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12 Novembre 2014 - Interpretazioni

Contratto di solidarietà, chiarimenti sul pagamento del contributo

Il Ministero del lavoro, facendo seguito a quanto contenuto nella circolare n. 20/2004, ha fornito con la nuova circolare 7 novembre 2014 n. 26, ulteriori indicazioni operative per quanto concerne la procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà per le aziende che, al fine di evitare licenziamenti, stipulino un contratto di solidarietà ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge, n. 148, convertito dalla legge n. 236/1993.

In particolare, la circolare precisa che il contributo di solidarietà può spettare, a particolari condizioni, anche ad:

  • imprese con piè di 15 dipendenti non rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione straordinaria che abbiano avviato una procedura di mobilità ex art 4 L. 223/1991;
  • imprese da 2 a 15 dipendenti non rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione straordinaria;
  • imprese alberghiere e termali che abbiano avviato una procedura di licenziamenti collettivi ex art 24 L. 223/1991;
  • imprese artigiane da 2 a 15 dipendenti

È previsto che durante le ore di mancata attività lavorativa coperte dal contributo di solidarietà, i dipendenti possano svolgere attività addestrative e formative, purchè collegate alla necessità di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali.

Durante il regime di solidarietà è fatto divieto all'impresa di effettuare licenziamenti collettivi od individuali per giustificato motivo oggettivo, pena la perdita della parte di contributo di solidarietà ad essa spettante.

La circolare illustra infine la procedura per l'erogazione del contributo di solidarietà e le modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa.

Per consultare la circolare, clicca qui

12 Novembre 2014 - Schemi

Schema sui licenziamenti collettivi

Sul sito dello studio, www.adlabor.it, nella cartella "Schemi", alla voce "Licenziamenti collettivi", è stato pubblicato lo schema aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 16 della Legge10 novembre 2014 n. 261, concernenti in particolare la computabilità dei dirigenti ed il necessario coinvolgimento delle loro associazioni sindacali negli obblighi di comunicazione e di esame congiunto.

11 Novembre 2014 - Normativa

Licenziamento collettivo – Dirigenti

Facciamo seguito alla news di ieri, 10 novembre 2014 per informare che il disegno di legge 1864/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014, come Legge 30 ottobre 2014, n. 161 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis". Rammentiamo che l'art.16 del provvedimento contiene importanti modifiche all'art. 4 della Legge 223/1991 sui licenziamenti collettivi, concernenti la computabilità dei dirigenti ed il necessario coinvolgimento delle loro associazioni sindacali negli obblighi di comunicazione e di esame congiunto.

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 25 novembre.

10 Novembre 2014 - Normativa

Licenziamento collettivo – Dirigenti

In base all'art. 16, comma 1, del disegno di legge 1864/2014 che ha recepito la Direttiva Europea 98/59/CE (disegno di legge approvato definitivamente il 21 ottobre 2014, ma ad oggi, 10 novembre 2014, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), in caso di licenziamento collettivo occorrerà tener presente che la legge 223/1991 si applicherà anche ai dirigenti.

In particolare le modifiche prevedono che:

  • ai fini del calcolo dei 5 dipendenti (numero che determina l'obbligo di applicare le procedure dei licenziamenti collettivi previste dalla Legge 223/1991), dovranno essere computati anche i dirigenti;
  • le imprese che intendano procedere a licenziamenti collettivi in cui siano coinvolti uno o piè dirigenti, sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto anche alle rappresentanze sindacali aziendali dei dirigenti stessi, ove esistenti, ed alle rispettive associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  • l'esame congiunto tra le parti previsto dal comma 5 dell'art. 4 della Legge 223/1991 e concernente i dirigenti in esubero sarà effettuato in appositi incontri;
  • in caso di violazione delle procedure ex art. 4 o dei criteri di scelta ex art. 5, il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento a favore del dirigente di un'indennità compresa tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, salvo diverse previsioni dei CCNL.
06 Novembre 2014 - Normativa

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): può non essere dipendente.

