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07 Maggio 2013 - Normativa

Detassazione premi produttività 2013

L'Agenzia delle Entrate, con circolare del 30.4.2013 n. 11, ha fornito istruzioni operative a seguito dell'emanazione del DPCM 22 gennaio 2013 (vedi nostra news del 4 aprile 2013) sugli aspetti fiscali e applicativi dell'agevolazione (rinnovata anche per il 2013) sul corrispettivo economico versato dal datore di lavoro per l'incremento della produttività.

La detassazione dei premi e delle voci salariali assimilate, resa disponibile per la prima volta dal Dl n. 93/2008, prevede anche quest'anno l'applicazione di un'imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale con aliquota al 10%.

Requisiti: per il 2013, l'importo massimo agevolabile è fissato a 2.500 euro e, per accedere a questa agevolazione,è necessario non aver dichiarato nel 2012 un reddito superiore di 40mila euro (rientrano nel computo dei 40mila euro ' calcolati al lordo delle somme assoggettate alla stessa imposta sostitutiva ' anche le pensioni, gli assegni equiparati, le somme corrisposte dai datori di lavoro entro il 12 gennaio 2013 e gli eventuali importi per attività lavorativa svolta all'estero, pure nel caso in cui gli stessi non abbiano avuto rilevanza fiscale in Italia).

Adempimenti operativi:

a) gli accordi vanno depositati alla Direzione territoriale del Lavoro entro il 13 maggio 2013;

b) l'imposta sostitutiva del 10% si può applicare anche alle erogazioni previste da accordi precedenti se questi ultimi sono conformi ai principi fissati dal DPCM: in tal caso la detassazione può retroagire al 1° gennaio 2013, legittimando le somme agevolate corrisposte ai lavoratori prima dell'entrata in vigore del DPCM 22 gennaio 2013. Se il datore di lavoro non ha applicato la tassazione agevolata (perché ne attendeva la pubblicazione), può, con l'elaborazione delle prime buste paga successive alla circolare n. 11/2013, assoggettare le somme al 10% recuperando, attraverso la compensazione, le maggiori ritenute versate. Se vi è stata, nel frattempo, una cessazione del rapporto di lavoro, non essendo possibile riconoscere la fiscalità agevolata, il datore si limiterà ad immettere le registrazioni sul Cud, seguendo le istruzioni, in modo tale che il lavoratore potrà recuperare in via autonoma la tassazione piè favorevole;

c) l'erronea applicazione della tassazione agevolata applicata su erogazioni prive dei requisiti richiesti dal DPCM comporta l'obbligo per il datore di versare la differenza tra quanto già versato e quanto dovutoa titolo di IRPEF, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi;

d) la tassazione sostitutiva sarà applicata automaticamente dal sostituto d'imposta, se egli stesso ha rilasciato il CUD 2013 per un rapporto di lavoro durato per l'intero 2012. Negli altri casi sarà il lavoratore a dover comunicare in forma scritta il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012 per consentire il corretto calcolo della tassazione e la verifica dell'importo massimo al datore di lavoro. Il lavoratore dovrà inoltre comunicare al sostituto d'imposta se vuole rinunciare al regime sostitutivo, ad esempio perché risulta piè conveniente la tassazione ordinaria per la presenza di oneri deducibili o detraibili non validi in caso di imposizione sostitutiva.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate è consultabile su:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari

07 Maggio 2013 - Normativa

Decontribuzione premi di risultato 2012

L'Inps, con circolare n. 73 del 3 maggio 2013, ha fornito le proprie indicazioni in merito alla fruizione dello sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello, in base a quanto previsto dal Decreto interministeriale 27 dicembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2013), precisando che il beneficio riferito all'anno 2012 può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, nel limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.

Ricordiamo che essendo il decreto entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (4.4.2013) ed atteso che il 30° giorno successivo cadeva di sabato, il termine di deposito degli accordi è slittato al primo giorno utile successivo (lunedì 6 maggio 2013).

