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02 Febbraio 2021 - Normativa

CIG e assegno ordinario- ulteriore periodo per COVID-19 | Adlabor

L’INPS, con messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, fornisce le prime informazioni sulle novità normative apportate in materia dalla legge di bilancio 2021 e fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande, rimandando a una successiva circolare tutti i dettagli.

Segnaliamo in particolare:

  • Trattamenti di Cassa integrazione salariale, ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario: la legge di bilancio 2021 prevede un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’articolo 1, comma 300, prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane. L’ultimo periodo del medesimo comma 300 stabilisce che i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Più specificatamente, la norma prevede che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA previsti dalla legge di bilancio 2021 trovano applicazione ai lavoratori che risultino, al 1° gennaio 2021, alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
  • Contributo addizionale: diversamente da quanto stabilito dalle precedenti norme di legge, l’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12 settimane previste dalla medesima legge, del versamento di un contributo addizionale.
  • Modalità di trasmissione delle domande: per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”. Con riferimento alla cassa integrazione in deroga (CIGD), si ricorda che, in base alle precisazioni fornite nel messaggio n. 2946/2020, possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS”. Le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato. In quest’ultimo caso, si ricorda che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 L. 178/20”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’Istituto della prestazione concessa. Si evidenzia infine che, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.).

Il messaggio fornisce inoltre informazioni sulla Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA).

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20406%20del%2029-01-2021.pdf

 

01 Febbraio 2021 - Normativa

Minimali e massimali retributivi INPS 2021 | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2021, pubblica, per l’anno 2021, i valori di retribuzione (minimali e massimali) che costituiscono la base contributiva dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

La circolare indica:

i minimali di retribuzione giornaliera per:

  • la generalità dei lavoratori dipendenti (limiti ragguagliati al trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori  dipendenti  in  vigore  al  1°  gennaio  2021 e cioè € 48,98 giornalieri e €  515,58 mensili);
  • il personale iscritto al Fondo volo.

le retribuzioni convenzionali

  • in genere (limite minimo  di retribuzione giornaliera per l’anno 2021: € 27,21);
  • per gli equipaggi delle navi da pesca e per i  pescatori  della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque interne associati in cooperativa;
  • per i lavoratori a domicilio;
  • per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.

il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (per l’anno 2021: € 055,49, arrotondato  a € 103.055,00)

il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto:

-      rese in formato cartaceo

-      rese in forma elettronica

 

4,00

8,00

Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione  

5,29

Fringe benefit (tetto) 258,23
Indennità di trasferta intera Italia 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49
Indennità di trasferta intera estero 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83

la rivalutazione dell’importo  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  prestazioni  di  maternità obbligatoria

per i lavoratori dello  spettacolo e per gli sportivi professionisti i valori  per  il  calcolo di vari tipi di contributi;

il massimale contributivo  previsto  per  i  direttori  generali,  amministrativi  e  sanitari  delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2010%20del%2029-01-2021.pdf

01 Febbraio 2021 - Normativa

Fringe benefit e stock option erogati al personale cessato nel 2020 | Adlabor

L’INPS, con il messaggio n. 416 del 29 gennaio 2021, fornisce indicazioni operative circa la trasmissione, da parte dei datori di lavoro, dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2020 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta. In particolare:

  • la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica all’Istituto entro e non oltre il 22 febbraio 2021;
  • per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Servizi on line” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti”.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per consultare la circolare clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20416%20del%2029-01-2021.pdf

22 Gennaio 2021 - Interpretazioni

Trattamenti assistenziali in vigore dal 1° gennaio 2021 | Adlabor

L’INPS, con circolare 21 gennaio 2021 n. 7 comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2021, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive sono i seguenti:

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro)                          Tetto         Importo lordo (euro)     Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.159,48         Basso                      998,18                         939,89

Superiore a 2.159,48                         Alto                       1.199,72                      1.129,66

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro)                           Tetto          Importo lordo (euro)    Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.159,48           Basso                     1.197,82                       1.127,87

Superiore a 2.159,48                            Alto                      1.439,66                       1.355,58

FONDO CREDITO

Massimali assegno ordinario

Retribuzione mensile lorda (euro)          Massimale (euro)

Inferiore a 2.184,24                                           1.186,29

Compresa tra 2.184,24 – 3.452,74                  1.367,35

Superiore a 3.452,74                                          1.727,41

Massimali assegno emergenziale

Retribuzione tabellare                              Importo al lordo                     Importo al netto

annua lorda (euro)                                della riduzione del 5,84     della riduzione del 5,84% (euro)

Inferiore a 41.829,33                                        2.443,35                                  2.300,66

Compresa tra 41.829,33 – 55.037,77            2.752,41

Superiore a 55.037,77                                       3.852,34

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.227,55 per il 2021. L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.227,55 per il 2021. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.

La circolare riporta inoltre la misura dei trattamenti di integrazione salariale per:

  • FONDO CREDITO COOPERATIVO (Assegno emergenziale);
  • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
  • ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.adlabor.it/contenuto/circolare-inps-numero-7-del-21-01-2021-trattamenti-assistenziali-in-vigore-dal-1-gennaio-2021/

21 Gennaio 2021 - Normativa

Disabili – Prospetto informativo 2021 – obbligo di invio | Adlabor

La sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità per le imprese in crisi, comprese quelle che fruiscono della CIG ordinaria e in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale per Covid-19, non esonera i datori di lavoro dall’obbligo di invio del prospetto informativo disabili previsto dall’articolo 9, comma 6, della legge n. 68/1999.

