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30 Aprile 2020 - Normativa

Cura Italia: conversione in Legge del d.l. 18/2020 con L. 27/2020 – entrata in vigore 30.04.2020

Il Decreto Cura Italia, che conteneva anche disposizioni in materia di ammortizzatori e di licenziamenti, è stato convertito in legge. Le principali modifiche in termini di ammortizzatori sociali, contratti a termine e licenziamenti concernono:

  1. CIGO e Assegno Ordinario (FIS): Art. 19 c. 2 d.l. 18/2020 - non è più prevista la procedura di consultazione sindacale per l’accesso ai trattamenti ordinari;
  2. CIGD: Art. 22 c. 1 d.l. 18/2020 - estende l’esonero dall'accordo sindacale ai datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti governativi emergenziali;
  3. Contratti a temine: Art. 19 bis d.l. 18/2020 - è consentita la proroga o il rinnovo dei contratti a termine anche alle aziende che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali. NB: non sono previste deroghe all'obbligo di motivazione di apposizione del termine in caso di rinnovo o di proroghe oltre i 12 mesi o di 5° proroga. L’agevolazione si traduce nella sola facoltà di prorogare i contratti a termine secondo le condizioni usuali anche per le aziende che utilizzano gli ammortizzatori sociali, cosa che invece era vietata dalla lettera c) dell’art. 20 del d.lgs. 81/2015. E’ prevista la deroga al c.d. stop and go e cioè all'intervallo (10 o 20 giorni per contratti inferiori o superiori a 6 mesi) tra un contratto a termine ed il suo rinnovo, ma occorre tenere presente che in caso di rinnovo è necessario apporre una causale al contratto.
  4. Licenziamenti: Art. 46 d.l. 18/2020 la conversione in Legge non ha modificato i termini di sospensione dei licenziamenti, divieto che dovrebbe scadere il 16 maggio 2020.

Per consultare il testo coordinato del d.l. 18/2020 con la L. 27/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-18-2020-testo-coordinato-con-la-legge-di-conversione-27-2020/.

28 Aprile 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – Fase 2 – DPCM 26 aprile 2010

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.4.2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 contenente le disposizione attuative per la cd. Fase 2.

Ad una prima lettura, il provvedimento, che consta di 10 articoli e 10 allegati prevede, in estrema sintesi che:

  1. In via generale, le disposizioni contenute saranno valide dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
  2. alle imprese che potranno riaprire dal 4 maggio sarà consentito preparare la ripartenza con «attività propedeutiche» a partire dal 27 aprile. Le imprese in questione sono identificate con quelle le cui attività sono prevalentemente orientate all’export e la cui prolungata sospensione, quindi, rischia di far perdere al nostro Paese quote di mercato. Inoltre, possono essere ricondotte sempre al concetto di rilevanza strategica quelle attività del settore costruzioni che riguardano interventi volti al contrasto del dissesto idrogeologico e nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, scolastica e penitenziaria. Previa comunicazione prefettizia, la ripresa a partire dal prossimo 27 aprile delle attività sopra richiamate è comunque subordinata al rispetto del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi e al Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 nei cantieri, sottoscritti il 24 aprile scorso, entrambi allegati al DPCM;
  3. viene confermato l’invito ad utilizzare forme di lavoro agile e a far fruire al personale ferie e congedi;
  4. viene confermato che il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza causerà la revoca dell’autorizzazione prefettizia;
  5. il timing delle riaperture per quanto riguarda le imprese sarà il seguente:
  • dal 4 maggio: comparto manifatturiero, edilizia e commercio all'ingrosso; Bar e ristoranti (ma solo per attività di ristorazione con asporto e senza assembramenti); confermato il divieto di spostamento tra le Regioni, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute;
  • dal 18 maggio: riapertura dei negozi al dettaglio per attività diverse da quelle già autorizzate (generi alimentari, igiene della persona, edicole, farmacie e parafarmacie, tabaccai, librerie, negozi di vestiti per bambini e neonati);
  • dal 1 giugno: bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici.

Il provvedimento prevede l’obbligo di indossare obbligatoriamente le mascherine su tutti i mezzi pubblici, nei luoghi chiusi oppure in quelli dove non si può rispettare distanziamento.

Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano potranno adottare misure più restrittive.

Per consultare il DPCM e gli allegati, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-26-04-2020-ulteriori-disposizioni-attuative-del-decreto-legge-23-febbraio-2020-n-6-recante-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da/.

27 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza coronavirus/COVID-19 – Sospensione versamento contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi

L’INPS, con messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, riservandosi l’emanazione di una apposita circolare, fornisce primi chiarimenti circa la sospensione del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, precisando che:

  • le disposizioni di cui all’art. 18 del D.L. 23/2020, in relazione alla verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese;
  • la sospensione si applica anche a chi abbia iniziato l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato;
  • la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo;
  • L’INPS è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi;

Il messaggio fornisce anche istruzioni operative per quanto concerne le concrete modalità di richiesta della sospensione dei versamenti.

