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17 Dicembre 2010 - Interpretazioni

Misure contro il lavoro sommerso (art. 4 della Legge 183/10): primi chiarimenti del Ministero del lavoro e dell’INPS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 38 del 12 novembre 2010, e l'INPS, con circolare n. 157 del 7 dicembre 2010, hanno fornito le prime indicazioni in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili e alle nuove competenze attribuite agli ispettori dall'articolo 4 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) circa le misure contro il lavoro sommerso.Segnaliamo in particolare alcune di queste indicazioni.- Sanzioni civili: La nuova misura delle sanzioni civili si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo in assenza di documentazione atta a consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto, nonchè nell'ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio in assenza delle previste comunicazioni all'INPS ed all'INAIL. Non si applica invece, a differenza del regime previgente (cfr. circ. INPS n. 111/2006), ai rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, quali i rapporti di lavoro autonomi, parasubordinati e di lavoro domestico. La nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del c.d. "Collegato Lavoro" (24 novembre 2010), ancorché le stesse si riferiscano a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione della norma in parola. Secondo l'Inps, le sanzioni civili, in caso di lavoro irregolare dovranno essere calcolate nella misura del 30% in ragione d'anno della contribuzione evasa, fino ad un massimo del 60%, come previsto dall'art.116, comma 8, lettera b) della legge n.388/2000. L'importo così determinato dovrà essere maggiorato del 50%. Inoltre, sul debito contributivo sono dovuti interessi di mora, nella misura fissata dall'art. 30 del DPR n. 602/73 (che per l'anno 2010 è stata fissata dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 42676/09 nell' 1%). La maggiorazione dovrà essere applicata esclusivamente per i contributi per i quali, al momento dell'accesso ispettivo, siano già scaduti i previsti termini di versamento.- Nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali: il potere di contestazione e notificazione della "maxisanzione" per il caso di impiego di lavoratori in "nero", prevista dall'art. 3 D.L. 12/02 22.02.2002 n. 12 è esteso anche agli ispettori dell'INPS. La competenza ad irrogare la cosiddetta "maxisanzione" decorre dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010 (24 novembre 2010) ed è riferita anche agli illeciti commessi prima del 24 novembre 2010 purché proseguiti oltre tale data.

13 Dicembre 2010 - Normativa

Detassazione e decontribuzione premi di produttività – Proroga per il 2011

La manovra finanziaria per l'anno prossimo, approvata con la c.d. Legge di stabilità (D.d.L 2464, approvato in via definitiva il 7 dicembre scorso ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), all'art. 1, comma 47 ha prorogato anche per il prossimo anno 2011 due misure di particolare interesse per le imprese del settore privato ed i loro lavoratori dipendenti. Tali misure riguardano i cosiddetti "premi di produttività" (cioè, ricordiamo, quelle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale):- Detassazione: è confermato anche per il 2011 il particolare regime di tassazione agevolata previsto dall'art. 53, comma 1, della Legge 122/10. Tali somme saranno pertanto soggette a una imposta ridotta, non ancora quantificata (in precedenza era del 10%), sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite complessivo pro-capite di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell'anno 2010.

Evidenziamo che, rispetto alla precedente normativa, sembrano essere stati esclusi dalla tassazione agevolata sia i premi "unilaterali" concessi dalle aziende, sia i compensi per lavoro notturno e festivo comprese le maggiorazioni. Le ore straordinarie erano già state escluse dal 1° gennaio 2009.

- Decontribuzione: è confermato anche per il 2011 il regime di contribuzione ridotta previsto dall'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Il regime si applica alle somme erogate previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Lo sgravio sarà concesso sulla base dei seguenti criteri, peraltro non ancora definiti:

- un definito importo annuo complessivo delle erogazioni, importo non fissato (dovrebbe esserlo con Decreto Ministeriale entro il 31 dicembre 2010). Ricordiamo che per il 2009 era stato fissato entro il limite massimo del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita, limite ritenuto valido anche per il 2010, mancando a tutt'oggi per l'anno in corso, la circolare ministeriale a cui la legge 247/2007 ne demandava la fissazione);

- uno sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro (nel 2009 era fissato nella misura di 25 punti percentuali);- uno sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori (nel 2009 era fissato nella misurapari ai contributi previdenziali a loro carico).Ci riserviamo di fornire notizie piè precise non appena saranno emanati i necessari provvedimenti applicativi.

