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23 Giugno 2010 - Formazione

La sicurezza in azienda – Incontro di studio, 14 luglio 2010, h. 14.30

Lo studio ha organizzato il seguente incontro di approfondimento:

LA SICUREZZA IN AZIENDA

Cenni in tema di sicurezza sul lavoro, tutela dei beni aziendali e riservatezza dei dati personali

Massimo Goffredo - Vincenzo Meleca - Alessandro Premoli

Milano, Via Lamarmora n. 18

14 luglio 2010 dalle ore 14.30 alle ore 18.00

Argomenti

1. Profili di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro (safety)

a. Dirigenti e preposti: definizioni, obblighi e responsabilità principali
b. La delega di funzioni: forma, oggetto, effetti dell'invalidità e della delega
c. Principali sanzioni per la violazione degli obblighi

2. Rapporti tra tutela dei beni aziendali (security) e protezione dei dati personali (privacy)

a. La videosorveglianza: le indicazioni del Garante della Privacy; l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e i c.d. controlli difensivi
b. Il controllo sugli strumenti informatici: tra esigenze di sicurezza e tutela della riservatezza dei lavoratori. Possibili procedure aziendali.
c. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali trattati dall'azienda (DPS)

17 Giugno 2010 - Interpretazioni

Apprendistato professionalizzante: chiarimenti del Ministero sulla formazione interna dopo la sentenza della Corte Costituzionale

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 176/2010 che ha ritenuto illegittima la previsione normativa (art. 49 D.lgs. 276/2003) nella parte in cui demandava la definizione dei contenuti della formazione aziendale (c.d. formazione interna) esclusivamente alla contrattazione collettiva, ritenendo indispensabile un'intesa con la Regione, ci si è chiesti quale fosse la sorte degli accordi già intervenuti sul punto.Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 25 del 10 giugno 2010, ha chiarito che tali accordi restano validi nell'attesa delle intese tra parti sociali e Regioni, che potranno apportarvi delle modifiche.Sono poi da riconoscere come ancora validi i contratti collettivi che consentono l'assunzione di apprendisti da impiegare in cicli stagionali, avendo la Corte Costituzionale dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che hanno eliminato la previsione della durata minima del contratto di apprendistato.

17 Giugno 2010 - Normativa

Manovra correttiva – profili fiscali e previdenziali connessi al rapporto di lavoro

Il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (c.d. manovra correttiva, in questi giorni oggetto di dibattito parlamentare per la sua conversione in legge) prevede anche una serie di disposizioni fiscali e previdenziali che interessano il mondo del lavoro.In particolare si segnala la conferma degli sgravi fiscali per i premi di produttività che saranno erogati nel 2011: entro il limite di 6.000 euro annui lordi e per i soli lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, i suddetti premi saranno assoggettati all'aliquota sostitutiva del 10%.Altra rilevante novità, con riflessi anche al di fuori del lavoro subordinato, concerne il contrasto all'evasione fiscale e contributiva: a partire dal luglio 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA divengono esecutivi all'atto della notifica. In caso di mancato pagamento, l'agente della riscossione potrà procedere ad esecuzione forzata senza previa iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento.

09 Giugno 2010 - Giurisprudenza

Controlli sull”attività lavorativa

La Cassazione, ancorché in sede penale, ha recentemente espresso, con la sentenza n. 20772 del 1 giugno 2010, il seguente principio: "È legittimo il comportamento del datore di lavoro che, sospettando un dipendente di furto, faccia installare, a sua insaputa, una videocamera nel locale in cui si svolge l'attività lavorativa. In tal caso non opera, infatti, il divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, previsto dall'art. 4 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori).Va però tenuto presente che l'utilizzo di sistemi di controllo deve essere mirato alla tutela del patrimonio aziendale o per la verifica di comportamenti fraudolenti del dipendente e non alla verifica di modalità della prestazione lavorativa.Peraltro, la Cassazione, ritiene utilizzabile anche il personale esterno (in ipotesi agenzia investigativa) per verificare mancanze specifiche dei dipendenti comunque non relative alla mera esecuzione della prestazione lavorativa ma alla violazione dei doveri fondamentali del rapporto (Cass. sez. lav. 16196/2009). In particolare, il ricorso a strumenti anche esterni di verifica è considerato lecito quando volto a tutelare il patrimonio aziendale, inteso anche in senso ampio.

21 Maggio 2010 - Normativa

Abrogato il ruolo degli agenti

L'articolo 74 del D. Lgs. 59/2010, in vigore dall'8 maggio 2010, ha disposto l'abrogazione del ruolo previsto per gli agenti di commercio presso le Camere di Commercio (già regolamentato dalla L. 204/85), così come anche il ruolo di mediatore marittimo (art. 75) e di spedizioniere (art. 76).Pertanto, la nuova modalità di accesso alla professione è costituita unicamente da una dichiarazione di inizio attività; l'attività potrà essere esercitata dopo 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione alla Camera di Commercio territorialmente competente.Restano in vigori i requisiti personali necessari per l'esercizio dell'attività.

