News

16 Maggio 2011 - Normativa

Apprendistato – Disegno di legge governativo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 5 maggio 2011, lo schema di decreto legislativo che attua la delega conferita al Governo dalla legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (Legge n. 247 del 2007), disciplinando l¿apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all¿occupazione e alla formazione dei giovani.

Il decreto legislativo prevede tre tipologie di contratto:

- apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età,

- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale

- apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano ad un piè alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.

Il testo del disegno di legge è consultabile sul sito:

http://www.dplmodena.it/leggi/TUApprendistato-maggio2011.pdf

16 Maggio 2011 - Normativa

Lavori usuranti e pensionamento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2011 n. 108 il Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67 che prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato per quei lavoratori che hanno svolto lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. I requisiti sono: - essere lavoratori subordinati; - aver maturato un' anzianita'' contributiva non inferiore a trentacinque anni; - aver svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci, per chi matura il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2017 (metà dell'intera vita lavorativa per chi invece maturerà tale diritto a partire dal 1° gennaio 2018), le mansioni usuranti indicate dall'art. 2 del Decreto del ministero del lavoro 19 maggio 1999; oppure mansioni in turno notturno per almeno sei ore e per almeno 78 giorni all'anno (64 per chi ha maturato i 35 anni di contributi dopo il 1° luglio 2009), o per almeno tre ore nell'orario di lavoro dell'intero anno; oppure lavori ripetitivi in cicli organizzativi vincolanti; oppure mansioni di conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Sono previsti peraltro ulteriori requisiti relativi all'età anagrafica. I lavoratori interessati dovranno fare apposita domanda corredata di idonea documentazione (tra cui: prospetto di paga; copia registrazione su libro matricola, registro di impresa o libro unico del lavoro; libretto di lavoro; contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; documentazione medico-sanitaria; carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneita'' alla guida; documento di valutazione del rischio; comunicazioni di assunzione). La norma prevede l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare in via telematica all'Inps i nominativi dei lavoratori che svolgono mansioni usuranti nonché i relativi periodi di svolgimento. Sono infine previste sanzioni per i datori di lavoro che omettono di effettuare le comunicazioni di cui sopra nonché per i lavoratori che abbiano ottenuto i benefici pensionistici con documentazione non veritiera. Entro il 25 giugno 2011 il Ministero del lavoro di concerto con quello dell'economia emanerà un provvedimento con le necessarie disposizioni attuative. Il provvedimento di legge, che entrerà in vigore il 26 maggio 2011, è consultabile sul sito http://www.dplmodena.it/leggi/67-2011%20decreto%20legislativo.pdf

11 Maggio 2011 - Interpretazioni

Patto di non concorrenza- erogazione in corso di rapporto

Il patto di non concorrenza nel lavoro subordinato è regolato dall'articolo 2125 cod. civ. che ne stabilisce alcune condizioni tra cui la fissazione del corrispettivo. La giurisprudenza si sta orientando a ritenere illeciti i corrispettivi per patto di non concorrenza erogati costanza di rapporto, normalmente unitamente alla retribuzione mensile. Ciò perché la non prevedibilità della durata del rapporto rende indeterminabile l'entità del corrispettivo che potrebbe risultare non congruo rispetto al sacrificio che viene chiesto al lavoratore. (Così da ultimo Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 28 gennaio 2011 - Guida al lavoro, 2011 n. 19). E' quindi consigliabile, ove si voglia stipulare un patto di concorrenza valido, quantomeno prevedere un corrispettivo predeterminato e di entità congrua anche riservandosi la possibilità di erogarlo, in tutto o in parte, in corso di rapporto.