29 Novembre 2010 - Normativa

Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato: decorrenza degli adempimenti di legge

La Commissione consultiva prevista dal Testo Unico sulla sicurezza ha fornito il 17 novembre scorso le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, precisando al punto "Disposizioni transitorie e finali" che la data del 31 dicembre 2010 di decorrenza dell'obbligo di valutazione in oggetto, previsto dall'art. 28, co. 1-bis del D.Lgs. 81/08, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro avrà comunque l'onere di indicare la programmazione temporale delle attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse.

26 Novembre 2010 - Formazione

Sicurezza sul lavoro e sospensione dell”attività imprenditoriale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 310 del 5 novembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (c.d. "Testo Unico sulla sicurezza") nella parte in cui si stabilisce che al provvedimento di sospensione non si applicano ledisposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (in tema si trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione) ed, in particolare,l'art. 3, comma 1, relativamente all'obbligo di motivazione del provvedimento.Rammentiamo che l'art. 14 del T.U. sicurezza prevede la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale quando:- il personale ispettivo riscontra l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro- si verifica il caso di reiterate e gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoroIl medesimo articolo prevede espressamente che al provvedimento di sospensione non si applicano le disposizioni della L. 241/90 che appunto detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e dispone, all'art. 3 che ogni provvedimento amministrativodeve essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.L'art. 14, comma 1, del D.Lgs 81/08, non avendo previsto l'obbligo di motivazione, avrebbe, a giudizio della Consulta, disatteso tale norma vanificando così "l'esigenza di conoscibilità dell'azione amministrativa che si realizza proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall' autorità amministrativa".La Corte Costituzionale ha inoltre rilevato che "la giusta e doverosafinalità di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessadall'esigenza che l'amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridicheche ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria."Per effetto della pronuncia, quindi, tutte le amministrazioni competenti, indicate nell'art. 14 del D.Lgs 81/08, dovranno motivare il provvedimento di sospensione dell'attività.Conseguentemente alla decisione della Corte, la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato la nota prot. 25/segr/18802 dell' 8 novembre 2010, con la quale vengono fornite indicazioni operative.In particolare la Direzione ha evidenziato l'obbligo per il personale ispettivo di motivare, sia pur sinteticamente, l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione (fermi restando i contenuti piè esaustivi del verbale conclusivo di accertamento), al fine di consentire al destinatario del provvedimento un controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso.In considerazione di ciò, continua la circolare, è opportuno che al modello di sospensione per lavoro irregolare, attualmente in uso, il personale ispettivo inserisca i nominativi dei destinatari della sospensione direttamente nel provvedimento di sospensione, senza alcun rinvio al verbale di primo accesso ispettivo.

18 Novembre 2010 - Formazione

Stress lavoro-correlato: approvate le linee guida di valutazione

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, prevista all'articolo 6 del Dlgs n. 81, ha elaborato ed approvato il 17 novembre 2010 un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio specifico dello stress lavoro-correlato previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08. Il documento, non ancora pubblicato, indica questi principi di ordine generale:- Non tutti i luoghi di lavoro sono necessariamente interessati dallo stress (art. 1, comma 2)- Non tutte le manifestazioni di stress sono necessariamente negative (art. 3, comma 2)- Lo stress non è una malattia (art. 3, comma 3)- Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato (art. 3,comma 4)- L'individuazione dello stress può implicare analisi di fattori oggettivi e soggettivi (art. 4, comma, 2)- Il compito di stabilire le misure per prevenire, eliminare o ridurre lo stress spetta al datore di lavoro e le misure sono adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti (art. 4,comma 5)- La gestione dei problemi di stress può essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi (art. 5, comma 2)- Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate per effettuare i test, possono essere chiamati esperti esterni (art. 6, comma 2)Sulla scorta di questi passaggi fondamentali dell'accordo, e, quindi, della legge che impone la valutazione dei rischi, gli elementi essenziali delle indicazioni ministeriali prevedono:- un'analisi preliminare da parte del datore di lavoro della presenza dei fattori oggettivi di rischio (art. 4, comma 2) dando la priorità a quelli che possono essere i "segnali" denotativi di problema di stress lavoro-correlato (art. 2, comma 1) e degli indicatori (art. 4, comma 1) da condursi secondo le modalità indicate negli articoli 28 e 29 del D.Lgs n. 81/2008 e tenendo conto dei gruppi di lavoratori interessati (previa consultazione del RLS);- l'individuazione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro (art. 4, comma 3);- l'adozione delle stesse con il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 4, comma 5);- nell'ipotesi eventuale di perduranti evidenze di stress, la necessità di svolgere l'analisi percettiva (ad es., con l'utilizzo di test mirati ai singoli) e di adottare misure individuali (art. 6, comma 1). Quest'analisi dovrà essere attivata unicamente nel caso in cui la fase preliminare riveli elementi di rischio stress e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

