News

03 Marzo 2020 - Normativa

Coronavirus – misure urgenti a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese

Coronavirus – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 9/2020 con misure urgenti  a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese

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02 Marzo 2020 - Normativa

Coronavirus – Lavoro agile semplificato per tutte le aziende in Italia

Coronavirus – Lavoro agile (Smart-working) semplificato per tutte le aziende in Italia

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02 Marzo 2020 - Normativa

Coronavirus: nuovi provvedimenti del Governo

Coronavirus (COVID-19): Decreto 1° marzo 2020

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26 Febbraio 2020 - Interpretazioni

Coronavirus – Modifiche ai servizi INPS | Adlabor

I servizi INPS modificati a seguito dell’emergenza coronavirus

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26 Febbraio 2020 - Interpretazioni

Coronavirus – comportamenti aziendali per la gestione dell’emergenza | Adlabor

Misure preventive: l’azienda dovrà:

  • mettere a disposizione dei lavoratori, in particolare quelli che hanno rapporti con clienti e fornitori, dispositivi di protezione adeguati ad evitare il contagio come, ad esempio: guanti e mascherine protettive, erogatori di disinfettante antibatterico;
  • provvedere ad una accurata pulizia dei luoghi di lavoro, con prodotti disinfettanti atti allo scopo;
  • verificare che i lavoratori si attengano alle comuni misure preventive, quali la cura dell’igiene della persona e dell’ambiente di lavoro e l’attenzione nel tenersi distanti da persone con sintomi influenzali;
  • informare tempestivamente il medico competente, nel caso in cui il lavoratore presenti sintomi sospetti. Sarà poi il medico competente a valutare le azioni da intraprendere.

Smart-working: nelle aree a rischio definite dal DPCM 25 febbraio 2020 (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria) per le attività lavorative che possono essere svolte in remoto, l’azienda:

  • può attivare automaticamente la modalità di telelavoro e lavoro agile (c.d. smart-working) ai propri dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale o sindacale. Ciò è consentito dall’articolo 2 DPCM 25/02/2020: La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria fino al 15 marzo 2020.
  • Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica all’INAIL (obbligatoria attraverso il sito cliclavoro.gov.it). Nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo “, va inserita la data di inizio dello smart working. (indicazione fornita dal Ministero del Lavoro)

Trasferte e Distacchi: il datore di lavoro dovrà:

  • annullare tutte le trasferte e i distacchi previste nei Comuni indicati dal D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Regione Veneto: Vo’), almeno fino al termine dell’emergenza Coronavirus.
  • considerare il lavoratore in malattia, qualora lo stesso fosse già nella zona indicata dal Decreto e messo in quarantena dalle autorità sanitarie (si attendono indicazioni operative da parte dell’INPS);
  • inviare il lavoratore, se rientrato in sede ma dopo aver prestato la propria attività in dette zone a rischio, presso il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, al fine di comunicare tale circostanza e per l’eventuale adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva

CIGO:qualora l’azienda sia impossibilitata a continuare la propria attività in quanto si trova in uno dei Comuni oggetto di restrizione ovvero siano i propri dipendenti ad essere obbligati a soggiornare in questi Comuni e a non poter andare a lavoro;

  • potrà richiedere la Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), in quanto si tratta di un evento di forza maggiore, improvviso ed imprevedibile, non imputabile al datore di lavoro, quindi un evento che rientra tra le casistiche di legge per richiedere l’ammortizzatore sociale. Allo studio del Ministero ci sono ulteriori forme di tutela, che prevedono l’estensione degli ammortizzatori sociali, il rafforzamento del fondo di integrazione salariale e l’introduzione della cassa integrazione in deroga per le aziende con meno di 6 dipendenti. (si attendono indicazioni operative da parte dell’INPS)

Malattia: in tutti i casi in cui il lavoratore sia obbligato dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria a misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, così come prevista dal D.P.C.M. 23 febbraio 2020, il datore di lavoro dovrà

  • considerare il lavoratore assente per malattia e come tale la sua assenza dovrà essere trattata da un punto di vista legale e contrattuale (si attendono indicazioni da parte dell’INPS).

Quarantena volontaria: qualora il lavoratore ritenga di porsi in quarantena volontaria cautelativa, in quanto ha sostato in uno dei Comuni indicati nel Decreto Legge n. 6/2020, ovvero ha avuto rapporti con persone contagiate dal coronavirus, e si trova in attesa del responso da parte del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, il datore di lavoro riteniamo che debba:

  • considerare il lavoratore assente in ferie/permesso, in attesa del responso dell’azienda sanitaria. Qualora il responso sia positivo, l’assenza dovrà essere rimodulata in malattia.

