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Illeciti in materia di lavoro – maggiorazioni sanzioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 2594 del 14 marzo 2019 (che segue la precedente circolare n. 2 del 14 gennaio 2019) fornisce ulteriori precisazioni riguardo l’individuazione degli illeciti rilevanti ai fini della recidiva e dell’applicazione delle sanzioni maggiorate previste dall’ art. 1, c. 445, lett. e) della legge 145/2018 (vedi nostra news del 9 gennaio 2019).
Segnaliamo in particolare che:
- Ai fini della “recidiva”, rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza ingiunzione non impugnata ovvero sentenza definitiva) nei 3 anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito. A tale riguardo, l’Ispettorato precisa che l’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato. Ciò in quanto, in caso contrario, assumerebbero rilevanza condotte eccessivamente risalenti nel tempo, e ciò sia in contrasto con principi generali di ragionevolezza, di certezza del diritto e di rilevanza temporale delle condotte antigiuridiche, sia con la specifica ratio della norma che mira a colpire in modo più grave la reiterazione di comportamenti antigiuridici realizzati in un determinato arco temporale;
- La recidiva va individuata laddove l’illecito sia commesso dal “ trasgressore “ persona fisica ex L. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri). Conseguentemente, non si potrà configurare la “recidiva” laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi;
- Con particolare riguardo alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro, il D.Lgs n. 81/2008 distingue il datore di lavoro dal preposto e, pertanto, la recidiva troverà applicazione solo nei confronti degli illeciti commessi da quest’ultimo;
- Gli illeciti da prendere in considerazione ai fini della recidiva sono anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, purchè diventati definitivi nei tre anni precedenti rispetto al nuovo illecito;
- L’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato.
Per consultare la nota, clicca qui:
INL-nota-n-2594-del-14-03-2019
Per consultare la circolare 2/2019 clicca qui
LICENZIAMENTO – CONTRIBUTO – TICKET PER IL 2019 | Adlabor
Il datore di lavoro, in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non per dimissioni ,è tenuto al pagamento del ticket licenziamento cioè un contributo - introdotto dalla L. 92/2012 da versare all'INPS. Il contributo è parametrato alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI che per il 2019 è di € 1.221,44.
L' INPS con circolare n. 5 del 2019 ha stabilito che il contributo che i datori di lavoro devono versare per ogni anno di anzianità aziendale maturato dal lavoratore, corrisponde per il 2019 a 500,79 euro, ossia 5,45 euro in più rispetto allo scorso anno (495,34 euro).
Il contributo massimo da erogare , corrispondente ad un triennio di anzianità è di € 1.502,37 (€ 1.486,02 nel 2018).
Nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, l’importo del contributo raddoppia e si triplica in mancanza di un accordo sindacale. L'importo aggiornato del ticket inizia a decorrere dal 18 marzo 2019.
Per una lettura integrale della circ. 5/2019 https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%205%20del%2025-01-2019.htm&iIDDalPortale=&iIDLink
Controlli a distanza e modifica degli assetti aziendali
Modifica degli assetti proprietari e accordi o autorizzazioni per l'uso di impianti per il controllo a distanza
Testo Unico Sicurezza sul Lavoro – versione febbraio 2019
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il testo – aggiornato a febbraio 2019 – del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Queste le novità previste in questa versione:
- Inserita la Nota INL n.1148/2019 (integrativa della precedente circolare n. 2/2019), sulle maggiorazioni sanzioni;
- Corretto l’importo di alcune sanzioni;
- Aggiornata l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori, con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva.
Per consultare il documento, clicca qui:
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2019/02/TU-81-08-Edizione-Febbraio-2019.pdf
Trattamenti di integrazione salariale, indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL dal 1° gennaio 2019
Misura dei trattamenti dal 1° gennaio 2019 dell'integrazione salariale, indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL dal 1° gennaio 2019
L’INPS, con circolare n. 5 del 25 gennaio 2019, ha comunicato la misura in vigore dal 1° gennaio 2019 degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito e Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Segnaliamo in particolare:
Trattamenti di integrazione salariale: gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e della retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto (gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%) sono i seguenti:
Trattamenti di integrazione salariale | |||||||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) | ||||
Inferiore o uguale a 2.148,74 | Basso | 993,21 | 935,21 | ||||
Superiore a 2.148,74 | Alto | 1.193,75 | 1.124,04 | ||||
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) | |||||||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) | ||||
Inferiore o uguale a 2.148,74 | Basso | 1.191,85 | 1.122,25 | ||||
Superiore a 2.148,74 | Alto | 1.432,50 | 1.348,84 | ||||
Fondo credito
a) Assegno ordinario - massimali | ||||
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) | |||
Inferiore a 2.173,37 | 1.180,39 | |||
Compresa tra 2.173,37– 3.435,56 | 1.360,55 | |||
Superiore a 3.435,56 | 1.718,82 | |||
b) Assegno emergenziale: massimali | ||||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | ||
Inferiore a 41.621,22 | 2.431,19 | 2.289,21 | ||
Compresa tra 41.621,22– 54.763,95 | 2.738,72 | |||
Superiore a 54.763,95 | 3.833,17 | |||
Indennità di disoccupazione NASpI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.221,44 per il 2019.
Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2019, € 1.328,76.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a € 1.221,44 per il 2019.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2019, € 1.328,76.
Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2019 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2018, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno, vale a dire a € 1.180,76 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a € 982,40 (quanto al massimale più basso).
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2019, a € 592,97. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Per consultare la circolare clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%205%20del%2025-01-2019.pdf
Pensione anticipata – Modalità d’accesso
L'INPS comunica le modalità d’accesso per alcuni tipi di pensione anticipata
Pensione anticipata “Quota 100” – lavoratori settore privato
Il D.L. 4/2019, con gli articoli da 14 a 24 ha modificato la disciplina in materia pensionistica, introducendo tra l’altro la cosiddetta “pensione anticipata - quota 100”.
I lavoratori interessati a questa nuova forma di pensione anticipata, che ha carattere sperimentale per il triennio 2019-2021:
- debbono avere un’età anagrafica di almeno 62 anni (che non sarà adeguato agli eventuali incrementi alla speranza di vita previsti nel trienni 2019-2021);
- debbono avere un’anzianità contributiva minima di 38 anni (con possibilità di cumulo dei periodi assicurativi maturati in enti diversi dall’INPS. In tal caso non debbono essere già percettori di pensione a carico INPS). Per coloro che non hanno maturato detta anzianità contributiva minima, è prevista la possibilità, per il triennio 2019-2021, di riscattare periodi non coperti da contribuzione fino ad un massimo di cinque anni. Il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso;
- potranno usufruire del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti di cui sopra;
- non potranno svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma (ad eccezione di lavori occasionali fino al limite di 5.000 euro annui) fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia
Priorità per richieste di lavoro agile (smart working)
Lavoratrici madri e lavoratori con figli disabili: priorità per lavoro agile (smart working)
In base all’art. 1, comma 486, della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), i datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, devono dare priorità alle richieste di smart-working formulate dalle lavoratrici madri nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità.
Detta priorità è prevista anche per i lavoratori con figli in condizioni di disabilità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992).
Viene così modificato il testo dell’articolo 18, della legge 81/2017, n. 81, inserendo il comma 3-bis, che recita: «3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».