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11 Marzo 2013 - Formazione

Formazione: finanziamenti della Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha emanato un bando per programmi specifici volti a favorire la formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori attivi nel territorio in qualsiasi settore professionale.

Destinatari

Sono destinatari degli interventi le lavoratrici ed i lavoratori di imprese private di qualunque dimensione, con unità produttive localizzate nel territorio della regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:

a) lavoratrici e lavoratori in forza con contratti:

- di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo

parziale);

- di lavoro intermittente o ripartito;

- di apprendistato, per formazione addizionale a quella prevista dalla normativa di riferimento e riportata dal

Piano Formativo Individuale;

- a progetto;

b) socie-lavoratrici e soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);

c) titolari, socie e soci di imprese di qualsiasi dimensione, iscritte alla Camera di Commercio di competenza,

aventi sede operativa in Lombardia.

Interventi ammissibili

Con il bando, la Regione Lombardia promuove e finanzia:

a) progetti aziendali, elaborati sulla base delle esigenze formative di una singola impresa ed ai quali parteciperà

esclusivamente il personale della medesima impresa

b) progetti interaziendali, elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative di due o piè imprese, a cui

parteciperà esclusivamente il personale delle medesime imprese

c) progetti di rete, elaborati sulla base delle esigenze formative dei 'soggetti collettivi' specificati nell'avviso.

Dimensione finanziaria del progetto

Per ogni progetto, indipendentemente dalla tipologia (aziendale, interaziendale, di rete) potrà essere richiesto un finanziamento massimo di Euro 100.000.

Tempistica e modalità di attuazione dei progetti

L'avvio del progetto deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione.

Tutte le attività formative delle azioni in cui si articola il progetto devono essere inderogabilmente realizzate entro i 180 giorni successivi alla data di avvio. Le attività svolte successivamente a tale limite non saranno riconosciute ai fini del finanziamento. La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione delle attività.

Maggiori informazioni sulle agevolazioni si possono ottenere contattando gli uffici della Regione Lombardia - Direzione Occupazione e Politiche del Lavoro, e-mail: [email protected]

oppure consultando il sito:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213588092065&p=1213588092065&packedargs=menu-to-render%3D1213276890881&pagename=DG_IFLWrapper

05 Marzo 2013 - Interpretazioni

Collaborazioni a progetto: limiti di utilizzo

Con Circolare n. 13 del 19 febbraio 2013, l'INAIL, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 92/2012 alle precedenti norme in materia, ed in base alla Circolare del Ministero del lavoro n. 29 dell'11 dicembre 2012 (vedi nostra news del 14 dicembre 2012) ha fornito una serie di indicazioni e di istruzioni al proprio personale ispettivo sui contratti di collaborazione a progetto, precisando altresì che le nuove norme non si applicano:

- ai contratti di collaborazione stipulati prima del 18 luglio 2012 (per i quali si continuano ad applicare le norme

vigenti fino al termine finale previsto nel contratto);

- ai rapporti di lavoro degli agenti e rappresentanti di commercio;

- alle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound'.

Requisiti del contratto di collaborazione a progetto: il contratto deve:

- essere riconducibile a uno o piè progetti specifici determinati dal committente;

- gestito autonomamente dal collaboratore;

Requisiti del progetto: il progetto deve:

- essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale;

- individuare il suo contenuto caratterizzante;

- individuare il risultato finale idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente

obiettivamente verificabile;

- non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente;

- non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, cioè quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore.

Attività non inquadrabili in un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: sono da ricondurre nell'ambito della subordinazione, i rapporti instaurati con le seguenti figure:

- addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;

- addetti alle agenzie ippiche;

- addetti alle pulizie;

- autisti e autotrasportatori;

- baristi e camerieri;

- commessi e addetti alle vendite;

- custodi e portieri;

- estetiste e parrucchieri;

- facchini;

- istruttori di autoscuola;

- letturisti di contatori;

- magazzinieri;

- manutentori;

- muratori e qualifiche operaie dell'edilizia;

- piloti e assistenti di volo;

- prestatori di manodopera nel settore agricolo;

- addetti alle attività di segreteria e terminalisti;

- addetti alla somministrazione di cibo e bevande;

- prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.