18 Maggio 2010 - Giurisprudenza

Apprendistato: illegittima per la Corte costituzionale l’esclusione delle Regioni dalla possibilità di definire i profili formativi

Con sentenza del 14 maggio 2010 n. 176, la Corte Costituzionale ha affrontato alcuni aspetti relativi alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 112 del 2008 alla precedente normativa del Decreto legislativo n. 276 del 203 (Legge Biagi).In particolare, è stata ritenuta l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del citato D.L. 112/08, nella parte in cui, nell'ambito del rapporto di apprendistato professionalizzante, in caso di formazione esclusivamente aziendale, la nozione di formazione aziendale e, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo sono demandati integralmente ed esclusivamente e ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. Di conseguenza, torna ad essere operante la previsione all'art. 49 del D.lgs. n. 276/03, in base alla quale la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano regionale.Con la stessa sentenza è stata invece dichiarata non fondata la questione della durata del contratto di apprendistato professionalizzante, nel senso che le modifiche apportate dal D.L. 112/08 (in base alle quali il testo della norma originaria «inferiore a due anni e non superiore a sei», è diventato «non superiore a sei anni»,non ledono le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali possono, come prima, contribuire alla disciplina della formazione professionale, dettando norme che prevedano, per il conseguimento di determinate qualifiche professionali, una durata del rapporto non inferiore a due anni.È stata dichiarata non fondata, nell'ambito del rapporto di apprendistato di alta formazione, anche la questione relativa all'attivazione di questa forma contrattuale, in quanto l'espressione contenuta nel nuovo testo del D.L. 112/08 «in assenza di regolamentazioni regionali» va infatti interpretata come se equivalesse a «fino all'emanazione di regolamentazioni regionali».Le Regioni continuano pertanto ad avere il potere di dettare,per la parte di rispettiva competenza, la disciplina in materia di apprendistato di alta formazione, così come previsto all'art. 50 del D.lgs. n. 276/03

18 Maggio 2010 - Interpretazioni

Invio telematico del certificato di malattia – prime istruzioni operative dell’Inps

Con circolare 16 aprile 2010 n. 60 l'Inps ha fornito i primi chiarimenti in materia di obbligo di trasmissione telematica dei certificati di malattia.Con la fine del mese di giugno, infatti, si esaurirà il periodo transitorio nel quale è ancora possibile l'invio secondo le modalità tradizionali e i medici dipendenti del Ssn o in regime di convenzione saranno tenuti ad inviare il certificato (contenente la diagnosi) e l'attestato di malattia (contenente la prognosi) tramite il Sac (Sistema di accoglienza centrale) presso il Ministero dell'Economia, che provvede ad inoltrarli all'Inps.Dopo l'invio all'Inps il Sac restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell'attestato, da consegnare in copia cartacea al lavoratore.L'Inps, una volta ricevute le informazioni le rende disponibili sul proprio sito internet, ove i datori di lavoro potranno consultarli con apposito codice pin.Per ottenere il pin i datori di lavoro o i loro legali rappresentanti dovranno presentarsi presso la sede Inps muniti dell'apposito modulo di richiesta, disponibile sul sito Inps, debitamente compilato.

18 Maggio 2010 - Giurisprudenza

Permessi per assistenza familiari disabili – frazionabilità

In tema di frazionabilità dei permessi ex art. 33 L. 104/92 (3 giorni al mese per assistenza al familiare con disabilità grave), il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1729/2009, ha affermato il principio per cui "stante il riferimento nella predetta norma all'unità di tempo giorno … deve escludersi la possibilità della fruizione dei permessi in unità di tempo inferiori al giorno".

05 Febbraio 2010 - Giurisprudenza

Licenziamento disciplinare e audizione del lavoratore

L'art. 7 dello Stat. Lav. impone al datore di lavoro, dopo la contestazione dell'addebito, di sentire il lavoratore a sua difesa, qualora questi ne faccia espressa richiesta. Al dipendente è in tal caso riconosciuta la possibilità di "farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato". La norma nulla dice in ordine ad altre forme di assistenza. Al riguardo, la Cassazione, recentemente, con sentenza n.26023 del 11/12/09 (conformi Cass. n.7153/08; Cass. n.11430/2000) ha escluso il diritto del lavoratore alla cd. difesa tecnica, ossia a quella assicurata da un "avvocato", ma, al contempo, ha stabilito che il datore di lavoro ha comunque l'obbligo di convocare il lavoratore e, ove questi chieda l'assistenza di un avvocato, di avvertirlo che l'art.7 Stat. Lav. non consente l'assistenza tecnica. Pertanto, il lavoratore che lo chieda espressamente, ha diritto a presentare le sue difese oralmente, ma può essere assistito solo da un sindacalista. Solo nel caso in cui il lavoratore, regolarmente convocato, non si presenti o insista per la assistenza di un legale, il datore gli confermerà il divieto di assistenza tecnica e, ove il lavoratore non renda le giustificazioni, si potrà, comunque, dar corso all'applicazione della sanzione.

15 Gennaio 2010 - Normativa

Legge Finanziaria 2010: prime novità in materia di lavoro

La Legge Finanziaria 2010 ( 23.12.09, n.191), entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, e composta da due articoli, ha apportato alcune significative modifiche in materia di lavoro. In particolare, si segnalano, indicando i commi dell'art.2:

- indennità disoccupazione, comma 131: in via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.

