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17 Giugno 2013 - Normativa

La nuova guida del Garante privacy per le imprese

Il Garante privacy ha reso disponibile il 28 maggio scorso una sorta di vademecum, "La privacy dalla parte dell'impresa - Dieci pratiche aziendali per migliorare il proprio business", per aiutare le imprese nella corretta adozione delle misure a protezione dei dati personali e contribuire a rendere piè efficiente la loro organizzazione e a ridurre sensibilmente i potenziali rischi a cui l'impresa stessa si espone sul mercato.

Sono state individuate dieci "best practices" che possono migliorare non solo l'immagine dell'impresa, come soggetto attento al principio di "responsabilità sociale", ma anche la propria capacità di business, aumentando la fiducia di utenti e consumatori nella serietà e affidabilità dell'attore economico.

Il vademecum, suddiviso in dieci capitoli, richiama regole fondamentali e consigli pratici - che vanno dalla selezione del personale all'uso delle nuove tecnologie, dalla trasparenza alle misure di sicurezza - per utilizzare e proteggere al meglio i dati personali trattati. L'imprenditore potrà trovare anche riferimenti alle principali modalità semplificate che l'Autorità ha, nel tempo, indicato alle aziende per ottenere una conformità sostanziale alla protezione dei dati, evitando attività inutili e meramente formali.

La guida è consultabile su: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2446144

04 Giugno 2013 - Normativa

Rappresentatività sindacale – Accordo interconfederale 31 maggio 2013

Cgil, Cisl e Uil e Confindustria hanno raggiunto l'accordo sulla rappresentanza, rappresentatività e democrazia sindacali, ai fini della partecipazione e della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

Misurazione della rappresentatività: il testo sottoscritto, che fa riferimento al precedente accordo interconfederale 28 giugno 2011, disciplina la misurazione della rappresentatività facendo riferimento:

-alle deleghe sindacali comunicate dal datore di lavoro all'Inps e certificate dall'Istituto medesimo tramite Uniemens e trasmesse al CNEL;

- ai voti raccolti da ogni singola organizzazione sindacale firmatarie dell'accordo31 maggio 2013, nell'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)

- ove fossero presenti ancora le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), si farà riferimento al solo dato degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo31 maggio 2013

La certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale, utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale, dovrà essere di almeno il 5%, dato determinato come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti).

Elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU): Circa la progressiva sostituzione delle RSA con le RSU, l'accordo conferma quanto contenuto nel precedente accordo interconfederale 20 dicembre 1993, impegnando le organizzazioni sindacali firmatarie, o che comunque successivamente aderiscano all'accordo stesso, a rinunciare formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n. 300/70 in occasione della partecipazione alla procedura di elezione delle RSU. L'accordo precisa inoltre che:

- il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie l'accordo in oggetto;

- le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell'intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi;

- le RSU saranno elette con voto proporzionale;

- il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

Presentazione delle piattaforme contrattuali nazionali di categoria: le modalità di presentazione delle piattaforme contrattuali è lasciata alla determinazione delle singole categorie, con l'auspicio affinché si determinino richieste unitarie.

Partecipazione alle trattative per la contrattazione nazionale di categoria: Per quel che riguarda invece la partecipazione alle trattative per la Contrattazione nazionale di categoria :

- sono ammesse le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo in oggetto che abbiano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%;

- nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, le Federazioni di categoria decideranno con proprio regolamento le modalità di composizione della delegazione trattante e le relative attribuzioni;

- in assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.

Validità ed dei contratti collettivi nazionali di lavoro: la validità dei CCNL è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- che siano stati sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza;

- che vi sia stata preventiva consultazione e conseguente approvazionea maggioranza semplice da parte delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, con modalità stabilite dalle categorie.

La sottoscrizione formale dell'accordo costituirà l'atto vincolante per entrambe le Parti, rendendolo applicabile all'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici ed esigibile da parte di tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa.

Clausole e/o procedure di raffreddamento: le Parti firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti. I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento, finalizzate a garantire, per tutte le parti,comprese le rispettive strutture ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale, l'esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con l'accordo in oggetto.

A loro volta, le parti firmatarie dell'accordo interconfederale 31 maggio 2013 si sono impegnate, a monitorare la puntuale attuazione dei princìpi qui concordati, nonché a concordare modalità di definizione di eventuali controversie sorte come conseguenza della loro concreta applicazione.