Effetti dell'illegittimità del contratto a progetto: qualora il contratto a progetto sia ritenuto illegittimo, la conseguenza è la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, con le seguenti precisazioni:

a) vi è la presunzione assoluta di subordinazione (senza pertanto alcuna possibilità per il datore di lavoro di fornire la prova contraria) nel caso di:

- mancanza di uno specifico progetto;

- progetto che ripropone l'oggetto sociale dell'impresa.

b) vi è la presunzione relativa di subordinazione (con possibilità per il datore di lavoro di fornire prova contraria) nel caso di:

- svolgimento di attività lavorativa con modalita' analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa

committente (sono però escluse le attività di elevata professionalità che possono essere individuate dai

contratti collettivi), anche in presenza di un progetto scritto;

Corrispettivo nel contratto a progetto: la nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto nel prevedere, come in passato, che il compenso minimo del collaboratore debba essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito, ha però precisato che il compenso del collaboratore a progetto non possa essere inferiore ai minimi salariali ('minimi tabellari') applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. Qualora non vi sia una contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenze e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

Obbligo assicurativo: L'obbligo assicurativo del personale occupato con genuino contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto continua a essere assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati, con premio assicurativo:

- ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente;

- calcolato in base al tasso applicabile all'attività svolta, sull'ammontare delle somme effettivamente erogate al

collaboratore;

- nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail.

Prestazioni: In linea generale, le prestazioni dovranno essere liquidate sul corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto e, in particolare:

- per quanto riguarda la liquidazione della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché della rendita ai superstiti, dovrà essere preso per base il corrispettivo effettivo, fermo il rispetto del minimale e del massimale di rendita;

- per quanto riguarda la liquidazione dell'indennità di temporanea, dovrà essere preso per base il corrispettivo effettivo anche se superiore al massimale;

Istruzioni operative per il personale ispettivo: la circolare precisa quali siano gli aspetti da accertare ed in particolare:

- ribadisce che la disciplina sopra illustrata trova applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti di

collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012;

- indica, ai fini della verifica di genuinità della collaborazione a progetto, gli elementi che gli ispettori dovranno prendere in considerazione e cioè: il collegamento funzionale a un determinato risultato finale; l'autonoma identificabilità nell'ambito dell'oggetto sociale del committente; la non coincidenza con l'oggetto sociale del committente; lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi (circa tale ultimo punto la circolare sottolinea che l'intervento della contrattazione, essendo meramente facoltativo, non condiziona l'applicabilità della presunzione).

In carenza dei requisiti come sopra indicati, il progetto dovrà ritenersi assente, con la conseguenza, dal punto di vista sanzionatorio, della trasformazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fin dalla data di costituzione dello stesso.

La Circolare citata è consultabile su:

http://normativo.inail.it/bdninternet/2013/ci201313.htm

20 Febbraio 2013 - Normativa

Infortuni sul lavoro: nuova procedura online INAIL

Il D.Lgs. 81/2008 e il D.P.C.M 22 luglio 2011 hanno previsto e disciplinato l'obbligo da parte dei datori di lavoro di:

- trasmettere per via telematica all'Inail la comunicazione -a fini statistici ed informativi- di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico;

- trasmettere per via telematica all'Inail la denuncia -a fini assicurativi- degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

L'INAIL, con nota 22 gennaio 2013, n. 725,ha predisposto una nuova procedura ' con relativi moduli ' per la denuncia/comunicazione di infortunio, che, dal 1° luglio 2013 dovrà essere obbligatoriamente inoltrata online.

Le istruzioni per la nuova procedura sono consultabili su:

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_ASSICURAZIONE&nextPage=DATORI_DI_LAVORO/Denuncia_comunicazione_di_infortunio/index.jsp

20 Febbraio 2013 - Normativa

Certificazione delle competenze

E' stato pubblicato il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, che, rendendo operativi gli indirizzi contenuti nell'art. 4, commi 58-68 della legge 28 giugno 2012 (c.d. 'Legge Fornero'), definisce le norme generali ed i livelli essenziali per la certificazione delle competenze, definite come 'comprovate capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.'

