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04 Febbraio 2013 - Normativa

Procedura per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Casi particolari

Indichiamo in estrema sintesi la procedura in oggetto, evidenziando alcune peculiarità relative alla mancata conciliazione ed alla mancata comparizione del lavoratore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 15 (o 60 complessivi), deve:

a) essere preceduto da una comunicazione in forma scritta effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera (e trasmessa per conoscenza al lavoratore stesso) contenente: l'intenzione di voler procedere al licenziamento; la specificazione del motivo oggettivo; l'indicazione delle eventuali misure di assistenza alla ricollocazione; la richiesta di fissazione di un incontro per l'effettuazione di un tentativo di conciliazione;

b) entro 7 giorni (di calendario) dalla comunicazione, la DTL convoca un incontro dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione;

c) entro 20 giorni (di calendario) dalla data di trasmissione della convocazione l'incontro si deve tenere e concludere(salvo che le parti non si accordino per proseguire la discussione);

d) in caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro, la procedura può essere sospesa per un massimo di 15 giorni;

e) se la conciliazione riesce si formalizza il relativo verbale;

f) se il tentativo di conciliazione fallisce, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, con regolare comunicazione scritta al lavoratore, ma è indispensabile acquisire copia del verbale di mancata conciliazione redatto dalla Commissione provinciale di conciliazione;

g) decorsi i termini di cui sopra (20 giorni dalla data di trasmissione della convocazione o il termine maggiore causato dal legittimo impedimento del lavoratore, termine comunque non superiore a 35 giorni) senza che siano stati formalizzati o un accordo o il verbale di mancata conciliazione, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, con regolare comunicazione scritta al lavoratore;

h) la mancata ed ingiustificata comparizione del lavoratore all'incontro fissato dalla Commissione provinciale di conciliazione determina, secondo il Ministero del lavoro, (circolare 16 gennaio 2013 n. 3), la possibilità per il datore di lavoro di procedere al licenziamento.

La circolare è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130116_Circ_3.htm

25 Gennaio 2013 - Normativa

‘Detassazione’ premi di risultato 2013

E' stato firmato il 22 gennaio 2013 il decreto del Governo relativo alle agevolazioni fiscali previste per il 2013 per i premi di risultato, previsto dall'art.1, comma 481 della legge 228/2012 (c.d. 'Legge di stabilità 2013') che recepisce sostanzialmente l'accordo interconfederale 21 novembre 2012

Le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale saranno soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%

L'imposta sostitutiva del 10% sui salari di produttività trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad euro 40.000.

La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva non può comunque essere, nel corso dell'anno 2013 complessivamente superiore ad euro 2.500 lordi.

Per far scattare il bonus fiscale, il premio dovrà essere legato:

- a precisi indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza, innovazione, previsti dai contratti;

Oppure

- a contratti collettivi che attivino almeno una misura in almeno tre diverse aree di intervento fra le quattro indicate:

a) orari di lavoro: applicando modelli flessibili che assicurino un efficiente utilizzo degli impianti per raggiungere obiettivi fissati nella programmazione mensile.

b) ferie: distribuendole con flessibilità, attraverso una programmazione aziendale (anche non continuativa per quelle eccedenti le due settimane);

c) nuove tecnologie: adottando misure che rendano compatibile l'utilizzo delle tecnologie con la tutela dei diritti dei lavoratori.

d) mansioni: attivando interventi in materia di fungibilità/equivalenza delle mansioni e integrazione delle competenze.

- al deposito degli accordi, da parte dei datori di lavoro, presso la Direzione territoriale del lavoro entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.

Per monitorare lo sviluppo delle misure di agevolazione dei salari di produttività e verificare la conformità degli accordi entro il 30 novembre 2013 è previsto un confronto tra Governo e parti sociali per valutare i risultati.

Si attendono circolari applicative da parte dell'agenzia delle Entrate

23 Gennaio 2013 - Formazione

Seminario di studio su inquadramento e mansioni del lavoratore

L'evoluzione dell'organizzazione aziendale e i recenti accordi interconfederali, hanno allargato la possibilità di intervento, anche a livello aziendale, su inquadramento e mansioni. Abbiamo pertanto organizzato un incontro nel nostro studio, Via Lamarmora 18, Milano, per il giorno martedì 19 febbraio 2013, dalle ore 14,30 alle 18.00.

