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23 Settembre 2019 - Formazione

Le competenze della funzione HR non possono prescindere dalla comunicazione. 

Abbiamo organizzato un incontro formativo sul tema coinvolgendo due noti esperti
 
www.goffredoeassociati.it
Per confermare la partecipazione invia una mail a [email protected]
18 Settembre 2019 - Interpretazioni

Cariche sociali – compatibilità con il lavoro subordinato nella stessa società

Compatibilità tra cariche sociali e lavoro subordinato nella stessa società

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12 Settembre 2019 - Normativa

Contratti a tempo determinato e contributo maggiorato

L’INPS, con la circolare n. 121/2019, ha fornito indicazioni operative sugli adempimenti relativi al versamento del contributo addizionale maggiorato richiesto, alle aziende, in caso di rinnovo dei contratti a termine. Il contributo a carico del datore di lavoro (introdotto dal decreto legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 (c.d. “Decreto Dignità”), è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e va pagato in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato (anche per i contratti di somministrazione di lavoro a termine).

La circolare precisa inoltre che:

  • il contributo dell0 0,50% è aggiuntivo a quello dell’1,40%, dovuto per tutti i rapporti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato in base all’art. 2, comma 28, D.Lgs. 92/2012).
  • si ha “rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato” quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine;
  • nel caso in cui, invece, le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo e pertanto, trattandosi di proroga, l’incremento del contributo addizionale non è dovuto;
  • sono esclusi dall’obbligo di versamento del contributo addizionale - e, conseguentemente, dall’aumento dello stesso in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato - i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali; gli apprendisti; i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
  • la maggiorazione del contributo addizionale non si applica in caso di proroga del termine del contratto a tempo determinato, essendo tale fattispecie non contemplata dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018. Rammentiamo che la proroga consiste nello slittamento della scadenza originaria del contratto a tempo determinato ad una data successiva. In questo modo, il rapporto non si interrompe ma prosegue regolarmente.

Per consultare la circolare clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20121%20del%2006-09-2019.pdf

 

11 Settembre 2019 - Interpretazioni

Premi di risultato ed obiettivi: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Premi di risultato: gli obiettivi debbono essere incrementali

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10 Settembre 2019 - Interpretazioni

Contratto di espansione – Criteri di accesso alla CIGS per gli anni 2019-2020

Contratto di espansione  e CIGS per gli anni 2019-2020

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09 Settembre 2019 - Normativa

Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

Pubblicato in G.U. il D.L. 101/2019 con disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

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04 Settembre 2019 - Normativa

Welfare aziendale: finanziamento di progetti

Pubblicato il bando per il finanziamento di progetti di welfare aziendale

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04 Settembre 2019 - Normativa

Deposito telematico dei contratti collettivi – semplificazioni

La Direzione Generale dei sistemi informativi del Ministero del Lavoro ha emanato la nota n. 2761 del 29 luglio 2019 con la quale comunica che è stata è stata adeguata la procedura telematica per il deposito dei contratti collettivi.

Tale adeguamento consentirà:

  • il deposito del contratto con l’indicazione successiva (ove prevista) della tipologia di agevolazione per la quale si opera il deposito;
  • l’immediata applicazione di normative nel tempo emanate in materia di agevolazioni ;
  • di avere a disposizione un repository facilmente accessibile agli uffici interessati sia per finalità gestionali che di monitoraggio della misura.

Pertanto, dal 15 settembre 2019 tutti i contratti di secondo livello, siano essi aziendali o territoriali, dovranno essere depositati esclusivamente per il tramite della procedura summenzionata e non già utilizzando gli indirizzi PEC delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Eventuali quesiti potranno essere inoltrati a: https://urponline.lavoro.gov.it/s/global-search/deposito%20telematico

 

02 Settembre 2019 - Interpretazioni

Dirigenti Industria: sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per il periodo 2019-2023.

E' stato pubblicato sul sito Adlabor, nella sezione Interpretazioni, alla voce Dirigenti, una breve nota sulle principali novità introdotte dall'Accordo di rinnovo del CCNL Dirigenti settore Industria stipulato il 30 luglio 2019  che ha validità dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.

Per consultare la nota clicca qui: http://www.adlabor.it/interpretazioni/dirigenti/ccnl-dirigenti-settore-industria-sottoscritto-laccordo-di-rinnovo-per-il-periodo-2019-2023/

Per consultare l'Accordo di rinnovo del CCNL Dirigenti Industria del 30.7.2019 clicca qui: http://www.adlabor.it/normativa/contrattazione-sindacale/accordo-di-rinnovo-ccnl-dirigenti-industria-del-30-7-2019/

01 Agosto 2019 - Normativa

Rateazioni dei debiti per premi INAIL non iscritti a ruolo – nuova disciplina

L’Inail con circolare n. 22 del 29 luglio 2019, comunica che è stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Inail.

La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza, e regolamenta in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa, anche in considerazione dell’esigenza di supportare tali procedimenti con un apposito servizio on-line e con una specifica applicazione interna di gestione.

In considerazione della specificità dell’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi è stata mantenuta la possibilità di rateizzare anche i debiti correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-22-del-29-lug-2019.pdf

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