Allo stato degli atti, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, punti fermi delle norme citate, che hanno la finalità di, sono:

a) finalità: promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, introdurre nuovi attestati riconosciuti sul mercato del lavoro a livello europeo per favorire l'occupazione e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro;

b) certificazione delle competenze: andrà effettuata, su richiesta del lavoratore interessato,da parte di un Ente pubblico

Non è chiaro quali saranno gli eventuali adempimenti a carico dei datori di lavoro, per cui è probabile che il Governo o la contrattazione collettiva interverranno per fornire specifiche indicazioni

Il Decreto, che entra in vigore il 2 marzo 2013, è consultabile su: http://www.dplmodena.it/18-02-13GovernoDLvo13-2013Competenze.html

19 Febbraio 2013 - Interpretazioni

DURC: cause non ostative al rilascio

Il DURC, documento di regolarità contributiva, attesta che il datore di lavoro sia in regola con gli adempimenti previdenziali e viene richiesto per la partecipazione ad appalti, lavori nel settore edileo forniture per enti pubblici.

Può però accadere che un ente abbia riscontrato una presunta irregolarità contributiva ed in tal caso non sarebbe emettibile il DURC.

Nel caso in cui, però, l'azienda abbia impugnato l'addebito, l'ente è obbligato a rilasciare il DURC alle condizioni e tempistiche sotto indicate:

a) crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario: il DURC deve essere rilasciato ai sensi dell'art. 8 del Decreto ministeriale 24 ottobre 2007;

b) crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione (espressa o tacita, per silenzio-rifiuto) che respinge il ricorso;

- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo.

In tal senso si era anche espresso il Ministero del lavoro con risposta ad interpello del 31 luglio 2009 n. 64 .

Si è verificata però una diversa posizione da parte dell'Inail e dell'Inps nel caso di contenzioso amministrativo, per cui il diritto del datore di lavoro ad ottenere il DURC vede le seguenti distinte posizioni:

- per l'Inail tale diritto sussiste soltanto entro i limiti temporali fissati in 180 o 120 giorni (a seconda del tipo di ricorso) dall'art. 5 del DPR 314/2001, decorsi i quali il ricorso si intende respinto (nota Inail del 17 settembre 2009 n. 8523);

- per l'Inps, invece,l'obbligo di attestare la regolarità contributiva sussiste fino all'adozione del provvedimento formale di decisione da parte dell'Organo competente a decidere del ricorso (circolare Inps del 5 giugno 1993 n. 125)

Il Ministero del lavoro non ha fatto altro che prendere atto di queste due diverse posizionicon nota 18 giugno 2010.

I documenti citati sono consultabili su:

- La risposta ad interpello del Ministero del lavoro 64/2009:

http://www.dplmodena.it/durc/documenti/Parere%2009-64.pdf

- La nota Inail 8523/2009 su: http://www.dplmodena.it/durc/documenti/09-8523.doc

- La circolare Inps 125/1993:

http://www.inps.it/Circolari/circolare%20numero%20125%20del%205-6-1993.htm

- La nota del Ministero del lavoro 18 giugno 2010: http://www.dplmodena.it/DURC%20-%20INTERPELLO%20N.64%202009%20DEL%2031%20LUGLIO%202009%20-%20CHIAARIMENTI%20OPERATIVI..pdf

12 Febbraio 2013 - Interpretazioni

Apprendistato: aziende che applicano un CCNL che non lo disciplina

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello 5.2.2013, n. 4, fornisce chiarimenti circa la possibilità di utilizzare l'apprendistato in settori ed aziende in cui la contrattazione collettiva non è intervenuta per regolamentare questa forma contrattuale.

Ricordando che gli articoli 2 e 4 del D.Lgs. n. 167/2011 affidano ad 'accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale' la definizione dei principi cardine di ogni tipologia di apprendistato (l'art. 4, con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, affida agli accordi interconfederali o ai contratti collettivi di ogni livello anche l'individuazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione, nonché la durata, anche minima, del contratto), il Ministero del Lavoro ritiene possibile consentire alle aziende che si trovino in questa situazione di stipulare contratti di apprendistato ricorrendo 'ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell'istituto'.