La Commissione del Ministero del Lavoro per gli interpelli in materia di sicurezza, con risposta n. 24 del 4 novembre 2014 ha fornito alla Confcommercio il proprio parere in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, alla domanda "se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all'interno dell'azienda - nei casi di cui all'art. 31, co. 6, d.l.vo 81/2008 - il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge", la Commissione ha ritenuto che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera "interno" quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell'art. 2, co. 1 , lett. a), D.Lgs. 81/2008 - egli sia inserito formalmente nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini il servizio di prevenzione e protezione interno.

Sarà pertanto cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere, rammentando in particolare che egli deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell'azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell'organizzazione aziendale può possedere.

In tale quadro, dunque, il termine "interno" non può intendersi equivalente alla definizione di "dipendente", ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.

Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui

06 Novembre 2014 - Interpretazioni

Localizzazione dei dipendenti tramite smartphone

Rispondendo con due distinti documenti ad altrettante società telefoniche, il Garante per la protezione dei dati personali ha ammesso l'uso dei dati di localizzazione, rilevati da una "app" attiva sugli smartphone in dotazione ai lavoratori, al fine di migliorare la gestione, il coordinamento e la tempestività degli interventi tecnici, a condizione però che vi sia uno specifico accordo sindacale ex art. 4 Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) che limiti l'accesso ai dati alla localizzazione geografica del dipendente, della cui attivazione il soggetto deve essere informato, senza che sia invece possibile l'accesso ad altri dati, quali ad esempio, sms, posta elettronica, traffico telefonico.

Per consultare il primo document clicca qui

Per consultare il secondo documento clicca qui

03 Novembre 2014 - Normativa

Mobilità in deroga: di nuovo possibile

Il Ministero del Lavoro, pubblicando l'errata corrige del Decreto sugli ammortizzatori sociali in deroga e piè in particolare all'articolo 6 punto 3 del Decreto Interministeriale del 1° agosto 2014, n. 83473, fa marcia indietro sulla mobilità. Nell'articolo 6 del Decreto con il quale sono stati definiti nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga (vedi anche nostre news del 9 ottobre 2014, 15 settembre 2014 ed 8 agosto 2014) è stato aggiunto il riferimento al trattamento di mobilità, come comunicato dallo stesso Ministero.

Oltre ai trattamenti di CIG, viene infatti estesa anche ai trattamenti di mobilità la possibilità per le Regioni/Provincie Autonome di disporne la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai nuovi criteri stabiliti dagli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014. Questo può avvenire esclusivamente entro il limite di spesa di euro 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alle stesse Regioni/Provincie Autonome.

Per consultare il decreto corretto, clicca qui

http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/documentazione/Documents/83473%20con%20errata%20corrige.pdf

28 Ottobre 2014 - Normativa

Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello.

A seguito di quanto previsto dal decreto interministeriale 14 febbraio 2014, che ha disciplinato, per l'anno 2014, lo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello previsto dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007, l'Inps, facendo seguito alla sua circolare n. 78/2014 (vedi nostra news del 23 giugno 2014), con messaggio 24 ottobre 2014 n. 7978, ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo con riferimento agli importi che sono stati corrisposti ai lavoratori nell'anno 2013.

In particolare il messaggio evidenzia i seguenti aspetti:

  • la fruizione del beneficio è condizionata alla regolarità contributiva ed al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi;
  • per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio;
  • per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione;
  • nelle ipotesi di operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all'incentivo;
  • per il recupero dell'incentivo, i datori di lavoro non agricoli ammessi allo sgravio, per il recupero dell'incentivo in oggetto, dovranno avvalersi di specifici nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale).

Vengono inoltre fornite indicazioni operative concernenti:

  • le aziende che, autorizzate allo sgravio contributivo per l'anno 2013, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano cessato l'attività;
  • i lavoratori iscritti all'Inps Gestione ex Inpdap;
  • i lavoratori iscritti all'Inps Gestione ex Enpals;
  • i lavoratori iscritti ad altri Enti pensionistici;

All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Non essendo ancora disponibile sul sito dell'INPS, riportiamo integralmente qui di seguito il testo del messaggio

Messaggio 24 ottobre 2014, n. 7978

Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo.