Le iscrizioni, per motivi organizzativi, devono essere effettuate entro venerdì 15 febbraio 2013 inviando e-mail a [email protected] oppure fax al n. 02-59.90.24.84.

Quota di partecipazione: 150,00 euro. Per piè partecipanti della stessa azienda la quota procapite sarà di 100,00 euro



MASSIMO T. GOFFREDO logo_carta_intestata VINCENZO MELECA

Avvocato esperto in Diritto del Lavoro Avvocato esperto in Organizzazione Risorse Umane

La mobilità professionale del lavoratore

La corretta gestione aziendale dell'inquadramento e delle mansioni

Martedì 19 febbraio 2013 dalle ore 14.30 alle ore 18.00

Studio Legale Goffredo

Via Lamarmora, 18 ' Milano


Obiettivi

Il seminario si propone di analizzare i vari aspetti legati alla corretta gestione aziendale dell'inquadramento e delle mansioni dei lavoratori alla luce della legislazione vigente e degli orientamenti giurisprudenziali.

Destinatari

Responsabili e addetti alla gestione ed amministrazione del personale, responsabili operativi di uffici e reparti con gestione diretta di risorse umane, praticanti e collaboratori di studi professionali

Sede

Studio Avv. Goffredo - Via Lamarmora, 18 - Milano

Programma

  1. Inquadramento normativo e terminologico
  2. Diritti e doveri del datore di lavoro e del lavoratore in tema di mansioni
  3. Mansioni e patto di prova
  4. La mobilità professionale: 'orizzontale' (adibizione a mansioni equivalenti), 'verticale' (adibizione a mansioni superiori), demansionamento e dequalificazione (adibizione a mansioni inferiori)
  5. Il contenzioso legato alle mansioni.

Ai partecipanti all'incontro verrà resa disponibile documentazione di quanto illustrato nonchè consegnata copia del manuale 'La mobilitàprofessionale e geografica del lavoratore', Giuffrè editore.

22 Gennaio 2013 - Interpretazioni

Apprendistato: responsabilità dei datori di lavoro per mancata formazione

Il Ministero del Lavoro, con circolare 21 gennaio 2013 n. 5, ha fornito vari chiarimenti circa le conseguenze della mancata formazione nei contratti di apprendistato. In estrema sintesi:

- il datore di lavoro che non ha rispettato l'obbligo di formare l'apprendista non è sanzionato nel caso in cui tale obbligo possa essere ancora adempiuto nel prosieguo del contratto (ad esempio, se il percorso di apprendistato è preventivato in tre anni e la violazione viene accertata durante il primo anno, è sempre possibile l'invito al datore a mettersi in regola con la formazione, perché l'obbligo può essere recuperato nei due anni successivi). Solo nei casi piè gravi e irreparabili, quando cioè non è possibile recuperare la mancata formazione, il datore di lavoro è tenuto a restituire, con la maggiorazione del 100%, la differenza tra i contributi agevolati dovuti per l'apprendistato e le aliquote normali dovute per l'ordinario rapporto subordinato.

- è possibile adottare provvedimenti di carattere sanzionatorio solo laddove, una volta disciplinati ed attivati i percorsi formativi da parte degli organismi esterni (ad esempio, le regioni), il datore di lavoro non ponga in essere tutti quegli adempimenti di carattere amministrativo volti a consentire il corretto svolgimento del percorso formativo.

La circolare del Ministero del Lavoro chiarisce anche i limiti numerici per l'assunzione di apprendisti: il datore di lavoro che non ha lavoratori specializzati può comunque assumere fino a tre apprendisti.

Infine, le società di somministrazione possono assumere apprendisti da inviare presso gli utilizzatori ma solo contratto a tempo indeterminato. Le previsioni contrattuali in contrasto con questa norma sono nulle.

La circolare è consultabile su: http://www.dplmodena.it/21-01-13MLcir5-2013_Appr.html

18 Gennaio 2013 - Interpretazioni

Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo:precisazioni sulle procedure di conciliazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con circolare 16 gennaio 2013, n. 3,ha fornito le proprie indicazioni operative in merito alla procedura di conciliazione ed in particolare su:

Datori di lavoro obbligati

I datori di lavoro che intendano effettuare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo obbligati ad osservare la procedura prevista dall'art le Legge 604/1966 sono quelli indicati dal comma 8 dell'art. 18 della Legge 300/1970, e cioè tutti quelli che:

- in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale avrà luogo illicenziamento occupano piu' di quindici dipendenti (piè di cinque se si tratta di imprenditore agricolo);

- nell'ambito dello stesso Comune occupano piu' di quindici dipendenti e (piè di cinque nel medesimo ambito territoriale se si tratta di imprenditore agricolo), anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti;

- in ogni caso occupano piu' di sessanta dipendenti.

