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Malattia – Esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità nel settore privato
L’INPS ha pubblicato un vademecum su “Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per lavoratori privati e pubblici” in cui vengono precisate, richiamando la circolare INPS n. 95/2016, le cause di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità e le modalità che il lavoratore deve seguire per ottenere l’esonero.
Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato (ricordando che per essi le fasce di reperibilità, durante le quali non possono assentarsi dall'indirizzo di abituale dimora per consentire le eventuali visite di controllo domiciliare, vanno dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di ogni giorno della settimana, anche festivo, compreso nel periodo di prognosi indicato nella certificazione medica), le cause di esonero sono le seguenti:
- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
- gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore;
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria (tali patologie debbono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. L’allegato 2 alla citata circolare INPS 95/2016 precisa quelle che sono considerate situazioni patologiche che danno diritto all’esonero della fasce di reperibilità.
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%. Anche in questo caso, l’allegato 2 alla citata circolare INPS 95/2016 precisa quelle che sono considerate situazioni di invalidità riconosciuta che danno diritto all’esonero della fasce di reperibilità.
In ogni caso, è onere del lavoratore produrre idonea documentazione atta a comprovare le cause di esonero.
I medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una delle situazioni patologiche sopra indicate, dovranno compilare i campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita”/“invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012) e, nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini dell’esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità. Al riguardo, l’INPS ricorda che i medici del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionati) che redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia agiscono in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali.
L’esonero dalla possibilità di essere visitati nelle fasce orarie canoniche non preclude da eventuali controlli INPS sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica espressa nella documentazione medica.
Per consultare il documento dell'INPS, clicca qui:
Per consultare il documento dell'INPS 95/2016, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2095%20del%2007-06-2016.pdf
Per consultare il Decreto Interministeriale 11 gennaio 2016, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2095%20del%2007-06-2016_Allegato%20n%201.pdf
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Tempo determinato – La nuova disciplina introdotta dalla legge di conversione del Decreto Dignità
E’ stato pubblicato sul sito, nella sezione Schemi, uno schema riepilogativo della disciplina del lavoro a tempo determinato alla luce delle modifiche e novità introdotte dal D.L. n. 87/2017 ("Decreto Dignità") e dalla Legge di conversione n. 96/2018 entrata in vigore il 12 agosto 2018.
Per consultare lo schema clicca qui:
Convertito con legge n. 96 del 9 agosto 2018 il Decreto Dignità.
La legge n. 96/2018 che ha convertito con alcune modifiche il D.L. n. 87/2018 (c.d. "decreto dignità") è entrata in vigore il 12 agosto 2018. Indichiamo di seguito le principali novità.
 
                 
                        