Il testo dell'interpello è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/interpello/interpelloapprendistato.htm

11 Febbraio 2013 - Normativa

ASpI in caso di dimissioni di lavoratrici madri e lavoratori padri

Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello 5 febbraio 2013 n. 6, ha precisato che, in base all'art. 55 del D.Lgs. 151/2001, che equipara le conseguenze delle dimissioni della lavoratrice madre (o del lavoratore padre) a quelle del licenziamento se avvenute nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento (cioè dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino), la lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto alla percezione di tutte indennità disposte dalla legge nell'ipotesi di licenziamento anche nel caso in cui abbiano presentato la richiesta di dimissioni, ma solo entro il compimento di un anno di età del figlio, in quanto le modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012 all'art. 55, comma (che hanno esteso da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre) sono volti soltanto a rafforzare la procedura volta ad accertare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro.

La risposta ad interpello è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BC0A50F8-6675-4A21-9BC6-7C94DFF618D3/0/62013.pdf

11 Febbraio 2013 - Normativa

Tirocini formativi (Stages) – Linee Guida 2013 per attivazione ed attuazione

Il 24 gennaio scorso Governo e Regioni e Provincie autonome hanno raggiunto un accordo sulle linee guida in materia di tirocini formativi.

L'accordo, contiene una premessa particolarmente rilevante che fissa due principi fondamentali:

a) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;

b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

Le linee guida sono contenute nell'allegato all'accordoe forniscono indicazioni su vari aspetti del tirocinio, in particolare su:

- definizione di tre diverse fattispecie (tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro e tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili ed altre categorie svantaggiate);

- durata (da un massimo di sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento, ai 12 per quelli di inserimento/reiserimento, fino ai 24 mesi per quelli riferiti alle categorie svantaggiate)

- identificazione degli enti pubblici competenti a legiferare e dei soggetti promotori

- identificazione dei soggetti ospitanti (con la precisazione che i tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso)

- modalità di attivazione (con l'indicazione dei dati identificativi di tutte le parti interessate, gli elementi descrittivi e le specifiche del tirocinio, l'indicazione dei reciproci diritti e doveri)

- modalità di attuazione ed i compiti e le responsabilità del tutor

- indennità di partecipazione (non inferiore a 300 euro mensili, considerati reddito assimilato a quello di lavoro dipendente)

- garanzie assicurative e gli obblighi di comunicazione ai competenti Enti pubblici

- attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

- sistemi di monitoraggio e le misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria sulle diverse tipologie di tirocinio.

Il documento è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A21A90C2-80A4-4511-8248-E3D8656EF2B9/0/Accordo_tirocini_24012013.pdf

07 Febbraio 2013 - Interpretazioni

Premi di risultato/produttività 2012 Associazioni legittimate alla sottoscrizione degli accordi

Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello 5 febbraio 2013 ha precisato che, essendo stata modificata la formulazione della normativa di riferimento (art. 26 del D.L. n. 98/2011) rispetto a quella precedente circa la corretta identificazione delle organizzazioni sindacali legittimate a sottoscrivere gli accordi sui premi di risultato, tali accordi, ai fini della applicabilità del regime agevolativo, debbono essere sottoscritti da associazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale.

Nel caso di accordi aziendali, il problema dell'identificazione si pone evidentemente soltanto per le associazioni sindacali dei lavoratori e il Ministero del lavoro lo risolve in questo modo:

- sono senz'altro legittimate alla sottoscrizione degli accordi in oggetto le RSA che promanano da organizzazioni comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale;

- se le RSA, invece, non sono affiliate alle organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale, gli accordi sul premio di risultato/produttività per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e contributive potranno essere sottoscritti dalle organizzazioni sindacali territoriali in possesso del requisito di rappresentatività sopra indicato.

Ricordiamo che, in assenza di RSA ed in mancanza di previsioni della contrattazione collettiva nazionale che consentano di ricorrere alla contrattazione territoriale, non sembrano applicabili nè la tassazione agevolata nè la decontribuzione.

