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19 Settembre 2012 - Interpretazioni

Lavoro intermittente senza obbligo di indennità di disponibilità – licenziamento

Nel contratto di lavoro intermittente (c.d. 'a chiamata') senza obbligo di indennità di disponibilità, l'assunzione degli obblighi reciproci delle parti, tipici del contratto di lavoro subordinato, risulta sottoposta ad una duplice condizione sospensiva potestativa:

- l'eventuale manifestazione divolontà del datore di lavoro (se vorrò ti chiamerò...);

- l'eventuale, successiva accettazione del prestatore di lavoro (se vorrò risponderò alla chiamata..).

Da ciò ne consegue che tale condizione si risolve di fatto nell'effettiva inesistenza di ogni vincolo contrattuale per entrambe le parti, ponendo questo tipo di contratto come una anomalia all'interno del nostro ordinamento giuridico.

Va inoltre rilevato come le norme di legge che disciplinano il lavoro intermittente (artt.33-40 della Legge 276/2003) nulla dispongono circa la risoluzione del rapporto.

L'art. 38 , al comma 3 recita però testualmente: "Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati nè matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità di cui all'art. 36".

Tale affermazione è stata confermata dal Ministero del lavoro con circolare n. 4 del 3 febbraio 2005.

Si pongono quindi due questioni, la prima relativa alle modalità di eventuale risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro, la seconda concernente il conseguente, eventuale obbligo di preavviso.

- risoluzione del rapporto: non essendo state rinvenute interpretazioni ed indicazioni da parte del Ministero del Lavoro o della giurisprudenza, si può ipotizzare la legittimità di licenziamento del lavoratore che non risponda ripetutamente alle chiamate del datore di lavoro. In particolare, l'interpretazione letterale della norma sopra citata indurrebbe a ritenere possibile e lecito un licenziamento ad nutum del lavoratore intermittente che si trovi in situazione di 'disponibilità'.

- preavviso: anche in questo caso, le norme di legge in materia di lavoro intermittente nulla dispongono, per cui è ipotizzabile che il lavoratore possa averne diritto. In tal caso, escludendo ragionevolmente l'ipotesi di chiedere al lavoratore di prestare il periodo di preavviso, potrebbe essere obbligatorio riconoscergli (se dovesse aver comunque effettuato qualche prestazione lavorativa) l'indennità sostitutiva, calcolata in base a quanto disposto dal CCNL (in funzione di inquadramento ed anzianità) e dall'art. 2121 Cod. civ., cioè sulla "media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato".

La circolare del Ministero del lavoro citata è disponibile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/7853DD9B-8C3B-4F41-9EBE-D63939D34A9D/0/20050203_Circ_04.pdf

18 Settembre 2012 - Interpretazioni

Contratti di solidarietà difensivi – Necessità di maggiore orario di lavoro

Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello 13 settembre 2012 n. 27, presentato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alle conseguenze sanzionatorie per le aziende che, avendo stipulato contratti di solidarietà difensivi, non abbiano rispettato l'accordo sulle modalità di riduzione dell'orario e non abbiano debitamente informato i competenti Enti pubblici, ha precisato che, nel caso in cui al personale sia richiesto lo svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello concordato, il datore di lavoro debba:

- aver previsto nell'accordo sindacale la possibilità di incrementi di orario, quale evenienza in caso di miglioramento della situazione economico/finanziaria. In mancanza, dovrà comunque concordarli con le RSA/RSU;

- comunicare alla competente Direzione Territoriale del Lavoro le eventuali maggiori prestazioni;

- registrare le ore effettivamente prestate;

- versare l'intera retribuzione e relativi contributi dovuti riferiti alle maggiori prestazioni;

- comunicare correttamente all'INPS le ore di lavoro prestate in misura eccedente quelle concordate nell'accordo sindacale, per le quali il lavoratore non avrà diritto all'integrazione salariale.

L'eventuale condotta fraudolenta potrà essere anche penalmente rilevante.