Il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014 ha disciplinato, per l'anno 2014, lo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, previsto dalle leggi n.92/2012 e n.247/2007.

Con la circolare n. 78 del 17 giugno 2014 - alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere normativo - sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le prime indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge. Con il messaggio n. 5887 dell'8 luglio 2014 è stata, quindi, rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2013.

Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l'Istituto ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l'avvenuta ammissione al beneficio. Con il presente messaggio si illustrano, quindi, le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.

1. Generalità.

Con riguardo all'entità dello sgravio, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione conguagliabile.

Ove - infatti - le aziende, per motivazioni connesse all'impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

Si precisa, altresì, che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.

Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

2. Particolarità.

Coesistenza di premi

Per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.

Es: Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 30.000

Premio contrattazione aziendale € 700,00

Premio contrattazione territoriale € 500,00

Misura massima di premio sgravabile € 675,00 (€ 30.000*2,25%)

Sgravio azienda € 169,00 (€ 675*25%)

Sgravio lavoratore € 62,00 (€ 675*9,19%)

Proporzionalità:

sgravio sul premio contratto aziendale (€ 700/€ 700+€ 500) = 58%

sgravio sul premio contratto territoriale (€ 500/€ 700+€ 500) = 42%

Ripartizione:

sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 98,02 (€ 169*58%)

sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 35,96 (€ 62*58%)

sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 70,98 (€ 169*42%)

sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 26,04 (€ 62*42%)

Operazioni societarie

Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell'ammissione allo sgravio dell'azienda incorporata, le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all'incentivo.

A tal fine, le aziende interessate provvederanno a richiedere alla sede dell'Istituto territorialmente competente l'attribuzione del codice di autorizzazione previsto (vedi punto 6), corredando la richiesta degli elementi utili all'ammissione al beneficio contributivo.

Aziende cessate

Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l'anno 2013 - che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig); si precisa che, nella fattispecie suddetta, i datori di lavoro/committenti con obbligo di versamento della contribuzione IVS alla Gestione ex ENPALS potranno ottenere il rimborso delle somme loro spettanti presentando apposita istanza alla competente sede territoriale dell'INPS - Gestione ex ENPALS.

Analogamente, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici autorizzati allo sgravio contributivo per l'anno 2013 che abbiano, nelle more del provvedimento di ammissione, sospeso/cessato l'attività, potranno ottenere il rimborso delle somme loro spettanti presentando apposita istanza alla competente sede territoriale dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

3. Lavoratori iscritti all'Inps Gestione ex Inpdap.

Stante l'esclusione esplicita, stabilita dall'art. 2, comma 8, del Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012, in ordine all'applicazione dello sgravio contributivo in questione alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lvo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, rappresentate dall'Aran in sede di contrattazione collettiva, si precisa che destinatari sono i datori di lavoro iscritti all'Inps - Gestione Dipendenti Pubblici, aventi natura giuridica di "impresa privata" ammesse al beneficio per gli importi corrisposti nell'anno 2013. Per il solo personale che ha mantenuto l'iscrizione originaria ad una delle gestioni ex INPDAP si forniscono di seguito le modalità per il recupero.

Il recupero di quanto spettante deve essere effettuato con il flusso UniEmens (ListaPosPA), utilizzando l'elemento , per i dipendenti in servizio, ovvero, l'elemento Causale 1 per i dipendenti cessati, mediante l'indicazione, da parte dei datori di lavoro che hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio contributivo, del contributo da recuperare nell'elemento di Recupero Sgravi, valorizzando l'anno di corresponsione degli importi oggetto dello sgravio in e il Codice Recupero con il valore 2 (legge 247/2007).

Si ricorda che per le imprese con lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici lo sgravio contributivo è così articolato:

- innanzi tutto entro il limite massimo di 23,80 punti per iscritti alle gestioni pensionistiche CPDEL, CPI, CPS ovvero di 24,20 per gli iscritti alla gestione pensionistica CTPS, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate

- solo in caso di successiva capienza, in relazione alle "contribuzioni minori", da versare alla competente Gestione INPS¸ rispettando il limite complessivo del 25%, per la quota residua secondo le specifiche modalità operative.