Tale adempimento, da effettuarsi entro il prossimo 1° febbraio è obbligatorio per i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti.

Compilazione e invio della comunicazione non sono obbligatori nel caso in cui non vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato (gennaio 2020). Ciò ad eccezione delle aziende interessate da compensazioni infragruppo, sempre obbligate alla presentazione del prospetto.

Per l’anno 2021, il calcolo dell’organico aziendale, sul quale quantificare la quota di riserva, va quindi effettuato alla data del 31 dicembre 2020.

Qualora l’azienda non proceda all’adempimento comunicativo alla data prestabilita, sarà soggetta ad una sanzione amministrativa di 635,11 euro, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo oltre il 1° febbraio 2021.

21 Gennaio 2021 - Formazione

Partnership ISPER/ADLABOR

La formazione è una componente essenziale della gestione e dell’evoluzione delle risorse umane. Il Gruppo ISPER è leader di settore. Adlabor e Studio Goffredo&Associati hanno instaurato una collaborazione con ISPER per offrire alle aziende sempre più efficaci strumenti di gestione delle risorse umane.

20 Gennaio 2021 - Normativa

Attività produttive – Protocolli da rispettare – DPCM 14 gennaio 2021

Il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, in vigore dal 16 gennaio 2021, manterrà la sua efficacia fino al 5 marzo 2021. Durante questo periodo, al fine di contenere il contagio e per la svolgimento delle attività in sicurezza, tutte le attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale devono continuare a rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19:

Inoltre, continua ad essere fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile.

18 Gennaio 2021 - Normativa

CIGS – Deroghe ai limiti per l’approvazione del programma di crisi aziendale fino al 30.04.2021 | Adlabor

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15.12.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.01.2021, è stato stabilito che, per le aziende che fino al termine dell’emergenza sanitaria facciano ricorso alla cassa integrazione straordinaria al fine di attuare una riorganizzazione aziendale, queste, in deroga alla normativa ordinaria[1], ferma restando la salvaguardia occupazionale, potranno ottenere l'approvazione del programma di crisi aziendale:
- anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 94033/2016;
- con sospensioni del lavoro anche in deroga al limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato, previsto dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva.

Per consultare il Decreto, clicca qui: https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DM-15dicembre2020.pdf

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[1] art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e all'art. 1 del DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.

13 Gennaio 2021 - Interpretazioni

Ispettori del lavoro – ampliamento dei poteri | Adlabor

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota 15/12/2020, n. 4539, ha fornito le prime indicazioni operative, al proprio personale ispettivo, in merito all’ambito di applicazione del potere di disposizione dopo le modifiche all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 124/2004, fatte dall’articolo 12-bis del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 (c.d. “decreto Semplificazioni 2020”).

In estrema sintesi, queste le novità:

  • Nuovo potere di disposizione: la nuova formulazione dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 124/2004, prevede l’ampliamento degli ambiti di applicazione del potere di disposizione degli ispettori del lavoro, con la “possibilità” di adottare disposizioni sanzionatorie in relazione a tutti gli obblighi normativi e contrattuali per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione;
  • Ambito di applicazione: la disposizione potrà essere adottata in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano soggette ad apposite sanzioni penali o amministrative, ossia in caso di mancata o errata applicazione di obblighi normativi e contrattuali. In particolare, per quanto riguarda gli obblighi contrattuali, si dovrà fare riferimento sia alla parte normativa che a quella economica del CCNL applicato, anche di fatto, dal datore di lavoro. L’applicazione è possibile anche in relazione a comportamenti pregressi, allorquando la condotta richiesta possa:
    - materialmente sanare la violazione dell’obbligo;
    - essere funzionale ad evitare la sua ripetizione nel futuro.

In tali casi l’ispettore del lavoro - unico estensore del potere di disposizione tra gli organi di vigilanza – dovrà, all’interno del verbale, indicare un termine entro il quale il datore di lavoro dovrà uniformarsi adottando tutte le prescrizioni impartite. Detto termine potrà variare e superare l’ordinario limite dei trenta giorni qualora vi sia una ragione legata alla natura della violazione.

La nota contiene anche l’ elenco (non esaustivo) di ipotesi applicative.

Per consultare la nota INL, clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/ispezioni/nota-inl-n-4539-2020-ispettori-del-lavoro-ampliamento-dei-poteri/

12 Gennaio 2021 - Normativa

COVID-19 – sorveglianza sanitaria eccezionale – proroga dei termini

L’Inail informa che, ex art. 19 D.L. 183/2020 (cd. decreto Milleproroghe), sono state prorogate, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

Tali disposizioni traggono origine dall’articolo 83, comma 1, del decreto-legge 34/2020, convertito in legge  77/2020,  in base al quale, fermo  restando quanto  previsto  dall'articolo  41  del  D.Lgs 81/2008,  per garantire  lo  svolgimento  in  sicurezza  delle  attività  produttive  e  commerciali  in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2  fino alla data di cessazione dello stato  di  emergenza  per  rischio  sanitario  sul  territorio  nazionale,  i  datori  di  lavoro pubblici  e  privati  debbono assicurare  la  sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei  lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  terapie  salvavita  o  comunque  da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 31 marzo 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online. Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.

Per consultare la circolare 44/2020, clicca qui:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-44-del-11-dicembre-2020.pdf

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