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10 Luglio 2012 - Normativa

Aggiornamenti alla voce ‘Normativa’ del sito www.adlabor.it

Sul www.adlabor.it, in 'NORMATIVA' sono state aggiornate tutte le norme in materia di licenziamenti, dimissioni e risoluzioni consensuali modificate dalla Legge 92/2012 sulla riforma del mercato del lavoro.

In particolare, evidenziamo le modifiche apportate in materia di licenziamenti individuali all'art. 18 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 ed agli articoli 2, 6 e 7 della Legge 15 luglio 1966 n. 604. In materia di licenziamenti collettivi e mobilità, agli articoli 4 e 5 della Legge 23 luglio 1991 n. 223. In materia di dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e lavoratori padri, all'art. 55 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

Segnaliamo inoltre che sul sito è stata anche inserita la nuova disciplina generale in materia di convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali, introdotta dall' art. 4, commi 17-23 della Legge 28 giugno 2012 , n. 92

09 Luglio 2012 - Normativa

Entrata in vigore della Riforma del Lavoro

Come noto il Parlamento ha definitivamente approvato la Riforma del mercato del Lavoro (Legge 92/2012), che è stata pubblicata sul supplemento ordinario 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012. Pertanto, la nuova legge entrerà in vigore a tutti gli effetti mercoledì 18 luglio 2012.

Per ciascun istituto sono dettate delle regole transitorie ad hoc, ma in linea di principio dal 18 luglio 2012 dovranno applicarsi le nuove regole; in particolare, ciò vale per la disciplina sui licenziamenti e per le nuove collaborazioni a progetto.

04 Luglio 2012 - Normativa

Lavoratori somministrati: obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 37/0012187/MA007.A001 del 3 luglio 2012, ha fornito alcune interpretazioni in merito alla comunicazione periodica sul lavoro tramite agenzia interinale, prevista dall'art. 24, comma 4, lett. b), D.Lgs n. 276/2003 e dall'art. 3, D.Lgs. n. 24/2012.

La disposizione stabilisce l'obbligo dell'utilizzatore di comunicare "il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati" alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in loro mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale.

L'obbligo deve essere adempiuto ogni 12 mesi, anche mediante l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'utilizzatore aderisce.

In caso di mancato o non corretto assolvimento dello stesso, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 a 1.250,00 euro.

Nella fase transitoria relativa all'anno 2012 il termine per l'adempimento dell'obbligo sarà il 31 gennaio 2013.

Per gli anni successivi, salvo future diverse istruzioni operative, l'adempimento andrà effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di utilizzo del personale somministrato

La nota è integralmente consultabile su: http://www.dplmodena.it/nota%203-7-12%20comunicazione%20periodica%20somministrazione.pdf

28 Giugno 2012 - Formazione

Licenziamenti – Riforma del mercato del lavoro

Nell'ambito della piè generale riforma del mercato del lavoro è stata approvata definitivamente la legge che modifica anche la disciplina dei licenziamenti. Onde fornire un tempestivo aggiornamento sulle nuove discipline e procedure in materia di licenziamenti abbiamo organizzato un incontro nel nostro studio, Via Lamarmora 18, Milano, per il giorno mercoledì 11 luglio 2012, ore 14,30 - 18,00. L'incontro si incentrerà sull'analisi della nuova disciplina sui licenziamenti e materie connesse con ampia possibilità di approfondimenti, per cui non abbiamo predisposto una scaletta precisa degli argomenti. La partecipazione è gratuita, ma invitiamo ad inviare al piè presto le adesioni stante la limitatezza dei posti disponibili a [email protected].

28 Giugno 2012 - Normativa

Agevolazioni per le assunzioni

Il Governo ha presentato nuove misure per la crescita del Paese che dovrebbero portare anche nuova occupazione.

Proprio in tema di occupazione il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), in vigore dal 26 giugno 2012, all'art. 24 introduce un nuovo credito di imposta a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. L'agevolazione spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

21 Giugno 2012 - Normativa

Detassazione salario di produttività per l’anno 2012

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 2012 n. 60881, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 30 maggio 2012, in attesa di definire in modo stabile e coordinato il sistema di detassazione (rectius: tassazione agevolata) e di decontribuzione delle erogazioni legate ad incrementi di produttività, il Governo ha prorogato per il 2012 le misure sperimentali previste dal D.L. 93/2008, con alcune modifiche.

La detassazione per le erogazioni relative al salario di produttività avrà pertanto le seguenti caratteristiche:

- Applicabilità: solo al settore privato, solo per i lavoratori dipendenti e solo per le erogazioni legate ad incrementi di produttività, qualità, competitività o redditività, in applicazione di accordi sindacali di secondo livello, effettuate o da effettuare dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;

- Tassazione: 10%, comprensiva di Irpef ed addizionali regionali e comunali;

- Ammontare massimo delle erogazioni: 2.500 euro pro-capite;

- Limite di reddito: non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate, nel medesimo anno 2011, all'imposta sostitutiva agevolata per il salario di produttività.

Continua a valere la possibilità dei lavoratori di rinunciare al beneficio.

In attesa di istruzioni operative da parte dell'Agenzia delle Entrate, riportiamo qui di sotto il testo del provvedimento:

'Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 2012 (in Gazz. Uff., 30 maggio 2012, n. 125). - Individuazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonche' del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non puo' usufruire della tassazione sostitutiva.

Art.1 - Limiti di applicabilita' della detassazione del salario di produttivita'

1. Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.'