Il testo integrale degli accordi interconfederali 28 giugno 2011 e 31 maggio 2013 sono consultabili sul sito: http://www.adlabor.it/default.asp?act=contenuti&t=4&a=102

28 Maggio 2013 - Interpretazioni

Apprendistato: istruzioni Inail

Dopo le istruzioni fornite dal Ministero del lavoro con le circolare 11 novembre 2011, n. 29, e 21 gennaio 2013, n. 5 (vedi nostra news del 22 gennaio 2013), nonché con il Vademecum del lavoro, diffuso con la lettera circolare del 22 aprile scorso, anche l'Inail, con sua circolaredel 24 maggio 2013, n. 27, ha fornito i propri chiarimenti in ordine alla disciplina vigente in materia di contratto di apprendistato.

In particolare, rispetto a quanto comunicato dal Ministero del lavoro, l'Inail ha precisato che:

- il regime contributivo è quello disciplinato dalla Legge finanziaria 2007 ed attuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha provveduto a ripartire la contribuzione complessiva del 10% nelle singole gestioni previdenziali ed assistenziali, sostituendo il previgente contributo fisso settimanale. Il contributo dovuto per gli apprendisti è riscosso dall'Inps che, poi, provvede a riversare all'Inail la quota di competenza. Per effetto della ripartizione del contributo dovuto per gli apprendisti fra le gestioni previdenziali interessate, l'aliquota di competenza Inail è fissata nella misura dello 0,30%.

- per quanto riguarda le prestazioni assicurative Inail, si confermano le disposizioni vigenti (art. 119 delDecreto 30 giugno 1965, n. 1124 'Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali') che prevedono, in caso di evento indennizzabile, la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea sulla base della retribuzione effettiva. La rendita diretta e la rendita a superstiti, invece, verranno calcolate sulla retribuzione prevista per la qualifica iniziale del lavoratore di età superiore ai diciotto anni non apprendista della stessa categoria e lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella piè bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

La circolare è consultabile su: http://normativo.inail.it/bdninternet/2013/ci201327.htm

22 Maggio 2013 - Normativa

Incentivi lavoro: pronto il bonus assunzione

Il Ministero del Lavoro, con decreto direttoriale 19 aprile 2013 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha previsto la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l'assunzione.

Le caratteristiche dl beneficio sono:

- un incentivo pari a 190 euro al mese, erogato per 12 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e per 6 mesi per i contratti a termine. Nel caso del part-time, invece, l'incentivo sarà proporzionato all'orario.

Le condizioni per ottenere il beneficio sono:

- effettuare nel corso del 2013, assunzioni a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività da imprese sotto i 15 dipendenti nei dodici mesi precedenti l'assunzione;

- garantire l'effettuazione di interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del neo-assunto, anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale;

Le procedure previste per fruire del beneficio sono le seguenti:

- il datore di lavoro deve presentare istanza all'Inps, esclusivamente in via telematica, con modalità che l'istituto previdenziale comunicherà entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto;

- l'Inps, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti provvederà ad autorizzare il beneficio, che avverrà tramite conguaglio sulle dichiarazioni contributive, fino ad esaurimento del finanziamento stanziato (20 milioni di euro) e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il decreto è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130520_incentivioccupazione.htm

21 Maggio 2013 - Interpretazioni

Detassazione retribuzione di produttività – Indicatori e voci retributive utili

Ad integrazione di quanto già comunicato con nostre news del 7 maggio, 4 aprile e 21 gennaio 2013, ricordiamo che, in base all'art. 2 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, indicatori che la Circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2013 ritiene possano essere considerati alternativamente, affermando che 'è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l'applicabilità della agevolazione. In ogni caso deve trattarsi di importi collegati ad indicatori quantitativi e che possono essere anche incerti nella loro corresponsione o nel loro ammontare'.

Sempre in base alla citata circolare del Ministero del lavoro ed a titolo puramente esemplificativo, gli indicatori possono essere collegati:

- all'andamento del fatturato;

- ad una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro;

- a minori costi di produzione a seguito dell'utilizzo di nuove tecnologie;

- alle attività lavorative in periodi di riposo di origine pattizia (ad es. ROL);

- a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria;

- a premi di rendimento o produttività (quali ad es. quelli che già fruiscono dello sgravio contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. n. 247/2007) ovvero a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall'azienda (ad esempio orario a ciclo continuo, sistemi di 'banca delle ore', indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche);

Inoltre, qualora, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della produttività, gli accordi collettivi territoriali o aziendali prevedano:

- modifiche organizzative sugli orari di lavoro che possano essere considerate quali fattori di incremento di produttività (ad esempio, modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda; modifiche orientate all'estensione delle giornate lavorative in domeniche o giorni festivi; modifiche per orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai CCNL di categoria e/o ad analoghi interventi tesi al miglioramento dell'utilizzo degli impianti e dell'organizzazione del lavoro);

tali modifiche potranno comportare l'applicazione della agevolazione sulle corrispondenti quote orarie ed eventuali maggiorazioni, agevolazione cumulabile con quella riconosciuta sui premi di produttività.