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2073%20del%2003-05-2013.htm

06 Maggio 2013 - Interpretazioni

‘Riforma Fornero’ – Chiarimenti del Ministero del Lavoro

Dopo una serie di incontri con le associazioni dei consulenti del lavoro, la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha emesso la lettera-circolare 37/2013 con la quale indica, a fronte di vari problemi interpretativi sorti a proposito della legge 92/2012 (c.d. 'Riforma Fornero'), alcune soluzioni operative riguardanti in particolare i contratti a termine 'acausali', di lavoro accessorio, di lavoro intermittente, di collaborazione a progetto e di apprendistato.

Il documento affronta anche talune problematiche connesse alla responsabilità solidale negli appalti ed alla procedura di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La lettera-circolare è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130422_LC_22042013.htm

17 Aprile 2013 - Normativa

Contratti di somministrazione ‘acausali’

E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, e ne ha dato notizia la stampa, il Decreto 20 marzo 2013 che, identificando con precisione i c.d. 'lavoratori svantaggiati', rende possibile e lecita la somministrazione a tempo determinato di questi lavoratori in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore richieste in via generale dalla legge. Stante la particolarità delle modalità di pubblicazione, attendiamo chiarimenti circa l'effettiva operatività della norma. Il Decreto dà così attuazione al comma 5-ter dell'art. 20 del D.Lgs. 276/2003 (c.d. 'Legge Biagi').

I lavoratori interessati sono coloro che:

- non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

- non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata negli ultimi sei mesi;

- hanno svolto negli ultimi sei mesi attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

- non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale;

- non hanno conseguito un titolo di studio d'istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione;

- sono occupati in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani e appartengono al genere sottorappresentato;

Per meglio comprendere la portata del provvedimento, si attendono le istruzioni operative da parte dello Stesso Ministero del Lavoro, in particolare per quanto riguarda la corretta formulazione dell'assenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo da indicare nel contratto stipulato tra l'agenzia di somministrazione ed il soggetto utilizzatore.

Il testo del decreto è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/strumenti/normativa/elenconorme.htm, cliccando 'DM del 20/03/2013 - Individuazione dei lavoratori svantaggiati'

Qui di seguito riportiamo le norme cui il decreto fa riferimento.

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003 n.276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Articolo20 - Condizioni di liceità

Comma 4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente piè rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368

Comma 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo:

a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;

b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.

04 Aprile 2013 - Normativa

Detassazione produttività: come si applica il premio nel 2013

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo scorso il Dpcm 22 gennaio 2013, con cui sono state approvate le modalità attuative relative alla detassazione dei premi di produttività per i lavoratori dipendenti del settore privato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013.

La detassazione dei premi di produttività prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, con aliquota del 10%, confermando così quanto disposto per il 2013 dall'art. 1, comma 481 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013).

Il decreto fissa in 2.500 euro lordi il limite massimo della retribuzione di produttività individualmente riconosciuta su cui calcolare l'imposta sostitutiva, per coloro che hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2012, a 40mila euro, comprese le somme assoggettate alla medesima imposta sostitutiva nel corso dello stesso anno.

Il salario soggetto a tassazione agevolata è rappresentato dalle voci retributive che si riferiscono a precisi indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.

In alternativa, può riguardare voci retributive che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre tipologie di intervento elencate dalla norma, relative a criteri di maggior flessibilità su orario di lavoro, ferie, mansioni, utilizzo di tecnologie.

Per accedere agli sgravi l'azienda deve applicare contratti collettivi, anche di 2° livello, che indicano i parametri per il salario di produttività (evidentemente, nel rispetto dei paletti fissati dal decreto). I contratti vanno depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, allegando auto-dichiarazione di conformità alle disposizioni del decreto.