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201754%20del%2024-04-2020.pdf

27 Aprile 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: Linee guida INAIL

L’INAIL ha pubblicato un documento sulla rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.

Il documento indica una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia, approfondendo, in particolare le possibili misure da adottare di tipo:

  • organizzativo (ad esempio: gestione degli spazi di lavoro; orari di lavoro scaglionati, a turni; lavoro a distanza);
  • di prevenzione (ad esempio: informazione; formazione; sanificazione degli ambienti, ecc);
  • di protezione (ad esempio: uso di mascherine e DPI);
  • per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici (ad esempio: controllo della temperatura corporea sui lavoratori; isolamento dei lavoratori con febbre e/o sintomi di infezione respiratoria; ecc.)

Il documento contiene una serie di tabelle con indicata la classe di rischio per molti tipi di attività produttive e di servizio.

Per consultare il documento, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/sicurezza-del-lavoro/linee-guida-inail-aprile-2020-contenimento-del-contagio-e-strategie-di-prevenzione-nei-luoghi-di-lavoro/.

27 Aprile 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: Protocollo 24 aprile 2020 su sicurezza, contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro

Il 24 aprile 2020, governo, sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per garantire la sicurezza, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, nella fase di progressiva riapertura delle attività. Il documento aggiorna le misure previste nell'intesa già siglata tra le parti il 14 marzo scorso, con l’obiettivo comune di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Dalla data in cui vi sarà la riapertura delle attività produttive, questa potrà avvenire pertanto solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

La mancata attuazione del protocollo determinerà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il protocollo si compone di tredici capitoli che coprono tutto lo spettro delle attività aziendali, dalla sanificazione giornaliera di tutti gli ambienti alla previsione di modalità che limitino il più possibile il contatto tra fornitori e trasportatori esterni e personale interno, dall’uso di tutti i Dpi (mascherine, guanti, etc…) necessari in tutte le situazioni in cui non sia possibile mantenere la distanza personale di almeno un metro alla modifica e contingentamento dell’organizzazione dell’accesso a mense, aree fumatori e altre zone comuni.

Tra le misure adottabili segnaliamo inoltre in particolare:

  • incentivazione dell'uso dello smart working;
  • riorganizzazione del lay out anche con attivazione degli ambienti inutilizzati per favorire il distanziamento tra i lavoratori e mascherina obbligatoria per chi condivide spazi comuni;
  • pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
  • incremento delle navette private o di altre forme di trasporto che garantiscano l’assenza di assembramenti quando si va o si torna da lavoro;
  • orari di ingresso di uscita scaglionati;
  • informazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e a chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi su tutte le misure di sicurezza adottate in relazione al protocollo 24 aprile 2020;
  • misurazione della temperatura all’arrivo sul luogo di lavoro con divieto di ingresso a chi ha più di 37 gradi e mezzo;
  • informazione preventiva a tutto il personale che sarà precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, nonché che l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone;
  • obbligo per le persone presenti in azienda di adottare tutte le precauzioni igieniche;
  • isolamento immediato di chi, durante l’orario di lavoro dovesse presentare sintomi da Covid-19, con identificazione di tutti coloro che siano entrati in contatto con lui per essere eventualmente messi in quarantena su indicazione dell’autorità sanitaria;
  • procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici;
  • per quanto riguarda i turni di lavoro, si dovrà prevedere un’organizzazione che permetta “di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili”, anche rimodulando la produzione;
  • le riunioni che richiedano la presenza fisica dovranno essere limitate a casi eccezionali;
  • al fine di verificare il rispetto delle regole, nelle aziende dovrà essere costituito un comitato di controllo con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori. Nei casi in cui questo non sia possibile, a vigilare saranno invece comitati territoriali o settoriali.

Per consultare il testo del protocollo, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/protocollo-condiviso-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-del-24-04-2020/.

 

24 Aprile 2020 - Interpretazioni

Lavori usuranti – slitta al 30 maggio l’invio del modello LAV-US

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 1160/2020, ha comunicato che, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, slitta dal 1° al 30 maggio 2020, la scadenza per la compilazione e invio del modello “LAV_US”, per la rilevazione prevista dell’art. 6 del D.M. 20/9/2011, con riferimento alle attività lavorative svolte nell’anno 2019.

Per consultare la nota, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-direttoriale-19032020.pdf

 

23 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 149 del 20 aprile 2020, ai propri Uffici territoriali, ha comunicato di contribuire, su richiesta delle Prefetture (conseguente alla circolare del Ministero dell’Interno del 14 aprile 2020) alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione (ove consentita) delle attività produttive, industriali e commerciali.