A proposito di retribuzione di produttività, il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 introduce una ulteriore definizione, intendendo per essa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di seguito elencate:

- ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un piè efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

- introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;

- adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell'art.4 della L. n. 300/1970, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;

- attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell'art. 13 della L. n. 300/1970.

In sostanza, in questa seconda ipotesi, il Decreto prevede l'applicabilità della agevolazione qualora si dia esecuzione a contratti collettivi che prevedano congiuntamente l'introduzione di almeno una misura in almeno 3 delle 4 aree di intervento sopra elencate.

Va evidenziato che la circolare del Ministero del lavoro afferma anche che: 'la rispondenza delle voci retributive introdotte alle finalità volute dal Legislatore rappresenta un elemento di esclusiva valutazione da parte della contrattazione collettiva, cosicché l'agevolazione non può ritenersi condizionata ai risultati effettivamente conseguiti.'

15 Maggio 2013 - Normativa

Certificati di malattia – nuova procedura per la consultazione

Con il messaggio n. 7485 del 7 maggio 2013, l'INPS informa che dal 4 giugno 2013 entra in vigore la nuova procedura per la consultazione on-line degli attestati di malattia dei dipendenti da parte di aziende e lavoratori.

Ricordando che il certificato medico viene inviato dal medico al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal SAC -con un numero di protocollazione univoco (PUC)- all'Inps, che li raccoglie e li mette a disposizione di lavoratori e datori di lavoro per le opportune consultazioni

La nuova procedura, che interessa sia il medico che invia i certificati sia il datore di lavoro che li consulta, prevede un diverso formato elettronico, per cui gli attestati di malattia inviati dall'INPS ai datori di lavoro tramite posta elettronica certificata o scaricabili tramite l'apposito servizio di consultazione, accessibile con PIN, potrebbero richiedere un adeguamento tecnico dei programmi informatici utilizzati dalle aziende.

In particolare, per quanto concerne la consultazione dei certificati medici, la nuova procedura

prevede che il datore di lavoro vi possa accedere in quattro diverse modalità e cioè tramite:

- sito web INPS, indicando codice fiscale e PUC;

- contact center, (803.164), indicando codice fiscale e PUC;

- sistema TS, tramite credenziali;

- PEC (posta elettronica certificata) indicata dal datore di lavoro

Il lavoratore potrà accedere in tre diverse modalità:

- sito web INPS, indicando codice fiscale e PUC;

- sistema TS, tramite credenziali;

- posta elettronica certificata o semplice indicata dal lavoratore

Messaggio ed allegati sono consultabili su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%207485%20del%2007-05-2013.htm

In materia di consultazione dei certificati medici, sono inoltre consultabili le circolari Inps n. 60 del 16/04/2010, n. 119 del 07/09/2010 e n. 117 del 9/9/2011, rispettivamente su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2016-04-2010.htm

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20119%20del%2007-09-2010.htm

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20117%20del%2009-09-2011.htm

14 Maggio 2013 - Normativa

Modello 730/2013 (redditi 2012) – Istruzioni

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 9 maggio 2013 n. 14/E definisce gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati. Il documento fornisce inoltre le istruzioni relative alla trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei modelli 730-4, nonché le modalità ed itermini per le operazioni di conguaglio.

I sostituti d'imposta dovranno effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, ovvero a partire dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 elaborati dai Caf e dai professionisti abilitati.

Come già previsto per le operazioni di conguaglio dell'anno precedente, se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato dal sostituto mediante un corrispondente riduzione delle ritenute Irpef e addizionali all'Irpef, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo di tali ritenute sui compensi corrisposti a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.