Questo, anche per permettere al ministero di consentire il monitoraggio degli accordi sulla produttività, in base al quale entro il 30 novembre 2013 aprirà un confronto con le parti sociali per acquisire elementi conoscitivi sull'applicazione dei contratti e sulla loro idoneità a conseguire effettivamente gli obiettivi di incremento della produttività, anche al fine di orientare le successive determinazioni in materia.

Il decreto è consultabile su:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=R+DswcyQD9s8Qsgh5JC0Iw__.ntc-as4-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-29&atto.codiceRedazionale=13A02915&elenco30giorni=false

02 Aprile 2013 - Normativa

Contributo per Baby sitting e asili nido – Istruzioni INPS

L'INPS, con circolare 28 marzo 2013 n. 48, ha fornito le istruzioni operative per la richiesta dei vouchers per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Il beneficio, che è pari a 300 euro mensili in alternativa alla fruizione del congedo parentale, deve essere richiesto presentando la domanda sul sito internet dell'Inps. I voucher sono cartacei e dovranno essere ritirati, in base ad una apposita graduatoria presso le sedi Inps.

Tale possibilità, introdotta a livello sperimentaleper il triennio 2013-2015 dall'art. 4, co. 24, lett. b) della legge n. 92/2012, consente alla lavoratrice madre, sia dipendente, sia autonoma (ma soltanto se iscritta alla gestione separata INPS), di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, vouchers per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare, nell'arco di undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome).

L'INPS provvederà ad avvisareil datore di lavoro della lavoratrice della concessione del beneficio onde evitare la sovrapposizione con il congedo parentale.

Sono escluse dal beneficio le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati nonchè quelle che beneficiano dei contributi del Fondo per le Politiche delle pari opportunità istituito con l'art.19 del D.L. n.223/2006.

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2048%20del%2028-03-2013.htm

27 Marzo 2013 - Normativa

Esodati – Obbligo di comunicazione entro il 31 marzo 2013

Il Ministero del Lavoro, con nota dell'8 marzo (aggiornata in data successiva, senza però darne notizia), ha fissato come termine ultimo di invio della comunicazione dei nominativi dei lavoratori licenziati nel corso del 2012 e rientranti nella salvaguardia dei 55mila, la data del 31 marzo 2013, comunicazione da effettuarsi direttamente al Ministero del lavoro

Il testo della nota, che qui riportiamo integralmente, è il seguente:

'SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI DALL'INCREMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO AL SISTEMA PENSIONISTICO - ART. 22, COMMI 1 e 2 DEL D.L. 6/7/2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7/8/2012 , N. 135 E D.I. 8/10/2012 (salvaguardia in favore di n. 55.000 unità lavorative).

Il comma 1 del citato art. 22 del D.L. 95/2012 ha esteso ad ulteriori 55.000 unità le norme di salvaguardia già previste, per un primo contingente di n. 65.000 lavoratori, dall'art. 24, commi 14 e 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214 (Riforma delle pensioni) e dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1/6/2012.

Le modalità attuative della disposizione sono state definite, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 22, con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 21/1/2013 che, all'art. 6, ha individuato, nel bacino di n. 55.000 unità, una entità numerica di 40.000 lavoratori ai quali è possibile - come specificato nell'art. 2, comma 1, lett. a) - applicare le norme in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti anteriormente alla riforma pensionistica, sulla base dei seguenti criteri:

- Licenziamenti collettivi (ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/91) di lavoratori che raggiungeranno i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2 della L. 223/91, oppure della mobilità 'lunga' ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7 stessa legge.