Assunzione con contratto a tempo determinato in sostituzione: nel caso in cui vi siano dei lavoratori che, per motivi sanitari, sono stati sottoposti a quarantena, l’azienda potrà:

  • procedere ad assumere in sostituzione altri lavoratori, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81/2015. In tal caso, non è previsto il pagamento del contributo addizionale (1,40%) e maggiorato (0,50%). Inoltre, il lavoratore sostituto non dovrà essere computato nel numero massimo di lavoratori a termine, così come previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo n. 81/2015.

Sospensione adempimenti tributari: il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato un decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che prevede. la sospensione dei versamenti delle imposte, delle ritenute e degli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.

Per consultare il decreto ministeriale, clicca qui:

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/DM-Proroga-Termini-Zone-Rosse.pdf

 

Assenza del lavoratore per asseriti e non comprovati motivi connessi alle disposizioni relative all’emergenza coronavirus: il datore di lavoro, potrà:

  • contestare l’assenza con l’avvio della procedura disciplinare prevista dall’art. 7 della Legge 300/1970 e/o dalle normative contrattuali collettive, come assenza non giustificata.
24 Febbraio 2020 - Interpretazioni

Coronavirus e rapporto di lavoro – prime indicazioni operative

Coronavirus e rapporto di lavoro - prime indicazioni operative

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24 Febbraio 2020 - Normativa

Coronavirus e rapporto di lavoro: ricorso al lavoro agile

Coronavirus : ricorso al rapporto di lavoro agile

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19 Febbraio 2020 - Interpretazioni

Previdenza complementare – omissione versamenti

Previdenza complementare - omissione versamenti contributi a carico datore di lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 1436 del 17 febbraio 2020, ha risposto ad un quesito dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Milano-Lodi, concernente i casi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare.

In estrema sintesi, dalla risposta dell’INL si evince che:

  • l’adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l’insorgenza, per il datore di lavoro, dell’obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile;
  • il caso di mancato versamento dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto da parte del datore di lavoro integra un inadempimento contrattuale del datore di lavoro. Ne consegue che il lavoratore potrà agire innanzi al giudice civile per la tutela della propria posizione contrattuale.
  • è impossibile per gli organi ispettivi adottare la diffida accertativa di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 in quanto quest’ultima norma 12 fa riferimento ai “crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro” mentre, nel caso in esame, il creditore dell’obbligazione contributiva non è il lavoratore ma il fondo di previdenza complementare, poi tenuto all’erogazione in suo favore della prestazione previdenziale;
  • se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla previdenza integrativa e contemporaneamente non ha versato il contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2, della legge 297/1982, si configura invece un’ipotesi di violazione dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, secondo il quale “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge”, con conseguente revoca (o mancata concessione) del DURC, recupero degli eventuali benefici usufruiti ed eventuali sanzioni amministrative (cfr. Circ INPS 51/2008)

Per consultare la risposta dell’INL, clicca qui:

https://www.adlabor.it/interpretazioni/previdenza/richiesta-di-intervento-concernente-omissione-di-versamenti-ai-fondi-di-previdenza-complementare-adlabor/

Per consultare la circolare INPS, clicca qui:

https://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2051%20del%2018-4-2008.htm

 

17 Febbraio 2020 - Normativa

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – elenco dei soggetti abilitati

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: pubblicato il 23° elenco dei soggetti abilitati

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13 Febbraio 2020 - Normativa

Assunzione giovani – incentivo “IO Lavoro”

Facciamo seguito alla nostra news del 14 gennaio 2020 per informare che l’ANPAL, con il decreto direttoriale n. 44 del 6 febbraio 2020, ha istituito un nuovo incentivo occupazionale, denominato “Incentivolavoro” (IO Lavoro), destinato ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:

  • Lavoratori interessati: sono tutti quelli che:
  • hanno un’età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
  • con 25 anni di età e oltre, siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro;
  • Datori di lavoro interessati: sono tutti quelli con sede di lavoro ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
  • Tipologie contrattuali incentivate: l’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche di somministrazione;

- contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

  • Incentivo: le caratteristiche sono le seguenti:
  • importo: è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
  • fruizione: a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022;
  • cumulabilità con altri incentivi: l’incentivo è cumulabile con quello previsto per chi assume percettori di reddito di cittadinanza; con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua; con tutti gli altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.
  • Erogazione dell’incentivo: avverrà mediante conguaglio sulle denunce contributive, dopo le necessarie verifiche a approvazioni da parte dell’INPS.

Procedimento di ammissione all’incentivo: i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico che sarà definito dall’INPS, dopo di che l’INPS determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto e verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo, comunicando poi al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.

L’operatività del provvedimento è subordinata all'emanazione di apposita circolare dell’INPS.

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