- vista la logica di semplificazione presente nel D.lgs n. 81/2008, la possibilità per il datore di lavoro, una volta effettuata la valutazione del rischio, di adottare direttamente le eventuali misure individuali (art. 6, comma 1), soprattutto (ma non esclusivamente) nelle aziende che occupano pochi lavoratori.

Ricordiamo che l'obbligo di valutazione per i datori di lavoro privati è stato prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 8, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122.

18 Novembre 2010 - Formazione

Confisca amministrativa per gravi e reiterate violazioni della sicurezza ed igiene del lavoro

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 novembre scorso il Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, "Misure urgenti in materia di sicurezza", entrato in vigore il successivo 13 novembre.Tra le varie misure, ve n'è una che riguarda le sanzioni in materia di violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro. L'art. 9, "Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca" prevede infatti che in caso di gravi o reiterate violazioni, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto.La confisca, disposta anche se non è stata emessa alcuna ordinanza-ingiunzione di pagamento, sembra, ad una prima lettura del provvedimento, adottabile dalla stessa autorità che ha riscontrato la violazione.

12 Novembre 2010 - Normativa

Collegato lavoro

È stata pubblicata sulla G.U. 9 novembre 2010, n. 26 la Legge 4 novembre 2010, n. 183 ("Collegato lavoro"), che entrerà in vigore dal 24 novembre 2010.

Sulla materia è già stato organizzato un incontro il 18 novembre 2010.

A seguito delle numerose richieste di partecipazione pervenuteci, l'incontro sarà ripetuto il giorno 25 novembre 2010, dalle ore 14,00 alle ore 17,30, presso il nostro studio di Milano, Via Lamarmora 18, come da programma sotto riportato.

La partecipazione è gratuita.

Per ragioni organizzative, è necessario che l'adesione pervenga allo studio entro il 19 novembre 2010.

Massimo Goffredo - Vincenzo Meleca - Andrea Fanfani

Incontro di aggiornamento

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL COLLEGATO LAVORO ALLA FINANZIARIA 2010

25 novembre 2010 dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Milano, Via Lamarmora 18

Argomenti

1. Lavori usuranti e lavoro sommerso
2. Orario di lavoro, congedi parentali, permessi e aspettative
3. Malattia ed infortunio sul lavoro
4. Licenziamento: modalità di impugnazione e valutazione giudiziale
5. Contratti a tempo determinato, somministrazione, collaborazioni coordinate e continuative, apprendistato
6. Limiti al controllo giudiziale nelle controversie di lavoro
7. Conciliazione ed arbitrato

03 Novembre 2010 - Formazione

Le novita’ introdotte dal collegato lavoro alla finanziaria 2010 – Incontro di studio, 18 novembre 2010, h. 14.00

Lo studio ha organizzato il seguente incontro di approfondimento:

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL COLLEGATOLAVORO ALLA FINANZIARIA 2010