La risposta ad interpello in oggetto è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4430B938-93D4-43E3-8E40-D873AA915FEA/0/272012.pdf

17 Settembre 2012 - Normativa

Collocamento obbligatorio: computabilità lavoratori con contratto a termine

La legge 68/1999, norma di riferimento per il collocamento obbligatorio di disabili ed altri soggetti protetti, aveva originariamente previsto, all'art. 4, che, per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non fossero computabili nel numero dei dipendenti totali, tra l'altro, i dipendenti in forza con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi.

La legge 92/2012 è intervenuta con l'art. 4, comma 27, modificandola, cancellando in particolare proprio la frase 'con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi' e creando pertanto una situazione di incertezza.

A tale situazione ha rimediato il D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 che, ha nuovamente modificato la Legge 68/1999, prevedendo la non computabilità dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi.

Alla luce di tali modifiche, a decorrere dal 26 giugno 2012, per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere obbligatoriamente, occorrerà computare tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori:

- disabili assunti obbligatoriamente;

- disabili occupati a domicilio (con prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro);

- disabili occupati con modalità di telelavoro (con prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro);

- divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento (sono invece computabili i lavoratori divenuti inabili a causa dell'inadempimento del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro);

- occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;

- soci di cooperative di produzione e lavoro;

- dirigenti;

- in forza con contratti di inserimento (tipologia di contratti ad esaurimento, essendo stati abrogati dalla Legge 92/2012);

- occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;

- assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività;

- impegnati in lavori socialmente utili (assunti ex art. 7 D.Lgs. 81/2000);

- a domicilio;

- coloro che aderiscono al programma di emersione (ex art. 1 Legge 383/2001).

I lavoratori occupati a tempo parziale sono computabili per la quota di orario effettivamente svolto (tenendo conto dell'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore);

Nel computo, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

17 Settembre 2012 - Normativa

CIG in deroga per il 2012: istruzioni Inps

L'Inps, con una serie di messaggi del 10 settembre 2012, ha emanato le istruzioni procedurali per l'erogazione degli ammortizzatori in deroga a favore dei lavoratori delle Regioni Calabria, Lombardia, Molise e Piemonte, in attuazione dei corrispondenti decreti ministeriali che ne hanno dato il via libera all'erogazione anche nel 2012.

I contenuti principali delle istruzioni sono:

- la competenza all'autorizzazione alla CIG in deroga per unità produttive situate in una sola Regione, spetta alla Regione interessata, mentre l'INPS ha il compito di erogare i trattamenti sulla base delle predette autorizzazioni;

- l'integrazione salariale spetta a tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione e lavoranti a domicilio, dipendenti da aziende che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate in specifici accordi governativi e che non possono attivare gli strumenti ordinari oppure li hanno già esauriti;

- la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro entro 20 giorni dalla sospensione dell'attività, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall'elenco dei lavoratori interessati;

- per il pagamento della prestazione al lavoratore, il datore di lavoro deve presentare la richiesta su modello IG/15 deroga (cod. SR100) per via telematica all'Inps, nel caso in cui l'ente autorizzatore non vi provveda direttamente. Inoltre, per il pagamento diretto al lavoratore deve essere presentato per via telematica il modello IG/Str/Aut (cod.41).

- l'importo spettante è pari a un'indennità dell'80% della retribuzione (con un massimale fissato in Euro 931,28 lordi, per retribuzioni mensili lorde fino a Euro 2.014,77 e in Euro 1.119,32 lordi per retribuzioni mensili lorde oltre Euro 2.014,77), comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero e il limite dell'orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.

- spettano anche l'assegno nucleo familiare e l'accredito figurativo dei contributi ai fini pensionistici.