Ai fini del calcolo del numero di dipendenti, la circolare precisa che:

a) il calcolo non deve essere effettuato facendo riferimento al momento in cui si vuole effettuare il licenziamento, ma alla media dei sei mesi precedenti, senza però tener conto di 'temporanee contrazioni di personale' (sul punto il Ministero non è in grado di dare indicazioni precise, tanto da indicare l'esistenza di posizioni ngiurisporudenziali oscillanti)

b) sono computabili i lavoratori:

- a tempo indeterminato e part-time (compresi quelli con contratto di lavoro ripartitoi), 'pro quota' in relazione all'orario pieno contrattuale;

- a domicilio;

- intermittenti, in proporzione all'orario di lavoro svolto nell'ultimo semestre

b) non si computano:

- il coniuge ed i parenti fino al 2° grado;

- gli apprendisti;

- i lavoratori in forza con contratto di inserimento e di reinserimento;

- i lavoratori somministrati

Giustificati motivi oggettivi di licenziamento

La circolare fa riferimento, a titolo esemplificativo, alle pronunzie giurisprudenziali che ritengono rientranti nel concetto di giustificato motivo oggettivo la ristrutturazione di reparti, la soppressione del posto di lavoro, l'inidoneità fisica, la chiusura del cantiere, i provvedimenti amministrativi che influiscono sostanzialmente sulla possibilità di svolgere le mansioni affidate (ad esempio, ritiro della patente per un autista o del porto d'armi per una guardia giurata o del tesserino d'accesso ad aree doganali), la detenzione.

La circolare esclude il superamento del periodo di conservazione del posto ('comporto') per malattia dal concetto di giustificato motivo oggettivo

Procedure

Circa le procedure da osservare, la circolare precisa tra l'altro che:

a) il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva alla DTL deve indicare, se ne è in possesso, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

b) la procedura si intende formalmente avviata dalla data di effettiva ricezione della comunicazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro. La comunicazione al lavoratore è solo per conoscenza e si intende regolarmente effettuata se spedita al suo domicilio indicato nel contratto (o, se modificato, in successive comunicazioni) oppure se consegnata a mano con firma per ricevuta su copia conforme;

c) l'incontro deve essere fissato dalla DTL tassativamente entro 7 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del datore di lavoro e si deve svolgere (e concludere) entro 20 giorni dalla data della comunicazione della convocazione fatta dalla DTL e non dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

d) secondo il Ministero del Lavoro, se per una qualsiasi ragione non è stata effettuata da parte della DTL,la convocazione dell'incontro, il datore di lavoro può procedere al licenziamento trascorsi 7 giorni dalla data di ricezione della sua comunicazione da parte della DTL

e) l'assenza ingiustificata del lavoratore all'inconro fissato dalla DTL, secondo il Ministero del lavoro sembrerebbe autorizzare il datore di lavoro a procedere al licenziamento, senza rispettare la scadenza dei termini di legge (20 giorni dalla convocazione dell'incontro fatta dalla stessa DTL)

La circolare è consultabile su: http://www.dplmodena.it/MLcir3ProcedConciliazLicenz.pdf

17 Gennaio 2013 - Interpretazioni

CIG: Nuove indicazioni operative dell’INPS

A seguito delle nuove disposizioni introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro, l'Inps, concircolare 7 gennaio 2013 n. 1, fa il punto su alcuni aspetti relativi alla cassa integrazione guadagni ed in particolare:

- sulle tipologie di imprese che sono state definitivamente incluse tra quelle cui si applica il trattamento straordinario di integrazione salariale, imprese che sono state così individuate:

a) imprese esercenti attività commerciali con piè di 50 dipendenti;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piè di 50 dipendenti;

c) imprese di vigilanza con piè di 15 dipendenti;

d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

- sulla conferma dell'abrogazione, a partire dal 18 luglio 2012, della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), che subordinava il diritto del lavoratore a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito al rilascio di tale documento;

- sulla decadenza dal trattamento di integrazione salariale nel caso in cui il beneficiario rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo. La decadenza si verifica però soltanto quando le attività di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piè di50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti..