L'interpello è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4DA80BB4-6FAF-4D46-A838-3680C12B8ED7/0/82013.pdf

05 Febbraio 2013 - Normativa

Contributi INPS ed altre novità amministrative per il 2013

L'INPS, con circolare 28 gennaio 2013 n. 13 fornisce un riepilogo delle principali misure in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro, anche in base alle modifiche apportate dalla Legge n. 92/2012 ed alla conclusione del processo di armonizzazione in materia contributiva previsto dalle Leggi n. 335/1995 e n. 30/1997.

La circolare affronta molteplici argomenti, tra i quali segnaliamo:

- Armonizzazione dell'aliquota IVS: a decorrere dal mese di gennaio 2013 i datori di lavoro interessati sono tenuti ad aumentare l'aliquota FPLD della misura residua, utile al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32,00%, aliquota alla quale debbono essere aggiunti, per i datori di lavoro tenuti al versamento, lo 0,70% ex GESCAL (gestione case per lavoratori) e, per i lavoratori, lo 0,30% (ex art. 1 comma 769 Legge n. 296/2006). L'armonizzazione riguarda in particolare il personale distaccato in Paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo CUAF (assegni familiari), i dirigenti industriali, assunti dal 1° gennaio 2003 e iscritti al FPLD, i piloti dei porti, i settori esclusi dal contributo per l'indennità economica di maternità (per i quali c'è l'incremento dello 0,29%) e quelli esclusi dal contributo per l'indennità economica di maternità e dall'ex contributo per TBC (per i quali l'incremento è dello 0,43%)

- Contributi CIGS e mobilità: in base all'art. 3, comma 1 della Legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono stati estesi i trattamenti di CIGS e mobilità per le imprese esercenti attività commerciali (comprese la logistica); per le agenzie di viaggi e turismo con piè di 50 dipendenti; per le imprese di vigilanza che occupano piè di 15 dipendenti; per le imprese e agenzie portuali. I datori di lavoro di tali imprese sono tenuti quindi al versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro ex art. 9 Legge n. 407/1990 (0,90%) e di quella a carico del lavoratore, ex art. 16, comma 12, Legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga "gennaio 2013".

- Sgravi contributivi sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello: continueranno a trovare applicazione nel 2013, in considerazione del fatto che la Legge n. 92/2012 ha introdotto a regime la disposizione;

- Riduzione contributi sociali: a decorrere dal 1° gennaio 2008 era stato previsto un esonero contributivo sui contributi sociali (ANF, maternità e disoccupazione) in proporzione al TFR trasferito a previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria INPS. Per l'anno 2013 la percentuale è pari allo 0,27%;

Tra le altre novità affrontate dall'INPS nella citata circolare segnaliamo:

- Iscrizione alle liste di mobilità: non è stata prorogata, per l'anno 2013, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche fino a 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità;

- Incentivi in materia di occupazione: sia quelli per il reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni (ex art. 2, commi 134, 135 e 151, Legge 191/2009), sia quelli per l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga non risultano essere stati prorogati per il 2013;

- Utilizzo in progetti di formazione o riqualificazione: la possibilità di utilizzo, per l'impresa di appartenenza, dei lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro non risulta essere stata prorogata per il 2013;

- Contratti di solidarietà: è stata prorogata, per l'anno 2013, la disposizione che prevede l'aumento dal 60% al 80% dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex art. 1 del DL n. 726/1984 edè stata disposta la proroga della possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, Legge n. 236/1993 per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria;

- CIGS per cessazione di attività: è stata confermata la proroga a 24 mesi della CIGS per cessazione dell'attività ai sensi del comma 1, articolo 1, DL n. 249/2004;

- Coefficiente di rivalutazione del TFR: a dicembre 2012 è stato fissato dall'ISTAT in misura pari al 3,302885%, arrotondato alle sole due cifre decimali (3,30%);

- Misure di natura contributiva per i settori dell'agricoltura, della pesca e della navigazione aerea.

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/../CircolariZIP/Circolare numero 13 del 28-01-2013.pdf

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