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18 Dicembre 2013 - Interpretazioni

Contributo aziendale di mobilità: condizioni per l’esonero

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello dell'11 dicembre 2013 n. 34, ha fornito chiarimenti circa la possibilità di esonero dal versamento del contributo previsto dall'art. 5, comma 4 della Legge 223/1991 (in base al quale, ricordiamo, per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare all'Inps una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore, somma ridotta alla metà qualora la procedura di mobilità si sia conclusa con accordo sindacale) in caso di attivazione delle procedure di mobilità da parte di imprese abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione del debito.

17 Dicembre 2013 - Interpretazioni

DURC e benefici normativi e contributivi

Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello 11 dicembre 2013, n. 33, ha precisato che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l'impresa non può ottenere il DURC per il godimento di benefici normativi e contributivi per un periodo di tempo fino a 24 mesi e che tale periodo decorre dal momento in cui gli illeciti sono definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato o con ordinanza-ingiunzione non impugnata. Una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l'impresa potrà tornare a godere dei benefici normativi e contributivi.

Il documento è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/332013.pdf

09 Dicembre 2013 - Interpretazioni

Nozione di “trasferimento” e obblighi formativi in materia di sicurezza

L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede per il datore di lavoro l'obbligo di fornire a ciascun lavoratore una formazione e, ove previsto, un addestramento specifici, sufficienti ed adeguati in materia di salute e sicurezza in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con nota n. 20791 del 27 novembre 2013, ha fornito alcuni specifici chiarimenti circa tali obblighi formativi in caso di trasferimento del lavoratore, precisando che:

- ove il trasferimento comporti anche un mutamento di mansioni, il datore di lavoro ha l'obbligo di far effettuare al lavoratore attività di formazione ed addestramento specificamente riferiti alle nuove mansioni;

- nel caso in cui, invece, il lavoratore continui a svolgere le stesse mansioni, ma in un altro reparto o ufficio, il datore di lavoro non avrà tale obbligo, ma dovrà soltanto 'considerare l'opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi'.

Riteniamo che il termine 'trasferimento' sia stato utilizzato dal Ministero del Lavoro in un'accezione molto ampia, che comprende non solo il mutamento definitivo della sede di lavoro, ma anche quello temporaneo.

La nota del Ministero del lavoro è consultabile su:

http://www.dplmodena.it/30-11-13ML20791-2013Trasferimento.html

25 Novembre 2013 - Normativa

Congedo straordinario per l’assistenza ai disabili: istruzioni Inps dopo sentenza della Corte Costituzionale

A seguito della sentenza n. 203 del 18 novembre 2013, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui, in mancanza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l'affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave, l'Inps, concircolare 15 novembre 2013, n. 159 ha fornito le proprie precisazioni, in particolare:

a) per quanto concerne il temine 'mancanza', questa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

b) riepilogando quali sono adesso i soggetti aventi diritto al congedo e cioè:

- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di

gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

c) precisando infine che la presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica.

La circolare Inps è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20159%20del%2015-11-2013.htm

La sentenza della Corte Costituzionale è consultabile su:

http://www.handylex.org/stato/s180713.shtml

20 Novembre 2013 - Normativa

Decorrenza dei licenziamenti individuali

Con la riforma Fornero, una volta esperite correttamente le procedure previste dall'art. 7 della Legge 604/1966,nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure dall'art. 7 della Legge 300/1970, nel caso del licenziamento disciplinare, il datore di lavoro può far decorrere la cessazione del rapporto dalla data:

- di avvenuta ricezione da parte del lavoratore della comunicazione di attivazione della procedura ex art. 7 Legge 604/1966. In tal caso, il periodo di lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato;

- di avvenuta ricezione da parte del lavoratore della contestazione ex art. 7 Legge 300/1970. Nel caso in cui, nelle more di questo procedimento:

a) il lavoratore sia stato sospeso dal lavoro (sospensione cautelare non disciplinare) con decorso della retribuzione, se la sanzione disciplinare adottata sarà del licenziamento per giusta causa (cioè senza preavviso), il datore di lavoro potrà trattenere dalle competenze di fine rapporto le somme relative al periodo di sospensione cautelare e, se nel frattempo avrà versato i contributi previdenziali ed assicurativi, potrà richiederne la restituzione agli Enti di competenza;

b) il lavoratore sia stato mantenuto in servizio ed al lavoro, se la sanzione disciplinare adottata sarà del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (cioè con preavviso) il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Articolo1 - Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore - comma 41

41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

19 Novembre 2013 - Formazione

Novità in materia di tirocini extracurricolari – Riconoscimento indennità di partecipazione

La Regione Lombardia ha recentemente emanato la delibera x/825 del 25 ottobre 2013, con cui ha disciplinato, sulla base di quanto previsto dalla legge 92/2012, co. 34 e 35, l'istituto del tirocinio extracurricolare, traendo altresì spunto dalle linee-guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e dagli indirizzi europei in materia.

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15 Novembre 2013 - Normativa

Apprendistato e tirocini formativi – Legge 128/2013

E' stato convertito in Legge 8 novembre 2013 n. 128 il DL 12 settembre 2013 n. 104 (c.d. Decreto Istruzione), contenente alcune novità in tema di apprendistato e tirocini in azienda.