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%201%20del%2007-01-2013.htm

14 Gennaio 2013 - Normativa

Congedo di paternità e contributo per ‘baby sitting’

Con decreto del 22 dicembre 2012, che ad oggi non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni operative sulle nuove agevolazioni introdotte dall'art. 4, comma 24, lett. a) della legge 92/2012 ai lavoratori dipendenti per i figli nati a partire dal 1 gennaio 2013.

Congedo di paternità

Il lavoratore dipendente, in caso di paternità, ha il diritto di usufruire di uno specifico congedo. Il citato decreto 22 dicembre 2012 ne ha disciplinato le modalità operative per la fruizione, sia per il congedo obbligatorio sia per quello facoltativo, precisando in particolare che:

- il congedo obbligatorio, della durata di un giorno, è fruibile dal padre entro 5 mesi dalla nascita del figlio, anche durante il congedo di maternità della lavoratrice madre ed in aggiunta ad esso;

- la fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo, della durata di uno o due giorni, anche continuativi, ma sempre entro 5 mesi dalla nascita del figlio, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità.

Entrambi i congedi sopra indicati non possono essere frazionati ad ore.

- il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un trattamento economico a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.

- per poter usufruire dei congedi, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con anticipo non minore di 15 giorni, eventualmente sulla base della data presunta del parto. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali informatici messi a disposizione dall'istituto. Nel caso di congedo facoltativo, il padre deve allegare una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre. La predetta documentazione deve essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

Contributo per 'baby sitting'

Oltre alla disciplina dei congedi per il padre lavoratore, gli art. 4, 5 e 6 del decreto regolamentano la possibilità, per la madre di chiedere, in sostituzione del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica di servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il contributo è pari a 300 euro mensili, per un periodo massimo di 6 mesi.

Per accedere al contributo la lavoratrice deve presentare domanda per via telematica all'INPS, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e per quale periodo, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le domande dovranno essere presentate entro i termini che saranno stabiliti dall'INPS con specifica comunicazione. Potranno richiedere il contributo le lavoratrici i cui figli siano già nati e quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro 4 mesi dalla scadenza del bando con cui vengono assegnate le risorse.

Decreto del Ministro del Lavoro 22 dicembre 2012

Articolo 1 - Ambito di applicazione del congedo del padre

1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio.

2. Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.

3. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell'articolo 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del propriocongedo dimaternità,conconseguente anticipazione del termine finale del congedo postpartumdella madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

4. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.

5. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano anche al padre adottivo o affidatario.

6. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

7. La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi di cui ai commi 2 e 3 si applica alle nascite avvenute a partire dal1° gennaio 2013.

Articolo 2 - Trattamento economico, normativa e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativodel padre

1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, ad un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.

Articolo 3 - Modalità di fruizione

1. Inrelazione al congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile inrelazioneall'eventonascita,sullabasedelladatapresuntadel parto.Laformascrittadella comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo.

2. Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

3. I congedi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 non possono essere frazionati ad ore.

Articolo 4 - Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

1. La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sittingo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'articolo 4, comma 24, lettera b) della· legge n. 92 del 2012.

2. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.

Articolo 5 - Misura del beneficio e modalità di erogazione

1. Il beneficio di cui all'articolo 4 consiste in un contributo, pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.

2. Il contributo per il servizio di baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla strutturaprescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.

Articolo 6 - Modalità di ammissione

1. Per accedere all'uno o all'altro dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, la madre lavoratrice presenta domanda tramiteicanali telematici e secondo le modalitàtecnico operative stabilite intempo utile dall'I.N.P.S., indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni di cui all'articolo 4 intende accedere ediquantemensilità intendausufruire,con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.

2. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 le domandedovrannoessere presentate nelcorso dello spazio temporale, unico a livello nazionale, i cui termini iniziale e finale saranno fissati dall''INPS, che provvederà a darne adeguata, preventiva comunicazione attraverso i diversi canali informativi disponibili. All'esito del monitoraggio di cui in premessa, I'INPS potrà valutare, per gli anni 2014 e 2015, un eventuale frazionamentodelleproceduredi ammissioneaibenefici,con consequenziale correlatofrazionamento delle risorse disponibili nell'anno considerato.