12 Aprile 2011 - Normativa

Certificazione medica on-line – Nuove istruzioni operative

Il Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero del Lavoro hanno emanato congiuntamente la circolare n. 4 del 18 marzo 2011 che fornisce ulteriori indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato, dopo quelle già fornite con circolare n. 1 del 23 febbraio scorso, circa la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Tra le informazioni segnaliamo, in estrema sintesi, quelli che sono gli aspetti di maggior interesse delle nuove procedure sia per il lavoratore che per il datore di lavoro:A) per il lavoratore:- onere di fornire al medico curante la propria tessera sanitaria;- onere di fornire al medico competente l'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro;- diritto di chiedere al medico curante il numero di protocollo indentificativo del certificato inviato per via telematica, oltre a una copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica;- diritto di chiedere la certificazione in forma cartacea nei casi in cui il medico sia impossibilitato ad utilizzare la via telematica. (in tal caso, il lavoratore avrà però l'obbligo di trasmetterne copia sia all'Inps che al datore di lavoro)- possibilità di accedere al sito web dell'Inps, previa registrazione, per prendere visione di un determinato certificato tramite il proprio codice fiscale ed il numero di protocollo fornitogli dal medico, oltre a poter prendere visione di tutti i suoi certificati.- onere di informare il proprio datore di lavoro secondo le regole previste dei vari CCNL dell'assenza e dell'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro, per l'eventuale effettuazione di accertamenti sanitari di controllo.B) per il datore di lavoro:- ricezione immediata della certificazione in via telematica alla propria casella di posta elettronica certificata (PEC), come da indicato dalla circ. Inps 119/2010;- accesso diretto alle certificazioni di malattia di ogni lavoratore, tramite apposite credenziali, come indicato dalla circ. Inps 60/2010;- i datori di lavoro privati possono avvalersi di propri intermediari (art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979 n. 12);- possibilità, in via transitoria ed ancora per tre mesi (quindi fino al 18 giugno 2011) di richiedere ancora la trasmissione della copia cartacea (rilasciata dal medico all'atto di invio on line o scaricata dal lavoratore dal sito Inps) secondo le previgenti modalità;- dopo il 18 giugno 2011 il datore di lavoro non avrà altra possibilità, per ricevere la certificazione medica, che la trasmissione on line;- possibilità per i datori di lavoro dotati di PEC, di usufruire del nuovo servizio messo a disposizione dell'Inps per la richiesta di visite fiscali on line.La circolare è consultabile sul sito http://www.innovazionepa.gov.it/media/648341/circolare_4-2011.pdf