- Risoluzione dei rapporti di lavoro sulla base di accordi governativi:

a) hanno tale natura gli accordi conclusi presso questo Ministero all'esito di procedure esperite ai sensi degli articoli 4 e 24 della L.223/91, ma anche quelli che inseriscono in un programma di CIGS la previsione di una successiva procedura di mobilità strumentale all'accesso al trattamento pensionistico. In tale seconda previsione gli accordi governativi possono essere attuati da intese successive, tra le parti, concluse secondo i criteri ed entro i limiti, numerici e temporali, per l'esercizio della facoltà di licenziamento, stabiliti negli accordi governativi da cui traggono fondamento.

b) sono assimilabili agli accordi governativi quelli stipulati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o una Amministrazione centrale, all'esito di vertenze che presentino risvolti occupazionali da gestire anche con percorsi di accompagnamento alla pensione (es.: esame congiunto per trasferimento di azienda svolto in occasione di incontro presso il Ministero dello sviluppo economico ).

c) stipula degli accordi governativi entro il 31 dicembre 2011 .

Comunicazione degli elenchi nominativi:

1. gli elenchi dei lavoratori licenziati o da licenziare nel corso dell'anno 2013, redatti in un file formato excel 'Format elenco lavoratori salvaguardati' (su espressa richiesta dell'INPS, per consentire all'Ente stesso il trattamento della grande mole di dati con i sistemi informatici), saranno trasmessi dalle imprese, cui fanno capo i licenziamenti, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ' Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected], il termine di presentazione è stato fissato, dal D.M. 18/10/2012, al 31 marzo p.v.

Con riguardo ai licenziamenti che saranno intimati in base a programmi di gestione delle eccedenze, che si svilupperanno successivamente al 2013, la scadenza per la comunicazione degli elenchi nominativi rimane ferma al 31 marzo di ciascun anno di riferimento.

E' appena il caso di precisare che il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto 8/10/2012, per la presentazione degli elenchi dei lavoratori licenziati o da licenziare entro il 31/12/2012, non è operante, atteso che l'iter di perfezionamento del decreto stesso (registrazione alla Corte dei Conti e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) si è concluso il 21/1/2013, per il decorso dei necessari tempi tecnici. Pertanto, l'unico termine da osservare per le comunicazioni relative ai licenziamenti intimati entro il 31/12/2012, non può che essere assimilato a quello del 31/03/2013 sopra indicato.

Flusso degli elenchi dei lavoratori e monitoraggio:

Il Ministero del lavoro provvede a verificare che i rapporti di lavoro siano stati risolti nel rispetto del limite numerico massimo stabilito nell'accordo governativo, entro il termine di cui all'art. 24 L. 223/91 o entro quello concordato dalle stesse ai sensi dell'art. 8, co. 4 della legge 236/93 e sulla base di un accordo, di cui dovrà essere necessariamente specificata la data di sottoscrizione, che trovi fondamento nell'accordo governativo stipulato entro il 31 dicembre 2011.

La specificazione di tali requisiti potrà essere dichiarata in forma di autocertificazione.

Per le varie comunicazioni non è prevista una specifica modulistica.

Sussistendone i presupposti, il Ministero del lavoro trasmette gli elenchi nominativi all'INPS, per il monitoraggio delle domande di pensionamento, che sarà svolto sulla base della data di licenziamento ed entro la capienza di n. 40.000 beneficiari; non saranno pertanto trasmessi elenchi di lavoratori non riconducibili ad accordi governativi.'

Gli elenchi dei lavoratori licenziati o da licenziare nel corso dell'anno 2013, redatti nell'apposito modello 'Format elenco lavoratori salvaguardati', dovranno essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro.

Il modello per la comunicazione è scaricabile da:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5A71A324-37C8-4C2C-AD00-19CD0C255FB5/0/Formatelencolavoratorisalvaguardati.xls

Il testo originale della nota è consultabile, cliccando su 'comunicazioni 55.000 salvaguardati', su: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130308_55mila_salvaguardati.htm

25 Marzo 2013 - Interpretazioni

Partite IVA – indicazioni INAIL

La legge 92/2012 ha introdotto l'art. 69 bis nel Decreto legislativo 276/2001 con l'obiettivo di contrastare il ricorso alle prestazioni dei titolari di partite IVA in regime di monocommittenza, attraverso la previsione di presunzioni legali che trasformano il rapporto da 'partita IVA' in collaborazione coordinata e continuativa (a progetto).