21 Giugno 2012 - Giurisprudenza

Trasferimento del lavoratore familiare di disabile non grave

 La Suprema Corte, con sentenza del 7 giugno 2012 n. 9201, si è pronunciata sul trasferimento del lavoratore familiare di disabile non grave. Leggi tutto...

21 Giugno 2012 - Normativa

Misure per lo sviluppo

Il Governo, in attesa di veder approvato il Decreto Legge "Misure urgenti per la crescita del Paese", ha pubblicato sul proprio sito internet due interessanti documenti che illustrano, il primo, le misure previste dal 'pacchetto sviluppo' e, il secondo, le principali misure già adottate sul tema della crescita e sviluppo.

I due documenti sono consultabili rispettivamente su:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/consiglio_ministri_35/allegato2_misure_crescita_sostenibile.pdf

e su: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/consiglio_ministri_35/allegato1_misure_finora_adottate.pdf

20 Giugno 2012 - Normativa

Apprendistato: piano formativo individuale e casi particolari di licenziamento

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello del 14 giugno 2012, n. 16, fornisce alcuni importanti chiarimenti circa due aspetti relativi al contratto di apprendistato e cioè circa l'obbligatorietà del parere di conformità degli Enti bilaterali del piano formativo individuale (PFI) e circa la legittimità di recesso da parte del datore di lavoro in caso di maternità, matrimonio ed assenze per malattia ed infortunio.

Piano formativo individuale dell'apprendista: l'obbligo di sottoporre il PFI al parere di conformità degli Enti bilaterali sorge soltanto se previsto dalla contrattazione collettiva o dalla legislazione regionale (o provinciale, per le provincie di Trento e Bolzano). L'obbligo non sussiste invece per il datore di lavoro noniscritto alle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo applicato (salvo, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, nel caso in cui sia previsto dalla legislazione regionale. Rimarrebbe in ogni caso escluso l'obbligo di iscriversi all'Ente bilaterale).

Va peraltro evidenziato che il Ministero, ritenendo che il parere dell'ente rappresenti comunque una garanzia della corretta predisposizione del PFI, raccomanda al personale ispettivo di concentrare prioritariamente l'attenzione proprio nei confronti di quei contratti di apprendistato e di quei PFI che non sono stati sottoposti alle valutazioni dell'Ente bilaterale di riferimento.

Licenziamento dell'apprendista: il Ministero precisa che le cause di nullità del licenziamento previste per legge, come nei casi in cui sussiste il divieto di licenziamento per maternità (dall'inizio della gravidanza e fino all'anno del bambino, ex art. 54, D.Lgs. n. 151/2001) e per causa di matrimonio (dal giorno delle pubblicazioni di matrimonio e fino ad un anno dalla celebrazione, ex art. 35, D.Lgs. n. 198/2006) e le disposizioni limitatrici del licenziamento in costanza di malattia ed infortunio, si applicano anche agli apprendisti.

Tuttavia, al termine del periodo di divieto il datore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso previsto dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 167/2011, ma in tal caso il periodo di preavviso di cui all'art. 2118 c.c., dovrà decorrere dal termine dei periodi di divieto di licenziamento.

Il documento è disponibile sul sito: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D013E738-A644-4423-B97A-97F2E3181C7A/0/162012.pdf

08 Giugno 2012 - Normativa

Somministrazione – Comunicazione alle OO.SS. da parte dell’utilizzatore dei lavoratori interinali

È stato recentemente emanato il Decreto Legislativo n. 24 del 2.3.2012 in attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Con l'introduzione di tale decreto sono state apportate alcune modifiche alle norme già contenute nel D.Lgs. 276/03 in materia di somministrazione di lavoro.

Tra le novità piè importanti, destinate a produrre effetti nei confronti delle imprese utilizzatrici, segnaliamo quanto contenuto nell'art. 3 del D.Lgs. 24/12 che ha modificato l'art. 18 del D.Lgs. 276/03 introducendo il comma 3 Bis che prevede testualmente:

'La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonche' di cui all'articolo 24, comma 4, lettere a) e b), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.».

L'art. 23 D.Lgs. 276/03 ai commi 1 e 4 tende, sostanzialmente, a garantire la parità di trattamento dei lavoratori somministrati rispetto ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore ed il comma 7 bis garantisce la possibilità per i lavoratori somministrati di essere informati dall'utilizzatore 'dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinche' possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato'.

In altre parole, con l'introduzione di quanto previsto dall'art. 3 D.Lgs. 24/12 il legislatore ha voluto stabilire una sanzione amministrativa pecuniaria 'da euro 250 a euro 1.250', nei confronti dell'utilizzatore, per eliminare eventuali comportamenti discriminatori di quest'ultimo verso i lavoratori somministrati.

Per quanto riguarda invece la sanzione connessa alla violazione di quanto previsto dall'art. 24 D.lgs. 276/03 (che però, a differenza dell'art. 23 D. Lgs. 276/03 non è stato modificato con il recente intervento) occorre sottolineare che lo stesso art. 24 al comma 4 prevede che:

'L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale:

a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;

b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati'.

Tale disposizione normativa era già contenuta nell'art. 24 D.Lgs. 276/03 ma, con l'introduzione dell'art. 3 D.Lgs. 24/12, è divenuta di fatto obbligatoria, per l'utilizzatore, la comunicazione alle organizzazioni sindacali delle informazioni, relative all'uso di lavoratori somministrati, previste dalle lettere a) e b) del predetto art. 24 per evitare 'la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250' prevista dal co. 3 dell'art. 18 D.Lgs. 276/03.

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