- deve precisare il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;

- deve precisare l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

- il suo rifiuto puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio

- la dichiarazione di mancato accordo e' certificata dagli avvocati designati.

Questo è il nuovo articolo 2113 c.c., così come modificato dal Decreto Legge 132/2014.

"Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato."

16 Settembre 2014 - Normativa

Aggiornato l’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia

Il Ministero del lavoro, con decreto 10 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212, ha aggiornato l'elenco delle malattie professionali per le quali si prevede l'obbligo di denuncia per ogni medico che ne riconosca l'esistenza (in particolare per il medico competente ex D.Lgs. 81/2008), così come previsto dall'articolo 139 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. L'aggiornamento dell'elenco riguarda esclusivamente, in tutte le tre liste, il gruppo 6 «tumori professionali» e il gruppo 2 «malattie da agenti fisici» con riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche.

Per consultare l'elenco aggiornato delle malattie professionali, clicca qui

15 Settembre 2014 - Normativa

Ammortizzatori sociali in deroga: criteri per la concessione delle prestazioni

Il Ministero del lavoro, con circolare 11 settembre 2014 n. 19, è intervenuto nuovamente in materia di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, dopo che il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 (vedi nostra news dell'8 agosto 2014) aveva stabilito i criteri per la concessione o la proroga di tali ammortizzatori sociali.

In particolare il Ministero del lavoro, dopo aver illustrato le finalità generali della norma, ha fornito precisazioni circa:

- il ruolo attribuito agli accordi quadro e alle intese stipulate tra Regioni, Province autonome e parti sociali, che hanno il compito di individuare le priorità di intervento per quanto riguarda la concessione di trattamenti di CIG e mobilità in deroga;

- quali sono le motivazioni per la concessione e cioè: situazioni aziendali transitorie non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali temporanee di mercato; crisi aziendali; interventi di riorganizzazione e ristrutturazione. Non può essere concesso il ricorso alla CIG in deroga in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di una sua parte;

- la durata massima di concessione della CIG in deroga per il biennio 2014-2015 (11 mesi nell'arco del 2014, 5 mesi nell'arco del 2015);

- quali sono i lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014 e cioè: i lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi apprendisti e somministrati, che abbiano almeno 8 mesi (anziché 12 mesi) di anzianità lavorativa presso l'impresa, calcolati alla data d'inizio dell'intervento;

- le modalità per la richiesta di concessione del trattamento di CIG in deroga;

- modalità, beneficiari e durata dei trattamenti di mobilità in deroga.

Per consultare la circolare, clicca qui

10 Settembre 2014 - Normativa

Assunzioni agevolate di personale qualificato: domande online

Al via dal mese di settembre 2014 le domande online delle aziende che hanno diritto all'agevolazione fiscale sulle assunzioni di personale altamente qualificato effettuate nel corso del 2012 (26 giugno-31 dicembre):

Si tratta del credito d'imposta del 35% (tetto massimo di 200.000 euro per impresa) previsto dal Decreto Sviluppo (art. 24 Decreto Legge n. 83/2012, convertito in Legge 134/2012). Le istruzioni per la presentazione delle istanze sono contenute nel Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico per gli incentivi alle imprese dello scorso 28 luglio 2014.

Queste le scadenze:

  • dal 10 settembre 2014 le imprese possono registrarsi sul sito https://cipaq.mise.gov.it, che fornisce le credenziali di accesso al sistema, valide dal 15 settembre, primo giorno in cui sarà possibile presentare le istanze sulla stessa piattaforma. Per aiutare le imprese interessate sono disponibili filmati illustrativi per la fase di registrazione e di inoltro delle istanze, nonché un servizio di help desk ([email protected]) mentre per problemi amministrativi è possibile inviare una mail a [email protected].;
  • dall'11 settembre 2014 sarà attivo sullo stesso sito un servizio di test che, contrariamente alla piattaforma vera e propria, prevede utenze condivise e dati visibili anche da altri soggetti. Quindi, attenzione a non inserire dati reali o soggetti a tutela della privacy (i dati di prova non avranno alcun valore ai fini della domanda e saranno cancellati), su cui il Ministero non si assume responsabilità;
  • dal 15 settembre 2014 sarà disponibile l'apposita applicazione online del Ministero dello Sviluppo Economico.
  • dal 10 gennaio 2015 si presenteranno le domande per le assunzioni effettuate nel 2013.

Ricordiamo che:

  • le assunzioni agevolate devono riguardare personale in possesso di dottorato di ricerca o di una delle lauree magistrali previste dal decreto;
  • le assunzioni devono essere a tempo indeterminato;
  • gli assunti devono essere impiegati in attività di ricerca (lavori sperimentali o teorici, ricerca pianificata o indagini critiche, produzione di piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati);
  • il beneficio spetta solo per assunzioni che abbiano aumentato l'organico;
  • Il beneficio decade se il posto di lavoro non viene conservato per almeno 3 anni, (2 anni per le piccole e medie imprese).

Per consultare il Decreto direttoriale clicca qui

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02 Settembre 2014 - Normativa

Rinnovo Accordo Economico Collettivo agenti e rappresentanti dei settori industria e cooperative

È stato rinnovato il 30 luglio 2014 l'accordo economico collettivo per gli agenti e rappresentanti del settore industria e cooperative. La decorrenza è il 1 settembre 2014 e la scadenza il 31 dicembre 2017

Gli aspetti significativi sono:

  • la riduzione dal 20% al 15% delle variazioni di zona o di provvigioni che vengono considerate di non lieve entità e la cumulabilità delle variazioni di lieve entità (quelle fino al 5%) operate nell'arco di 18 mesi a fini dell'applicazione della facoltà di recesso da parte dell'agente (art. 2);
  • la possibilità, a differenza del precedente accordo, di stabilire, per l'incarico di coordinamento di prevedere l'apposito compenso anche in forma provvigionale (art. 6)
  • la ridefinizione delle indennità di fine rapporto con una decorrenza posticipata per le nuove regole (art. 10);
  • modalità di calcolo specifiche dell'indennità meritocratica per le imprese editoriali (art.11);
  • il prolungamento da 8 a 12 mesi del periodo di astensione per gravidanza e puerperio durante il quale la casa mandante non può risolvere il rapporto (art. 13).

È stato inoltre sottoscritto nella stessa data un ulteriore accordo con alcune disposizioni regolamentari.

Per consultare l'accordo di rinnovo e quello sulle disposizioni regolamentari, clicca qui

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