L'Inail, con circolare n. 15 del 20 marzo 2013, ha fornito alcune indicazioni operative che si aggiungono a quelle fornite dal Ministero del lavoro con circolare 32/2012, cui ha fatto seguito il Decreto ministeriale 20 dicembre 2012 che individua, a titolo esemplificativo, albi, ruoli, registri ed elenchi, la cui appartenenza esclude l'applicazione della presunzione di rapporto 'a partita IVA' non genuino (vedi nostra news del 2 gennaio 2013).

1. Nozione di 'partita Iva': come precisato dal Ministero del lavoro, la partita IVA è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell'art. 2222 c.c, si obbligano a compiere verso un corrispettivo un 'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Piè nello specifico, secondo l'art. 35 del d.p.r. 633/1972, possono essere titolari di partita IVA i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, nonché, a particolari condizioni, tutti quei soggetti che, sotto il profilo lavoristico, vedono inquadrate le proprie prestazioni nello specifico ambito della collaborazione coordinata e continuativa (che, ricordiamo, costituisce anch'essa una forma di lavoro autonomo).

2. Presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa: la legge stabilisce che il rapporto di lavoro instaurato con un titolare di partita IVA si presume di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, se sussistano almeno due dei seguenti presupposti:

a) durata della collaborazione: tale periodo (da individuare nell'ambito di ciascun anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre) deve essere almeno pari a 8 mesi annui (ossia 241 giorni, anche non continuativi) per due anni consecutivi.

b) fatturato: deve essere pari o superiore all'80% del ricavato nell'arco di due anni solari consecutivi. Si considerano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome (con esclusione delle prestazioni di lavoro subordinato, di lavoro accessorio o di altra natura) fatturate (indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite) nel biennio solare (2 periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile).

c) postazione fissa di lavoro: tale presupposto si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente.

Le verifiche circa il rispetto dei primi due presupposti di legittimità sopra indicati potranno essere effettuate soltanto a posteriori, non prima del 2015, mentre quella relativa alla postazione fissa sin da subito. Nel caso in cui il collaboratore ricada in almeno due di tali presupposti, scatterà la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa a progetto che sarà considerata legittima, in presenza di uno specifico progetto.

3. Effetti della presunzione: la presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa per le attività svolte in regime di monocommittenza comporta l'applicazione della disciplina in materia di lavori a progetto. Pertanto, nella prestazione del titolare di partita IVA ricondotta ad una collaborazione coordinata e continuativa deve essere individuato un progetto, elemento essenziale la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di costituzione del rapporto.

In sintesi, se la prestazione resa da un titolare di partita Iva per conto di un committente non è riconducibile a un incarico di lavoro pienamente autonomo, il contratto si trasforma in:

- collaborazione coordinata e continuativa a progetto, quando sia presente un progetto;

- rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto, se il progetto non è presente.

In presenza di prestazioni autonome convertite in collaborazioni coordinate e continuative a progetto, l'obbligo assicurativo è assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati. Coerentemente con tali disposizioni, il premio assicurativo dovuto - ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente - è calcolato in base al tasso applicabile all'attività svolta, sull'ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail10.

4. Partite IVA genuine: non scatta la presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa per le prestazioni lavorative che presentano determinati requisiti di professionalità o che hanno un determinato valore economico e cioè quando:

a) siano connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

b) siano svolte da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (per il 2012, il reddito minimo annuo di riferimento è di Euro 18.662,50).

c) siano rese nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione a un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali, purchè dette prestazioni costituiscano lo svolgimento dell'attività professionale per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione. Il Ministero del lavoro ha indicato tali attività professionali con il citato decreto ministeriale 20 dicembre 2012.

