04 Novembre 2019 - Normativa
La Legge 128/2019 ha modificato l’articolo 2 comma 1 del D.lgs. 81/2015 nel seguente modo:
“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro (esclusivamente) prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro).
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.”
*(In parentesi il testo precedente - in grassetto la modifica)
Il nuovo testo amplia le possibilità di far ricadere le collaborazioni nell’alveo del lavoro subordinato, sia introducendo il termine “prevalentemente” con riguardo alle prestazioni personali del collaboratore, sia escludendo il requisito della fissazione da parte del committente dei tempi e dei luoghi di lavoro. In sostanza le collaborazioni non fornite da soggetti qualificati: professionisti iscritti ad albi-componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società - collaborazioni disciplinate specificamente da contratti collettivi, sono sempre più a rischio di ricadere nel lavoro subordinato.
25 Ottobre 2019 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che nelle giornate del 28, 29 e 30 ottobre, per consentire lo svolgimento di interventi tecnici di manutenzione programmata, i portali istituzionali del Ministero del Lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) e il portale Cliclavoro non saranno disponibili da lunedì 28 ottobre, a partire dalle ore 15.00 fino al termine degli interventi.
Per accedere ai servizi telematici sarà necessario collegarsi al link: https://servizi.lavoro.gov.it. Non sarà comunque disponibile il servizio CIGSonline.
08 Ottobre 2019 - Interpretazioni
07 Ottobre 2019 - Interpretazioni
Contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa/distacco sindacale Leggi tutto...
07 Ottobre 2019 - Normativa
02 Ottobre 2019 - Interpretazioni
23 Settembre 2019 - Formazione
Abbiamo organizzato un incontro formativo sul tema coinvolgendo due noti esperti
18 Settembre 2019 - Interpretazioni
Compatibilità tra cariche sociali e lavoro subordinato nella stessa società
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12 Settembre 2019 - Normativa
L’INPS, con la circolare n. 121/2019, ha fornito indicazioni operative sugli adempimenti relativi al versamento del contributo addizionale maggiorato richiesto, alle aziende, in caso di rinnovo dei contratti a termine. Il contributo a carico del datore di lavoro (introdotto dal decreto legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 (c.d. “Decreto Dignità”), è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e va pagato in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato (anche per i contratti di somministrazione di lavoro a termine).
La circolare precisa inoltre che:
- il contributo dell0 0,50% è aggiuntivo a quello dell’1,40%, dovuto per tutti i rapporti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato in base all’art. 2, comma 28, D.Lgs. 92/2012).
- si ha “rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato” quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine;
- nel caso in cui, invece, le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo e pertanto, trattandosi di proroga, l’incremento del contributo addizionale non è dovuto;
- sono esclusi dall’obbligo di versamento del contributo addizionale - e, conseguentemente, dall’aumento dello stesso in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato - i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali; gli apprendisti; i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
- la maggiorazione del contributo addizionale non si applica in caso di proroga del termine del contratto a tempo determinato, essendo tale fattispecie non contemplata dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018. Rammentiamo che la proroga consiste nello slittamento della scadenza originaria del contratto a tempo determinato ad una data successiva. In questo modo, il rapporto non si interrompe ma prosegue regolarmente.
Per consultare la circolare clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20121%20del%2006-09-2019.pdf
11 Settembre 2019 - Interpretazioni
Premi di risultato: gli obiettivi debbono essere incrementali
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