Per i datori di lavoro interessati forniamo qui di seguito i riferimenti dei decreti interministeriali e dei relativi messaggi INPS:

Regione Calabria: decreto n. 67526 del 13 agosto 2012, consultabile su http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/AED6FB49-A497-4412-AB80-B261A0B4CE4D/0/67526.pdf e messaggio INPS n. 14595/2012, consultabile su http://www.anclsu.com/public/news/enti_istituzioni/INPScalabria-12-09-2012.pdf;

Regione Lombardia: decreto n. 67527 del 13 agosto 2012 consultabile su http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A292B743-C26F-4ABD-AE07-19E4EB0E74D5/0/67527.pdf e messaggio INPS n. 14596/2012, consultabile su http://www.anclsu.com/public/news/enti_istituzioni/INPSlombardia-12-09-2012.pdf;

Regione Molise: decreto n. 67326 del 13 agosto 2012, consultabile su http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B4EC4CD1-11B4-4541-9BC6-0F6DC16EEA7D/0/67326.pdf e messaggio INPS n. 14598/2012, consultabile su http://www.anclsu.com/public/news/enti_istituzioni/INPSmolise.pdf;

Regione Piemonte: decreton. 67327 del 13 agosto 2012, consultabile su http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/87D7AD69-3BAD-4BEE-B4AA-8CFBFC69C138/0/67327.pdf,e messaggio INPS n. 14599/2012, consultabile su http://www.anclsu.com/public/news/enti_istituzioni/INPSpiemonte-12-09-2012.pdf.

11 Settembre 2012 - Normativa

Telematizzazione Inail: il calendario delle comunicazioni con le imprese

L'INAIL, con determinazione del Commissario Straordinario n. 216 del 5 luglio 2012, ha confermato che dal mese di settembre 2012 prenderà avvio la seconda fase di telematizzazione delle comunicazioni con gli Enti pubblici, prevista dall'articolo 5bis del Dlgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), introdotto dal Dlgs. n. 235/2010.

Qui di seguito indichiamo le scadenze piè ravvicinate di settembre ed ottobre 2012:

Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPCM 22 luglio 2011

Adempimento

Tipo

Denominazione servizio

Fonti normative

Decorrenza obbligo telematico

Denuncia di iscrizione/denuncia di esercizio per inizio attività (apertura codice ditta) polizza dipendenti e/o artigiani da parte di intermediari (Quadri A, A1, B, C, C1, D, D1, O, O2, P) [nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro imprese]

denuncia

'Iscrizione Ditta'

Artt. 12, commi 1 e 2, e 153 D.P.R. n. 1124/1965

Settembre

2012

Denuncia di cessazione attività (chiusura codice ditta per cessazione requisiti per l'assicurazione e relative PAT e polizze) [nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro imprese]

denuncia

'Cessazione Ditta'

Art. 12, commi 3 e 5, D.P.R. n. 1124/1965

Settembre

2012

Denuncia di nuovo lavoro a carattere temporaneo

denuncia

"DNL TEMP"

Art. 12 MAT (D.M. 12.12.2000)

Settembre

2012

Denunce retributive contratti di somministrazione

[Inserimento contratti di fornitura somministrazione di lavoro]

denuncia

"Somministrazione di lavoro"

Legge 196/1997; D.Lgs. 276/2003, artt. 20-28

Settembre

2012

Istanza riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli

istanza

Art. 1, comma 60, legge 24.12.2007, n. 247

Ottobre

2012

Istanza di esonero da denuncia di nuovo lavoro temporaneo

istanza

Art. 10, comma 6 MAT (DM 12.12.2000)

Ottobre

2012

Denuncia di iscrizione polizza speciale facchini

denuncia

Artt. 12, commi 1 e 2, D.P.R. n. 1124/1965

Ottobre

2012

Ricordiamo che la prima fase era diventata operativa il 1° gennaio 2012 e riguardava i seguenti adempimenti:

- dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi;

- comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione;

- domanda di ammissione alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende artigiane;

- comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata di premio

anticipata;

- presentazione degli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative di

facchinaggio per la regolazione dei premi speciali.

La determinazione del Commissario Straordinario n. 216/2012 è consultabile su:

http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/DETCS2162012.htm

Gli adempimenti e scadenze fino a luglio 2013 sono dettagliatamente indicati sul sito:

http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/DETCS2162012all.doc

10 Settembre 2012 - Normativa

Contratti con collaboratori a partita IVA

La legge 28 giugno 2012, n. 92, all'art. 1, comma 26, integrando il D.Lgs. 276/2003 (c.d. Legge Biagi) con un nuovo articolo, il 69 bis, aveva regolamentato i rapporti di lavoro autonomo instaurati con i titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (c.d: 'partite IVA').