In particolare, gli art. 8-bis e 14 propongono misure per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro e le attività di stage, tirocinio e didattica in laboratorio.

Contratti di apprendistato: al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti sia delle scuole secondarie di secondo grado (ed in particolare degli istituti tecnici superiori) sia delle università, con esclusione di quelle telematiche, sarà possibile stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato, anche di alta formazione.

Per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, riservati agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, dovrà essere emanato un decreto interministeriale che dovrà definire il programma sperimentale per il triennio 2014-2016.

Tirocini formativi: sono previsti percorsi di orientamento per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro e sostenere la diffusione dell'apprendistato.

11 Novembre 2013 - Normativa

Stato di disoccupazione, ASpI e Mini-ASpI

L'INPS, con circolare 28/10/2013, n. 154, ha precisato che il lavoratore disoccupato, per poter vedersi riconosciuto lo stato di disoccupazione (involontaria) ed ottenere l'erogazione delle prestazioni ASpI e mini-ASpI, deve presentare specifica dichiarazione che attesti:

- l'attività lavorativa precedentemente svolta;

- la sua immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa al Centro per l'Impiego del proprio domicilio ovvero alla sede INPS territorialmente competente.

L'INPS, al fine di dare concreta attuazione a tali disposizioni, ha aggiornato la modulistica per la richiesta delle prestazioni ASpI (SR134) e Mini-ASpI (SR133).

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20154%20del%2028-10-2013.htm

11 Novembre 2013 - Interpretazioni

Sigaretta elettronica sul lavoro: obbligo di valutazione rischi

Le sigarette elettroniche si possono fumare anche sul posto di lavoro, ma è necessaria una valutazione dei rischi in quanto contengono nicotina ed altre sostanze associate, esponendo a potenziali danni per la salute: lo stabilisce il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello 24 ottobre 2013 n. 15.

Secondo il Ministero, fermo restando che non è applicabile il divieto di fumo, in considerazione del fatto che tanto l'art. 51 della legge 3/2003 quanto la direttiva europea 21/37/CE si riferiscono esclusivamente al fumo di prodotti a base di tabacco, è comunque necessaria una specifica valutazione che tenga conto del rischio a cui l'utilizzatore della sigaretta espone i colleghi, in ragione delle sostanze (nicotina, cromo, nichel ed altre sostanze) che possono essere inalate.

Il Ministero ha peraltro affermato che è comunque lecito che le aziende possano prevedere policy che vietino negli ambienti di lavoro l'uso di sigarette elettroniche.

La risposta ad interpello è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx

06 Novembre 2013 - Normativa

Piano nazionale ‘Garanzia giovani’

Sta prendendo forma il Piano nazionale Garanzia giovani, volto ad arginare la piaga della disoccupazione per i Neet ('Not engaged in Education, Employment or Training') tra 15 e 24 anni: previsti percorsi di formazione, consulenza, apprendistato e tirocini.

L'emergenza disoccupazione in Italia si fa sempre piè pressante, così il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stanziato 1,2 miliardi di euro, tra fondi europei e nazionali, per il biennio 2014-2015 a favore del Piano 'Garanzia giovani', approvato dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero, secondo quanto stabilito dal DL n. 76 del 2013. Ad annunciarlo, il ministro del Welfare Enrico Giovannini.

L'iniziativa, riservata ai giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, è volta ad offrire loro opportunità di lavoro, contratti di apprendistato, tirocini retribuiti, percorsi di formazione, completamento degli studi, sostegno all'auto-imprenditorialità o esperienze di servizio civile, il tutto anche all'estero attraverso la rete Eures.

Il documento approvato è ancora in una fase di bozza, ma è previsto che diventi presto operativo, coerentemente con quanto previsto dalla Raccomandazione Europea del 22 Aprile 2013. Entro fine anno, infatti, il Piano nazionale dovrà essere approvato dalla Conferenza Stato-Regioni per poi essere presentato in sede europea, in collaborazione con MIUR, MiSE, INPS, Dipartimento della Gioventè, Regioni e Province Autonome, Province e Camere di Commercio.

Tra gli obiettivi del Piano 'Garanzia giovani' c'è quello di sostenere un target minimo di 204mila giovani, ovvero il numero di giovani che ogni anno vanno ad aumentare la platea di disoccupati o inattivi. In generale, il progetto si rivolge a 1,3 milioni di Neet, considerando i giovani sotto i 25 anni che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro; se si arrivasse a considerare quelli sotto i 29 anni, bisognerebbe trovare la copertura per 2,2 milioni di giovani. Ai ragazzi inseriti nel progetto verranno effettuati colloqui personalizzati per costruire CV volti ad agevolare il loro ingresso nel mercato del lavoro. Previste inoltre alcune iniziative specifiche per coloro che hanno abbandonato o rischiano di abbandonare la scuola, attività di orientamento al mondo del lavoro nel sistema educativo e percorsi verso l'occupazione, anche incentivati, attraverso servizi e strumenti che favoriscano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché l'auto-impiego e l'auto-imprenditorialità.

Il documento è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/PrimoPiano/Documents/Documento%20Garanzia%20Giovani%20approvato%20dalla%20Struttura%20di%20Missione.pdf

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