La circolare è consultabile su:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/novita/aggiornamenti+del+sito/novita+ultime

10 Maggio 2013 - Normativa

Detassazione 2013 – Accordo Interconfederale Confindustria-Associazioni sindacali 24 aprile 2013

Confindustria e le Associazioni Sindacali Cgil, Cisl e
Uil, hanno sottoscritto - in data 24 aprile 2013 - l''Accordo Interconfederale
sulla detassazione 2013. L''accordo contiene anche una bozza di accordo
territoriale
utilizzabile per avere lo sgravio del 10% sulla retribuzione
di produttività.

L''accordo è consultabile su: http://www.dplmodena.it/Accordo%20Interconfederale%20sulla%20detassazione2013.pdf

08 Maggio 2013 - Formazione

Seminario di studio su diritti ed attività sindacali

Diritti e attività sindacali

Per una corretta gestione aziendale delle relazioni sindacali aziendali

Anche in un periodo di crisi il ruolo e la funzione del sindacato non viene meno ed anzi può essere in alcuni casi uno strumento di miglioramento.

Sussistono però ancora condizioni e prerogative che riconoscono al sindacato e ai suoi rappresentanti specifici diritti e agevolazioni sia all'interno sia all'esterno del contesto aziendale. La normativa di riferimento non è mutata negli anni se non in termini di accrescimento dei poteri di regolamentazione della contrattazione aziendale. Conoscere le regole delle relazioni sindacali giova a realizzarne, in azienda, una corretta gestione.

Abbiamo ritenuto di organizzare un incontro, per esaminare sinteticamente l'attuale situazione normativa e le prassi applicative.

L'incontro si terrà nel nostro studio in Milano Via Lamarmora 18, mercoledì 29 maggio 2013 dalle ore 14.30 alle 18.00.

La partecipazione è gratuita ma, per motivi organizzativi le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 20 maggio 2013 inviando e-mail a [email protected] oppure fax al n. 02-59.90.24.84.

MASSIMO T. GOFFREDO logo_carta_intestata VINCENZO MELECA

Avvocato esperto in Diritto del Lavoro Avvocato esperto in Organizzazione Risorse Umane

Diritti e attività sindacali

Per una corretta gestione aziendale delle relazioni sindacali aziendali

29 maggio 2013 dalle ore 14.30 alle ore 18.00

Studio Legale Goffredo

Via Lamarmora, 18 ' Milano



Obiettivi

L'incontro si propone prioritariamente di illustrare i diritti dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali,

Destinatari

Responsabili e addetti alla gestione del personale ed alle relazioni sindacali aziendali, praticanti e collaboratori di studi professionali.

Sede

Studio Avv. Goffredo - Via Lamarmora, 18 - Milano

Programma

1. I diritti sindacali individuali: in particolare quelli di costituire associazioni sindacali, non essere discriminati per motivi sindacali, partecipare ad uno sciopero

2. I diritti dei rappresentanti sindacali aziendali: in particolare quelli di fruire di permessi, indire assemblee, vigilare sui controlli dell'azienda sui lavoratori, assistere i lavoratori nel contenzioso disciplinare

3. I diritti degli altri rappresentanti sindacali ed assimilati: in particolare di fruire di premessi e aspettative, vigilare sulla sicurezza del lavoro

4. Le tutele particolari per i rappresentanti sindacali: in caso di trasferimento e di licenziamento.

5. Le conseguenze del mancato rispetto dei diritti sindacali: la condotta antisindacale e le relative misure di repressione e sanzionatorie

Ai partecipanti all'incontro verrà resa disponibile documentazione di quanto illustrato.

08 Maggio 2013 - Normativa

Proroga del termine per l’iscrizione/aggiornamento ai nuovi Registri per Agenti e Rappresentanti di Commercio

Il D.Lgs. 59/2010, recependo la direttiva comunitaria 2006/123/CE volta alla semplificazione delle procedure relative all'accesso all'attività di agenzia, aveva cancellato il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (RAR).

Successivamente, il D.M. 26 ottobre 2011 aveva stabilito le nuove modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese (RI) e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) dei soggetti esercenti le attività di agente e rappresentante di commercio, prevedendo che entro il 12 maggio 2013, sia gli agenti non ancora iscritti nei rispettivi ruoli, sia quelli già iscritti nell'abrogato ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, effettuassero in modo telematico l'iscrizione o semplicemente aggiornassero la propria posizione ai Registri, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività (entrambi i due registri citati hanno infatti sostituito il RAR, abolito dal D.Lgs. 59/2010)

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013, che non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si è stabilito di prorogare il termine del 12 maggio 2013 al 30 settembre 2013.

Il testo del Decreto è consultabile su:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/proroga23-04-2013.pdf

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