L'art. 46 bis, comma 1, lett. c) della legge 7 agosto 2012, n. 134 ha apportato alcune importanti modifiche a due dei tre requisiti di legittimità di questo tipo di contratto:

a) la collaborazione del titolare della partita IVA con il medesimo committente non deve avere una durata complessiva superiore a otto mesi annuinell'arco di due anni consecutivi;

b) il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piè soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi (per prestazioni rese a partita IVA), non deve costituire piè dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi. (ricordiamo che per anno solare si intende il periodo il periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno successivo. Cfr. Circ. Min. Lav. N. 5 del 7 febbraio 2001)

Resta invece immutato il terzo requisito:

c) che il collaboratore non disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Il mancato rispetto di almeno due dei tre requisiti di legittimità ha come conseguenza la conversione del rapporto a 'partita IVA' in uno di collaborazione coordinata e continuativa, ma con il concreto rischio che tale forma di rapporto possa essere ritenuta come collaborazione a progetto, con l'ulteriore, prevedibile conseguenza che, in assenza di uno specifico progetto formalizzato, il rapporto venga in realtà trasformato in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs 276/2003.

Rammentiamo, ai sensi del 2° comma del citato art. 69 bis, che non si hanno dette conseguenze nel caso in cui il titolare della partita IVA sia un collaboratore:

- in possesso di comprovate competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività lavorative;

- titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore, per l'anno 2012 a 18.000 euro (il comma 2, lettera b) dell'art. 69 bisparla di 'reddito non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 233/1990'. Tale livello minimo imponibile si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito per il settore artigianato e commercio, che per il 2012 è stato fissato dall'INPS in 45,70 euro).

- che svolga attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni;

La nuova disciplina si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data del 26 giugno 2012. Per i rapporti in corso a tale data del 26 giugno 2012, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano a partire dal 25 giugno 2013.

10 Settembre 2012 - Normativa

Contratti di somministrazione e apprendistato

La legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. 'Legge Fornero') ha apportato una serie di modifiche alla normativa preesistente in materia di apprendistato. L'art. 46 bis, lett. b) della legge 7 agosto 2012, n. 134, ha esteso la possibilità per le agenzie di somministrazione di assumere con contratto a tempo indeterminato anche gli apprendisti per il loro utilizzo in qualsiasi settore produttivo.

Non è però chiaro su chi, somministratore od utilizzatore, incombano alcuni adempimenti ed oneri tipici del contratto di apprendistato, quali, ad esempio, la presenza di un tutor, l'effettuazione delle attività di addestramento e formazione e l'attestazione del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, della qualifica professionale ai fini contrattuali. In proposito si attendono indicazioni operative da parte del Ministero del Lavoro.

05 Settembre 2012 - Normativa

Malattia: obblighi del lavoratore

Sintetizziamo i principali obblighi del lavoratore in caso di malattia:

a) Informare il proprio datore di lavoro, con le modalità ed entro i termini previsti dalla contrattazione collettiva:

- del motivo dell'assenza

ed, eventualmente:

- della durata prevedibile dell'assenza;

- dell'eventuale cambiamento d'indirizzo rispetto a quello comunicato in precedenza;

- se la malattia è insorta in periodo di ferie;

- se la malattia è conseguenza di un infortunio extralavorativo imputabile a responsabilità di terzi.

