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12 Aprile 2016 - Interpretazioni

Il diritto d’opzione del lavoratore illegittimamente licenziato: approfondimenti

Informiamo che sul sito dello studio www.adlabor.it, in Interpretazioni/Licenziamenti individuali, è disponibile per la consultazione l'articolo "Il diritto d'opzione del lavoratore illegittimamente licenziato", pubblicato dalla rivista Diritto e Pratica del Lavoro n. 8/201.

L'articolo è consultabile su:
http://www.adlabor.it/Contenuti.aspx?Tipologia=2&Argomento=155&Contenuto=3406&Livello=1

12 Aprile 2016 - Normativa

La nuova disciplina dei congedi parentali: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 13 dell'11 aprile 2016, ha effettuato delle precisazioni in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sui congedi parentali di cui all'art. 32 D.lgs. n. 151/2001 così come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 80/2015. Leggi tutto...

12 Aprile 2016 - Interpretazioni

Dimissioni on-line: chiarimenti

È stata pubblicata sul sito, nella sezione interpretazioni, una breve illustrazione della nuova disciplina sulle dimissioni on-line.

Per consultare la nota: http://www.adlabor.it/Contenuti.aspx?Tipologia=2&Argomento=77&Contenuto=3404&Livello=1

06 Aprile 2016 - Normativa

Welfare aziendale

La legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) è intervenuta sulle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, apportando rilevanti modifiche all'art. 51 del DPR 917/1986, (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di seguito indicato come TUIR) e ampliando il novero delle erogazioni agevolate aventi finalità sociali, educative ed assistenziali. Leggi tutto...

31 Marzo 2016 - Normativa

Tipologie di lavoro per cui è stipulabile il contratto di lavoro intermittente

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 10/2016, ha precisato che, la corretta interpretazione dell'articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015 ("Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, …. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"), e dell'art. 55 comma 3 D.lgs. n. 81/2015 ("Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti"), permette l'applicabilità del decreto ministeriale del 23 ottobre 2004, ai sensi del quale è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto n. 2657/1923 e che di seguito riportiamo:

[1. Custodi.
2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.
3. Portinai.
4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti.
L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo è fatta dall'Ispettorato del lavoro.
5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.
7. Personale addetto all'estinzione degli incendi.
8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità.
9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali.
10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.
11. Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro.
12. Addetti ai centralini telefonici privati.
13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.
14. Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste citta, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.
15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.
16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.
17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.
18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.
19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione.
20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e d'igiene negli stabilimenti industriali.
21. Personale addetto servizi igienici o sanitari, dispensari ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) .
22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste citta`, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.
23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).
24. Personale addetto ai gazometri per uso privato.
25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.
26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici.
27. Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie.
28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
29. Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio:
a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;
b) degli apparecchi di filtrazione;
c) degli apparecchi di distillazione;
d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;
e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;
f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua;
g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.
30. Personale addetto alle gru.
31. Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri.
32. Personale addetto alla manutenzione stradale.
33. Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.
34. Personale addetto all'industria della pesca.
35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché` abbiano carattere discontinuo (così detti impiegati di bureau come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
36. Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti. a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa.
39. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.
40. Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa.
41. Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri.
42. Personale addetto ai corri ponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
43. Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici.
44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità`, accertato dall'Ispettorato del lavoro.
45. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità`.
46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.]

Per consultare la risposta ad interpello n. 10/2016 del Ministero del Lavoro clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello10-2016.pdf

31 Marzo 2016 - Normativa

Orario di lavoro dei minori

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 11/2016, ha precisato che i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il quale costituisce anche una modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico stesso, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e alle 35 ore settimanali.

Per consultare la risposta ad interpello n. 11/2016 del Ministero del Lavoro clicca qui:
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello11-2016.pdf

31 Marzo 2016 - Normativa

Normativa 2016 in materia di ammortizzatori sociali in deroga

È stata pubblicata dall'INPS, in data 29 marzo 2016, la Circolare n. 56/2016 avente ad oggetto la normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga, a seguito degli interventi legislativi operati con D.Lgs. n. 148/2015, L. n. 208/2015 e D.M. n. 83473/2014.
Con la circolare si sono voluti approfondire alcuni aspetti della disciplina ed in particolare:
- Cassa Integrazione Guadagni in deroga:
lavoratori beneficiari: lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti (titolari di contratto professionalizzante e non) e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento;
contributo addizionale: è stata prevista una misura progressiva pari: al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all'interno di uno o piè interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al 12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; al 15% oltre al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile;
modalità nonché termini di erogazione per il rimborso e conguaglio delle prestazioni: il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbono essere effettuati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto n. 148/2015, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data;
termini di presentazione della domanda: l'azienda deve presentare, in via telematica, all'Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall'accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda;
TFR: tale rimborso non può essere a carico dell'INPS, la corresponsione delle quote maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro:
raccordo con le discipline del Fondo di Integrazione Salariale e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi: le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al FIS, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale. Medesima possibilità è da intendersi estesa anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi.
- Mobilità in deroga: la suddetta prestazione non può essere concessa ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiatodi prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non piè di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, piè ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può comunque eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi.
- Novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016: è disposto un incremento, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga ed è dettata nel contempo la disciplina per la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. Dalla predetta disciplina viene infine riconosciuta la possibilità per le Regioni e Province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri previsti, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione.
Per consultare la circolare:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2029-03-2016.htm

30 Marzo 2016 - Normativa

Esonero contributivo per assunzioni 2016 – istruzioni INPS

L'Inps, con circolare n. 57 del 29 marzo 2016, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che:

  • nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato;
  • nell'arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (e cioè dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015), il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
  • non sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

La misura dell'incentivo è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La sua durata è pari a 24 mesi a partire dalla data di assunzione.

Per consultare la circolare clicca qui

21 Marzo 2016 - Normativa

Ticket licenziamenti 2016

Il contributo Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), è una prestazione economica, istituita con D. Lgs. N. 22 del 4 marzo 2015 a favore dei lavoratori dipendenti e conseguente agli eventi di disoccupazione involontaria. Leggi tutto...

16 Marzo 2016 - Normativa

Prospetto Informativo Disabili

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, tramite il sito www.cliclavoro.gov.it, il vademecum sulle regole per la compilazione del Prospetto Informativo Disabili (Legge n. 68/1999). Leggi tutto...

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