3. Possono partecipareai bandi, oltre alle lavoratricii cui figli siano già nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattromesi dalla scadenza del bando medesimo.

4. Il beneficio di cui agli articoli 4 e 5è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate all'articolo10, comma 1, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatorianazionale che terràconto dell'indicatoredellasituazioneeconomicaequivalentedel nucleofamiliarediappartenenza(ISEE) con ordine di prioritàper i nuclei familiari con ISEE di valore inferioree, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione.

5. Le graduatoriesono pubblicate dall'INPS entro 15 giorni dalla scadenza del bando.

6. Entro i successivi 15 giorni le lavoratrici utilmentecollocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributoal serviziodibabysitting,potrannorecarsipresso le sedi dell'INPSperriceverei voucher richiesti.

Articolo 7 - Esclusioni e limitazioni

1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'articolo4 le madri lavoratrici che, relativamenteal figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta:

- risultanoesentatetotalmente dal pagamentodella retepubblica dei servizi per l'infanziao dei servizi privati convenzionati;

- usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai dirittied alle pari opportunità istituito con l'articolo 19, comma 3, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertitodalla legge 4 agosto 2006, n.248.

2. Le lavoratricipart-time usufruiscono dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 in misura riproporzionatain ragione della ridottaentità della prestazione lavorativa.

3. Le lavoratrici iscrittealla gestione separata possono fruire dei benefici fino a un massimo di tre mesi.

4. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale venga riconosciuto successivamente all' ammissioneal contributodi cuiall'articolo4, la madrelavoratricedecade dalbeneficio peril periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.

Articolo 8 - Procedura per la realizzazione dell'elenco

1. L'INPS provvedealla redazione di apposite istruzioni, pubblicatesul sito istituzionalewww.inps.it, sia per l'istituzionedi un elenco delle struttureerogantiservizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazionedi cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n.92/2012, sia per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.

Successivamente alla pubblicazione, le strutture pubbliche e private accreditate che abbiano interesse, potranno presentare on fine all'INPS domanda di iscrizione nel suddetto elenco. Quest'ultimo sarà poi pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e sarà liberamente consultabile.

3. L'elenco sarà, inoltre, aggiornato in tempo reale ed integrato con la procedura di domanda on line delle madri lavoratrici aventi dirittoal contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n.92/2012, al fine di consentire alle madri stesse di visualizzare, durante la compilazione della domanda on line, le strutture presenti in elenco.

4. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on fine per accedere al beneficio, è tenuta comunque a verificare la disponibilità dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l'infanzia o le strutture private accreditate.

Articolo 9 - Riduzione del congedo parentale

1. La fruizione dei benefici di cui agli articoli 4 e seguenti comporta, per ogni quota mensile richiesta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale, di cui all'articolo32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.Al fine della rideterminazione del congedo stesso, l'I.N.P.S. comunicherà al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.

Articolo 10 - Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria

1. I benefici di cui agli articoli 4 e 5 sono riconosciuti nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno deglianni2013,2014e2015,acaricodelFondoperilfinanziamentodiinterventiafavore dell'incrementointerminiquantitativiequalitatividell'occupazione giovanile edelledonne,dicui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. La relativa spesa, pari ad '20.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, graverà sul capitolo 2180 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Fondo per ilfinanziamento diinterventiafavore dell'incrementodell'occupazione giovanile edelle donne" per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015.

3.L'I.N.P.S. provvedealmonitoraggiodell'andamentodellaspesa comunicandone lerisultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo anno.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

07 Gennaio 2013 - Normativa

Costi chilometrici auto e motoveicoli aziendali – tabelle ACI 2013

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2013, le tabelle, elaborate dall'ACI, recanti i costi chilometrici di esercizio di autovetture, motocicli e ciclomotori ai fini dell'individuazione del reddito in natura convenzionale (art. 51 c. 4, DPR 917/86, e successive modificazioni) dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti (e collaboratori coordinati) ad uso promiscuo (vale a dire concessi sia per servizio sia per uso privato).

Il valore annuale del fringe benefit da assoggettare a tassazione e (per effetto dell'armonizzazione disposta dal D.Lgs. 314/97) a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi INAIL, per singolo veicolo, è già stato calcolato dall'ACI e riportato nelle tabelle.

Detti importi avranno valore per tutto l'anno 2013.