(Normativa di riferimento: art. 2104 Cod. civ., contrattazione collettiva)

b) Far pervenire al datore di lavoro copia della certificazione medica (solo se ciò è previsto dalla contrattazione collettiva come onere specifico in aggiunta alla trasmissione telematica della certificazione di malattia da parte del medico curante)

(Normativa di riferimento: Contrattazione collettiva)

c) Verificare che il medico curante rediga il certificato indicando in modo esatto i dati relativi al lavoratore stesso

(Normativa di riferimento: Circ. INPS 117/2011)

d) Informare il medico curante:

- dell'eventuale cambiamento d'indirizzo rispetto a quello comunicato in precedenza

(Normativa di riferimento: Circ. INPS 182/1997 e contrattazione collettiva)

- se la malattia è insorta in periodo di ferie;

e) Farsi rilasciare dal medico curante il numero di protocollo identificativo del certificato e trasmetterlo, entro due giorni dall'inizio dell'assenza, al datore di lavoro, ma solo su richiesta di quest'ultimo;

(Normativa di riferimento: Acc. Interconf. Confindustria 20.7.2011, CONFAPI 26.7.2011, Circ. INPS 117/2011)

f) Se la malattia:

- si protrae per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

(Normativa di riferimento: Art. 55 septies D.Lgs. 165/2001).

- si è protratta per un periodo superiore a sessanta giorni il lavoratore sarà soggetto da parte del medico competente, a visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

(Normativa di riferimento: Art. 41 D.Lgs. 81/2008)

g) Se la malattia è insorta all'estero, in Paesi extracomunitari che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni od accordi specifici in materia, il certificato medico deve essere legalizzato a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero;

(Normativa di riferimento: Circ. INPS 136/2003 )

h) Se la malattia insorta all'estero riguarda cittadini stranieri, la certificazione:

- può essere presentata in lingua originaria, se cittadini comunitari;

(Normativa di riferimento: Mess. INPS28978/2007)

- deve essere tradotta in lingua italiana, se cittadini extracomunitari;

i) Essere reperibile durante le fasce orarie in cui può essere effettuata la visita medica di controllo. Qualora il lavoratore comunichi preventivamente all'Inps e al datore di lavoro l'allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, il datore di lavoro e l'Inps hanno il diritto di chiedere al lavoratore la documentazione probatoria ai fini della giustificazione dell'eventuale assenza a visita di controllo;

(Normativa di riferimento: Art. 5 Legge 300/1970, art. 20 D.P.R. 314/1990, Art. 55 septies D.Lgs. 165/2001,circ. INPS 147/1996)

j) Non svolgere alcuna attività che possa compromettere la guarigione.

(Normativa di riferimento: art. 2104 Cod. civ.)

04 Settembre 2012 - Normativa

Contratti a tempo determinato: successione di contratti

Il D.Lgs. 368/2001, principale norma di riferimento in materia di contratti a tempo determinato, era stato recentemente modificato dalla Legge 92/2012, che, in particolare, aveva previsto come, in caso di successione di contratti a tempo determinato, il mancato rispetto del periodo di tempo intercorrente tra la cessazione del primo contratto a tempo determinato e l'inizio del secondo contratto a termine (sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi), il secondo contratto sarebbe stato considerato a tempo indeterminato. La stessa norma consentiva peraltro alla contrattazione collettiva (interconfederale o di categoria ovvero, in via delegata, ai livelli decentrati), di prevedere la riduzione dei predetti periodi (rispettivamente, fino a venti e trenta giorni) nei casi in cui l'assunzione a termine fosse avvenuta nell'ambito di un processo organizzativo determinato:

- dall'avvio di una nuova attivita';

- dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;

- dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;

- dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;

- dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.

Il D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito, in Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha apportato un'ulteriore modifica in materia, estendendo la possibilità di riduzione a venti e trenta giorni anche ai casi di contratti a tempo determinato instaurati per:

- attività stagionali, così come definite dal DPR 1525/1963;

- altre attività individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.

04 Settembre 2012 - Normativa

Contratti di collaborazione nei call center: esclusione dell’obbligo del progetto

L'art. 24 bis del D.L. 22 giugno 2012 n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha disciplinato le attività svolte da call center con almeno venti dipendenti. La norma, ha altresì modificato l'art. 61 del D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) prevedendo, a quanto sembra in via generale, la possibilità, per i rapporti di lavoro instaurati da call center che svolgono attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate 'outbound' (cioè quelle in cui il contatto telefonico fra cliente e operatore avviene su iniziativa di quest'ultimo), del ricorso a contratti di collaborazione, sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, senza pertanto che sia necessario uno specifico progetto.

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