06 Aprile 2011 - Formazione

Età pensionabile: intervendo Avv. Goffredo su La Stampa.it per Giuffrè Editore

30 Marzo 2011 - Normativa

CCNL Terziario – Ipotesi d’accordo di rinnovo 26 febbraio 2011

Il 26 febbraio scorso è stato sottoscritto da Confcommercio, Fisascat-CISL e Uiltucs-UILl'ipotesi di accordo per il rinnovo triennale del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (conosciuto anche come CCNL commercio) che regolerà la parte economica e normativa dei rapporti di lavoro per i dipendenti del settore dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013.L'ipotesi di accordo diventerà pienamente operativa soltanto dopo la consultazione ed approvazione dei lavoratoriTra le principali novità segnaliamo:- Regolamentazioni specifiche: sono state previste, all'interno dei Settori "Commercio" e "Servizi", specifiche regolamentazioni per le aree dettaglio e ingrosso tradizionale, distribuzione moderna ed organizzata, importazione, commercializzazione e assistenza veicoli, ausiliari del commercio e commercio con l'estero (Commercio) e ICT, servizi alle imprese, servizi di rete, servizi alle persone, ausiliari dei servizi (Servizi);- Contrattazione di secondo livello: è confermata l'impossibilità di sovrapposizione tra contrattazione territoriale e contrattazione aziendale, che restano alternative. Sarà possibile derogare a talune norme derivanti dalla contrattazione nazionale in caso di nuovi insediamenti, nonché nel caso di sviluppo, ristrutturazioni e crisi aziendali di quelli esistenti;- Erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello: tali erogazioni debbono avere caratteristiche tali (variabilità e non predeterminabilità) da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dalla vigente legislazione; inoltre, dette erogazioni non saranno utili ai fini della maturazione di alcun istituto contrattuale nonché ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto; in caso di assenza di accordi di secondo livello, è stata prevista l'erogazione, nella retribuzione del mese di novembre 2013, di un elemento economico di garanzia. Viene ribadito che non è consentito dal secondo livello di contrattazione definire od incrementare indennità o emolumenti o premi in misura fissa.- Erogazioni legate ad incrementi di produttività: ai fini del trattamento fiscale ridotto è stato precisato che vi rientrano i compensi per lavoro straordinario e supplementare, per le clausole di elasticità e flessibilità, per il lavoro notturno, festivo ed a turni, i premi variabili di rendimento ed ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa aziendali;- Incrementi economici dei mininimi tabellari: sono previsti aumenti per complessivi 86 Euro di incremento lordo medio nel triennio, con una prima tranche di 10 Euro a partire da gennaio 2011. L'indennità di funzione per i Quadri sarà incrementata di 10 Euro mensili lordi, ma solo a partire dal gennaio 2013;- Periodo di prova: il periodo di prova è stato prolungato a 60 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori inquadrati nei livelli IV e V ed a 45 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori inquadrati nei livelli VI e VII;- Malattia: l'integrazione del trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro, da corrispondere al lavoratore nei primi tre giorni di malattia («carenza»), nel corso di ciascun anno, è riconosciuta in misura pari al 100% per i primi due eventi morbosi e al 50% per il terzo ed il quarto evento morboso; a partire dal quinto evento tale integrazione del trattamento economico cesserà di essere corrisposta. Tale modifica della normativa previgente, che decorrerà dal mese di marzo 2011, non si applicherà nei casidi malattia con ricovero ospedaliero e day hospital, di trattamenti di emodialisi, di malattie regolarmente certificate con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni, di patologie certificate di sclerosi multipla od altre particolarmente gravi ;- Permessi retribuiti per riduzione d'orario: per i lavoratori assunti dopo la sottoscrizione dell'accordo di rinnovo i permessi non matureranno per i primi due anni, quindi saranno di 8 ore annue dopo due anni dall'assunzione e di 16 ore annue decorsi quattro anni dall'assunzione;- Reperibilità: viene precisato che l'istituto della reperibilità è un aspetto complementare della normale prestazione lavorativa del personale dell'area ICT;- Dimissioni: è stato ridotto il periodo di preavviso in caso di dimissioni- Provvedimenti disciplinari: per la comunicazione al lavoratore dei provvedimenti disciplinari eventualmente adottati nei suoi confronti, sarà possibile ricorrere sia alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia a qualsiasi altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.- Contenzioso individuale del lavoro: sono state recepite le modifiche apportate dalla legge in materia di conciliazione, arbitrato e certificazione dei rapporti di lavoro, valorizzando il ruolo degli enti bilaterali. È stata espressamente prevista la possibilità di inserire nei contratti di lavoro individuali la c.d. "clausola compromissoria", purchè certificata.

30 Marzo 2011 - Formazione

Certificati di malattia on-line

Il Ministero della Funzione Pubblica, con Circolare n. 4 del 18 marzo 2011 (consultabile sul sito http://www.innovazionepa.gov.it/media/648341/circolare_4-2011.pdf) precisa che per i tre mesi successivi alla data di pubblicazione della citata circolare - e cioè fino al 17 giugno 2011-, è riconosciuta comunque la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di chiedere ancora al proprio lavoratore l'invio, della copia cartacea della certificazione di malattia. A partire dal 18 giugno dovrebbe trovare invece integrale ed esclusiva applicazione la procedura di trasmissione telematica delle certificazione di malattia da parte dell'INPS ai datori di lavoro, per cui si renderà indispensabile che quiesti ultimi si dotino delle apposite credenziali PEC, per il cui ottenimento si rinvia alle istruzioni operative contenute nelle circolari Inps n. 60 del 16 aprile 2010 e n. 164 del 28 dicembre 2010, consultabili rispettivamente sui siti: Circolare INPS n. 60 16 Aprile 2010 e Circolare INPS n.164 28 Dicembre 2010