Un quadro riepilogativo dei costi è consultabile cliccando sulle specifiche voci relative al tipo di veicoli su:

http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/lavoro/news/SPECIALE_costi_aci_2013.html

02 Gennaio 2013 - Normativa

Partite IVA – Criteri di verifica della loro genuinità

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 32 del 27 dicembre 2012, fornisce indicazioni operative al proprio personale ispettivo circa le modalità di verifica delle c.d. 'partite IVA'.

Le precisazioni espresse dal Ministero riguardano:

a) le condizioni di legittimità del tipo di rapporto: la durata della collaborazione, laddove espressa ad anni, senza alcuna specificazione, va riferita all'anno civile (1° gennaio-31 dicembre); se espressa a mesi, questi vanno intesi in giorni standard (trenta per mese); il corrispettivo va calcolato facendo riferimento soltanto a quello derivante da prestazioni autonome; la postazione fissa di lavoro non deve necessariamente essere di uso esclusivo.

b) le conseguenze dell'illegittimità di questo tipo di rapporto: la presunzione che, in caso di mancato rispetto di almeno due delle tre condizioni di legittimità, vede il rapporto considerato come collaborazione coordinata e continuativa, va intesa nel senso che la collaborazione è "a progetto", per cui, in assenza del progetto stesso, il rapporto deve presumersi sia invece di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sarà onere del committente, in caso di contenzioso, dimostrare la genuinità del rapporto "a partita IVA".

c) deroghe alla presunzione di rapporto di collaborazione a progetto: l'art. 69-bis del D.Lgs. 276/2003 prevede che la presunzione non opera nel caso di rapporti di lavoro in cui la prestazione lavorativa sia:

- connotata da competenze teoriche di grado elevato. Queste vengono identificate nel possesso di titoli di studio almeno di 2° grado (scuola media superiore), di qualifiche conseguite dopo un rapporto di apprendistato od attribuite da un datore di lavoro dopo almeno 10 anni di svolgimento di mansioni attinenti la qualifica stessa, nonché nello svolgimento per almeno 10 anni di attività di lavoro autonomo in attività concernenti l'incarico. Certificati, diplomi e titoli debbono in ogni caso essere pertinenti l'attività svolta dal collaboratore.

- svolta nell'esercizio di attività per le quali è richiesta l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero a registri, albi ed elenchi professionali. La tassativa elencazione di tali ordini ed elenchi è contenuta nel Decreto del Ministero del Lavoro 20 dicembre 2012.

d) periodo transitorio: le nuove norme trovano applicazione solo per le "partite IVA" instaurati successivamente alla data del 18 luglio 2012. Per le prestazioni in essere prima di tale data, troveranno invece applicazione a partire dal 17 luglio 2013.

La circolare ed il decreto ministeriali sono consultabili su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20121228_Circolare_32.htm

31 Dicembre 2012 - Normativa

Legge di stabilità 2013: novità in materia di lavoro

E' stata approvata, in via definitiva, la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. 'legge di stabilità 2013'), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 e che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013. Si tratta di un provvedimento composto di un solo articolo ma con ben 560 commi. Riteniamo opportuno evidenziare i principali provvedimenti che interessano la gestione delle risorse umane.

ASpI

Con i commi da 250 a 252 sono state introdotte numerose modifiche alla disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012 che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013. Per l'operatività di tali modifiche, che vanno ad incidere anche su alcune materie come quella del contributo d'ingresso all'ASpI, l'INPS che, peraltro è già intervenuta sulla materia a piè riprese (da ultimo, con la circolare n. 140/2012, vedi news del 19 dicembre scorso), fornirà ulteriori delucidazioni. Tra le altre modifiche piè rilevanti, segnaliamo che:

- a partire dal 1° gennaio 2013, per tutte le interruzioni di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, sarebbe stata dovuta a carico del datore di lavoro una somma pari al 50% del trattamento iniziale mensile di ASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale. In base alle nuove norme, il contributo d'ingresso all'ASpI è dovuto soltanto in quelle ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto a tempo indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI (sempre a partire dal 1° gennaio 2013). Tale contributo corrisponde al 41% del massimale mensile di ASpI (che per il 2013 è pari 1.180 euro) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni e sarà pertanto di483,80 euro. La nuova formulazione, facendo salve le specifiche direttive INPS, peraltro preannunciate con la circolare n. 140/2012, sembrerebbe escludere le ipotesi legate al recesso per morte del lavoratore o anche a quelle dovute al licenziamento per il raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata.