Per quel che riguarda lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore, lo sgravio è pari all'8,85%% per la gestione CPDEL; CPS, CPI; all' 8,80% per la gestione CTPS.

Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3 ter della legge n. 438/1992.

Si rammenta, infine, che non sono oggetto di sgravio i contributi dovuti alla Gestione Unitaria delle Attività Sociali e Creditizie e all'Assicurazione Sociale Vita.

4. Lavoratori iscritti all'Inps Gestione ex Enpals.

Ai fini della fruizione del beneficio contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposte ai lavoratori iscritti ai Fondi pensioni della Gestione ex Enpals, si rammenta che non costituisce oggetto di sgravio il contributo di solidarietà previsto, con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dall'art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997 e, con riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, dall'art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997, dovuto, pertanto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Lo stesso dicasi per il contributo aggiuntivo (1%) ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Si fa, inoltre presente che fermo restando il limite massimo del 25%, lo sgravio sarà applicato, innanzi tutto, sull'aliquota datoriale relativa alla contribuzione IVS da versare alla Gestione ex Enpals e, solo in caso di successiva capienza, in relazione alle "contribuzioni minori" da versare alla competente Gestione INPS, operando lo sgravio sulla relativa posizione contributiva in essere presso l'Istituto limitatamente alla quota residua spettante sulle medesime contribuzioni, con le modalità di cui al successivo par. 6.

Pertanto, in relazione alla generalità dei lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals, lo sgravio della contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 23,81% in relazione alla contribuzione IVS e all'1,19% in relazione alle "contribuzioni minori". Con particolare riferimento ai lavoratori tersicorei e ballerini iscritti alla Gestione ex Enpals successivamente al 31.12.1995, si sottolinea che lo sgravio della contribuzione IVS è del 25% (e non dell'intera aliquota IVS prevista pari al 25,81% - tab. aliquota R3 e X3) e, pertanto, non va operato alcuno sgravio sulle "contribuzioni minori".

Per ciò che riguarda, invece, lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore si rammenta che il medesimo è pari al 9,19% (in relazione ai lavoratori tersicorei e ballerini iscritti alla Gestione ex Enpals successivamente al 31.12.1995, lo sgravio è del 9,89% - tab. aliquota R3 e X3).

Con specifico riferimento alla retribuzione annua da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio, si precisa quanto segue:

- con riguardo ai lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, trovando applicazione un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale medesimo (pari, per l'anno 2013, a € 99.034,00);

- per quanto concerne i lavoratori dello spettacolo già iscritti al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale giornaliero imponibile relativo alla prima fascia di retribuzione (pari, per l'anno 2013, a € 721,96) moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa effettuati sino ad un massimo di 312;

- con riferimento, infine, agli sportivi professionisti già iscritti al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale giornaliero imponibile (pari per l'anno 2013 a € 317,42) moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa effettuati sino ad un massimo di 312.

Sul piano operativo, le imprese ammesse allo sgravio potranno fruire del medesimo operando una compensazione, mediante un minor versamento dei contributi obbligatori, entro i limiti autorizzati, da effettuarsi su una o piè mensilità purché entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del presente messaggio.

A tal fine l'Istituto provvederà tempestivamente a contattare i datori di lavoro ammessi allo sgravio al fine di reperire le informazioni necessarie a definire le modalità di conguaglio della contribuzione versata in eccesso. Con apposito messaggio PEI, verranno fornite agli Uffici le istruzioni operative in merito.

Detta compensazione, da effettuarsi mediante i modelli di pagamento F24/I24, dovrà riportare l'indicazione della competenza dei mesi che hanno generato il credito ed i relativi importi compensati.

Naturalmente, all'atto del conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro avranno l'obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

I datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell'attività dell'impresa, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, potranno richiedere il rimborso di quanto spettante presentando apposita istanza, come innanzi specificato al par. 2.

5. Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi

Il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014 ha affidato all'Istituto la gestione del beneficio contributivo, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPGI). Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo riferito ai lavoratori in questione, le aziende autorizzate provvederanno a rivolgersi direttamente al citato Ente.