Massimo Goffredo - Vincenzo Meleca - Andrea Fanfani

Milano, Via Lamarmora 18

18 novembre 2010 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Argomenti

  1. Lavori usuranti e lavoro sommerso
  2. Orario di lavoro, congedi parentali, permessi e aspettative
  3. Malattia ed infortunio sul lavoro
  4. Licenziamento: modalità di impugnazione e valutazione giudiziale
  5. Contratti a tempo determinato, somministrazione, collaborazioni coordinate e continuative, apprendistato
  6. Limiti al controllo giudiziale nelle controversie di lavoro
  7. Conciliazione ed arbitrato

04 Ottobre 2010 - Interpretazioni

Certificati di malattia – Trasmissione telematica – Conferma obbligo di invio da parte del lavoratore

L'INPS, prima con circolare n. 60 del 16 aprile 2010 (consultabile sul sito http://www.inps.it/ bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2016-04-2010.htm) e quindi con circ. n. 119 del 7 settembre 2010 (consultabile sul sito: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare %20 numero%20119%20del%2007-09-2010.htm), ha fornito una serie di indicazioni operative sia per i medici curanti, sia per i lavoratori ed i datori di lavoro in materia di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia. Riteniamo opportuno evidenziare in particolare che:-il medico curante, trasmette telematicamente all'INPS la certificazione (con indicati obbligatoriamente i seguenti dati: codice fiscale del lavoratore; residenza o domicilio abituale;eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;codice di diagnosi, mediante l'utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita). Dopo che l'INPS ha comunicato il numero di certificato al medico, quest'ultimo ha l'obbligo di rilasciare al lavoratore copia cartacea (punto 2.1 della circolare 60/2010): A) dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi; B) del certificato di malattia per l'assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.

- il lavoratore continua ad avere l'obbligo di inviare o far pervenire al proprio datore di lavoro la copia cartacea dell'attestato di malattia nei tempi e nelle modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Può consultare i dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante accedendo al servizio on-line, disponibile nel sito Inps www.inps.itservizi on-line, con due modalità:

1) tramite un codice PIN, con il quale è consentito l'accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicato dal medico;

2) mediante l'inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato, elementi indispensabili per accedere all'attestato cercato.

Il lavoratore avente diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps, in base alle nuove disposizioni, non è piè tenuto a trasmettere all'Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico

- il datore di lavoro ha la possibilità di accedere alle attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, collegandosi al portale INPS www.inps.it - servizi on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un PIN (v. Istruzioni allegate alle circolari 60/2010 e 119/2010)

27 Settembre 2010 - Normativa

Invenzione dei Lavoratori Dipendenti

Dal 2 settembre 2010 sono entrate in vigore le modifiche apportate dal D.Lgs 131/10 al D.Lgs 30/05 in materia di proprietà aziendale ed, in particolare, in materia di invenzioni industriali fatte da lavoratori dipendenti. Si considerano tali anche le invenzioni fatte durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego per le quali sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 131/10, i diritti del datore di lavoro e del lavoratore in funzione dei diversi tipi di invenzione industriale sono adesso i seguenti:

TIPO DI INVENZIONE

DIRITTI DEL DATORE DI LAVORO O SUOI AVENTI CAUSA

DIRITTI DEL LAVORATORE SUBORDINATO

Invenzione di servizio

(realizzata nell'ambito di un contratto di lavoro in cui l'oggetto è proprio l'attività inventiva, per la quale il lavoratore è retribuito)

Sfruttamento economico dell'invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Riconoscimento della qualifica di "autore dell'invenzione"

Invenzione d'azienda

(realizzata nell'ambito di un contratto di lavoro in cui l'oggetto non prevede espressamente l' attività inventiva e per la quale al lavoratore non è riconosciuto alcun compenso)

Sfruttamento economico dell'invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Diritto ad un equo premio, in funzione di:

- importanza dell'invenzione,

- mansioni svolte dal lavoratore

-retribuzione percepita dal

lavoratore inventore

- contributo dato da

organizzazione del datore di

lavoro

Invenzione occasionale

(realizzata al di fuori dell'oggetto del contratto di lavoro, ma rientrante nel campo di attività del datore di lavoro)

Diritto di opzione per lo sfruttamento economico dell'invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Diritto ad un compenso da cui dedurre le spese eventualmente sostenute dal datore di lavoro

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