- a partire dal 1° gennaio 2016, per i nuovi eventi di disoccupazione riguardanti i lavoratori 'under 55', l'ASpI sarà corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi, mentre per i lavoratori 'over 55' (o di età pari ai 55), l'indennità sarà corrisposta per un massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane contributive negli ultimi due anni, detratti i periodi eventualmente fruitinegli ultimi diciotto mesi;

- a partire dal 1° gennaio 2017 sarà abrogato l'art. 11, comma 2 della legge n. 223/1991, che concerne il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili licenziati nelle aree di crisi in presenza di grandi lavori non ultimati (anziché l'art. 10, comma 2 della stessa legge, che riguarda il trattamento ordinario di integrazione salariale per gli stessi lavoratori)

Lavoratori 'salvaguardati'

Con i commi da 231 a 235 il legislatore torna sui c.d. 'lavoratori esodati' affermando che le regole ante riforma Fornero (ferme restando le salvaguardie individuate nei decreti interministeriali del 10 giugno e del 5 ottobre 2012) si applicano anche ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e precisamente ai lavoratori:

a) che hanno cessato il rapporto entro il 30 settembre 2012, sono stati collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che hanno tutti i requisiti utili al pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o durante il 'godimento' dell'indennità di mobilità in deroga e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2014;

b) autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, sebbene abbiano svolto, dopo il 4 dicembre 2011, un'attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria (a condizione che non abbiano conseguito, dopo la predetta data, un reddito annuo complessivo per tale attività non superiore a 7.500 euro) e che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del periodo pensionistico, entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del D.L. n. 201/2012 (6 dicembre 2011);

c) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012. Sulla base di accordi individuali anche sottoscritti ex art. 410, 411 e 412 c.p.c., o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative, pur se, dopo la cessazione abbiano svolto un'attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che non abbiano conseguito per tale attività un reddito annuo lordo superiore a 7.500 euro e che perfezionino i requisiti utili al pensionamento entro i tre anni successivi al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011;

d) autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria a tale data, i quali, in quanto fruitori dell'indennità, debbono attenderne la cessazione per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino il requisito pensionistico entro i trentasei mesi successivi al 6 dicembre 2011.

Con decreto interministeriale, da emanareentro il 1° marzo 2013, saranno fissati i criteri per l'attuazione delle predette disposizioni. L'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensione.

Contratti di solidarietà

Il contributo integrativo all'80% per i contratti di solidarietà è prorogato per tutto il 2013, con un tetto di 60 milioni di euro.

Congedi parentali

Il comma 339 interviene su alcune disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di congedi parentali, in particolare l'art. 32, prevedendo che:

- la contrattazione collettiva possa stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria;

- la richiesta di congedo, che deve essere presentata al datore di lavoro con un preavviso di quindici giorni, deve indicare l'inizio e la fine del periodo;

- durante il congedo le parti possono concordare, nel rispetto della previsione collettiva, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali

Vengono dimezzate le sanzionia carico di chi non rispetta l'obbligo di erogazione dei servizi ritenuti essenziali in caso di sciopero previste dalla legge n. 146/1990. In particolare si interviene sui commi 2 (da 5.000 a 2.500 euro), 4 (da 5.000 a 2.500 euro) e 4 'bis (da 5.000 a 2.500 euro) dell'art. 4 e sul comma 1, secondo periodo (da 5.000 a 2.500 euro) dell'art. 9.

La legge è inoltre intervenuta in materia di:

- Riduzione dello stanziamento a favore del Ministero del Lavoro e riforma dei patronati;

- Trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici

- Previdenza pubblica ed Istituti previdenziali

- Rivalutazione automatica delle pensioni

- Ricongiunzione e cumulo dei periodi assicurativi

- Fondi bilaterali di solidarietà

- Incentivi all'occupazione

- Lavori socialmente utili

- Parità uomo ' donna

- Soggetti interessati dal sisma nella Pianura Padana

- Contratti a tempo determinato nelle Amministrazioni Pubbliche

- Consigli di vigilanza e di indirizzo dell'INPS e dell'INAIL

Il testo integrale (non ufficiale) della legge è consultabile su:

http://www.altalex.com/index.php?idnot=19440

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