14 Marzo 2011 - Interpretazioni

ROL ed ex-festività: effetti del mancato pagamento

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello 8 marzo 2011, n. 16, ha precisato che il mancato godimento o pagamento entro le scadenze indicate dai contratti collettivi dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro e sostitutivi delle festività soppresse non comporta alcuna sanzione a carico delle aziende.

A proposito dell'insorgenza dell'obbligazione contributiva in caso di mancato godimento dei permessi in questione nonché del mancato pagamento dell'indennità sostitutiva alle scadenze previste dai CCNL, il Ministero evidenzia che tale obbligazione va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi. Di conseguenza, il versamento dei relativi contributi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.

Infine, il Ministero precisa che, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito a ROL ed ex festività, gli ispettori del lavoro possono utilizzare l'istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004, diffidando il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.

In tale ipotesi, qualora il datore di lavoro non adempia alla diffida accertativa o nonpromuova un tentativo di conciliazione che si concluda con esito positivo, la diffida, con provvedimento del Direttore della DPL, acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.

Il provvedimento del Ministero del Lavoro è consultabile integralmente sul sito:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/AB4AF0BC-19A7-404E-B869-DAFD712159DC/0/162011.pdf

03 Marzo 2011 - Normativa

Contratti a tempo determinato cessati prima del 24 novembre 2010 – proroga del termine di decadenza per l’impugnazione

Il termine di decadenza per l'impugnazione dei contratti a tempo determinato cessati prima del 24 novembre 2010, inizialmente fissato al 23 gennaio, è stato prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 2, comma 54 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

02 Marzo 2011 - Normativa

17 marzo 2011 – Festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia

Con Decreto-legge 22 febbraio 2011 n.5 (in Gazz. Uff., 23 febbraio 2011, n. 44), di cui riportiamo in calce il testo dell'articolo 1, sono state fornite disposizioni circala festa per l'Unità d'Italia, fissata per il 17 marzo 2011. In sintesi:

- il 17 marzo 2011 sarà considerato come festività solo per l'anno 2011, sia per i lavoratori del pubblico impiego sia per quelli privati;

- tale giorno sarà non lavorativo (salvo per le imprese che operano a turno continuo o per i servizi pubblici essenziali);

- i lavoratori che non presteranno attività saranno retribuiti con le medesime modalità previste per le altre festività infrasettimanali: coloro che ricevono la retribuzione in misura fissa, percepiranno a marzo la normale retribuzione mensile; per quelli retribuiti ad ore, nella busta paga di marzo dovrà essere riportato un emolumento pari ad 1/6 dell'orario settimanale di lavoro, calcolato sulla retribuzione globale di fatto con gli eventuali elementi accessori;

- ailavoratori che, invece, presteranno attività andrà riconosciuto, in aggiunta alla normale retribuzione, il compenso previsto dai vari CCNL per le prestazioni lavorative in giornata festiva (solo per inciso, qualora vi fossero prestazioni di lavoro straordinario o in turno notturno, queste saranno retribuite come "straordinario festivo" e come "notturno festivo");

- per il mese di novembre 2011, non avranno invece luogo le erogazioni aggiuntive alla normale retribuzione mensile previste in sostituzione della festività soppressa del 4 novembre. Se, in sostituzione della retribuzione, i CCNL avevano previsto un permesso retribuito, questo non maturerà.

-se il 17 marzo non sarà stato lavorato, la sezione presenze del Libro Unico del Lavoro, dovrà riportare che l'assenza è stata goduta per festività.

Decreto-legge 22 febbraio 2011 n.5 - Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 - Art. 11. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

error: Content is protected !!