6. Istruzioni operative.

Con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all'Inps le "contribuzioni minori", lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l'Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni. Alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli - autorizzate allo sgravio in esame, è stato automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione "9D".

7. Modalità di recupero.

7.1 Datori di lavoro non agricoli.

I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per il recupero dell'incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):

Contrattazione aziendale

Contrattazione territoriale

L924 Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del D.L.

L926 Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del D.L

.

L925 Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore

L927 Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore

da valorizzare nell'Elemento , ,

, del flusso UniEmens.

All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

7.2 Restituzione quote eccedenti.

Per la restituzione di eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende potranno utilizzare il previsto codice causale "M964" - avente il significato di "restituzione sgravio contrattazione secondo livello" - da valorizzare nell'Elemento , , , del flusso UniEmens.

Le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, in applicazione di quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

7.3 Datori di lavoro agricoli.

Per le aziende agricole con dipendenti, relativamente agli adempimenti a carico delle aziende e a carico delle Sedi, si fa riferimento alle disposizioni già impartite con circolare n. 111 del 14/10/2009.

Allegato

Modello per la presentazione dell'istanza di sgravio

Omissis

27 Ottobre 2014 - Normativa

Indennità di tirocinio nell’ambito della “Garanzia Giovani”: istruzioni INPS

L'Inps, con il messaggio n. 7899 del 22 ottobre 2014, fornisce le istruzioni operative circa l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano Italiano di attuazione della cosiddetta "Garanzia Giovani".

L'Istituto erogherà per conto della Regione l'indennità di tirocinio di cui al Programma operativo nazionale per la Garanzia Giovani, nei limiti della provvista finanziaria resa disponibile e secondo i parametri e criteri di esclusiva competenza della Regione. Il Ministero del lavoro ha comunicato che hanno manifestato, al momento, la volontà di avvalersi del servizio di pagamento dell'indennità di tirocinio le seguenti 19 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto.

A seconda della modalità indicata dal tirocinante, il pagamento della indennità può realizzarsi:

  • tramite accredito su conto corrente bancario o postale, provvisto di relativo IBAN, indicato dal tirocinante;
  • qualora non fosse indicato un codice IBAN, tramite bonifico cd. "domiciliato" cioè a mezzo Ufficio postale (competente in base alla residenza/domicilio, individuato tramite il codice di avviamento postale indicato dal tirocinante) che provvederà ad inviare all'interessato una comunicazione per incassare l'importo a lui assegnato.

Per consultare il messaggio, clicca qui

http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%207899%20del%2022-10-2014.pdf

27 Ottobre 2014 - Normativa

Rappresentanza e rappresentatività sindacale: Direttiva del Ministero del lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato in questi giorni la Direttiva 26 settembre 2014 in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale, con la quale vengono definite le computabilità dei risultati elettorali nelle aziende ai fini della quantificazione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) alla luce degli accordi interconfederali sottoscritti da Confindustria, CGIL, Cisl e Uil il 28 giugno 2011 e 10 gennaio 2014 (consultabili entrambi sul sito www.adlabor.it, parte Normativa, voce Contrattazione sindacale)

In particolare la Direttiva precisa gli enti preposti alla raccolta dei dati dei risultati elettorali:

  • la struttura centrale e quella periferica (tramite Comitato dei Garanti) del Ministero del lavoro avranno il compito di raccolta, elaborazione e messa a disposizione dei dati;
  • il Comitato dei Garanti dovrà raggruppare tali dati per ciascuna organizzazione sindacale, trasmettendoli successivamente al CNEL ed alla Direzione Generale del Ministero del lavoro preposta alla tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni sindacali;
  • l'INPS, sulla base di specifiche convenzioni con le parti sociali, dovrà raggruppare i dati in base alle deleghe associative, trasmettendoli successivamente al CNEL ed alla Direzione Generale del Ministero del lavoro preposta alla tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni sindacali;

Si ritiene che soltanto in base ai dati così raccolti e verificati le imprese potranno procedere a riconoscere lo status di "rappresentante sindacale unitario" ai fini del godimento di tutti i diritti previsti dalla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

Per consultare la Direttiva clicca qui

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