- contribuzione figurativa, commi 132-133: in via sperimentale (al momento, solo per l'anno 2010) viene corrisposto un incentivo ai soggetti disoccupati che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni. In tal caso, se il lavoratore accetta un lavoro con una retribuzione inferiore di almeno il 20% rispetto a quella percepita in precedenza, viene riconosciuta una contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento (che, per il momento, deve avvenire entro il 31.12.2010). La contribuzione figurativa integrativa e' pari alla differenza tra la contribuzione contributo accreditata nelle mansioni di provenienza e il contributo dovuto in relazione al lavoro svolto.

- incentivi per l'assunzione degli "over" 50, commi 134-135: è prevista, in via sperimentale e per il solo anno 2010, una riduzione del carico contributivo (in misura pari a quella prevista per gli apprendisti) per il datore di lavoro che assume un lavoratore che abbia compiuto 50 anni e che risulti disoccupato. La durata dell'incentivo è prolungata in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali ,che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

- ammortizzatori sociali, comma 138: vengono prorogati al 31 dicembre 2010: l'indennità equivalente a quella di mobilità spettante ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità (art. 19, comma 10 bis l. 2/09); la Cigs e la mobilità per i dipendenti - delle imprese esercenti attività commerciali con piè di 50 dipendenti - delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piè di 50 dipendenti, - delle imprese di vigilanza con piè di 15 dipendenti; - la stipulazione dei contratti di solidarietà per le imprese escluse dal campo di applicazione della Cigs; - la cigs fino a 24 mesi nel caso di cessazione dell'attività; - il diritto alla iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti.L'art. 2 comma 138, poi, concede al Ministero del Lavoro la potestà di concedere o prorogare nel corso del 2010, per periodi non superiori a 12 mesi, i trattamenti di Cigs e mobilità in deroga, nonché di disoccupazione speciale (con riduzione del trattamento pari al 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive). Le condizioni di accesso agli ammortizzatori in deroga non cambiano (12 mesi di lavoro effettivo per la mobilità e un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni per la cassa integrazione).

- somministrazione, comma 142: alla lett.a), modifica il comma 5, lett.b) dell'art.20 d.lgs. 276/03, al fine di temperare il divieto ivi previsto (salva diversa disposizione degli accordi contrattuali) di "concludere contratti di somministrazione in unità produttive soggette nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi a seguito di procedura di mobilità, di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione". La novella pone un limite a tale divieto, consentendo ugualmente in quelle circostanze, la stipula di un contratto di somministrazione, quando esso sia finalizzato alla sostituzione di lavoratori assenti oppure preveda la somministrazione di lavoratori in mobilità con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi, o, ancora, abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Inoltre, sempre al comma 142, lett.b), è prevista l'aggiunta di un comma 5-bis all'art.20 della l. Biagi. Tale nuovo comma specifica che, in caso di assunzione di lavoratori in mobilità, ai loro contratti di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'art.8, comma 2, della legge n.223/91. Ciò consente alle agenzie di somministrazione di godere delle agevolazioni contributive, abbattendo in tal modo il costo del lavoro. Inoltre, per favorire quest'ultimo tipo di assunzioni, il comma 5-bis stabilisce che nei loro riguardi non operino le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Pertanto, la somministrazione a tempo indeterminato (reintrodotta al comma 143) è ora possibile per ogni tipo di attività anche non tipizzata, e quella a tempo determinato anche in assenza di ragioni giustificatrici. Infine, come anticipato, il comma 143 reintroduce l'istituto dello Staff leasing, ossia la somministrazione a tempo indeterminato, cancellato dalla l.n. 247/2007 e ne amplia l'ambito di applicazione rispetto alle ipotesi del d.lgs. 276/03 prevedendone l'utilizzo" in tutti i settori produttivi pubblici e privati per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia".

- lavoro accessorio, comma 148: ha ampliato l'ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio. Una novità rilevante è quella che consente ai giovani universitari con meno di 25 anni di svolgere lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo per 365 giorni all'anno (e non piè soltanto nei periodi di vacanza), nel limite di 5.000 euro di reddito annui. Prorogata anche per il 2010 la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di rendere prestazioni di lavoro in ogni settore produttivo, nel limite massimo di 3.000 euro annui. Altra importante innovazione è quella relativa ai lavoratori part-time, che, in via sperimentale per il 2010, potranno prestare lavoro accessorio , in tutti i settori produttivi, ma solo a favore di un datore di lavoro diverso da quello titolare del contratto a tempo parziale. Confermata la possibilità per i pensionati di svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi.

- proroga dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, commi 156 e 157:prorogano per tutto il 2010 l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% (in luogo dell'Irpef e delle addizionali) sugli emolumenti legati alla produttività. Confermate anche le condizioni necessarie per beneficiare delle agevolazioni : il lavoratore non deve avere percepito nell'anno solare precedente un reddito imponibile superiore ad euro 35.000 e l'imposta sostitutiva non si applica oltre 6.000 euro.

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