In estrema sintesi, la nota invita i propri uffici territoriali:

  1. a fornire supporto agli organi di pubblica sicurezza e delle ASL finalizzato alla verifica dell’osservanza, presso le imprese le cui attività non sono sospese, dei “contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”:
  2. a svolgere, in deroga al criterio della temporanea sospensione delle attività ispettive propriamente dette, interventi che:
  • siano mirati;
  • comportino un impiego sostenibile e selettivo di personale, prioritariamente su base volontaria;
  • presuppongano la dotazione ed il corretto impiego di adeguati dispositivi di protezione per il personale operante.

Per consultare la nota INL, clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/nota-inl-n-149-del-20-04-2020/

Per consultare la circolare Min. Interno., clicca qui:  https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_14_aprile_2020_covid-19_dpcm_10_aprile_2020.pdf

 

21 Aprile 2020 - Interpretazioni

DURC online – aggiornamento servizio di consultazione

L’Inail, con la nota n. 4654 dell’8 aprile 2020, comunica che dal 7 aprile 2020 è operativo l’aggiornamento del servizio Consultazione DURC online che rende disponibili agli utenti:

  • sia i DURC online in corso di validità alla data della richiesta;
  • sia i DURC online con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

Al fine di informare gli utenti nell’home page del servizio “DURC online” è stato inserito un avviso che illustra in dettaglio le istruzioni per la consultazione. Analogo avviso è stato pubblicato nel portale dell’Inps.

Per consultare la nota, clicca qui: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-istruzione-operativa-8-4-2020-durc.pdf

17 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – congedo COVID-19 – proroga al 3 maggio 2020

L’INPS, con messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020, comunica che, in virtù della proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo COVID-19 (vedi anche precedenti nostre news del 26 marzo, 8 aprile e 16 aprile 2020).

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201648%20del%2016-04-2020.pdf

 

16 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/Covid-19 – FAQ sulle disposizioni del Governo in materia di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato alcune FAQ interpretative delle disposizioni emanate dal Governo per agevolare aziende e lavoratori.

Riportiamo qui di seguito quelle di specifico interesse per le aziende

  • Il riferimento al 17 marzo 2020, indicato nella circolare quale data ultima di assunzione dei lavoratori per i quali può essere riconosciuto il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 19 del Decreto-legge n. 18/2020, trova applicazione anche per la cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del medesimo Decreto-legge n. 18/2020?

Sì. Ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del Decreto-legge n. 23/2020, la cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del Decreto-legge n. 18/2020 si applica anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

  • In caso di istanze di cassa integrazione in deroga presentate da datori di lavoro che facciano riferimento a unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale è possibile produrre un unico accordo sindacale che faccia complessivamente riferimento a tutte le unità produttive interessate?

Sì. In questo caso per semplificarne la presentazione, l’istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà essere accompagnata da un unico accordo sindacale, che si riferisca a tutte le unità produttive considerate nell’istanza. L’accordo sindacale viene trasmesso alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e, unitamente all’istanza di autorizzazione al trattamento, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione secondo le modalità già descritte nella Circolare ministeriale n. 8 dell’8 aprile 2020.

  • Un datore di lavoro con una struttura produttiva distribuita in cinque o più Regioni o Province Autonome che, tuttavia, faccia richiesta di cassa integrazione in deroga per COVID-19 per unità produttive e/o operative presenti fino ad un massimo di quattro Regioni o Province Autonome, dovrà presentare domanda alle singole Regioni o Province Autonome in cui hanno sede le unità produttive interessate dalle sospensioni?

Sì. In questo caso – seppure si tratti di un datore di lavoro con una organizzazione produttiva o distributiva plurilocalizzata – tuttavia se l’esigenza di attivare la cassa in deroga per COVID-19 si riferisce a unità produttive site in non più di quattro Regioni o Province Autonome, le relative istanze andranno presentate singolarmente alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

  • In caso di tirocinio sospeso in conseguenza della sospensione dell’attività produttiva a seguito dell’emanazione dei provvedimenti contenenti le misure di contenimento del contagio, la durata del tirocinio è prorogata? Entro quando devono essere effettuate le comunicazioni?

Se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell’attività produttiva, lo stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione. La comunicazione di proroga, prevista dall’articolo 4-bis del Decreto legislativo n. 181/2000, va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell’attività produttiva dell’azienda presso la quale il tirocinio era svolto.

  • L’assenza dei lavoratori dovuta al rispetto dei provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche se adottati dai Presidenti delle Regioni interessate, può essere equiparata alla malattia?

Sì. In caso di lavoratori che non abbiano potuto assicurare la regolare presenza per il rispetto di provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche quando siano stati adottati dai Presidenti delle Regioni interessate dal contagio, l’assenza dei medesimi è equiparata a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto, in applicazione del principio contenuto all’articolo 26, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e senza necessità di produrre certificazione medica.

Per consultare tutto il documento, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx

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