5. Regime transitorio: è stato previsto un apposito regime transitorio in base al quale, per i rapporti già in essere, le nuove regole imposte dalla legge 92/2012 entreranno in vigore solo dal 18 luglio 2013, al fine di consentire ai professionisti e alle aziende di adeguarsi alle nuove disposizioni. Per le nuove collaborazioni, invece, ossia per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della Riforma del lavoro, le nuove disposizioni sono applicabili dal 18 luglio 2012.

La circolare dell'INAIL è consultabile su:

http://normativo.inail.it/bdninternet/2013/ci201315.htm

La circolare del Ministero del lavoro ed il cecreto citati sono consultabili su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20121228_Circolare_32.htm

19 Marzo 2013 - Normativa

Congedo paternità: precisazioni INPS

L'INPS, con circolaren. 40 del 14 marzo 2013, fornisce una serie di informazioni sulla fruizione del congedi di paternità obbligatorio e facoltativo, che, ricordiamo, sono stati introdotti dalla Legge 92/2012 e regolamentati dal Decreto del Ministero del lavoro 22 dicembre 2012, in via sperimentale per gli anni 2013-2015,

Congedo obbligatorio: si tratta di un diritto previsto dalla legge specificamente per il padre (quindi autonomo e parallelo a quello della madre) ed ha queste caratteristiche:

- lavoratori interessati: attualmente, soltanto tutti i lavoratori dipendenti del settore privato;

- durata: un giorno lavorativo, non frazionabile;

- periodo di fruizione: entro i primi 5 mesi di vita del bambino o entro 5 mesi dalla data di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

- retribuzione del congedo: al 100%(a carico dell'INPS);

- modalità di fruizione: per usufruire del congedo obbligatorio, il padre lavoratore dipendente deve comunicare tale volontà al proprio datore di lavoro in forma scritta con almeno 15 giorni di anticipo, indicando la data (basandosi sulla data presunta del parto). Successivamente, il datore di lavoro dovrà comunicare all'INPS la giornata di congedo fruita, utilizzando il flusso UNIEMENS.

Congedo facoltativo: il diritto deriva da quello previsto dalla legge per la madre, nel senso che la fruizione da parte del padre è subordinata alla contestuale rinuncia di fruizione da parte della madre.

- lavoratori interessati: attualmente, soltanto tutti i lavoratori dipendenti del settore privato;

- durata: due giorni lavorativi, non frazionabili;

- periodo di fruizione: entro i primi 5 mesi di vita del bambino o entro 5 mesi dalla data di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

- retribuzione del congedo: al 100%(a carico dell'INPS);

- modalità di fruizione: per usufruire del congedo facoltativo, il padre lavoratore dipendente deve comunicare tale volontà al proprio datore di lavoro in forma scritta con almeno 15 giorni di anticipo, indicando le date (basandosi sulla data presunta del parto) e allegare alla richiesta di fruizione del congedo di paternità anche una dichiarazione che attesti che la madre non ne ha usufruito a sua volta, per un numero equivalente di giorni. Copia di tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre. Successivamente, il datore di lavoro dovrà comunicare all'INPS le giornate di congedo fruite, utilizzando il flusso UNIEMENS.

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/circolari/../CircolariZIP/Circolare numero 40 del 14-03-2013.pdf

11 Marzo 2013 - Interpretazioni

Informazioni ai sindacati sul lavoro straordinario: niente dati nominativi

Il Garante della privacy, con parere n. 2288474, ha imposto al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia di interrompere la trasmissione alle organizzazioni sindacali dei dati relativi alle ore di straordinario effettuate da un commissario di polizia penitenziaria, in quanto, in assenza di specifiche disposizioni normative, non si possono comunicare le ore di straordinario svolte da un dipendente indicando anche il nome e il cognome dello stesso.

Le comunicazioni vanno fatte pertanto in forma anonima o aggregata.

Riteniamo che il principio espresso nel parere possa essere fatto valere anche nel settore dell'impiego privato, anche se lo stesso Garante intravede la legittima possibilità di comunicazioni nominative in caso di espressa previsione contrattuale collettiva.

Il parere è consultabile su:

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2288474

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